Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00350/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, Servizio pianific. e sviluppo del territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, di cui al prot. -OMISSIS- del 5.11.2020, relativo alle opere abusive realizzate alla via del -OMISSIS-;
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 11.9.2020, con cui il Comune di -OMISSIS- comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. RE EV e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Ha impugnato la ricorrente il provvedimento di diniego, relativo alla domanda di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, con accertamento di conformità, ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
In fatto, lamentava un’errata applicazione dell’istituto della sanatoria, ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001.
In diritto, censurava: i) violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis legge n. 241/1990, sviamento di potere, travisamento dei fatti; ii) violazione e falsa applicazione art. 85 NTA del PRG di -OMISSIS-, violazione dell’art. 36 d.p.r. n. 380/2001; iii) violazione e falsa applicazione art. 146 d.lgs.42/2004, incostituzionalità della norma e incompetenza dell’organo.
2.- Si costituiva l’amministrazione, la quale contestava funditus le tesi avverse e depositava gli atti del procedimento. Segnatamente, evidenziava che l’intervento ricade in zona tipizzata dal vigente PRG come E4 “ zona parco produttivo agricolo ” e che si riscontrava un eccesso di volumetria, rispetto al volume consentito, in un lotto di intervento molto inferiore a 10 ha (con la possibilità di realizzare un unico locale ricovero-appoggio); inoltre, l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico per cui, ex art. 146, co. 10, lett. c) , d.lgs. 42/2004, non è possibile acquisire ex post l’autorizzazione paesaggistica.
3.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza di smaltimento, dopo breve discussione in forma telematica, la causa veniva introitata in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso, con cui controparte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis legge 241/1990 è, con evidenza, privo di fondatezza. Invero il dirigente del settore, con apposita nota, comunicava all’istante i motivi ostativi all’accoglimento, con invito a presentare osservazioni; indi, la ricorrente aveva modo di presentare le osservazioni in data 2 ottobre 2020; nel provvedimento impugnato di diniego si dava atto delle predette osservazioni e, dopo averle esaminate, si riteneva che non fossero accoglibili.
Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso, con cui controparte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 85 NTA. In realtà l’art. 85 NTA è chiaro nel prescrive che, nella zona E4 “ zona a parco agricolo produttivo ”, qualora ricorrano le condizioni, di cui all’art. 9, lett. a), legge 10/1977, è consentita solo la costruzione di un ricovero-appoggio per attrezzi, con superficie massima di 40 mq. Solo nel caso di azienda agricola, con superficie non inferiore a 10 mq., è consentita la residenza a servizio dell’azienda.
Infine, va del pari rigettato il terzo motivo di gravame, con cui la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004. In realtà, gli abusi edilizi risultano realizzati in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004 prevede il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Peraltro, l'abuso paesaggistico ha carattere dell'illecito permanente e si pone in contrasto con le norme tese al governo del territorio e alla tutela paesaggistica.
È stato infine chiarito in giurisprudenza ( ex multis: Cons. St., sez. VI, 18 ottobre 2022 n. 8859; Cons. St., sez. VI, 22 agosto 2018 n. 5007) che la disciplina, di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, non sia suscettibile di applicazione nel caso di opere realizzate, in violazione di un vincolo paesaggistico, in quanto la sanatoria de qua consente soltanto la regolarizzazione formale dell'abuso, espressamente limitata alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia. Dunque, non può riconnettersi con altre valutazioni, afferenti alla compatibilità paesaggistica.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso è respinto.
6.- Le spese del giudizio vieppiù possono essere compensate per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -OMISSIS-, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ Moro, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
RE EV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE EV | IZ Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.