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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 511 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in AR presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessio Urru, che lo rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(c.f. , (c.f. ), CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(c.f. ), (c.f. ), CP_7 C.F._8 Controparte_8 C.F._9
(c.f. ), (c.f. , Parte_2 C.F._10 Parte_3 C.F._11
(c.f. ), (c.f. ), Parte_4 C.F._12 Parte_5 C.F._13
(c.f. , (c.f. ), Parte_6 C.F._14 Parte_7 C.F._15 Pt_8
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._16 CP_9 C.F._17 CP_10
(c.f. , (c.f. ), (c.f. C.F._18 CP_11 C.F._19 CP_12
), (c.f. ), (c.f. C.F._20 CP_13 C.F._21 Parte_9
), (c.f. ), (c.f. C.F._22 CP_3 C.F._23 Parte_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._24 Parte_11 C.F._25 Parte_12
, (c.f. ), (c.f. C.F._26 Parte_13 C.F._27 Parte_14
), (c.f. ), (c.f. C.F._28 Parte_15 C.F._29 Parte_16
), (c.f. ), (c.f. C.F._30 Parte_17 C.F._31 CP_14
pagina 1 di 7 , (c.f. e fu C.F._32 CP_15 C.F._33 CP_16 Per_1 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (memoria ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c.):
“chiede che il Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Accertare i fatti in espositiva.
2) Per l'effetto, dichiarare infra generalizzato, proprietario per intervenuta Parte_1 usucapione degli immobili per cui è causa: a) BB (e relativa area di sedime), sito nel comune di AR (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto Fabbricati, a Foglio 36, particella 404, cat. A/2, classe 7, cons. 8 vani, rendita 578,43, attualmente edificato sul terreno, distinto nel catasto terreni del comune di AR a foglio 36, particella 404 (ente urbano), dando atto che alla data del 1988/1989 e comunque prima della costruzione del fabbricato sopra Parte_1 indicato aveva maturato l'acquisto per usucapione del terreno su cui lo stesso è stato edificato. b)
Terreno, sito nel comune amministrativo di AR (NU), comune catastale di IR (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto terreni, a Foglio particelle: 405 di m2 2132,
r.d. 4,84, 130 di m2 2050, r.d. 3,57, 121 di m2 1578 r.d. 3,12.
In via subordinata:
3) Accertare i fatti in espositiva.
4) Per l'effetto, dare atto che infra generalizzato, aveva maturato alla data del Parte_1
1988/1999 e comunque prima della costruzione del fabbricato, l'acquisto per usucapione delle originarie particelle: 405 (ex 199, ex 121); 404 (ex 199, ex 121), del foglio 36 del Comune di AR
e per l'effetto, in conseguenza della variazioni catastali intervenute, dichiarare lo stesso: a) proprietario per intervenuta usucapione del BB (e relativa area di sedime), sito nel comune di
AR (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto Fabbricati, a Foglio 36, particella 404, cat. A/2, classe 7, cons. 8 vani, rendita 578,43, attualmente edificato sul terreno, distinto nel catasto terreni del comune di AR a foglio 36, particella 404 (ente urbano). b)
Terreno, sito nel comune amministrativo di AR (NU), comune catastale di IR (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto terreni, a Foglio particelle: 405 di m2 2132,
r.d. 4,84, 130 di m2 2050, r.d. 3,57, 121 di m2 1578 r.d. 3,12. pagina 2 di 7 5) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze in caso di opposizioni dilatorie, immotivate o infondate.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito nel Comune amministrativo di AR, comune catastale di IR, e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 36, particella 404, dando atto che lo stesso, alla data del 1988/1989 e, comunque, prima della costruzione del fabbricato, aveva maturato l'acquisto per usucapione del terreno su cui lo stesso è stato edificato, e del terreno distinto al Catasto
Terreni al foglio 36, particelle 405, 130 e 121.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili siti in località “Perdu Pili” da oltre vent'anni, e di avere utilizzato il terreno sin dalla metà degli anni Sessanta ad oggi, apportando delle migliorie all'area, provvedendo alla sua recinzione, nonché coltivandolo e pulendolo dalle sterpaglie.
Lo stesso ha dedotto di avere costruito, con concessione edilizia del 1990 su parte del suddetto terreno, un fabbricato composto da un piano seminterrato, un primo piano e un locale mansarda, collegati tra loro da una scala interna, nel quale lo stesso attualmente abita e che è stato interessato da un intervento di riqualificazione edilizia con provvedimento del 23 marzo 2021. Inoltre, l'attore ha assunto di avere provveduto alla cura dell'area che circonda il fabbricato, in parte adibita a cortile ed in parte coltivata con un vigneto ed alberi da frutto.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento pagina 3 di 7 puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, dalla fine degli anni Cinquanta e sino ad oggi.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 5 giugno Testimone_1 Testimone_2
2025).
