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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
19.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale iscritta al n. 7197/2019 del ruolo generale affari contenziosi, cui è stato riunito il procedimento RG n. 7199/2019
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1
in atti, dall'avv. Alfonso Pepe, ed elettivamente domiciliata come in atti
1 RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Presidente Controparte_1
legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della
[...]
, rappresentato e Controparte_2
difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianfranco Pepe, ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE nonché
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Anastasia Giglio nel giudizio RG 7197/19, nonché dall'avv. Maria Cerrato nel giudizio RG 7199/19 ed elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente nonché
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù
[...]
di procura in atti, dall'avv. Laura Lembo e dall'avv. Sergio Parrella nel giudizio
RG 7197/19, nonché dall'avv. Laura Lembo nel giudizio RG 7199/19 ed elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2019 (recante rg. n. 7197/2019), il ricorrente in epigrafe esponeva: - che in data 30.09.2019 gli veniva notificata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte dell' CP_5
[...] ; - di aver appreso, dalla consultazione presso gli uffici dell'
[...] [...]
mediante estratto di ruolo, della pendenza dei seguenti Controparte_6
avvisi di addebito e cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro
41.649,72:
1)- 37120112000008503000, inerente contributi DM 10 relativi all'anno 2010,
Ente creditore CP_1
2)- 37120130011675943000, ruolo n. 0003862, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2010 e 2011, Ente creditore - CP_1
37120130011675943000, ruolo n. 0003865, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2011 e 2012, Ente creditore CP_1
3)- 0712014102162713000, inerente a rate premio relative all'anno 2013, ente creditore CP_4
4)- 37120140018202102000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2013 e 2014, Ente creditore CP_1
5)- 07120150082636130000, inerente a rate premio relative agli anni 2013, 2014 e
2015, Ente creditore CP_4
6)- 37120150003470877000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2014, Ente creditore CP_1
7)- 07120150153907181000, inerente a rate premio relative agli anni 2014 e 2015,
Ente creditore CP_4
8)- 37120160002055341000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2015, Ente creditore CP_1
9)- 37120160012085185000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2015, Ente creditore CP_1
10)- 07120170067653586000, inerente a rate premio e sanzioni relativi agli anni dal 2014 al 2017, Ente creditore CP_4
11)- 37120170010695327000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2016, Ente creditore CP_1
12)- 07120180000435189000, inerente a rate premio e sanzioni relativi agli anni
2016 e 2017, Ente creditore CP_4
3 13)- 37120180005081039000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2017, Ente creditore CP_1
14)- 371201800205545424000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2017 e 2018, Ente creditore CP_1
15)- 07120190003310900000, inerente a rate premio e sanzioni relativi all'anno
2018, Ente creditore;
CP_4
16)- 37120190007227807000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2018, Ente creditore CP_1
Deduceva il difetto di notifica degli atti contestati, nonché la prescrizione quinquennale del credito contributivo ivi intimato in ragione della omessa notifica, oltre all'intervenuta decadenza e art 25 dlgs n.46/99.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' , l' la nonché Controparte_3 CP_1 Controparte_2
l' concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, indicati nella CP_4
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché nell'estratto ruolo, previa declaratoria di estinzione del credito contributivo per l'intervenuta prescrizione e decadenza;
con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva tempestivamente l'
[...]
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_6
nonché contestando l'ammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 D.Lgs.
