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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/11/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2434 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, all'esito dell'udienza del giorno 10.09.2025, tenutasi ex art. 128 e 281 sexies c.p.c. con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute le note di udienza delle parti ritualmente depositate
P.Q.M
.
Dopo la lettura delle note di udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2434/2022 R.G.
promossa da:
(C.F. con studio professionale in Palermo Parte_1 C.F._1
corso Camillo Finocchiaro Aprile n.45, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palermo, che si difende da sé, il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica Email_1
ATTORE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale CP_1 C.F._2
Tocco, con studio in Alcamo, nel Viale Italia n. 2 f, presso il quale ha eletto domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per l'attore: come da note di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni per il convenuto: come da note di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 698/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Trapani, chiedendone la revoca, negando la sussistenza di alcun credito a favore del ricorrente, ed eccependo, che mai i lavori, così come descritti nella fattura n. 23 del 2021 (doc. all. n.1 fascicolo del monitorio e n. 4 dell'opponente), sono stati pattuiti fra le parti dell'odierno giudizio ed eseguiti dal , nonché l'eccezione di CP_1
incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani.
Parte opponente ha eccepito, altresì, che non è stata, tantomeno, fornita dal ricorrente del monitorio, odierna parte opposta, alcuna prova che dimostri essere stato in alcun modo pattuito l'importo di € 11.305,00 indicato nel ricorso con riferimento alla fattura n. 15 del
2021.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo, stante che, nel caso in esame l'opposto ha agito per la condanna di controparte in adempimento del contratto verbale, di cui alle causali descritte nelle due fatture, la n. 15 del 31/05/2021 di € 11.000,00 “ristrutturazione e riconversione vigneti domanda di sostegno -numero domanda 95380123547 per lavori di scasso del terreno alla profondità di
80-100 cm. compreso l'amminutamento mediante due passate in croce, foglio 85 p.lle 43 (HA
5.50.00 ca) E 175 (HA 2.40.00 ca) del C.T. Comune di Alcamo- HA 7.90.00x Euro
1.300.00/ha= Euro 10.000,00 e n. 23 dell'01/12/2021 di € 305,00 per lavori di sistemazione stradella in contrada Ferricinotto.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, considerati i fori alternativi indicati dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative ai diritti di obbligazione ed, in particolare, il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi.
Va infatti precisato che, nel caso di specie, l'obbligazione si considera sorta nel luogo in cui dovevano eseguirsi i lavori, nel Comune di Alcamo C/da Ferricinotto, e quindi la competenza all'emissione del decreto ingiuntivo ed alla successiva opposizione si radica in capo al
Tribunale di Trapani.
Prima di passare al merito della pretesa, occorre ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006). Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata: sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
La causa è stata istruita con l'ammissione di prova testimoniale e di CTU.
Nel caso in decisione, l'opponente in corso di causa, ed esattamente in data 19.12.2022 come allegato da parte opposta, ha adempiuto al pagamento di € 11.000,00 fonte dell'obbligazione per cui è causa, contestando tuttavia la quantificazione del credito.
In particolare ha ammesso di aver adempiuto ai sensi dell'art. 64 del codice deontologico forense il quale -Stabilisce l'obbligo per l'avvocato di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, siano esse connesse o meno all'attività professionale. L'inadempimento di questi doveri, se commesso con modalità o gravità tali da compromettere la dignità della professione o l'affidamento dei terzi, costituisce un illecito disciplinare. La violazione di questo articolo comporta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, da due a sei mesi.
Non manca al decidente di rilevare che il pagamento effettuato dall'avv. non può Pt_1 considerarsi riconoscimento del debito, poiché è stato effettuato in adempimento a quanto previsto dall'art. 64 codice deontologico forense.
L'unico teste di parte opposta , padre di deceduto Testimone_1 CP_1
prematuramente in corso di causa, la cui attendibilità non può riconoscersi piena in assenza di riscontri ricavabili da altri elementi di prova che dimostrano che lo stesso non avesse un interesse nella causa. Ed invero, il teste, nel corso della sua deposizione pur dichiarandosi indifferente, ha ammesso che – “nel mese di ottobre 2020 telefonicamente ha chiesto a me che facevo Parte_1 da tramite per mio figlio che lo stesso effettuasse i lavori di sistemazione della CP_1
stradella in contrada Firricinotto, territorio di Alcamo, nonché lavori di scasso del terreno alla profondità di circa un metro compreso l'amminutamento mediante due passate in croce;
io ho aiutato mio figlio a fare i lavori, abbiamo iniziato a novembre 2020, proseguito a dicembre e finito a gennaio 2021 per un totale di 250 ore e per circa 20.000,00 compreso
IVA; quando abbiamo finito i lavori l'avv. ha fatto a mio figlio un bonifico di euro Pt_1
7.000,00 circa, non ricordo con esattezza quando sono state fatte le due fatture che mi vengono esibite”.
Sul punto questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, per la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale, rilevandosi peraltro che i lavori eseguiti oggetto delle indagini sono stati accertati nel contraddittorio delle parti.
Il CTU ha infatti accertato che, è stato impossibile verificare l'effettiva realizzazione delle opere indicate in fattura, così come valutarne la qualità e il pregio delle lavorazioni eseguite, salvo riscontrare a mezzo delle ritrazioni satellitari estratte da google earth, le attività agricole volte alla modifica/coltivazione del terreno oggetto di causa. In considerazione dell'attuale stato dei luoghi, del tempo trascorso, delle successive lavorazioni di movimentazione della terra e delle interazioni con gli agenti atmosferici, unitamente alla particolare conformazione della zona, caratterizzata da un accentuato declivio, ad oggi risulta impossibile verificare, l'effettiva realizzazione delle opere indicate nelle fatture su menzionate, così come valutarne la qualità e il pregio delle lavorazioni eseguite.
All'esito dell'istruttoria, deve, pertanto, accogliersi l'opposizione, essendo stato accertato che, tra le parti, è intercorso un contratto verbale.
Per le plurime argomentazioni svolte l'opposizione risulta fondata e va accolta con la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni trattate, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 698/2022 del Tribunale di Trapani;
- condanna , al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre CPA, IVA e spese generali al 15% come per legge
Trapani, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, all'esito dell'udienza del giorno 10.09.2025, tenutasi ex art. 128 e 281 sexies c.p.c. con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute le note di udienza delle parti ritualmente depositate
P.Q.M
.
Dopo la lettura delle note di udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2434/2022 R.G.
promossa da:
(C.F. con studio professionale in Palermo Parte_1 C.F._1
corso Camillo Finocchiaro Aprile n.45, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palermo, che si difende da sé, il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica Email_1
ATTORE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale CP_1 C.F._2
Tocco, con studio in Alcamo, nel Viale Italia n. 2 f, presso il quale ha eletto domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per l'attore: come da note di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni per il convenuto: come da note di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 698/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Trapani, chiedendone la revoca, negando la sussistenza di alcun credito a favore del ricorrente, ed eccependo, che mai i lavori, così come descritti nella fattura n. 23 del 2021 (doc. all. n.1 fascicolo del monitorio e n. 4 dell'opponente), sono stati pattuiti fra le parti dell'odierno giudizio ed eseguiti dal , nonché l'eccezione di CP_1
incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani.
Parte opponente ha eccepito, altresì, che non è stata, tantomeno, fornita dal ricorrente del monitorio, odierna parte opposta, alcuna prova che dimostri essere stato in alcun modo pattuito l'importo di € 11.305,00 indicato nel ricorso con riferimento alla fattura n. 15 del
2021.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo, stante che, nel caso in esame l'opposto ha agito per la condanna di controparte in adempimento del contratto verbale, di cui alle causali descritte nelle due fatture, la n. 15 del 31/05/2021 di € 11.000,00 “ristrutturazione e riconversione vigneti domanda di sostegno -numero domanda 95380123547 per lavori di scasso del terreno alla profondità di
80-100 cm. compreso l'amminutamento mediante due passate in croce, foglio 85 p.lle 43 (HA
5.50.00 ca) E 175 (HA 2.40.00 ca) del C.T. Comune di Alcamo- HA 7.90.00x Euro
1.300.00/ha= Euro 10.000,00 e n. 23 dell'01/12/2021 di € 305,00 per lavori di sistemazione stradella in contrada Ferricinotto.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, considerati i fori alternativi indicati dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative ai diritti di obbligazione ed, in particolare, il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi.
Va infatti precisato che, nel caso di specie, l'obbligazione si considera sorta nel luogo in cui dovevano eseguirsi i lavori, nel Comune di Alcamo C/da Ferricinotto, e quindi la competenza all'emissione del decreto ingiuntivo ed alla successiva opposizione si radica in capo al
Tribunale di Trapani.
Prima di passare al merito della pretesa, occorre ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006). Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata: sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
La causa è stata istruita con l'ammissione di prova testimoniale e di CTU.
Nel caso in decisione, l'opponente in corso di causa, ed esattamente in data 19.12.2022 come allegato da parte opposta, ha adempiuto al pagamento di € 11.000,00 fonte dell'obbligazione per cui è causa, contestando tuttavia la quantificazione del credito.
In particolare ha ammesso di aver adempiuto ai sensi dell'art. 64 del codice deontologico forense il quale -Stabilisce l'obbligo per l'avvocato di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, siano esse connesse o meno all'attività professionale. L'inadempimento di questi doveri, se commesso con modalità o gravità tali da compromettere la dignità della professione o l'affidamento dei terzi, costituisce un illecito disciplinare. La violazione di questo articolo comporta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, da due a sei mesi.
Non manca al decidente di rilevare che il pagamento effettuato dall'avv. non può Pt_1 considerarsi riconoscimento del debito, poiché è stato effettuato in adempimento a quanto previsto dall'art. 64 codice deontologico forense.
L'unico teste di parte opposta , padre di deceduto Testimone_1 CP_1
prematuramente in corso di causa, la cui attendibilità non può riconoscersi piena in assenza di riscontri ricavabili da altri elementi di prova che dimostrano che lo stesso non avesse un interesse nella causa. Ed invero, il teste, nel corso della sua deposizione pur dichiarandosi indifferente, ha ammesso che – “nel mese di ottobre 2020 telefonicamente ha chiesto a me che facevo Parte_1 da tramite per mio figlio che lo stesso effettuasse i lavori di sistemazione della CP_1
stradella in contrada Firricinotto, territorio di Alcamo, nonché lavori di scasso del terreno alla profondità di circa un metro compreso l'amminutamento mediante due passate in croce;
io ho aiutato mio figlio a fare i lavori, abbiamo iniziato a novembre 2020, proseguito a dicembre e finito a gennaio 2021 per un totale di 250 ore e per circa 20.000,00 compreso
IVA; quando abbiamo finito i lavori l'avv. ha fatto a mio figlio un bonifico di euro Pt_1
7.000,00 circa, non ricordo con esattezza quando sono state fatte le due fatture che mi vengono esibite”.
Sul punto questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, per la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale, rilevandosi peraltro che i lavori eseguiti oggetto delle indagini sono stati accertati nel contraddittorio delle parti.
Il CTU ha infatti accertato che, è stato impossibile verificare l'effettiva realizzazione delle opere indicate in fattura, così come valutarne la qualità e il pregio delle lavorazioni eseguite, salvo riscontrare a mezzo delle ritrazioni satellitari estratte da google earth, le attività agricole volte alla modifica/coltivazione del terreno oggetto di causa. In considerazione dell'attuale stato dei luoghi, del tempo trascorso, delle successive lavorazioni di movimentazione della terra e delle interazioni con gli agenti atmosferici, unitamente alla particolare conformazione della zona, caratterizzata da un accentuato declivio, ad oggi risulta impossibile verificare, l'effettiva realizzazione delle opere indicate nelle fatture su menzionate, così come valutarne la qualità e il pregio delle lavorazioni eseguite.
All'esito dell'istruttoria, deve, pertanto, accogliersi l'opposizione, essendo stato accertato che, tra le parti, è intercorso un contratto verbale.
Per le plurime argomentazioni svolte l'opposizione risulta fondata e va accolta con la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni trattate, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 698/2022 del Tribunale di Trapani;
- condanna , al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre CPA, IVA e spese generali al 15% come per legge
Trapani, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco