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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/04/2024, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del G.U. dott. Claudio Di Giacinto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 2845, avente per oggetto ricorso ex artt. 14 d.lgs 150/2011-281 decies e ss. c.p.c. in materia di compensi professionali di avvocati
TRA
Avv.ti ME IZ DI PALMA ( ) e HE LAFORGIA C.F._1
( ), senza il ministero di altri difensori ex art. 86 c.p.c. C.F._2
-RICORRENTI
E
( ), quale titolare della omonima impresa individuale Controparte_1 C.F._3
(P. Iva ) P.IVA_1
-RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.7.2023 gli avv.ti Di MA e Laforgia hanno adito codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna di , nell'indicata qualità, al pagamento del compenso Controparte_1 professionale dagli stessi maturato per l'opera professionale prestata in suo favore in occasione del procedimento tenutosi innanzi al Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, avente ad oggetto la difesa nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., promosso dal sig. avverso il Parte_1
licenziamento intimatogli dall'odierna resistente, e conclusosi con la sentenza n. 1559/2021, pubblicata il 25.10.2021, con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda attorea e condannato il al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore della , nella misura di € 4.000,00 oltre accessori. CP_1
Hanno dedotto, in particolare, gli attori, di aver inviato nota specifica per l'attività professionale prestata, per un importo pari ad € 10.542,74, pur specificando di esser disposti a contenere il compenso nella misura fissata dal G.d.L. ma che, a fronte della mancata risposta, avevano richiesto il pagamento dell'intero compenso dovuto.
Hanno concluso, dunque, invocando l'accertamento del loro credito e la condanna della convenuta al pagamento di quanto loro spettante, detratta la somma corrisposta a titolo di acconto e pari ad € 500,00, per la complessiva somma finale 10.042,74, comprensiva degli oneri di legge, il tutto con vittoria di spese di lite.
Nessuno si è costituito per la resistente e, all'udienza del 18.4.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza i ricorrenti, su invito del Giudice, hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.-
------------
Il ricorso è fondato e va accolto, sia pure nei termini di seguito delineati.
Risulta anzitutto documentato lo svolgimento dell'incarico da parte dei ricorrenti, risultante dalla produzione versata in atti dagli stessi (cfr. memoria difensiva, procura alle liti, note conclusive, verbali di causa e sentenza n. 1559/2021: all. fasc ricorrenti) e - in mancanza di eccezioni del resistente contumace - resta esclusivamente da procedere alla quantificazione del compenso spettante al professionista per la prestazione espletata.
Al riguardo, premesso che il compenso, in assenza di pattuizione preventiva tra le parti, deve esser determinato applicando i parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (come modificato dal DM n.
37/2018, non trovando applicazione il successivo D.M. 147/22) – sotto il cui vigore si è interamente svolta l'attività professionale – prendendo in considerazione la Tabella relativa ai procedimenti di lavoro e tenendo conto del valore del procedimento (indeterminabile, complessità bassa), con l'applicazione dei valori medi previsti e indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi, e con riduzione del 50% di quello relativo alla fase decisoria, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza di questioni di particolare complessità, spetta ai difensori un compenso pari ad 7.420,00, oltre r.f.s.g. (€ 1.113,00), iva cpa (e. 341,32) – esclusa l'iva, non richiesta (v. nota specifica) e dunque pari a complessivi € 8.874,32. Atteso che i difensori hanno richiesto un unico compenso, non occorre procedere all'esame dell'attività singolarmente prestata da ciascuno di loro (v. Cass. Civ. sez. VI - 03/03/2022, n. 7030), in aderenza all'art. 112 c.p.c.-
Su tali somme, trattandosi di debito di valuta, non spetta alcuna rivalutazione monetaria, mentre nulla può esser disposto circa gli interessi in assenza di domanda delle parti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei medesimi parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione alla tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50% per tutte le fasi, tenendo conto della bassa complessità dell'affare, dell'assenza della fase istruttoria e della mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ME IZ Di MA e HE Laforgia, con il ricorso del 11.7.2023, nei confronti di , così provvede: Parte_2
1- Accoglie il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il CP_1
a corrispondere, in favore dei ricorrenti ME IZ Di MA e HE Laforgia, a
[...] titolo di compenso per l'attività difensiva prestata e per la metà ciascuno, la complessiva somma di euro 8.874,32 inclusiva di accessori;