In particolare, il teste ha saputo riferire del possesso esercitato dall'attore, dalla fine Testimone_1 degli anni Cinquanta, su un terreno sito in agro di AR in località “Perdu Pili”, per avere frequentato i luoghi di causa pressocché tutti i giorni per motivi di lavoro, in quanto vi portava il bestiame al pascolo, riferendo di essere attualmente in pensione, ma di recarsi tutti i giorni su un suo terreno, dove coltiva l'orto.
Il teste ha riferito che, in un primo periodo, il terreno si presentava incolto e che l'attore vi seminava il grano, e che, in seguito, lo stesso vi ha impiantato una vigna, alberi da frutto (aranci, mandarini) e ulivi.
Inoltre, egli ha riferito che, negli anni Cinquanta, il terreno non era recintato, ma c'erano delle siepi, e che fu l'attore a recintarlo con rete metallica e paletti in ferro e posizionando all'ingresso un cancello in ferro dotato di catena e lucchetto.
Il teste non ha saputo individuare il periodo in cui l'attore costruì l'abitazione (una Testimone_1 casa grande) sul terreno in questione, nella quale lo stesso ha dichiarato di essersi recato qualche volta, ma di non saper dire come sia composta. Egli ha riferito che l'attore si trasferisce ad abitare nella pagina 4 di 7 suddetta abitazione nel periodo estivo, per averlo visto molte volte lavorare nell'orto. Il teste ha confermato che alla casa si accede attraverso un portone esterno posto al piano terra ed uno posto al primo piano, di cui solo detiene le chiavi. Parte_1
Lo stesso teste ha riferito che l'attore parcheggia la sua autovettura nell'area antistante l'abitazione, della quale cura anche la pulizia, e occupandosi di coltivare una parte del terreno con la vigna
(composta da circa 13 filari), eseguendo personalmente tutti i lavori agricoli e provvedendo, altresì, alla cura degli alberi di ulivo e da frutto ivi presenti, dei quali raccoglie personalmente i frutti, nonché le olive.
Il teste ha saputo riferire dell'utilizzo di detto terreno da parte dell'attore solo a partire Testimone_2 dagli anni Novanta, per avere frequentato la proprietà del medesimo unitamente alla sua famiglia. Il teste ha riferito che nella parte bassa del terreno è presente un frutteto ed un piccolo orto, coltivato dall'attore, e, nella parte alta, è presente una vigna con circa 12/13 filari, nella quale lo stesso si è Tes_2 recato un paio di volte per vendemmiare. Il teste ha riferito di avere conosciuto il terreno interamente recintato con un muro in cemento, rete metallica, pali in ferro e cemento e con all'ingresso un cancello in ferro chiuso con lucchetto, precisando che è presente una strada che conduce all'abitazione.
Egli ha riferito che l'abitazione in questione è stata costruita dall'attore intorno agli anni 1991/1992 su una parte del terreno e che la stessa si articola su due livelli e su un piano seminterrato, precisando che, al piano rialzato, vi è una cucina, tre camere da letto ed il bagno e, nella mansarda, una camera con il bagno.
Anche il teste così come , ha confermato che l'attore si trasferisce Testimone_2 Testimone_1 ad abitare nell'abitazione in questione nel periodo estivo e che lo stesso si occupa della cura del giardino e della manutenzione dell'abitazione, per averlo visto personalmente eseguire detti lavori.
Inoltre, il teste ha confermato anche che parcheggia la sua autovettura nell'area Parte_1 antistante l'abitazione, dove sono presenti delle aiuole con dei fiori, che sono curate principalmente dalla moglie dell'attore, e che lo stesso coltiva personalmente la vigna, cura le piante da frutto (aranci, limoni, mandarini) e gli alberi di ulivo ivi presenti, provvedendo anche alla raccolta dei relativi frutti, facendosi aiutare da terze persone, tra cui lo stesso teste, che ha dichiarato di averlo aiutato anche a vendemmiare.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attore e di avere visto solo lui utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale.
pagina 5 di 7 Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di conoscenza con lo stesso, in quanto proprietari di terreni vicini (teste ) o amici di famiglia (teste Testimone_1
e per avere aiutato l'attore a svolgere dei lavori sul terreno oggetto di causa. Testimone_2
In particolare, deve ritenersi provato anche il possesso dell'attore sull'area di sedime del fabbricato, almeno dalla fine degli anni Cinquanta, come riferito dal teste , della cui Testimone_1 attendibilità non si dubita, considerato quanto dallo stesso con precisione riferito in merito alla sua frequentazione dei luoghi di causa da tale data, dove si recava in ragione della sua attività lavorativa di allevatore, anche per raggiungere le sue proprietà.
