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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/09/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 973/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Lator Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 973/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 16.05.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), residente in [...]
Mammianese n° 379, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
Magni del Foro di Prato (C.F.: PEC: C.F._2 vvocati.prato.it) ed elettivamente domiciliata Email_1 presso e nel suo studio in Prato, Viale della Repubblica n° 196,
e
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), residente in [...]
148, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Zeru del Foro di
Pistoia (C.F.: ; PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliato Email_2 presso e nel suo studio in Pistoia, Via della Provvidenza n° 31,
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 16.05.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 06.10.2001 in Prato, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...] il [...]; C.F. Per_1
), oramai maggiorenne e lavoratore con C.F._5 contratto part-time e (nata a [...] il [...]; C.F. _2
, studente. C.F._6
Le parti evidenziavano peraltro che, nel tempo veniva meno la comunione d'intenti ed in generale, l'affectio coniugalis, per cui decidevano di separarsi consensualmente, anche al fine di preservare la serenità dei figli.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) La casa coniugale sita in Agliana (PT) Via G. Matteotti n° 148/A, di proprietà della madre e del fratello del IG. (per 1/6 CP_1 ciascuno oltre ad ½ per la madre) e dei figli dei ricorrenti per 1/12 ciascuno, viene assegnata al IG. che continuerà ad CP_1 abitarvi insieme ad entrambi i figli i quali vi manterranno la propria residenza;
3) La IG.ra ha già trasferito altrove la sua Parte_1 residenza e segnatamente in Pescia (PT), Via Mammianese n° 377;
4) La figlia ormai maggiorenne trascorrerà il tempo con _2 entrambi i genitori secondo le esigenze e le volontà espresse dalla stessa. I genitori, pertanto, durante il periodo di permanenza della
2 figlia provvederanno direttamente al suo mantenimento ed ad ogni sua esigenza;
Il figlio , anch'egli maggiorenne, è da considerarsi Per_1 economicamente autosufficiente in quanto lavora già da alcuni anni;
5) Il IG. autorizza la IG.ra a CP_1 Parte_1 percepire il 100% dell'assegno unico per la figlia;
_2
6) I genitori sosterranno, in misura pari al 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia e quindi le spese medico- _2 sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative;
7) I coniugi si dichiarano autonomi ed economicamente indipendenti, per cui nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento;
8) Il finanziamento contratto con AGOS farà carico ai coniugi in misura pari al 50% ciascuno, fino ad estinzione dello stesso;
9) Per quanto attiene i debiti maturati nei confronti di Equitalia, le cartelle già esistenti, ammontanti ad Euro 5.000,00= circa, faranno carico alla IG.ra Parte_1
10) Il IG. ha già provveduto alla chiusura del conto CP_1 corrente cointestato;
11) L'autovettura Jeep targata DH257BK in uso al IG. ma CP_1 di proprietà della IG.ra è stata venduta da Parte_1 quest'ultima. Il IG. si obbliga a provvedere al pagamento CP_1 delle tasse automobilistiche, sanzioni e quant'altro sia relativo all'utilizzo della predetta autovettura;
12) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro
3 convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 06.10.2001 in Prato, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Prato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 330, P.
2, S. A, anno 2001);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 02.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Lator Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 973/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 16.05.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), residente in [...]
Mammianese n° 379, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
Magni del Foro di Prato (C.F.: PEC: C.F._2 vvocati.prato.it) ed elettivamente domiciliata Email_1 presso e nel suo studio in Prato, Viale della Repubblica n° 196,
e
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), residente in [...]
148, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Zeru del Foro di
Pistoia (C.F.: ; PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliato Email_2 presso e nel suo studio in Pistoia, Via della Provvidenza n° 31,
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 16.05.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 06.10.2001 in Prato, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...] il [...]; C.F. Per_1
), oramai maggiorenne e lavoratore con C.F._5 contratto part-time e (nata a [...] il [...]; C.F. _2
, studente. C.F._6
Le parti evidenziavano peraltro che, nel tempo veniva meno la comunione d'intenti ed in generale, l'affectio coniugalis, per cui decidevano di separarsi consensualmente, anche al fine di preservare la serenità dei figli.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) La casa coniugale sita in Agliana (PT) Via G. Matteotti n° 148/A, di proprietà della madre e del fratello del IG. (per 1/6 CP_1 ciascuno oltre ad ½ per la madre) e dei figli dei ricorrenti per 1/12 ciascuno, viene assegnata al IG. che continuerà ad CP_1 abitarvi insieme ad entrambi i figli i quali vi manterranno la propria residenza;
3) La IG.ra ha già trasferito altrove la sua Parte_1 residenza e segnatamente in Pescia (PT), Via Mammianese n° 377;
4) La figlia ormai maggiorenne trascorrerà il tempo con _2 entrambi i genitori secondo le esigenze e le volontà espresse dalla stessa. I genitori, pertanto, durante il periodo di permanenza della
2 figlia provvederanno direttamente al suo mantenimento ed ad ogni sua esigenza;
Il figlio , anch'egli maggiorenne, è da considerarsi Per_1 economicamente autosufficiente in quanto lavora già da alcuni anni;
5) Il IG. autorizza la IG.ra a CP_1 Parte_1 percepire il 100% dell'assegno unico per la figlia;
_2
6) I genitori sosterranno, in misura pari al 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia e quindi le spese medico- _2 sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative;
7) I coniugi si dichiarano autonomi ed economicamente indipendenti, per cui nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento;
8) Il finanziamento contratto con AGOS farà carico ai coniugi in misura pari al 50% ciascuno, fino ad estinzione dello stesso;
9) Per quanto attiene i debiti maturati nei confronti di Equitalia, le cartelle già esistenti, ammontanti ad Euro 5.000,00= circa, faranno carico alla IG.ra Parte_1
10) Il IG. ha già provveduto alla chiusura del conto CP_1 corrente cointestato;
11) L'autovettura Jeep targata DH257BK in uso al IG. ma CP_1 di proprietà della IG.ra è stata venduta da Parte_1 quest'ultima. Il IG. si obbliga a provvedere al pagamento CP_1 delle tasse automobilistiche, sanzioni e quant'altro sia relativo all'utilizzo della predetta autovettura;
12) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro
3 convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 06.10.2001 in Prato, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Prato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 330, P.
2, S. A, anno 2001);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 02.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4