46/99 oltre che per carenza di interesse ad agire e, comunque, la fondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Si costitutiva, altresì, tempestivamente l' - anche quale mandatario della CP_1
-, contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza del Controparte_2
ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
L' si costitutiva – tardivamente - dapprima con memoria depositata CP_4
telematicamente, a mezzo dell'avv. Lembo, eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza funzionale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 444, comma terzo,
c.p.c. nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
eccepiva, altresì,
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, insistendo per il
4 rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In data 23.05.2021 l' depositava una seconda memoria di costituzione, con il CP_4
patrocinio di altro difensore (Avv. Parrella), facendo rilevare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 e nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con successivo ricorso, depositato in pari data e recante n.r.g. 7199/19 - rimesso alla scrivente per connessione al procedimento 7197/2019 giusto decreto del
Presidente di Sezione del 28.11.2019 – il medesimo ricorrente esponeva che in data 30.09.2019 gli veniva notificata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte dell' - di aver appreso, dalla Controparte_6
consultazione presso gli uffici dell' , mediante Controparte_6
estratto di ruolo, della pendenza dei seguenti avvisi di addebito e cartelle esattoriali, per un importo di euro 49.042,01:
17)- 07120080137621602000, inerente a contributi i.v.s. fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, Ente creditore CP_1
18) - 07120080159466789000, inerente a contributi DM 10 relativi agli anni 2007
e 2008, nonché a contributi i.v.s. fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2005,
2006 e 2007, Ente creditore CP_1
19)- 07120080234329668000, inerente a contributi i.v.s. fissi e somme aggiuntive relativi agli anni dal 2005 al 2008, Ente creditore CP_1
20)- 07120100477986806000 – inerente a contributi DM 10 relativi all'anno
2010, Ente creditore nonché a rate premio e sanzioni relativi agli anni 2009 CP_1
e 2010, Ente creditore CP_4
21)- 07120110089580975000 - NR. 0005037, inerente a contributi DM 10 relativi all'anno 2010, Ente creditore CP_1
22)- 07120110234636820 - N.R. 0000171, inerente a rate premio e sanzioni relativi agli anni 2010 e 2011, Ente creditore CP_4
23)- 07120120155295667000 - N.R. 0694200, inerente a rate premio e sanzioni relativi agli anni 2007, 2010 e 2011, Ente creditore CP_4
24)- 37120112001968068000, inerente a contributi DM 10 relativi all'anno 2011,
5 Ente creditore CP_1
25)- 37120130006126570000, inerente a contributi DM 10 e sanzioni relativi all'anno 2011, Ente creditore CP_1
26)- 37120130006126671000, inerente a contributi da DM10 e somme aggiuntive relativi agli anni dal 2009 al 2011, ente creditore CP_1
27)- 07120140004045079000, inerente a rate premio e sanzioni relative agli anni dal 2011 al 2013, Ente creditore CP_4
Deduceva il difetto di notifica degli atti contestati, nonché la prescrizione quinquennale del credito contributivo ivi intimato, anche successiva alle date di notifica per come riportate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oltre all'intervenuta decadenza e art 25 dlgs n.46/99.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' , l' la nonché Controparte_3 CP_1 Controparte_2
l' concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, indicati nella CP_4
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché nell'estratto ruolo, previa declaratoria di estinzione del credito contributivo per l'intervenuta prescrizione e decadenza;
con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'
[...]
rilevando la eventuale sussistenza dei presupposti, Controparte_7
per alcuni atti impugnati, dei presupposti di applicazione dell'art. 4 DL 41/2021; eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva nonché
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse oltre che l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, tempestivamente l' - anche quale mandatario della CP_1
-, contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza del Controparte_2
ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
L' si costitutiva tardivamente (v.si memoria depositata il 21.05.2021) CP_4
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 444, comma terzo, c.p.c. nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse
6 ad agire, insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
A seguito della trattazione scritta sostitutiva della udienza del 11.10.2023 veniva disposta la riunione dei giudizi, sussistendo parziale connessione soggettiva ed oggettiva.
Disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
19.02.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con contestuale motivazione.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' , e sottoposta alle parti da parte di questo giudice all'esito CP_4
della prima udienza, in relazione ai titoli opposti relativamente ai quali il medesimo ente risulta creditore.
Sul punto giova richiamare la normativa di riferimento. L'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 - disciplinante la materia dell'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali - rinvia per il procedimento di opposizione contro il ruolo agli artt.
442 e ss. c.p.c. orbene, se si applica il rito disciplinato dagli artt. 442 e ss. c.p.c. è evidente che la competenza territoriale resta regolata dall'art. 444 c.p.c.
Tale ultima disposizione prevede al primo comma che "le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore". La regola generale così stabilita, in vista della tutela non solo del favor lavoratoris ma anche dell'interesse dell'ente previdenziale allo svolgimento della controversia in fase giudiziale nel luogo di trattazione in via amministrativa, trova una deroga "per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro", in relazione alle quali il terzo comma del medesimo articolo introduce la competenza del "tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente".
Secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso da questo decidente, la norma di cui al terzo
7 comma dell'art. 444 c.p.c., la cui ratio si rinviene nell'esigenza di agevolare l'ente creditore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali nei confronti degli assistiti, in quanto introduce un'eccezione al principio generale di competenza per territorio su controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica oltre i casi espressamente contemplati (Cfr:: ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., Ord, 25.05.2015 n. 10702;
Cass. Civ., Sez. Lav. 09.11.2004 n. 2317; Cass. Civ., Sez. Lav. 22.06.2004 n.
11646; Cass. Civ., Sez. Lav. 25.11.2003 n. 18013; Cass. Civ., Sez. Lav. 22.08.2003
n. 12380).
Ciò premesso sul piano generale, venendo all'esame del caso di specie, deve rilevarsi che l' pur sollevando l'eccezione di incompetenza per territorio di CP_4
codesto Tribunale, non ha né dedotto né documentato che le opposte cartelle di pagamento, siano riferibili ad obblighi dell'odierno ricorrente nella sua qualità di datore di lavoro.
Ed ancora, tale ultima circostanza fattuale è stata contestata dal ricorrente il quale, invitato a dedurre in merito, ha evidenziato la propria qualità di
“lavoratore autonomo” (v.si note trattazione scritta depositate il 09.12.2021) e la conseguente competenza di codesto Tribunale in applicazione dell'art. 444, primo comma, c.p.c.
Ne discende che, in difetto di puntuale allegazione e/o prova in merito alla riconducibilità dei crediti contributivi di cui alle cartelle in parola ad un obbligo del ricorrente nella sua qualità di datore di lavoro, deve applicarsi la regola di cui all'art.444, comma 1, c.p.c. sopra richiamato, sicché competente a conoscere della controversia è l'adito Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro.
Ciò posto, preliminarmente, è necessario rilevare che alcuni titoli (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) indicati in ricorso(rectius nei ricorsi), non risultano invero essere sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata dall'istante (trattasi della medesima comunicazione preventiva per entrami i ricorsi, segnatamente recante n.
07176201900001758000,v.si doc. prod.ricorrente) ma esclusivamente indicati
8 nell'estratto ruolo. Trattasi segnatamente, per il ricorso rg. 7197/19, dei titoli recati nn. 371201800205545424000, 07120190003310900000,
37120190007227807000, e per il ricorso rg. 7199/19 dei titoli recanti nn:
071201000477986806000, 07120110089580975000, 07120110234636820,
07120120155295667000.
Ebbene, in relazione a tali titoli, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire del ricorrente alla luce della novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n.
215/2021).
Occorre premettere come l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 3991/2020). La sussistenza di tale condizione dell'azione è requisito prodromico per la trattazione nel merito della causa (cfr. Cass. n. 2006/2006) ed il suo accertamento – da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. n. 19268/2016) – va tenuto distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio (cfr. Cass. n. 4526/2022).
Sulla questione dell'impugnazione anticipata del ruolo, è intervenuta la novella legislativa di cui al citato art.
3-bis, la quale ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973, aggiungendo - dopo il comma 4 - il comma 4-bis e stabilendo che
“l'estratto di ruolo non è impugnabile” ed aggiungendo che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporto con una pubblica amministrazione”.
La norma in questione riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche
9 extratributarie, in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D.
Lgs. n. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali, e, giusta gli artt. 27 della L. n. 689/1981 e 206 del D. Lgs. n. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Orbene, la prima disposizione di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del D.
Lgs. n. 546/1992 tra quelli impugnabili (su tale questione, peraltro, cfr. Cass.,
SS.UU., n. 19704/2015).
Quel che si impugna è, quindi, l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. Cass. n. 21289/2020), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. n.
31240/2019).
La seconda disposizione della normativa menzionata apporta sensibili innovazioni alla tutela giurisdizionale invocabile dal contribuente, limitando l'impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi indicata) ai soli casi tassativamente previsti dalla norma, id est ai casi in cui sussiste, per il contribuente, un pregiudizio “qualificato” relativo: a) alla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico;
b) alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 (dal 01.01.2018); c) alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Dunque, la disposizione in esame regola specifici casi di impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi contenuta), prevedendo delle ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela
10 giurisdizionale. Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in esame, l'impugnazione (anticipata) del ruolo non può essere proposta, ed ove proposta dev'essere dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, in quanto, l'innovazione legislativa, modella l'interesse ad agire, atteggiandosi ad
“interesse qualificato” all'impugnazione immediata del ruolo e della cartella di pagamento ivi indicata che si assume invalidamente notificata.
Ciò premesso, le SS.UU. della Suprema Corte hanno recentemente affrontato la questione circa l'applicabilità della novella legislativa ai procedimenti in corso, affermando che “questa condizione dell'azione ha […] natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ciò, peraltro, non determina la retroattività della norma menzionata, in quanto, la stessa, “non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti”.
Pertanto, concludono le Sezioni Unite, “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021,
n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, “l'interesse, così come conformato dal legislatore, dev'essere dimostrato […] in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost.”. Tale dimostrazione
“si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti […] se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini
[…]; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo” (Cass.,
SS.UU., n. 26283/2022).
Ciò posto, nella fattispecie, parte ricorrente - impugnando in via diretta il ruolo e
11 ed i suddetti titoli ivi contenuti, come sopra specificati - non ha dedotto né documentato la sussistenza di una delle condizioni previste dal novellato art. 12 comma 4-bis D.P.R. n. 602 del 1973 (applicabile, per come precisato, anche ai procedimenti in corso), né ha fornito tale prova successivamente alla proposizione del ricorso, benché le parti resistenti avessero già in sede di memoria di costituzione eccepito l'inammissibilità della domanda.
Neppure la parte vi ha provveduto con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della udienza del 19.2.25.
In ragione del difetto d'interesse ad agire in capo al ricorrente – così come circoscritto dalla richiamata normativa – deve concludersi per l'inammissibilità del ricorso relativamente alla richiesta di annullamento dei titoli sopra indicati dagli estratti ruolo, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
Quanto, invece, agli altri titoli opposti, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si osserva quanto segue.
In via preliminare occorre evidenziare che le censure dedotte dal ricorrente, anche inerenti al merito della pretesa (essendo stata eccepita, tra l'altro, la prescrizione dei crediti), radicano la legittimazione passiva dell' e dell' CP_1 CP_4
enti impositori. Inoltre, posto che nel presente giudizio il ricorrente solleva congiuntamente questioni inerenti al merito della pretesa creditoria, e questioni relative alla notificazione delle cartelle esattoriali (deducendone l'omessa notifica), va escluso il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Sempre preliminarmente, deve procedersi alla esatta qualificazione giuridica della domanda. Ciò, in quanto, come noto, è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa
12 contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99 lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” (facendo valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi successivi alla notifica della cartella/avviso di addebito) ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc.
In sintesi, per la giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione civile sez. III sent.
25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale Roma, sez. lav.,
04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro. Il termine di 40 giorni previsto dalla citata disposizione è applicabile anche all'opposizione ad avviso di addebito, in virtù di quanto dispone l'art. 30, comma 14, del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni nella l. 122/2010, che ha introdotto l'avviso di addebito quale strumento di riscossione delle somme dovute all'Istituto: “14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in
13 norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di CP_1
addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1,
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Ebbene, l'opponente impugna i suindicati titoli per omessa notifica, prescrizione antecedente e successiva alla eventuale notifica (quest'ultima prescrizione veiene eccepita unicamente nel giudizio rg 7199/2019), e decadenza.
I vizi denunciati integrano dunque in parte una opposizione agli atti esecutivi
(vizi della notifica e violazione art. 25), in parte un'opposizione ex art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99 (prescrizione antecedente alla notifica della cartella) e, infine, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (prescrizione successiva alla notifica).
Ciò posto, in via preliminare deve rilevarsi che in relazione ai seguenti titoli, impugnati con il ricorso rg n. 7199/2019, ossia alle cartelle nn
07120080137621602000 (presumibilmente notificata il 14.01.2009),
07120089159466789000 (presumibilmente notificata il 09.05.2009),
14 07120080234329668000 (presumibilmente notificata il 06.06.2009), nonché agli avvisi di addebito nn. 37120112001968068000 (presumibilmente notificato il
24.01.2014), 37120130006126570000 (presumibilmente notificato il 24.01.2014) e
37120130006126671000 (presumibilmente notificato il 24.01.2014) è possibile, decidere sulla base del criterio della ragione più liquida.
Questo Giudice infatti aderisce alla oramai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”, che– come statuisce la Suprema Corte- imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass.
12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017). La Suprema Corte( Cass.Sez. UN.
N.9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Non v'è dubbio, allora, che la prospettata questione, relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successivamente alla (eventuale) notifica, sia di più celere soluzione, trattandosi di questione preliminare di merito: Qualora fosse maturata la prescrizione successiva alla notifica dell'atto impositivo, ovvero nel caso di specie delle cartelle esattoriali e avvisi di addebito infatti, risulterebbero assorbite tutte le doglianze.
Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle e degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche).
Costituisce, infatti, principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995.Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore,
15 come visto, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione.
Ciò posto, per quanto riguarda il periodo di prescrizione, secondo l'art. 3 co. 9 l.
335/1995 “le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
Tale termine di prescrizione si applica anche per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale.
Si intende dare continuità, infatti, alla ratio decidendi espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. 23397 del 17.11.2016 secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio CP_1
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”. CP_1
Nel caso in esame, pur tenendo conto delle date di notifica come risultanti dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che vanno dal 14.01.2009 al
24.1.2014(cfr. documentazione in atti), risultano decorsi più di cinque anni tra la data di notifica della opposta comunicazione, pacificamente notificata il
30.09.2019 ( come dedotto dal ricorrente, non contestato dai resistenti e, in ogni
16 caso, emerge dalla relata di notifica depositata da e le date di notifica CP_8
delle suindicate cartelle di pagamento nn 07120080137621602000 (notificata il
14.01.2009), 07120089159466789000 (notificata il 09.05.2009),
07120080234329668000 (notificata il 06.06.2009), nonché dei suindicati avvisi di addebito nn.37120112001968068000 (notificato il 24.01.2014),
37120130006126570000 (notificato il 24.01.2014), 37120130006126671000
(notificato il 24.01.2014).
Né risultano provati, per i sopra menzionati titoli, ulteriori atti interruttivi. Ed invero l'agente della riscossione ha dedotto che, a seguito della regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito impugnati in questa sede, e prima della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha provveduto a notificare all'istante, così interrompendo il decorso del termine di prescrizione, un preavviso di fermo n. 07180201400065880000 e due intimazioni di pagamento, n. 07120189016051608000 e n. 07120189026497124000,
Ebbene, avuto riguardo alla documentazione depositata dall'agente della riscossione nel giudizio RG n7197/2019 (posto che i suddetti titoli sono stati impugnati con il ricorso recante tale ricorso, e ricordandosi che i giudizi, anche se riuniti, mantengono la loro autonomia), si osserva che: il preavviso di fermo amministrativo ha ad oggetto la sola cartella esattoriale n.
07120140004045079000; in relazione alla l'intimazione di pagamento n.
07120189016051608000 si rinviene unicamente la stampa della ricevuta di mancata consegna della notifica a mezzo pec;
l'intimazione di pagamento n.
07120189026497124000, - avente ad oggetto le cartelle 07120080137621602000,
07120080159466789000 07120080234329668000, 07120080252559688000 e l'
Avviso di addebito 37120112001968068000- , risulta notificata ai sensi dell'art
140 c.p.c, con perfezionamento della notifica in data 7.4.2019 (v.si relativa documentazione. in atti), dunque, in ogni caso, allorquando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi, pur tenuto conto delle date di (presunta)notifica come sopra già individuate.
Ad ogni buon conto, pur volendo tenere conto anche della documentazione
17 depositata dall'agente della riscossione nel procedimento RG n. 7197/2019 si osserva che: il preavviso di fermo amministrativo, come già detto, ha ad oggetto la sola cartella esattoriale n. 07120140004045079000; l'intimazione di pagamento n. 07120189016051608000 risulta notificata mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr n. 602/1973, tuttavia non si rinviene la spedizione con raccomandata dell'avviso dell'avvenuta notifica ai sensi della citata disposizione;
l'intimazione di pagamento n. 07120199009816139000, ha ad oggetto la sola cartella 07120180000435189000,;mentre per il pignoramento presso terzi, si rinviene la sola notifica effettuata nei confronti del terzo.
