Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 406 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Toscana n. 6/B, presso lo studio dell'Avv. Maria Aloi che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Catanzaro, al Viale Dei Normanni n. 131, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gareri che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 febbraio 2025 i procuratori delle parti precisavano conclusioni conformi chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dai coniugi il 31 maggio 2024, così come precisato in sede di udienza.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n. 406/2023 - Pagina 1 di 12
1. Con ricorso depositato il 30 gennaio 2023, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Catanzaro il 19 settembre 2015, in Controparte_1
costanza del quale erano nati due figli, , nato il [...] e Persona_1
, nato il [...] - adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir Persona_2
pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Rappresentava, a tal fine, che il rapporto coniugale, “dopo un iniziale periodo di serenità”, si era irreversibilmente deteriorato a causa dei “continui litigi della coppia che influivano negativamente sull'equilibrio psico/ fisico dei minori”; tant'è che il coniuge decideva di abbandonare la casa coniugale, “scelta condivisa dalla
SI.ra . Pt_1
Esponeva, inoltre, che nonostante il coniuge in costanza di matrimonio non avesse fatto mai mancare nulla alla moglie, dal momento del suo allontanamento si era sottratto all'obbligo di assistenza morale e materiale di moglie e figli, costringendola a “dover elemosinare ogni giorno l'essenziale”, quantunque la stessa fosse priva di redditi propri, avendo rinunciato a svolgere attività lavorativa per occuparsi unicamente della famiglia.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “CHIEDE
Che l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi dinnanzi al Presidente, li autorizzi a vivere separati e pronunci la separazione personale dei coniugi previo determinare, con proprio provvedimento:
- l'affidamento condiviso, come per legge, dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
- La regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli in ragione di due incontri settimanali, nei giorni di mercoledì e sabato, dall'uscita di scuola e/o dalle 13.30 sino alle ore 20:00, nonché, alternativamente un fine settimana si ed uno no, dalle ore 12 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica successiva, salvo nel periodo estivo quando potrà riportarli anche sino alle ore 23.00;
- Il diritto del padre a tenere con sé i figli per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì
RGAC n. 406/2023 - Pagina 2 di 12 dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
- L'assegnazione della casa coniugale, sita in, via Sardegna n. 32 , alla sig.ra quale genitore collocatario e sempre che lo stesso provveda al risanamento dei muri ammalorati;
- Stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. per i figli, che P_
consenta agli stessi di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, per un valore di € 200,00 mensili cadauno. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra tramite assegno o bonifico bancario, Pt_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
- Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro) meglio indicate nel Protocollo d'Intesa stipulato tra il Coa di Catanzaro e il Tribunale Civile.
- Stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della P_ moglie di € 200, 00 mensili, tale somma dovrà essere versata alla sig.ra Pt_1
tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
- I figli saranno posti fiscalmente a carico nella misura del 50% e nella stessa misura e come per legge verrà percepito l'assegno unico familiare, corrisposto a sostegno del reddito dall' INPS.
- Condannare il sig. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del P_ presente procedimento”.
1.1. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
- nel contestare in fatto ed in diritto l'integrale contenuto del ricorso -deduceva che la crisi coniugale era stata invece cagionata dagli “innumerevoli tradimenti” della ricorrente, nei confronti della quale formulava domanda di addebito della separazione.
RGAC n. 406/2023 - Pagina 3 di 12 Affermava, infatti, che la scelta di lasciare la casa coniugale era stata determinata dalla scoperta dell'ennesima relazione extraconiugale della onde evitare Pt_1 che i figli assistessero a “spiacevoli discussioni”. Ciò nonostante, asseriva di aver continuato a provvedere al sostentamento della moglie e della prole, adempiendo all'obbligo di assistenza morale e materiale.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra
; Parte_1
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto, accordando al sig. di lasciare definitivamente la casa coniugale, Controparte_1
sebbene per il bene supremo della prole lo abbia già fatto, per allocare la sua dimora in altro immobile già acquisito in locazione, nonostante il suddetto immobile adibito a casa coniugale sia di esclusiva proprietà del di lui padre
[...]
