Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
571/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato introdotto con ricorso da
, cittadino italiano, codice fiscale , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
17/01/1977, residente in [...], elettivamente domiciliato in Aosta (AO), Piazza Narbonne 16, nel e presso lo studio dell'Avv. (C.F. ) che lo Parte_2 C.F._2 rappresenta e difende nei confronti di
C.F. nata ad [...] il [...] e residente in 11100 Aosta, Controparte_1 CodiceFiscale_3
Regione Borgnalle n. 7, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio dall'Avv. Filippo Vaccino del foro di Aosta, C.F. e P.I. con elezione di domicilio presso lo C.F._4 P.IVA_1 studio dello stesso in Aosta, C.so Battaglione Aosta n.8
Oggetto: modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Aosta n. 310-2019- RG 109-2018 del 22.10.2019 in punto affido e mantenimento delle figlie minori con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/07/2009 e dalla loro unione sono nate le figlie e . Per_1 Persona_2
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Aosta in data
20/07/2016 e sono addivenuti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 310/2019 del Tribunale di Aosta resa all'esito del giudizio R.G. 109/2018. Il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio disponendosi il mantenimento diretto delle figlie da parte dei genitori allegando che la figlia si sarebbe trasferita presso l'abitazione Per_1
pagina 1 di 4
Voglia Ill.mo Tribunale adito:
a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza del Tribunale di Aosta 310-2019 RG 109-2018 del 22.10.2019, disporre e regolamentare l'affidamento delle minori e , in accoglimento delle sotto riportate condizioni: Per_1 Persona_2
1) affidare le figlie minori e congiuntamente ai genitori, che Per_1 Persona_2 continueranno entrambi ad esercitare su di loro la responsabilità genitoriale;
le minori avranno la residenza abitativa e la collocazione prevalente presso la madre;
2) prevedere che le figlie possano trascorrere con il genitore non collocatario prevalente:
-un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, e a settimane alterne, il fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina;
-ogni qualvolta lo desiderino o ciò si renda necessario, previo preavviso all'altro genitore, concordando direttamente con loro, in ragione della loro età, modalità e tempi, nel rispetto delle loro esigenze, anche di salute;
3) il signor , a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, con Parte_1 decorrenza dal 1° gennaio 2025, verserà alla signora entro e non oltre Controparte_1 il giorno 10 (dieci) di ogni mese, un assegno mensile d'importo complessivo pari ad euro 300,00 (euro trecento/00) – euro 150,00 per figlia - che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dal mese dell'anno successivo a quello della pronuncia della sentenza di omologazione dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio;
4) la detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese e la detrazione per le figlie sarà effettuata al 50% tra le Parti, ove possibile, tenuto conto della normativa in vigore. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
5) gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o di altro genere sostenute per le figlie vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi.
6)l'assegno unico universale (o diversamente denominato) per le figlie a carico verrà percepito nella misura del 100% dalla signora che ne curerà annualmente la CP_1 relativa istanza presso l'INPS.
7)le spese scolastiche e quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; i genitori parteciperanno nella stessa misura alle spese per le attività sportive e ricreative delle figlie se tra loro concordate;
8)per le spese qui non esplicitamente regolamentate si applicherà quanto previsto dal
“Protocollo d'intesa tra Magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” adottato presso il Tribunale di Aosta in data 22/02/2015, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che qui pagina 2 di 4 di seguito si trascrive:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordio: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master, d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore , fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
9)con riferimento al debito pregresso maturato dal signor nei confronti Parte_1 della signora per il contributo al mantenimento non versato sino al Controparte_1
31/12/2024, le parti concordano di definire ogni pendenza con il pagamento da parte del padre della omnicomprensiva somma di €. 11.000,00 che verrà così corrisposta:
- €. 9.000,00 tramite bonifico bancario da effettuarsi entro tre giorni dall'avvenuto svincolo delle somme tutte vincolate in forza di pignoramento mobiliare effettuato su istanza della signora (Tribunale di Aosta RGE 340-24) CP_1
- €. 2.000,00 mediante pagamento in 4 rate di €. 500 nei seguenti mesi Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2025 unitamente all'assegno di mantenimento. In difetto di pagamento dell'intera somma pari ad €. 11.000,00.= di cui sopra nel termine pattuito di scadenza la sig.ra si ritiene libera di poter agire per l'intera somma Controparte_1 ad oggi maturata a debito da parte del sig. detratti eventuali acconti. Pt_1
10)al buon esito del pagamento previsto al punto precedente ed entro sette giorni dallo pagina 3 di 4 stesso, la signora si impegna a rinunciare a tutte le iniziative giudiziali e non CP_1 messe in opera per il recupero delle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento delle figlie per il periodo antecedente al 31/12/2024 e a depositare remissione delle querele tutte presentate in sede penale per le medesime ragioni.
11)con il buon esito degli obblighi assunti dalle parti ai punti 9 e 10, le parti null'altro avranno a che pretendere reciprocamente con riferimento alle somme tutte dovute per il mantenimento delle figlie sino alla data del 31/12/2024
12)spese legali compensate tra le parti
L'accordo così concluso, per quanto qui interessa, può essere recepito e omologato dal Tribunale in assenza di contrarietà alla legge e in ragione della relativa corrispondenza al preminente interesse delle figlie minori quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento. Spese legali compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
DISPONE
in conformità all'accordo delle parti per la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Aosta n. 310-2019- RG 109-2018 del 22.10.2019.
Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 13.1.2025
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'Abrusco Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4