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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/01/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1672/2023, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Simona Callegari ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sant'Angelo Lodigiano (LO), Piazza Vittorio Veneto n. 10;
- parte ricorrente- nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa OP P.IVA_1 dall'Avv. Sabrina Polizzi presso il cui studio in Palermo, Via Houel n. 4 ha eletto domicilio;
- parte resistente-
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli accertamenti e le pronunce del caso, respinta ogni contraria istanza:
Nel merito:
-previa integrale conferma delle statuizioni assunte dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lodi, Dott.ssa Redini, nell'ambito del giudizio R.G. 1064/2022, relativamente, nello specifico, CP_ all'assegnazione ad dell'importo di 1/5 della Naspi corrisposta da al Signor CP_2
[...]
, tenendo conto del limite di legge come previsto per l'assegno pensionistico, Parte_1 calcolandosi il quinto sulla parte eccedente il doppio della misura massima dell'assegno sociale con un minimo di Euro 1.000,00, dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato in data 29.09.2022 al Signor per Parte_1 impignorabilità del credito vantato dall'odierno attore nei confronti dell' ovvero per CP_3 superamento dei limiti di pignorabilità del credito stesso per cui è causa;
Conseguentemente:
-condannare l' al risarcimento dei danni subiti dal Signor OP
pari all'importo che si determina in via equitativa in Euro 18.000,00 Parte_1 (diciottomila/00) o in quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Signor Giudice riterrà equa anche all'esito dell'esame della documentazione agli atti e dell'eventuale espletanda istruttoria di causa, alla luce delle argomentazioni evidenziate e dei motivi in atti.
In ogni caso:
1 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria.
Conclusioni di parte convenuta
-in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore della
Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
- sempre in via preliminare dichiarare l'incompetenza funzionale per territorio del Giudice dell'esecuzione di Lodi, in favore di quello del Tribunale di Ivrea;
- ancora in via preliminare, ma in subordine, dichiarare l'inammissibilità, e comunque la tardività dell'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, e introdotta oltre il termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento;
-con qualsiasi statuizione rigettare il ricorso e condannare l'opponente al ristoro delle spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione del 30.05.2023, ritualmente notificato in pari data ad OP
, ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione
[...] Parte_1
ex art.615 c.p.c. rubricata al R.G. 1064/2022 del Tribunale di Lodi, nel corso della quale il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'avvenuto pignoramento disposto da OP
ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dell'indennità spettante
[...] CP_4
a per complessivi € 11.723,53, ritenuta la propria giurisdizione e competenza Parte_1
(contestata da ), assegnava ad 1/5 dell'importo spettante a CP_2 OP
a titolo di Naspi ed assegnava alle parti termine di 90 giorni dalla Parte_1 comunicazione del provvedimento per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto la nullità/annullabilità dell'atto di Parte_1
pignoramento di crediti presso terzi notificatogli in data 29.09.2022 per impignorabilità del credito vantato nei confronti dell' a titolo di Naspo ovvero per superamento dei limiti di pignorabilità CP_3
del credito stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.09.2023 si è costituita in giudizio
[...]
, rinnovando l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a OP
favore della Commissione Tributaria e di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Ivrea, avendo il debitore dichiarato di risiedere in Parte_1
RA (To), appartenente al circondario del Tribunale di Ivrea.
2 Nel merito, poi, ha contestato la tardività dell'opposizione – da qualificarsi quale ipotesi di opposizione agli atti esecutivi e non quale ipotesi di opposizione all'esecuzione.
Con decreto in data 26.9.2023, provvedendo ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., questo Giudice ha disposto la conversione del rito da ordinario a semplificato ex art. 281 decies c.p.c., fissando udienza per il giorno 20.10.2023.
All'udienza del 20.10.2023 le parti nulla hanno osservato in relazione al mutamento di rito e il
Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 17.01.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 189 n. 1 e 2 c.p.c.