Considerato che
il teste ha riferito Testimone_2 che l'attore ha costruito il suddetto fabbricato intorno agli anni 1991/1992, può ritenersi che quest'ultimo ne abbia acquistato la proprietà in forza di accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., per essere già divenuto proprietario per usucapione della relativa area di sedime alla data di edificazione del fabbricato stesso.
Inoltre, a supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante il rilascio in suo favore, da parte del Comune di AR, della concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato oggetto di causa del 7 agosto 1990 (doc. 6 atto di citazione), nonché quella relativa alla presentazione delle pratiche per la realizzazione di interventi di miglioramento edilizio del medesimo fabbricato
(docc. da 7 a 8d).
Anche per tali ragioni, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che
[...] ha acquistato la proprietà del terreno di cui alla particella 404 (ente urbano), foglio 36 per Pt_1 averlo posseduto dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi, e, per accessione, del fabbricato ivi edificato negli anni Novanta individuato catastalmente con la particella 404, foglio 36, nonché del terreno di cui alle particelle 405, 130 e 121, foglio 36 per averlo posseduto dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che (c.f. Parte_1
) è divenuto proprietario, sin dagli anni Novanta, del terreno distinto al Catasto C.F._1
Terreni del Comune di AR al foglio 36, particella 404 (ente urbano), nonché, per accessione, del fabbricato ivi edificato e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di AR al foglio 36, particella
404 (Categoria A/2), nonché del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di AR al foglio 36, particella 405 (porzione AA uliveto;
porzione AB vigneto;
porzione AC pascolo;
porzione AD seminativo), particella 130 (porzione AA pascolo arborato;
porzione AB seminativo) e particella 121
(porzione AA seminativo;
porzione AB uliveto);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci
9 dicembre 2025. CP_17
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 511 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in AR presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessio Urru, che lo rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(c.f. , (c.f. ), CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(c.f. ), (c.f. ), CP_7 C.F._8 Controparte_8 C.F._9
(c.f. ), (c.f. , Parte_2 C.F._10 Parte_3 C.F._11
(c.f. ), (c.f. ), Parte_4 C.F._12 Parte_5 C.F._13
(c.f. , (c.f. ), Parte_6 C.F._14 Parte_7 C.F._15 Pt_8
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._16 CP_9 C.F._17 CP_10
(c.f. , (c.f. ), (c.f. C.F._18 CP_11 C.F._19 CP_12
), (c.f. ), (c.f. C.F._20 CP_13 C.F._21 Parte_9
), (c.f. ), (c.f. C.F._22 CP_3 C.F._23 Parte_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._24 Parte_11 C.F._25 Parte_12
, (c.f. ), (c.f. C.F._26 Parte_13 C.F._27 Parte_14
), (c.f. ), (c.f. C.F._28 Parte_15 C.F._29 Parte_16
), (c.f. ), (c.f. C.F._30 Parte_17 C.F._31 CP_14
pagina 1 di 7 , (c.f. e fu C.F._32 CP_15 C.F._33 CP_16 Per_1 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (memoria ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c.):
“chiede che il Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Accertare i fatti in espositiva.
2) Per l'effetto, dichiarare infra generalizzato, proprietario per intervenuta Parte_1 usucapione degli immobili per cui è causa: a) BB (e relativa area di sedime), sito nel comune di AR (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto Fabbricati, a Foglio 36, particella 404, cat. A/2, classe 7, cons. 8 vani, rendita 578,43, attualmente edificato sul terreno, distinto nel catasto terreni del comune di AR a foglio 36, particella 404 (ente urbano), dando atto che alla data del 1988/1989 e comunque prima della costruzione del fabbricato sopra Parte_1 indicato aveva maturato l'acquisto per usucapione del terreno su cui lo stesso è stato edificato. b)
Terreno, sito nel comune amministrativo di AR (NU), comune catastale di IR (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto terreni, a Foglio particelle: 405 di m2 2132,
r.d. 4,84, 130 di m2 2050, r.d. 3,57, 121 di m2 1578 r.d. 3,12.
In via subordinata:
3) Accertare i fatti in espositiva.
4) Per l'effetto, dare atto che infra generalizzato, aveva maturato alla data del Parte_1
1988/1999 e comunque prima della costruzione del fabbricato, l'acquisto per usucapione delle originarie particelle: 405 (ex 199, ex 121); 404 (ex 199, ex 121), del foglio 36 del Comune di AR
e per l'effetto, in conseguenza della variazioni catastali intervenute, dichiarare lo stesso: a) proprietario per intervenuta usucapione del BB (e relativa area di sedime), sito nel comune di
AR (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto Fabbricati, a Foglio 36, particella 404, cat. A/2, classe 7, cons. 8 vani, rendita 578,43, attualmente edificato sul terreno, distinto nel catasto terreni del comune di AR a foglio 36, particella 404 (ente urbano). b)
Terreno, sito nel comune amministrativo di AR (NU), comune catastale di IR (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto terreni, a Foglio particelle: 405 di m2 2132,
r.d. 4,84, 130 di m2 2050, r.d. 3,57, 121 di m2 1578 r.d. 3,12. pagina 2 di 7 5) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze in caso di opposizioni dilatorie, immotivate o infondate.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito nel Comune amministrativo di AR, comune catastale di IR, e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 36, particella 404, dando atto che lo stesso, alla data del 1988/1989 e, comunque, prima della costruzione del fabbricato, aveva maturato l'acquisto per usucapione del terreno su cui lo stesso è stato edificato, e del terreno distinto al Catasto
Terreni al foglio 36, particelle 405, 130 e 121.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili siti in località “Perdu Pili” da oltre vent'anni, e di avere utilizzato il terreno sin dalla metà degli anni Sessanta ad oggi, apportando delle migliorie all'area, provvedendo alla sua recinzione, nonché coltivandolo e pulendolo dalle sterpaglie.
Lo stesso ha dedotto di avere costruito, con concessione edilizia del 1990 su parte del suddetto terreno, un fabbricato composto da un piano seminterrato, un primo piano e un locale mansarda, collegati tra loro da una scala interna, nel quale lo stesso attualmente abita e che è stato interessato da un intervento di riqualificazione edilizia con provvedimento del 23 marzo 2021. Inoltre, l'attore ha assunto di avere provveduto alla cura dell'area che circonda il fabbricato, in parte adibita a cortile ed in parte coltivata con un vigneto ed alberi da frutto.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento pagina 3 di 7 puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, dalla fine degli anni Cinquanta e sino ad oggi.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 5 giugno Testimone_1 Testimone_2
2025).
In particolare, il teste ha saputo riferire del possesso esercitato dall'attore, dalla fine Testimone_1 degli anni Cinquanta, su un terreno sito in agro di AR in località “Perdu Pili”, per avere frequentato i luoghi di causa pressocché tutti i giorni per motivi di lavoro, in quanto vi portava il bestiame al pascolo, riferendo di essere attualmente in pensione, ma di recarsi tutti i giorni su un suo terreno, dove coltiva l'orto.
Il teste ha riferito che, in un primo periodo, il terreno si presentava incolto e che l'attore vi seminava il grano, e che, in seguito, lo stesso vi ha impiantato una vigna, alberi da frutto (aranci, mandarini) e ulivi.
Inoltre, egli ha riferito che, negli anni Cinquanta, il terreno non era recintato, ma c'erano delle siepi, e che fu l'attore a recintarlo con rete metallica e paletti in ferro e posizionando all'ingresso un cancello in ferro dotato di catena e lucchetto.
Il teste non ha saputo individuare il periodo in cui l'attore costruì l'abitazione (una Testimone_1 casa grande) sul terreno in questione, nella quale lo stesso ha dichiarato di essersi recato qualche volta, ma di non saper dire come sia composta. Egli ha riferito che l'attore si trasferisce ad abitare nella pagina 4 di 7 suddetta abitazione nel periodo estivo, per averlo visto molte volte lavorare nell'orto. Il teste ha confermato che alla casa si accede attraverso un portone esterno posto al piano terra ed uno posto al primo piano, di cui solo detiene le chiavi. Parte_1
Lo stesso teste ha riferito che l'attore parcheggia la sua autovettura nell'area antistante l'abitazione, della quale cura anche la pulizia, e occupandosi di coltivare una parte del terreno con la vigna
(composta da circa 13 filari), eseguendo personalmente tutti i lavori agricoli e provvedendo, altresì, alla cura degli alberi di ulivo e da frutto ivi presenti, dei quali raccoglie personalmente i frutti, nonché le olive.