2- condanna la resistente al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese Parte_2 processuali relative al presente ricorso, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani, il 22 aprile 2024.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del G.U. dott. Claudio Di Giacinto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 2845, avente per oggetto ricorso ex artt. 14 d.lgs 150/2011-281 decies e ss. c.p.c. in materia di compensi professionali di avvocati
TRA
Avv.ti ME IZ DI PALMA ( ) e HE LAFORGIA C.F._1
( ), senza il ministero di altri difensori ex art. 86 c.p.c. C.F._2
-RICORRENTI
E
( ), quale titolare della omonima impresa individuale Controparte_1 C.F._3
(P. Iva ) P.IVA_1
-RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.7.2023 gli avv.ti Di MA e Laforgia hanno adito codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna di , nell'indicata qualità, al pagamento del compenso Controparte_1 professionale dagli stessi maturato per l'opera professionale prestata in suo favore in occasione del procedimento tenutosi innanzi al Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, avente ad oggetto la difesa nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., promosso dal sig. avverso il Parte_1
licenziamento intimatogli dall'odierna resistente, e conclusosi con la sentenza n. 1559/2021, pubblicata il 25.10.2021, con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda attorea e condannato il al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore della , nella misura di € 4.000,00 oltre accessori. CP_1
Hanno dedotto, in particolare, gli attori, di aver inviato nota specifica per l'attività professionale prestata, per un importo pari ad € 10.542,74, pur specificando di esser disposti a contenere il compenso nella misura fissata dal G.d.L. ma che, a fronte della mancata risposta, avevano richiesto il pagamento dell'intero compenso dovuto.
Hanno concluso, dunque, invocando l'accertamento del loro credito e la condanna della convenuta al pagamento di quanto loro spettante, detratta la somma corrisposta a titolo di acconto e pari ad € 500,00, per la complessiva somma finale 10.042,74, comprensiva degli oneri di legge, il tutto con vittoria di spese di lite.
Nessuno si è costituito per la resistente e, all'udienza del 18.4.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza i ricorrenti, su invito del Giudice, hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.-
------------
Il ricorso è fondato e va accolto, sia pure nei termini di seguito delineati.
Risulta anzitutto documentato lo svolgimento dell'incarico da parte dei ricorrenti, risultante dalla produzione versata in atti dagli stessi (cfr. memoria difensiva, procura alle liti, note conclusive, verbali di causa e sentenza n. 1559/2021: all. fasc ricorrenti) e - in mancanza di eccezioni del resistente contumace - resta esclusivamente da procedere alla quantificazione del compenso spettante al professionista per la prestazione espletata.
Al riguardo, premesso che il compenso, in assenza di pattuizione preventiva tra le parti, deve esser determinato applicando i parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (come modificato dal DM n.
37/2018, non trovando applicazione il successivo D.M. 147/22) – sotto il cui vigore si è interamente svolta l'attività professionale – prendendo in considerazione la Tabella relativa ai procedimenti di lavoro e tenendo conto del valore del procedimento (indeterminabile, complessità bassa), con l'applicazione dei valori medi previsti e indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi, e con riduzione del 50% di quello relativo alla fase decisoria, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza di questioni di particolare complessità, spetta ai difensori un compenso pari ad 7.420,00, oltre r.f.s.g. (€ 1.113,00), iva cpa (e. 341,32) – esclusa l'iva, non richiesta (v. nota specifica) e dunque pari a complessivi € 8.874,32. Atteso che i difensori hanno richiesto un unico compenso, non occorre procedere all'esame dell'attività singolarmente prestata da ciascuno di loro (v. Cass. Civ. sez. VI - 03/03/2022, n. 7030), in aderenza all'art. 112 c.p.c.-
Su tali somme, trattandosi di debito di valuta, non spetta alcuna rivalutazione monetaria, mentre nulla può esser disposto circa gli interessi in assenza di domanda delle parti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei medesimi parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione alla tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50% per tutte le fasi, tenendo conto della bassa complessità dell'affare, dell'assenza della fase istruttoria e della mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ME IZ Di MA e HE Laforgia, con il ricorso del 11.7.2023, nei confronti di , così provvede: Parte_2
1- Accoglie il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il CP_1
a corrispondere, in favore dei ricorrenti ME IZ Di MA e HE Laforgia, a
[...] titolo di compenso per l'attività difensiva prestata e per la metà ciascuno, la complessiva somma di euro 8.874,32 inclusiva di accessori;
2- condanna la resistente al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese Parte_2 processuali relative al presente ricorso, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani, il 22 aprile 2024.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto