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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/11/2024, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore dott. Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3175/2023 promossa da:
pagina 1 di 3 nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29.09.2023, da
1) Parte_1
Nato a Torino il 08.11.1965 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Patrizia Turati
e
2) Parte_2
Nata a Como il 18.10.1969 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Eleanna Ceniccola
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI Parte_3
1) nato a [...] il [...] NON economicamente autonomo Controparte_1
2) nata a [...] il [...] NON economicamente autonomo Controparte_2
b) tra le parti è intervenuto divorzio mediante negoziazione assistita in data 16.02.2023
Rilevato che le parti in corso di causa, con l'ausilio del giudice, hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) il padre verserà per ciascun figlio 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
il versamento avverrà entro il 25 di ogni mese;
è dovuta la rivalutazione monetaria per legge da novembre 2025;
2) considerato che ha già 27 anni, si concorda che l'assegno di mantenimento CP_1 paterno durerà 24 mesi da novembre 2024 ad ottobre 2026 compreso;
3) l'assegno per resterà sospeso per quelle mensilità in cui la ragazza avrà una busta CP_2 paga netta uguale o superiore a 1250 euro mensili;
la madre comunicherà mensilmente via mail al padre la busta paga della figlia per l'erogazione o meno dell'assegno di mantenimento;
4) la madre cercherà di favorire la ripresa dei rapporti padre-figli;
5) i genitori collaboreranno tra loro per supportare e farlo riflettere sull'opportunità CP_1 di intraprendere un percorso di sostegno.
pagina 2 di 3 6) posto che ciascun genitore è supportato da uno psicologo/psichiatra, si cercherà di mettere in contatto i reciproci professionisti, per individuare strategie condivise volte a favorire la ripresa dei rapporti padre-figli e per aiutare, in particolare, a superare le proprie fragilità. CP_1
Sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) Provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) Spese compensate.
Como, 31 ottobre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa N. Sommazzi dott.ssa B. Cao
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore dott. Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3175/2023 promossa da:
pagina 1 di 3 nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29.09.2023, da
1) Parte_1
Nato a Torino il 08.11.1965 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Patrizia Turati
e
2) Parte_2
Nata a Como il 18.10.1969 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Eleanna Ceniccola
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI Parte_3
1) nato a [...] il [...] NON economicamente autonomo Controparte_1
2) nata a [...] il [...] NON economicamente autonomo Controparte_2
b) tra le parti è intervenuto divorzio mediante negoziazione assistita in data 16.02.2023
Rilevato che le parti in corso di causa, con l'ausilio del giudice, hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) il padre verserà per ciascun figlio 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
il versamento avverrà entro il 25 di ogni mese;
è dovuta la rivalutazione monetaria per legge da novembre 2025;
2) considerato che ha già 27 anni, si concorda che l'assegno di mantenimento CP_1 paterno durerà 24 mesi da novembre 2024 ad ottobre 2026 compreso;
3) l'assegno per resterà sospeso per quelle mensilità in cui la ragazza avrà una busta CP_2 paga netta uguale o superiore a 1250 euro mensili;
la madre comunicherà mensilmente via mail al padre la busta paga della figlia per l'erogazione o meno dell'assegno di mantenimento;
4) la madre cercherà di favorire la ripresa dei rapporti padre-figli;
5) i genitori collaboreranno tra loro per supportare e farlo riflettere sull'opportunità CP_1 di intraprendere un percorso di sostegno.
pagina 2 di 3 6) posto che ciascun genitore è supportato da uno psicologo/psichiatra, si cercherà di mettere in contatto i reciproci professionisti, per individuare strategie condivise volte a favorire la ripresa dei rapporti padre-figli e per aiutare, in particolare, a superare le proprie fragilità. CP_1
Sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) Provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) Spese compensate.
Como, 31 ottobre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa N. Sommazzi dott.ssa B. Cao
pagina 3 di 3