, con facoltà dello stesso di variare la propria residenza anagrafica. Il sig. Per_3
, per l'appunto, pur di non arrecare nocumento ai figli, ha convinto Controparte_1
il di lui padre ad accordare che la casa coniugale, limitatamente alla particella n.
2882 sub 7 foglio di mappa n. 93, rimanga assegnato in via provvisoria alla sig.
ovvero fin quando i figli non diverranno maggiorenni, per poi lasciare Pt_1
definitivamente il suddetto immobile in favore del legittimo proprietario
[...]
. Sul punto, difatti, essendo l'immobile adibito ad uso coniugale divisibile, Per_3
poiché come già illustrato in narrativa dotato di due ingressi autonomi, disporre che la sig.ra continui ad abitarlo limitatamente alla particella suddetta, P_
ovvero particella n. 2882 sub. 7, foglio di mappa n. 93, tributando, viceversa, che la particella n. 2882 sub. 1, foglio di mappa n. 93, venga immediatamente restituita al suo legittimo proprietario;
3. stabilire che il sig. versi mensilmente, per il mantenimento dei Controparte_1 figli, la complessiva somma di € 300,00 mensile (€ 150,00 per ciascun figlio), tributando che nessuna somma sia viceversa dovuta a titolo di mantenimento della moglie, ciò non solo in ragione della dispiegata e documentata domanda di addebito, quanto anche in ragione della piena capacità psico -fisica della sig.ra di appena 34 anni, di svolgere attività lavorativa, ma nondimeno per le Pt_1
RGAC n. 406/2023 - Pagina 4 di 12 compravate e misere possibilità economiche del sig. . Stabilire, ancora che P_ il sig. corrisponda alla sig.ra il 50% dell'assegno unico, Controparte_1 Pt_1 oggi nella misura di € 189,00 (€ 378,00 diviso due) e che i figli siano posti fiscalmente, al 100%, a carico del sig. , anche perché unico Controparte_1
percettore di reddito tra i coniugi;
4. ogni spesa straordinaria ed urgente (a solo titolo esemplificativo, spese per libri scolastici, retta scolastica, spese mediche, spese ludiche, ecc.), contratta nell'interesse dei minori, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, sarà sostenuta da ciascun coniuge nella misura del 50%. Sul punto, per maggiore puntualità, si farà riferimento al protocollo in essere presso il Tribunale di
Catanzaro;
5. le eventuali spese straordinarie di rilevante entità (a solo titolo esemplificativo, spese per viaggi di istruzione, acquisto di mezzi di trasporto, - motorini o autoveicoli, ecc.) saranno concordate preventivamente tra i genitori e, una volta accettate, successivamente ripartite al 50% tra gli stessi. Sul punto, per maggiore puntualità, si farà sempre riferimento al protocollo in essere presso il Tribunale di
Catanzaro;
6. i figli rimarranno in affidamento congiunto tra i coniugi, con allocazione presso la madre, ovvero nell'immobile adibito a casa coniugale, con diritto di visita del padre tutti i giorni della settimana, dall'uscita da scuola fino alle 21:00, con facoltà, altresì, di tenerli con sé a settimane alterne, ovvero ogni 15 giorni, dal sabato all'uscita da scuola, fino alle 21:00 della domenica, salvo i periodi di ferie di vacanza. Il padre potrà, quindi, vedere i figli, prelevandoli dall'abitazione coniugale, secondo le seguenti modalità: tutti i giorni della settimana ed in funzione dei propri impegni lavorativi, dall'uscita da scuola fino alle 21:00 provvedendo ad accompagnarli presso l'abitazione coniugale;
Relativamente alle festività - Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta - i figli potranno dormire con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni fatto sempre salvo il disposto di cui ai precedenti commi (diritto di visita anche in tali periodi). In caso di disaccordi, per il primo anno i minori trascorreranno il 24/12 (vigilia) con il padre ed il 25/12 (Natale) con la madre, il 31/12 (vigilia) con il padre ed il 01/01
RGAC n. 406/2023 - Pagina 5 di 12 (Capodanno) con la madre, la ricorrenza della Befana ad anni alterni, con decorrenza, quest'anno, con il padre, Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre, dalle festività successive si procederà in modalità opposta a quella dell'anno precedente, fatto sempre salvo le modalità previste nel presente atto con le quali è statuito che il padre, soprattutto se frutto di volontà dei figli, potranno stare con il medesimo ogni qualvolta i piccoli lo vorranno;
