Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei
IGnori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1705/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 15/02/2024
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MARSILIO CAROLINA,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 15/02/2024, i IGnori
e hanno Parte_1 Parte_2
presentato, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 99/2024, emessa dal Tribunale di Udine in data 30/05/2024 e pubblicata il 06/06/2024, nel procedimento n. 1705/2024
R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei IG.ri
1
passata in giudicato il 27/01/2025);
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 30/05/2024);
Per_
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 10/04/2004),
Per_ maggiorenne non economicamente indipendente, e (il 31/08/2012),
minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
29/11/2003 in LATISANA (UD), tra , nata a Parte_1
LATISANA (UD) il 09/01/1979, e , nato a Parte_2
BO AR (LC) il 31/10/1965, alle seguenti condizioni:
1) dispone che la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Palazzolo dello
Stella (Ud) via della Vigna n. 5 unitamente ai beni mobili, arredi, e pertinenze, rimanga assegnata alla SI.ra , affinché la Parte_1
stessa possa viverci insieme alle figlie, collocate prevalentemente presso la madre, ed ogni caso fino a quanto le figlie non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2) Dà atto che la IA è maggiorenne, continua gli studi Persona_3
frequentando l'università e mantiene la residenza presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Palazzolo Dello Stella, via della Vigna n.5.
Per_ Dà atto che ha un buon rapporto con entrambi i genitori e dispone
2 che essi provvedano in via diretta al suo mantenimento ordinario, fermo
Per_ restando che continuerà a vivere insieme alla madre pur attualmente dimorando a Padova per motivi di studio e frequentazione universitaria.
Dispone che il padre, , versi mensilmente in via Parte_2
Per_ diretta alla IA mediante bonifico bancario la somma di € 500,00
(cinquecento euro) sul conto corrente intestato alla medesima, oltre a concorrere per metà alle spese straordinarie relative alla salute ed educazione della medesima.
In merito alle spese straordinarie, dispone che sia il padre IG. Parte_2
come la madre IG.ra vi provvedano in via diretta, versando la Parte_1
Per_ quota di loro spettanza alla IA .
3) Dispone che rimanga affidata ad entrambi i genitori, i Persona_4
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Essi
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la
IA relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità della medesima e delle relative aspirazioni impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Ciascuno dei genitori eserciterà tuttavia disgiuntamente la responsabilità
per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione da assumere nell'ambito e nei periodi di convivenza con gli stessi.
Dà atto che i coniugi, in ogni caso, si obbligano a darsi reciproca comunicazione di ogni evento IGnificativo, di ogni programma e di ogni spostamento al di fuori delle abitudini quotidiane che effettueranno con la
IA minore.
3 Per_ 3a) La IA rimane collocata prevalentemente presso la dimora materna;
dispone che il padre eserciti il diritto di visita in relazione agli orari e ai turni di lavoro settimanali secondo le seguenti cadenze:
- nelle giornate libere del IG. di norma mercoledì e/o giovedì Parte_2
dopo l'orario di scuola in cui il padre andrà a prendere la IA, la quale dormirà presso la dimora paterna in una delle due giornate indicate concordandolo preventivamente con la madre;
- nella giornata di domenica in cui il IG. andrà a prendere la Parte_2
Per_ IA , la quale trascorrerà tutta la giornata presso la dimora paterna e verrà accompagnata a scuola il lunedì mattina;
-eventuali variazioni delle proprie disponibilità dovranno essere condivise tra i genitori almeno 24 ore prime;
Per_
- durante le festività comandate in particolare la IA trascorrerà la giornata del 26 dicembre (Santo Stefano) con il padre, nei periodi di
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la IA minore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la IA
trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane,
anche non consecutive da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
-Qualora i genitori non potessero stare con la IA minore nei periodi di propria spettanza, la stessa starà con i nonni con i quali dovranno conservare rapporti IGnificativi.
-I c.d. “ponti” e gli ulteriori periodi di chiusura della scuola nel corso dell'anno scolastico, saranno regolamentati di comune accordo tra i genitori in maniera equa. Ciascun genitore, prima della partenza con le
4 figlie, fornirà all'altro genitore l'indirizzo e faciliterà le telefonate quotidiane dello stesso con le figlie.
4) Considerate le capacità di guadagno dei coniugi, dispone che il IG.
versi alla IG.ra , tramite accredito Parte_2 Parte_1
in conto corrente bancario, l'importo di € 500,00 mensili a titolo di
Per_ contributo di mantenimento della IA . Tale importo rivalutabile secondo gli indici Istat verrà corrisposto anticipatamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità.
4a) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ovvero le spese di istruzione (quali rette, gite scolastiche, ecc.), le spese sportive (con annessa attrezzatura e anche qualora esercitata durante le ferie); le spese per le vacanze che faranno da soli (comprese le vacanze studio all'estero, gli stages e le spese con-seguenti per il soggiorno all'estero), le spese sanitarie non mutuabili. Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate fra genitori. In caso di disaccordo, ogni genitore sosterrà le spese relative alla propria scelta.
4b) Dà atto che l'assegno Unico ed Universale sarà percepito per intero dalla IG.ra . Parte_1
5) Dà atto che le parti dichiarano che le autovetture attualmente di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi, sono state acquistate con denaro proprio di ciascuno, senza che alcuno possa pretendere diritti in relazione all'auto dell'altro coniuge.
6) Dà atto che l'autovettura modello IC targata CP333FN intestata al
IG. rimane assegnata alla IA Parte_2 Persona_3
.
[...]
5 7) Dà atto che le somme che risultano sul conto corrente bancario cointestato presenti al momento del deposito del ricorso per separazione,
saranno divise al 50% tra i coniugi.
8) Dà atto che il cane viene affidato alla IG.ra per la CP_1 Parte_1
gestione quotidiana e per le cure di cui necessità.
9) Dà atto che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad un contributo per il loro mantenimento, essendo entrambi autosufficienti per avere ciascuno un proprio lavoro dal quale trarre sostentamento.
10) Dà atto che i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della
IA minore negli stessi.
11) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LATISANA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 26, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2003.
Udine, li 06/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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