Decreto cautelare 28 ottobre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2225 del 2025, proposto da R.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonia Artuso e LE Licini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) n. 760090100788 in data 22 agosto 2025, emesso dalla sede INPS di Siracusa, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. LE IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 21 ottobre 2025 e depositato in data 28 ottobre 2025, la società R.C. S.r.l. ha impugnato il provvedimento n. 760090100788 del 22 agosto 2025, con cui l’INPS – Sede di Siracusa ha respinto la sua istanza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
Nel ricorso per quanto di interesse viene rappresentato quanto segue.
In particolare, la ricorrente espone di essere una società operante nel settore dell’edilizia e di aver presentato in data 25 giugno 2025 istanza di CIGO per il periodo dal 23 giugno al 3 agosto 2025, a causa della sospensione delle attività per quattro dipendenti impiegati presso il cantiere di Siracusa, Via Capodieci n. 23.
L'evento impeditivo, qualificato come causa transitoria e non imputabile, veniva motivato tramite relazione tecnica allegata, contratti di appalto, verbali e accordi integrativi (richiamati nella comunicazione sindacale preventiva).
In data 4 luglio 2025, l’INPS notificava una richiesta di istruttoria, invitando la società a fornire: il contratto di appalto, una relazione integrativa sulle ragioni dell'accesso esclusivo al cantiere attraverso un ristorante e la prova che tale condizione sussistesse sin dalla stipula del contratto, lo specchietto degli indicatori economico-finanziari ed elementi comprovanti la prevedibile ripresa dell'attività.
La società riscontrava tempestivamente tale richiesta con una relazione tecnica, illustrando che l’unico accesso utilizzabile per il cantiere era attraverso il ristorante sito in via Santa Teresa 16, come già noto sin dall’origine del contratto. Veniva rappresentato, altresì, che un tentativo di soluzione alternativa (appoggio dei ponteggi su una copertura adiacente) si era rivelato impraticabile per l'insufficiente robustezza della struttura, che non garantiva le necessarie condizioni di sicurezza. Pertanto, l'utilizzo esclusivo del passaggio interno al ristorante era divenuta l'unica soluzione oggettivamente non evitabile, concordata tra tutte le parti coinvolte.
Nonostante la documentazione prodotta, l’INPS, con il provvedimento impugnato con il presente mezzo di gravame, rigettava la domanda, motivando come segue: “Nel valutare la fattispecie sotto il profilo della non imputabilità dell'evento sospensivo non può essere tralasciata la circostanza che la ditta ha consapevolmente assunto la scelta negoziale di stipulare il contratto di appalto in presenza di un accesso limitato tramite la struttura ricettiva, assumendosi il rischio di impresa che la soluzione alternativa potesse non andare a buon fine. La situazione impeditiva del regolare svolgimento dell'attività lavorativa non è scaturita da accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell'imprenditore, quali il caso fortuito, la forza maggiore ed il "factum principis", ovvero l'illecito del terzo. (C.d.S., sez. III, 14 gennaio 2019, n. 327 e 19 agosto 2019, n. 5743) e pertanto riconducibile alla sfera di controllo del datore di lavoro. Inoltre non sono stati forniti elementi dalla quale si evince la prevedibile ripresa dell'attività al termine del periodo di sospensione (offerte, partecipazioni ad appalti, etc..) nemmeno a seguito richiesta istruttoria del 04/07/2025. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si dispone la reiezione della domanda in quanto non risulta documentazione idonea a dimostrare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza o inadempimento del datore di lavoro o dei lavoratori, nonché a dimostrare la transitorietà dell'evento sospensivo” .
Avverso tale provvedimento, la società proponeva ricorso deducendo i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 148/2015 e del D.M. 95442/2016; eccesso di potere per travisamento del presupposto della “non imputabilità”; difetto di istruttoria e carenza di motivazione (art. 3 l. n. 241/1990) : l’INPS avrebbe confuso il rischio d’impresa con l’evento esogeno e transitorio, omettendo di accertare se la sospensione derivasse da circostanze esterne e non prevedibili. Il diniego sarebbe sorretto da formule stereotipate, senza un confronto con la documentazione tecnica e contrattuale prodotta (All. nn. 3, 4, 5, 7, 10), che dimostrava l’impossibilità di soluzioni alternative sicure.
2) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 – Lesione del diritto di partecipazione e difetto di motivazione sulle osservazioni dell’interessato : l’INPS non avrebbe trasmesso alcun preavviso di rigetto, né avrebbe fornito riscontro alle integrazioni prodotte dalla società a seguito della richiesta istruttoria (All. n. 7). Tale omissione avrebbe determinato una grave violazione del principio di partecipazione procedimentale, impedendo un contraddittorio effettivo.
3) Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento : la motivazione del diniego sarebbe contraddittoria, poiché, pur riconoscendo la sospensione effettiva, la riterrebbe imputabile all’impresa, sovvertendo la logica solidaristica dell’istituto. In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, l’INPS avrebbe ignorato le risultanze istruttorie (relazione tecnica, verbali, fotografie) che dimostravano la natura eccezionale e temporanea del fermo. Il potere discrezionale sarebbe stato esercitato in modo distorto, assimilando un evento di forza maggiore a un rischio d’impresa ordinario, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, depositando memoria difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
L'INPS ha sostenuto che la sospensione dell'attività lavorativa non è scaturita da accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell'imprenditore, ma da una consapevole scelta negoziale della società, la quale, stipulando il contratto di appalto pur in presenza di un accesso limitato, si è assunta il relativo rischio d'impresa. Secondo la prospettazione dell’Ente previdenzialem l'impraticabilità della soluzione tecnica alternativa, inoltre, non integrerebbe una circostanza di forza maggiore, ma rientrerebbe nelle normali dinamiche imprenditoriali. La difesa dell'Istituto ha evidenziato come la stessa nota integrativa della ricorrente (Inps all.5) confermi che l'impresa era consapevole fin dall'inizio della difficoltà legata all'unico accesso, minando così il requisito della "non imputabilità" richiesto dalla normativa.
Alla udienza del 26 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del giudizio.
La controversia verte sulla legittimità del diniego di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) opposto dall’INPS alla società ricorrente.
La questione centrale attiene alla qualificazione dell'evento che ha determinato la sospensione dell'attività lavorativa e, in particolare, se quest’ultimo rientri tra gli “ eventi transitori e non imputabili all'impresa” che danno diritto all'ammortizzatore sociale, ovvero se debba essere considerato come una manifestazione del normale rischio d’impresa, i cui effetti negativi devono pertanto restare a carico del datore di lavoro.
Sul primo e sul terzo motivo di ricorso.
Con il primo e il terzo motivo di ricorso (censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione), la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e del D.M. n. 95442/2016, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà.
In estrema sintesi, la ricorrente asserisce che l'INPS avrebbe erroneamente qualificato come rischio d'impresa un evento che, in realtà, era esterno, imprevedibile e non imputabile.
I motivi di ricorso sono infondati.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale presuppone, per consolidata giurisprudenza, una situazione di temporanea crisi produttiva, connessa a una situazione transitoria e contingente, sostanzialmente avulsa dalle possibilità di controllo dell'imprenditore.
Tali accadimenti possono consistere “tanto in fatti naturali quanto in fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, intendendosi eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l'imprenditore non può sottrarsi, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis ovvero il fatto o l'illecito del terzo” (cfr. TAR Basilicata - Potenza n. 358 del 2016 che richiama C.d.S., sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8129).
Al contrario, “l'evento interruttivo va ascritto al datore di lavoro nei casi in cui risulti conseguenza dell'erroneità delle scelte imprenditoriali effettuate, o comunque, tenuto conto dell'attività di impresa, rientri nell'alea di questa, dal momento che in tali ipotesi non si è di fronte a fatti che sfuggono con carattere di non eludibilità al controllo dell'imprenditore” (cfr. TAR Basilicata - Potenza n. 255 del 2015 che richiama C.d.S., sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6512).