relativamente al periodo estivo, i minori trascorreranno nel mese di luglio 15 giorni consecutivi con il padre 15 giorni consecutivi con la madre, ed analogo criterio verrà utilizzato per il mese di agosto ove trascorreranno, sempre 15 giorni esecutivi con il padre 15 giorni consecutivi con la madre, con accordo da rinvenirsi tra i coniugi Relativamente ai primi 15 giorni o ai secondi 15 giorni in regione degli impegni lavorativi del sig. . Nell'ipotesi di disappunto, si stabilisce sin da P_
ora che i minori trascorreranno dal 01 al 15 luglio con la madre e dal 16 al 31 luglio con il padre, dal 1 agosto al 15 agosto la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre;
Relativamente alla ricorrenza delle feste di compleanno sarà preferito il festeggiamento congiunto, con la presenza di entrambi i coniugi, in caso di disappunto i minori festeggeranno il compleanno a pranzo con la madre e il suo ramo genitoriale, a cena con il padre ed il suo ramo genitoriale;
Le parti, dandosi sin da ora reciproca autorizzazione per l'espatrio personale, concordano che entrambi potranno portare i figli (anche all'estero) per viaggi di piacere previo comunicazione ed accordi, circa il periodo con l'altra parte. Unica limitazione validamente opponibile potrà essere solo quella afferente agli impegni scolastici o di salute dei minori;
I figli potranno e dovranno conservare significativi rapporti con i gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
ordinare alla sig.ra la voltura a suo nome di tutte le utenze domestiche Pt_1
afferenti l'immobile adibito ad abitazione coniugale.
Adottare ogni ulteriore provvedimento provvisorio di urgente ritenuto di pregnante importanza.
RGAC n. 406/2023 - Pagina 6 di 12 Con vittoria di spese e competenze, oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore”.
1.2. Fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale all'udienza del 12 ottobre 2023, con separata ordinanza i coniugi erano autorizzati a vivere separati e, in via provvisoria, veniva disposto: 1) l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) la regolamentazione dei tempi di visita da parte del resistente;
3) l'obbligo a carico del di corrispondere mensilmente l'importo di € 300,00 per il mantenimento P_
dei figli;
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale.
Quindi, nominato il Giudice Istruttore, il Presidente fissava per la comparizione delle parti e la trattazione della causa dinanzi a questi l'udienza del 1 febbraio 2024.
1.3. Stante l'assenza del Giudice assegnatario, il procedimento veniva assegnato allo scrivente relatore/estensore in data 25 settembre 2024.
Fissata, dunque, l'udienza cartolare del 20 novembre 2024, le parti depositavano note scritte di trattazione con le quali rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, già riversato in atti.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, veniva disposta la comparizione delle parti al fine di interloquire con le stesse in merito alle condizioni fissate al punto n. 3, inerenti all'assegnazione dell'immobile.
1.4. All'udienza del 12 febbraio 2025, i difensori rappresentavano “di modificare il punto 3 dell'accordo, nel senso che l'immobile adibito a casa coniugale p assegnato alla ricorrente che lo abiterà assieme ai figli fino al raggiungimento della maggiore età ed indipendenza economica degli stessi”.
Precisate, pertanto, alla medesima udienza conclusioni conformi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in ragione dell'espressa rinuncia.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Rileva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno infatti inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto matrimoniale tale da escludere, secondo ogni ragionevole
RGAC n. 406/2023 - Pagina 7 di 12 previsione, la concreta possibilità di ricostituire quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale.
Ed invero, dalle deduzioni delle parti emerge inequivocabilmente che la relazione matrimoniale ha attraversato una crisi talmente grave e profonda da determinare il venir meno dell'affectio coniugalis e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Collegio non può, dunque, che rilevare la ricorrenza delle condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta delle parti, non può che pronunziare la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
3. Per quel che concerne le domande e le statuizioni accessorie, deve evidenziarsi che le parti, in pendenza del giudizio, hanno raggiunto e sottoscritto un accordo, riversato in atti, sulla base del quale hanno chiesto che l'intestato Tribunale pronunci la separazione.