Il teste ha saputo riferire dell'utilizzo di detto terreno da parte dell'attore solo a partire Testimone_2 dagli anni Novanta, per avere frequentato la proprietà del medesimo unitamente alla sua famiglia. Il teste ha riferito che nella parte bassa del terreno è presente un frutteto ed un piccolo orto, coltivato dall'attore, e, nella parte alta, è presente una vigna con circa 12/13 filari, nella quale lo stesso si è Tes_2 recato un paio di volte per vendemmiare. Il teste ha riferito di avere conosciuto il terreno interamente recintato con un muro in cemento, rete metallica, pali in ferro e cemento e con all'ingresso un cancello in ferro chiuso con lucchetto, precisando che è presente una strada che conduce all'abitazione.
Egli ha riferito che l'abitazione in questione è stata costruita dall'attore intorno agli anni 1991/1992 su una parte del terreno e che la stessa si articola su due livelli e su un piano seminterrato, precisando che, al piano rialzato, vi è una cucina, tre camere da letto ed il bagno e, nella mansarda, una camera con il bagno.
Anche il teste così come , ha confermato che l'attore si trasferisce Testimone_2 Testimone_1 ad abitare nell'abitazione in questione nel periodo estivo e che lo stesso si occupa della cura del giardino e della manutenzione dell'abitazione, per averlo visto personalmente eseguire detti lavori.
Inoltre, il teste ha confermato anche che parcheggia la sua autovettura nell'area Parte_1 antistante l'abitazione, dove sono presenti delle aiuole con dei fiori, che sono curate principalmente dalla moglie dell'attore, e che lo stesso coltiva personalmente la vigna, cura le piante da frutto (aranci, limoni, mandarini) e gli alberi di ulivo ivi presenti, provvedendo anche alla raccolta dei relativi frutti, facendosi aiutare da terze persone, tra cui lo stesso teste, che ha dichiarato di averlo aiutato anche a vendemmiare.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attore e di avere visto solo lui utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale.
pagina 5 di 7 Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di conoscenza con lo stesso, in quanto proprietari di terreni vicini (teste ) o amici di famiglia (teste Testimone_1
e per avere aiutato l'attore a svolgere dei lavori sul terreno oggetto di causa. Testimone_2
In particolare, deve ritenersi provato anche il possesso dell'attore sull'area di sedime del fabbricato, almeno dalla fine degli anni Cinquanta, come riferito dal teste , della cui Testimone_1 attendibilità non si dubita, considerato quanto dallo stesso con precisione riferito in merito alla sua frequentazione dei luoghi di causa da tale data, dove si recava in ragione della sua attività lavorativa di allevatore, anche per raggiungere le sue proprietà.
Considerato che
il teste ha riferito Testimone_2 che l'attore ha costruito il suddetto fabbricato intorno agli anni 1991/1992, può ritenersi che quest'ultimo ne abbia acquistato la proprietà in forza di accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., per essere già divenuto proprietario per usucapione della relativa area di sedime alla data di edificazione del fabbricato stesso.
Inoltre, a supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante il rilascio in suo favore, da parte del Comune di AR, della concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato oggetto di causa del 7 agosto 1990 (doc. 6 atto di citazione), nonché quella relativa alla presentazione delle pratiche per la realizzazione di interventi di miglioramento edilizio del medesimo fabbricato
(docc. da 7 a 8d).
Anche per tali ragioni, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che
[...] ha acquistato la proprietà del terreno di cui alla particella 404 (ente urbano), foglio 36 per Pt_1 averlo posseduto dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi, e, per accessione, del fabbricato ivi edificato negli anni Novanta individuato catastalmente con la particella 404, foglio 36, nonché del terreno di cui alle particelle 405, 130 e 121, foglio 36 per averlo posseduto dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi.
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che (c.f. Parte_1
) è divenuto proprietario, sin dagli anni Novanta, del terreno distinto al Catasto C.F._1
Terreni del Comune di AR al foglio 36, particella 404 (ente urbano), nonché, per accessione, del fabbricato ivi edificato e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di AR al foglio 36, particella
404 (Categoria A/2), nonché del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di AR al foglio 36, particella 405 (porzione AA uliveto;
porzione AB vigneto;
porzione AC pascolo;
porzione AD seminativo), particella 130 (porzione AA pascolo arborato;
porzione AB seminativo) e particella 121
(porzione AA seminativo;
porzione AB uliveto);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci
9 dicembre 2025. CP_17
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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