L'istituto della CIGO non è, infatti, una forma di soccorso destinata a sopperire a incapacità o a scelte imprenditoriali errate, poiché ciò determinerebbe una inammissibile "socializzazione del rischio di impresa" , con l'assunzione a carico della collettività di rischi che sono tipici dell'imprenditore e che questi è tenuto a fronteggiare (in termini, vedi TAR Campania Napoli n. 6876 del 2023).
Nel caso di specie, la motivazione addotta dall’INPS a fondamento del diniego appare logica, coerente e fondata sui fatti emersi in sede istruttoria. L'Istituto ha correttamente ricondotto la sospensione dei lavori all'alea imprenditoriale. Dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente, e in particolare dalla relazione tecnica integrativa fornita in risposta alla richiesta istruttoria dell'INPS, emerge in modo inequivocabile che la società era consapevole, sin dalla stipula del contratto, della criticità legata all'accesso al cantiere (in particolare, si legge: “l’unico accesso utilizzabile per il cantiere era attraverso il ristorante sito in via Santa Teresa 16, come già noto sin dall’origine del contratto” ).
La scelta di stipulare comunque il contratto, confidando nella possibilità di realizzare una soluzione tecnica alternativa (l'appoggio dei ponteggi su una copertura adiacente), costituisce una tipica decisione imprenditoriale, che comporta l'assunzione del relativo rischio.
La circostanza per cui tale soluzione si sia rivelata impraticabile per "l'insufficiente robustezza della struttura portante" non integra un evento imprevedibile o una causa di forza maggiore, ma rappresenta una difficoltà di natura tecnica la cui valutazione e previsione rientrano pienamente nell'ambito della diligenza richiesta a un operatore professionale del settore.
L'erronea valutazione della fattibilità tecnica di una soluzione organizzativa interna al cantiere è, per sua natura, imputabile all'impresa e non può essere traslata sulla collettività.
La valutazione dell'INPS, pertanto, non è viziata da difetto di istruttoria o travisamento, in quanto si fonda proprio sugli elementi forniti dalla stessa ricorrente, che confermano la riconducibilità dell'evento alla sfera di controllo e di rischio dell'imprenditore.
Il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento di diniego, d'altronde, incontra limiti connessi all'ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell'Ente previdenziale, le cui scelte sono sindacabili solo se "evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili ovvero viziate per palese travisamento in fatto"; vizi – giova evidenziare - che non si ravvisano nel caso in esame.
Sul secondo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Anche tale censura è infondata.
L’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale principio, pacificamente esteso dalla giurisprudenza anche all'omissione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis, trova piena applicazione nella fattispecie.
Come ha chiarito il Consiglio di Stato, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non costituisce vizio del provvedimento “nel caso in cui - come nella fattispecie - il contenuto di esso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto espresso, ricorrendo in tale ipotesi l'effetto sanante secondo il principio dettato dall'art. 21 octies della medesima legge” (cfr. Consiglio di Stato n. 4114 del 2023).
Nel caso di specie, il diniego si fonda su un presupposto di fatto oggettivo e non contestato dalla stessa ricorrente: la consapevolezza, sin dall'origine, della criticità legata all'accesso al cantiere.
Tale circostanza, come sopra illustrato, è di per sé sufficiente a escludere il requisito della non imputabilità dell'evento e a ricondurre la sospensione dei lavori nell'alveo del rischio d'impresa. Nessun apporto collaborativo da parte della società avrebbe potuto modificare tale presupposto fattuale e, di conseguenza, l'esito vincolato del procedimento.
L'eventuale partecipazione procedimentale si sarebbe rivelata, pertanto, priva di qualsiasi utilità sostanziale, con conseguente irrilevanza del vizio procedurale dedotto.
In conclusione, la valutazione dell'INPS risulta immune da vizi di illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria, essendo espressione di un corretto esercizio della discrezionalità tecnica attribuita all'Istituto nella valutazione dei presupposti per la concessione della CIGO.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Spese del giudizio.
La peculiarità della vicenda controversa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IC, Presidente
LE IT, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IT | NI IC |
IL SEGRETARIO