Questo in particolare, prevede – con le modifiche e precisazioni apportate all'udienza del 12 febbraio 2025 - le seguenti condizioni:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto, accordando al sig. di lasciare definitivamente la casa coniugale, sebbene per il Controparte_1
bene della prole lo abbia già fatto, per allocare la sua dimora in altro immobile gi à acquisito in locazione e variare la sua residenza anagrafica;
3. Assegnare l'immobile adibito a casa coniugale, identificato al NCEU del Comune di Catanzaro alla particella n. 2882 sub 7 foglio di mappa n. 93 di esclusiva proprietà il sig. , alla sig.ra la quale continuerà a Persona_3 Parte_1
detenerlo unitamente i figli fino al raggiungimento della maggiore età ed indipendenza economica degli stessi.
4. Stabilire che il sig. versi mensilmente, per il mantenimento dei Controparte_1 figli, la complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), tributando che nessuna somma sia viceversa dovuta a titolo di mantenimento della moglie, sul punto anche rinunciante;
RGAC n. 406/2023 - Pagina 8 di 12 5. Stabilire ancora che l'assegno unico familiare continuerà a essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra come da ordinanza presidenziale;
Pt_1
Tuttavia sino a che la stessa continuerà a percepire l'assegno unico familiare nella misura di € 398,80, come allo stato attuale, il sig. potrà versare la somma P_ di € 200,00 in luogo dei € 400,00.
Qualora la detta somma venga ridotta per qualsiasi motivo diverso da quello che potrebbe essere un'occupazione lavorativa del sig.ra il signor Pt_1 P_
dovrà corrispondere la somma corrispondente alla riduzione sino ad arrivare a garantire la somma complessiva di € 400,00 mensili;
così se la detta somma venga aumentata, per qualsiasi motivo legato al nucleo familiare della sig.ra Pt_1
comunque rimarranno ferme le condizioni di cui sopra;
Nell'ipotesi in cui i sig. e richiedono direttamente la propria P_ Pt_1
parte del segno unico familiare, ciascuno tratterrà per sé l'intera somma spettante a detto titolo e il sig. corrisponderà mensilmente l'intera somma dovuta a P_
titolo di mantenimento dei figli e cioè la somma di € 400,00 mensili;
6. Stabilire che i figli siano posti fiscalmente, al 100% a carico del sig. P_
, finché la sig.ra non troverà adeguata sistemazione lavorativa;
[...] Pt_1
successivamente lo sgravio sarà ripartito secondo legge.
7. Ogni spesa straordinaria ed urgente (a titolo esemplificativo spese per libri scolastici, retta scolastica, spese mediche, spese ludiche, ecc.), contratta nell'interesse dei minori, da concordarsi preventivamente i tre coniugi, sarà sostenuto da ciascun coniuge nella misura del 50%. Sul punto, per maggior puntualità, si farà riferimento al protocollo in essere presso il Tribunale di
Catanzaro salvo per gli acquisti per abbigliamento stagionale che in deroga ha detto protocollo saranno suddivisi nella mis ura del 50% (almeno per giubbotti e scarpe);
7. Le eventuali spese straordinarie di rilevante entità (a titolo esemplificativo spese per viaggi di istruzione, acquisto di mezzi di trasporto - motorini o autoveicoli, ecc.) saranno concordate preventivamente i tre genitori e, una volta accettate, successivamente ripartite al 50% tra gli stessi. Sul punto, per maggior puntualità, si farà sempre riferimento al protocollo in essere presso il Tribunale di Catanzaro.
RGAC n. 406/2023 - Pagina 9 di 12 8. I figli rimarranno in affidamento congiunto tra i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile adibito a casa coniugale, con facoltà del padre di vedere liberamente i minori ogni giorno della settimana, scegliendo la fascia oraria che gli viene più comoda, previo accordo con la madre almeno un giorno prima e diritto/dovere, altresì, di tenerli con sé a settimane alterne, ovvero ogni 15 giorni, dal sabato all'uscita da scuola, fino alle 21:00 della domenica, salvo i periodi di ferie di vacanza. Il padre potrà, quindi, vedere i figli, prelevandoli dall'abitazione coniugale, secondo le seguenti modalità:
Tutti i giorni della settimana ed in funzione dei propri impegni lavorativi, dall'uscita da scuola fino alle 21:00, provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione coniugale, ma sempre previo idoneo preavviso alla madre;
relativamente alle festività – Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta - i genitori liberamente durante la settimana gestiranno la permanenza dei figli presso di loro come sopra, tenendo con sé i figli ad anni alterni, compreso il pernottamento, nei giorni rossi di calendario;
in caso di disaccordo, per il primo anno i minori trascorreranno il 24/12 (vigili) con il padre ed il 25/12 (Natale) con la madre, il 31/12 (vigilia) con il padre ed il
01/01 (Capodanno) con la madre, la ricorrenza della Befana ad anni alterni, con decorrenza, quest'anno, con il padre, Pasqua con il padre con la madre. Per_4
Delle festività successive si procederà in modalità opposta a quella dell'anno precedente, fatto sempre salvo le modalità previste nel presente atto con le quali è statuito che il padre, soprattutto se frutto di volontà dei figli, potranno stare con il medesimo ogniqualvolta i piccoli lo vorranno;
relativamente al periodo estivo, i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio ed i rimanenti, sempre in maniera consecutiva, con la madre, ed analogo criterio verrà utilizzato per il mese di agosto ove trascorreranno, sempre 15 giorni esecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre, con accordo da rinvenirsi tra i coniugi relativamente ai primi 15 giorni o ai secondi 15 giorni in ragione degli impegni lavorativi del sig. , atteso P_
che la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa, garantendo comunque Pt_1
un ferragosto a testa ad anni alterni;
RGAC n. 406/2023 - Pagina 10 di 12 relativamente alla ricorrenza delle feste di compleanno sarà preferito il festeggiamento congiunto, con la presenza di entrambi i coniugi, in caso di disappunto i minori festeggeranno il compleanno a pranzo con la madre e il suo ramo genitoriale, a cena con il padre ed il suo ramo genitoriale;
Le parti, dandosi sin da ora reciproca autorizzazione per l'espatrio personale, concordano che entrambi potranno portare i figli (anche all'estero) per viaggi di piacere previo comunicazione ed accordi, circa il periodo con l'altra parte. Unica limitazione validamente opponibile potrà essere solo quella afferente agli impegni scolastici o di salute dei minori;
I figli potranno e dovranno conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti tutti di ciascun ramo genitoriale;
9. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche in punto di mantenimento;
10. i coniugi rinunciano e dichiarano di abbandonare reciprocamente tutte le altre domande rassegnate nei rispettivi atti e di non volersi riconciliare”.
3.1. Orbene, il Tribunale - preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e rilevato che lo stesso, sopra integralmente richiamato e trascritto, non contrasta con le norme imperative ed è, altresì, conforme alle statuizioni di legge e all'ordine pubblico, nonché congruo ed adeguato ad assicurare il superiore interesse della prole - ritiene che la separazione possa essere pronunciata alle condizioni ivi pattuite, integralmente recepite, non essendovi statuizioni ulteriori da assumere.
4. In ordine alle spese di lite, ritiene il Tribunale che in ragione della natura della causa, degli interessi coinvolti e della condotta conciliativa registratasi in corso di causa, sussistano tutti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse t ra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 406 del R.G.A.C. dell'anno
RGAC n. 406/2023 - Pagina 11 di 12 2023 avente ad oggetto domanda di separazione dei coniugi, ogni contraria istanza disattesa o respinta così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
26.08.1989, e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Catanzaro in data 19 settembre 2015, trascritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Atto n. 47, Parte II, serie A, Anno 2015,
Ufficio 4, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto da entrambi i coniugi, riportato in parte motiva che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 123 8,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
9 aprile 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 406/2023 - Pagina 12 di 12