TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 692
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Decreto cautelare 28 ottobre 2025
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Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 148/2015 e del D.M. 95442/2016; eccesso di potere per travisamento del presupposto della “non imputabilità”; difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la società fosse consapevole sin dall'inizio della criticità legata all'accesso al cantiere, poiché la soluzione tecnica alternativa si era rivelata impraticabile per insufficiente robustezza strutturale, il che rientra pienamente nell'alea del rischio d'impresa e non integra un evento imprevedibile o di forza maggiore. La valutazione dell'INPS è stata ritenuta logica, coerente e fondata sui fatti emersi in istruttoria, non viziata da difetto di istruttoria o travisamento.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 – Lesione del diritto di partecipazione e difetto di motivazione sulle osservazioni dell’interessato

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, applicando l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, secondo cui il provvedimento non è annullabile se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Nel caso di specie, la consapevolezza della criticità d'accesso sin dall'origine era un presupposto fattuale oggettivo sufficiente a escludere la non imputabilità, rendendo l'eventuale partecipazione procedimentale priva di utilità sostanziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento

    La Corte ha ritenuto questo motivo infondato, in quanto strettamente connesso al primo motivo. La motivazione dell'INPS è stata considerata logica e fondata sui fatti, riconducendo la sospensione dei lavori all'alea imprenditoriale in base alla consapevolezza della società riguardo alla criticità d'accesso al cantiere fin dalla stipula del contratto. Non sono stati ravvisati vizi di illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha esaminato il ricorso proposto dalla società R.C. S.r.l. avverso il provvedimento di diniego della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) emesso dall'INPS di Siracusa. La società ricorrente, operante nel settore edile, aveva richiesto la CIGO per la sospensione delle attività di quattro dipendenti presso un cantiere, motivando l'evento impeditivo come causa transitoria e non imputabile, legata alla difficoltà di accesso al sito, utilizzabile solo attraverso un ristorante. L'INPS aveva richiesto documentazione integrativa, inclusi il contratto d'appalto, una relazione sulle ragioni dell'accesso esclusivo e la prova della sua preesistenza, nonché indicatori economico-finanziari e elementi sulla prevedibile ripresa dell'attività. La società aveva fornito una relazione tecnica, spiegando che l'unico accesso possibile era tramite il ristorante, come noto sin dall'inizio del contratto, e che un tentativo di soluzione alternativa si era rivelato impraticabile per motivi di sicurezza. Nonostante ciò, l'INPS aveva respinto la domanda, ritenendo la situazione riconducibile al rischio d'impresa, non scaturita da eventi esterni e imprevedibili, e lamentando la mancanza di elementi sulla prevedibile ripresa dell'attività. La ricorrente ha sollevato tre motivi di ricorso: violazione di legge e eccesso di potere per travisamento del presupposto di non imputabilità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che l'INPS avesse confuso il rischio d'impresa con un evento esogeno e transitorio; violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 per lesione del diritto di partecipazione e difetto di motivazione sulle osservazioni, lamentando l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto; e eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento, ritenendo la motivazione del diniego contraddittoria e l'esercizio del potere discrezionale distorto. L'INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo che la sospensione fosse conseguenza di una scelta negoziale consapevole e del rischio d'impresa assunto dalla società.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi dedotti. In merito al primo e terzo motivo, concernenti la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e l'eccesso di potere, il giudice ha affermato che la concessione della CIGO presuppone eventi transitori e non imputabili all'impresa, escludendo la "socializzazione del rischio d'impresa". Ha ritenuto la motivazione dell'INPS logica e coerente, basata sui fatti emersi in istruttoria, evidenziando come dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente emergesse la consapevolezza, sin dalla stipula del contratto, della criticità legata all'accesso al cantiere tramite il ristorante. La scelta di stipulare il contratto nonostante tale criticità e il fallimento di una soluzione alternativa sono stati qualificati come tipiche decisioni imprenditoriali comportanti l'assunzione del relativo rischio, non integrando un evento imprevedibile o di forza maggiore. La valutazione dell'INPS è stata ritenuta immune da vizi di difetto di istruttoria o travisamento. Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, il Tribunale ha applicato l'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, secondo cui il provvedimento non è annullabile se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Ha ritenuto che la consapevolezza della criticità di accesso fosse un presupposto di fatto oggettivo sufficiente a escludere la non imputabilità e a ricondurre la sospensione al rischio d'impresa, rendendo la partecipazione procedimentale priva di utilità sostanziale. Pertanto, la valutazione dell'INPS è stata considerata immune da vizi. Le spese di lite sono state interamente compensate, data la peculiarità della vicenda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 692
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 692
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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