2. Eccezione di difetto di giurisdizione
Parte convenuta , costituendosi in giudizio ha tempestivamente OP
sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a favore della Org_1
attesa la natura tributaria dei crediti per cui è stato disposto il pignoramento.
[...]
L'eccezione non può ritenersi meritevole di accoglimento atteso che l'articolo 2 del D. lgs. n.
546/1992 afferma che sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie, ad eccezione delle “controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (…)” e che certamente la procedura prevista dall'articolo 72-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 ha natura esecutiva, in quanto, come si evince anche dal tenore letterale del testo, costituisce soltanto una modalità di esecuzione presso terzi, alternativa rispetto a quella di cui agli artt. 543 ss. del Codice di procedura civile.
A ciò si aggiunga, poi, che come ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite Cass. con sentenza n.7822 del 14.04.2020, “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento
3 o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Nel caso di specie, trattandosi di un'opposizione mossa avverso un pignoramento presso terzi emesso dall' ai sensi dell'art.72 bis del DPR n°602/1973 e disquisendosi nel merito CP_2 esclusivamente della pignorabilità dell'indennità e, dunque, di presunti vizi propri dell'atto CP_4
impositivo e non invece di questioni di merito riconducibili alla pretesa impositiva, non sussistono ragioni per cui escludere la giurisdizione del Giudice ordinario.
3. Eccezione di incompetenza
A differenti conclusioni si perviene, invece, in relazione all'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Lodi, sempre tempestivamente sollevata dall' , ad OP avviso della quale la competenza territoriale funzionale a decidere dell'opposizione spetterebbe, ai sensi dell'art. 27 c.p.c., al Tribunale di Ivrea avendo il debitore opponente dichiarato - con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione - di risiedere a RA (TO), ove l'esecuzione è stata eseguita.
L'eccezione sollevata è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento atteso che a tenore dell'art. 27 c.p.c. “per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione (…)” e che in relazione all'esecuzione forzata presso terzi l'art. 26 bis comma 2 c.p.c. prevede che “(…) per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”; norme da ritenersi applicabili al caso in esame atteso il richiamo contenuto nell'art. 49 del d.p.r. n. 602 del
1973 alle norme del codice di rito.
Deve, dunque, considerarsi competente territorialmente il Giudice del luogo in cui il debitore risiede o ha il proprio domicilio. Nessun rilievo, contrariamente a quanto assunto da parte attrice, può essere attribuito alla circostanza per cui il pignoramento è stato emesso dall' CP_1
di Lodi, non attribuendo la legge alcun rilievo alla residenza, al domicilio, alla dimora o alla
[...]
sede del creditore.
Nel caso in esame, ha dichiarato nell'atto di citazione in opposizione Parte_1 all'esecuzione di risiedere in RA (TO), comune appartenente al circondario di competenza del Tribunale di Ivrea. A seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta, ha poi dedotto di aver risieduto – fino a poco prima - all'interno del circondario del
Tribunale di Lodi.
A tal riguardo occorre rilevare che l'allegazione di parte attrice quanto alla precedente residenza è rimasta priva di riscontro documentale, non avendo provveduto a depositare Parte_1
alcun certificato di residenza e non avendo neppure indicato fino a quale data avrebbe conservato la
4 residenza in San Colombano al Lambro, al fine di poterne eventualmente verificare la concomitanza con il momento di notifica del pignoramento, costituente a tutti gli effetti di legge il primo atto dell'esecuzione.
Alla luce di quanto sopra, atteso che il sindacato sulla competenza deve essere condotto, come previsto dall'art. 38 comma 4 c.p.c. “in base a quanto risulta dagli atti” e che dagli atti è emersa, in quanto dichiarata dallo stesso attore opponente, la residenza in RA (TO), l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito merita accoglimento, in favore del Tribunale di Ivrea, nel cui circondario risiede il debitore, ex art. 26 bis comma 2 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Ivrea;
2) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa di opposizione all'esecuzione davanti al Tribunale di Ivrea;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Lodi, 23.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1672/2023, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Simona Callegari ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sant'Angelo Lodigiano (LO), Piazza Vittorio Veneto n. 10;
- parte ricorrente- nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa OP P.IVA_1 dall'Avv. Sabrina Polizzi presso il cui studio in Palermo, Via Houel n. 4 ha eletto domicilio;
- parte resistente-
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli accertamenti e le pronunce del caso, respinta ogni contraria istanza:
Nel merito:
-previa integrale conferma delle statuizioni assunte dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lodi, Dott.ssa Redini, nell'ambito del giudizio R.G. 1064/2022, relativamente, nello specifico, CP_ all'assegnazione ad dell'importo di 1/5 della Naspi corrisposta da al Signor CP_2
[...]
, tenendo conto del limite di legge come previsto per l'assegno pensionistico, Parte_1 calcolandosi il quinto sulla parte eccedente il doppio della misura massima dell'assegno sociale con un minimo di Euro 1.000,00, dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato in data 29.09.2022 al Signor per Parte_1 impignorabilità del credito vantato dall'odierno attore nei confronti dell' ovvero per CP_3 superamento dei limiti di pignorabilità del credito stesso per cui è causa;
Conseguentemente:
-condannare l' al risarcimento dei danni subiti dal Signor OP
pari all'importo che si determina in via equitativa in Euro 18.000,00 Parte_1 (diciottomila/00) o in quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Signor Giudice riterrà equa anche all'esito dell'esame della documentazione agli atti e dell'eventuale espletanda istruttoria di causa, alla luce delle argomentazioni evidenziate e dei motivi in atti.
In ogni caso:
1 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria.
Conclusioni di parte convenuta
-in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore della
Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
- sempre in via preliminare dichiarare l'incompetenza funzionale per territorio del Giudice dell'esecuzione di Lodi, in favore di quello del Tribunale di Ivrea;
- ancora in via preliminare, ma in subordine, dichiarare l'inammissibilità, e comunque la tardività dell'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, e introdotta oltre il termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento;
-con qualsiasi statuizione rigettare il ricorso e condannare l'opponente al ristoro delle spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione del 30.05.2023, ritualmente notificato in pari data ad OP
, ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione
[...] Parte_1
ex art.615 c.p.c. rubricata al R.G. 1064/2022 del Tribunale di Lodi, nel corso della quale il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'avvenuto pignoramento disposto da OP
ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dell'indennità spettante
[...] CP_4
a per complessivi € 11.723,53, ritenuta la propria giurisdizione e competenza Parte_1
(contestata da ), assegnava ad 1/5 dell'importo spettante a CP_2 OP
a titolo di Naspi ed assegnava alle parti termine di 90 giorni dalla Parte_1 comunicazione del provvedimento per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto la nullità/annullabilità dell'atto di Parte_1
pignoramento di crediti presso terzi notificatogli in data 29.09.2022 per impignorabilità del credito vantato nei confronti dell' a titolo di Naspo ovvero per superamento dei limiti di pignorabilità CP_3
del credito stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.09.2023 si è costituita in giudizio
[...]
, rinnovando l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a OP
favore della Commissione Tributaria e di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Ivrea, avendo il debitore dichiarato di risiedere in Parte_1
RA (To), appartenente al circondario del Tribunale di Ivrea.
2 Nel merito, poi, ha contestato la tardività dell'opposizione – da qualificarsi quale ipotesi di opposizione agli atti esecutivi e non quale ipotesi di opposizione all'esecuzione.
Con decreto in data 26.9.2023, provvedendo ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., questo Giudice ha disposto la conversione del rito da ordinario a semplificato ex art. 281 decies c.p.c., fissando udienza per il giorno 20.10.2023.
All'udienza del 20.10.2023 le parti nulla hanno osservato in relazione al mutamento di rito e il
Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 17.01.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 189 n. 1 e 2 c.p.c.
2. Eccezione di difetto di giurisdizione
Parte convenuta , costituendosi in giudizio ha tempestivamente OP
sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a favore della Org_1
attesa la natura tributaria dei crediti per cui è stato disposto il pignoramento.
[...]
L'eccezione non può ritenersi meritevole di accoglimento atteso che l'articolo 2 del D. lgs. n.
546/1992 afferma che sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie, ad eccezione delle “controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (…)” e che certamente la procedura prevista dall'articolo 72-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 ha natura esecutiva, in quanto, come si evince anche dal tenore letterale del testo, costituisce soltanto una modalità di esecuzione presso terzi, alternativa rispetto a quella di cui agli artt. 543 ss. del Codice di procedura civile.
A ciò si aggiunga, poi, che come ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite Cass. con sentenza n.7822 del 14.04.2020, “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento
3 o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Nel caso di specie, trattandosi di un'opposizione mossa avverso un pignoramento presso terzi emesso dall' ai sensi dell'art.72 bis del DPR n°602/1973 e disquisendosi nel merito CP_2 esclusivamente della pignorabilità dell'indennità e, dunque, di presunti vizi propri dell'atto CP_4
impositivo e non invece di questioni di merito riconducibili alla pretesa impositiva, non sussistono ragioni per cui escludere la giurisdizione del Giudice ordinario.
3. Eccezione di incompetenza
A differenti conclusioni si perviene, invece, in relazione all'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Lodi, sempre tempestivamente sollevata dall' , ad OP avviso della quale la competenza territoriale funzionale a decidere dell'opposizione spetterebbe, ai sensi dell'art. 27 c.p.c., al Tribunale di Ivrea avendo il debitore opponente dichiarato - con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione - di risiedere a RA (TO), ove l'esecuzione è stata eseguita.
L'eccezione sollevata è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento atteso che a tenore dell'art. 27 c.p.c. “per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione (…)” e che in relazione all'esecuzione forzata presso terzi l'art. 26 bis comma 2 c.p.c. prevede che “(…) per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”; norme da ritenersi applicabili al caso in esame atteso il richiamo contenuto nell'art. 49 del d.p.r. n. 602 del
1973 alle norme del codice di rito.
Deve, dunque, considerarsi competente territorialmente il Giudice del luogo in cui il debitore risiede o ha il proprio domicilio. Nessun rilievo, contrariamente a quanto assunto da parte attrice, può essere attribuito alla circostanza per cui il pignoramento è stato emesso dall' CP_1
di Lodi, non attribuendo la legge alcun rilievo alla residenza, al domicilio, alla dimora o alla
[...]
sede del creditore.
Nel caso in esame, ha dichiarato nell'atto di citazione in opposizione Parte_1 all'esecuzione di risiedere in RA (TO), comune appartenente al circondario di competenza del Tribunale di Ivrea. A seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta, ha poi dedotto di aver risieduto – fino a poco prima - all'interno del circondario del
Tribunale di Lodi.
A tal riguardo occorre rilevare che l'allegazione di parte attrice quanto alla precedente residenza è rimasta priva di riscontro documentale, non avendo provveduto a depositare Parte_1
alcun certificato di residenza e non avendo neppure indicato fino a quale data avrebbe conservato la
4 residenza in San Colombano al Lambro, al fine di poterne eventualmente verificare la concomitanza con il momento di notifica del pignoramento, costituente a tutti gli effetti di legge il primo atto dell'esecuzione.
Alla luce di quanto sopra, atteso che il sindacato sulla competenza deve essere condotto, come previsto dall'art. 38 comma 4 c.p.c. “in base a quanto risulta dagli atti” e che dagli atti è emersa, in quanto dichiarata dallo stesso attore opponente, la residenza in RA (TO), l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito merita accoglimento, in favore del Tribunale di Ivrea, nel cui circondario risiede il debitore, ex art. 26 bis comma 2 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Ivrea;
2) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa di opposizione all'esecuzione davanti al Tribunale di Ivrea;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Lodi, 23.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
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