Ed allora, appare fondata ed assorbente con riguardo ai suddetti titoli la dedotta prescrizione dei crediti inerenti ai contributi previdenziali per il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra le date di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, come indicate nell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e la data di notifica della comunicazione stessa, che costituisce, allo stato degli atti, il primo atto interruttivo notificato nelle more alla parte.
Il ricorso, pertanto, può essere accolto in parte qua con accertamento della non debenza delle somme riportate nei suddetti titoli imputate ai crediti previdenziali.
Venendo ora ai residui titoli oggetto di opposizione, si osserva quanto segue.
L'opponente impugna i suindicati titoli per omessa notifica, prescrizione antecedente e successiva alla (eventuale) notifica e decadenza ex art. 25 d.lgs.
46/99.
Si è già detto che vizi denunciati integrano dunque in parte una opposizione agli atti esecutivi (vizi della notifica e violazione art. 25), in parte un'opposizione ex art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99 (prescrizione antecedente alla notifica della cartella) e, infine, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (prescrizione successiva alla notifica).
Ebbene, quanto alla eccepita decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99, si osserva che tale vizio attiene alla regolarità formale della cartella di pagamento e/o di altro atto impositivo e ne va rilevata l'intempestività ai sensi dell'art.617 c.p.c. con
18 conseguente inammissibilità dell'opposizione in parte qua(Cassazione civile sez.
III, 14.03.16 n. 4884), tenuto conto della data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca (30.09.2019).
Il vizio di violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/99 configura infatti una ipotesi di decadenza di carattere procedimentale, sicché l'opposizione su tale vizio fondata ha natura di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesta il quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva
(v. Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass., n. 5963 del 12/03/2018).
Per quanto concerne il motivo di opposizione afferente alla insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta la prescrizione del credito contributivo in ragione della omessa notifica, tale motivo, riguardano il merito della pretesa stessa, va proposto mediante l'opposizione avverso il ruolo esattoriale, presentata nei termini perentori anzidetti.
L'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999, come visto, dispone che: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento...”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo...” (Cass. n. 2835/09).
Costituisce, inoltre, orientamento consolidato, quello in base al quale, anche in mancanza di specifica eccezione della convenuta (eccezione invero formulata nel presente giudizio dai resistenti), la decadenza dall'opposizione ai sensi dell'art. 24 citato, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall' l'accertamento della CP_1
19 tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, quinto comma, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di
"potestas judicandi" derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato, per assunta violazione del predetto termine, l'inammissibilità della formulata opposizione a cartella esattoriale emessa nell'interesse dell' sul presupposto che il relativo onere attinente alla tempestività del CP_1
ricorso spettasse all'opponente, senza, perciò, che lo stesso giudice avesse proceduto ai necessari accertamenti probatori integrativi sulla scorta dei documenti già acquisiti al processo in relazione al riscontro della data di ricevimento dell'avviso di notificazione della cartella esattoriale impugnata)” (Cass., n. 11274/2007).
In sintesi l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 prevede che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, a pena di inammissibilità, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poichè la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella, come nel caso di specie, (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca,
20 preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare, o, come nel caso di specie, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.Lgs. 46/99.
Invero, l'azione di accertamento negativo del credito dell'istituto previdenziale non può essere astrattamente proposta in ogni tempo, e allorquando per quel credito sia stata già disposta la riscossione a mezzo ruolo si rende necessario impugnare il ruolo nonché la cartella esattoriale con le forme, i tempi e il rito previsti dalla legge nr. 46/99, fermo restando nel caso in cui si intendano far valere fatti estintivi formatisi successivamente alla formazione del titolo
(prescrizione maturata dopo la notifica – pagamento successivo alla notifica etc..) la possibilità di promuovere un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò posto, il ricorrente ha negato l'avvenuta notifica dei titoli esecutivi sottesi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ed ha allegato di aver avuto conoscenza delle cartelle di pagamento solo in occasione della notifica della predetta comunicazione;
ne discende che, qualificata l'opposizione come recuperatoria, al fine di valutarne la tempestività, dovrà verificarsi la ritualità della notifica degli atti impugnati attraverso l'esame delle relate di notifica depositate da CP_8
Ebbene, in primis va evidenziato che dagli atti depositati dalle parti resistenti (v.si rg 7197/2019) alcuna prova della notifica si rinviene in relazione agli avvisi di addebito n. 3712011200000850300, 37120130011675943000,
37120140018202102000; ne discende che per tali atti, l'opposizione recuperatoria risulta tempestiva.
Ebbene, avendo tali titoli ad oggetto crediti contributivi riferiti agli anni 2010,
2011, 2012 e 2013, il diritto dell'ente previdenziale di procedere al recupero dei
21 crediti de quo deve ritenersi prescritto al momento della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
Non risulta versata in atti prova di idonea notifica degli avvisi di addebito n.
37120150003470877000, 37120160002055341000, 37120160012085185000,
37120170010695327000, 37120180005081039000; tuttavia, gli stessi hanno ad oggetto crediti previdenziali relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 per i quali, alla data di notifica della opposta comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca, non risultava elasso il termine prescrizionale quinquennale. Ne discende che, in relazione a tali titoli il ricorso non può essere accolto.
Ancora, in merito alla cartella n. 07120170067653586000 l' versa in atti la CP_8
notifica tentata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, tuttavia non perfezionata per mancata consegna, e relativamente alla cartella 071
20180000435189000, la stessa risulta notificata mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr n. 602/1973, tuttavia non si rinviene la spedizione con raccomandata dell'avviso dell'avvenuta notifica ai sensi della citata disposizione.
Anche per tali titoli, tuttavia, i crediti previdenziali, riferiti agli anni 2014, 2015,
2016 e 2017, non risultano prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ancora, dagli atti depositati dalla resistente si evince che le cartelle CP_8
esattoriali n. 07120140102162713000, 07120150082636130000,
07120150153907181000 e n. 07120140004045079000 venivano notificate ai sensi dell'art.140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario.
Va premesso che la notifica della cartella esattoriale al destinatario che sia irreperibile deve avvenire, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Al contrario, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, alla modalità prevista dalla successiva lett. e) - deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune, senza darne notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento - può farsi ricorso solo
22 quando risulti che nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
In proposito si è, pertanto, chiarito che la notificazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.
Occorre specificare che, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010), deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, onde la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si intende perfezionato non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che da avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.
Occorre, inoltre, aggiungere che, nell'ipotesi di notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., che per la sua validità richiede il compimento di tre formalità, deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento, il compimento di tale ultima formalità non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att.
23 cod. proc. civ., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili nè l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita nè il destinatario della medesima nè gli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. 4 aprile 1998, n. 3497 - resta ferma la necessità dell'effettiva ricezione della raccomandata su cui, fra le tante, Cass. 26 novembre 2014, n. 25079, Cass. 31 marzo 2010, n. 7809, Cass. civ. Sez. V, Sent.,
08-05-2015, n. 9358).
Pertanto, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.(cass. Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020,
n.25351).
Tanto chiarito in termini generali, nella fattispecie di cui è causa, dalla relata di notifica, prodotta in copia, della cartella n. 07120140102162713000 risulta che il messo notificatore, in data 06.02.2015, dava atto della temporanea assenza del destinatario, del deposito del plico nella Casa Comunale, dell'affissione dell'avviso di deposito presso l'albo comunale e della spedizione della raccomandata informativa.
Agli atti è pure presente documentazione (v.si doc. fascicolo dalla quale CP_8
effettivamente si evince sia l'avvenuta affissione all'albo, sia l'avvenuta spedizione della raccomandata (cd. CAD) (racc n. 689142119268) in data 14.02.2015 e la restituzione al mittente per compiuta giacenza. (v.si, in relazione a tale ultimo punto, avviso di ricevimento e relativa busta sulla quale risulta annotato l'avvenuto avviso al destinatario in data 18.02.2015 e la restituzione al mittente
24 per compiuta giacenza).
Dunque, alla luce dei principi appena enunciati, deve ritenersi che la notifica si sia perfezionata nei dieci giorni successivi all'avvenuta spedizione, e dunque in data
24.02.2015, essendo integrata la circostanza in cui il notificato non curi il ritiro della raccomandata informativa presso l'ufficio postale entro il termine di perfezionamento della compiuta giacenza ( cfr. Cass., ord. N. 14316/2011).
Conclusivamente la cartella in esame risulta ritualmente notificata a mezzo di incaricato con il procedimento ex art. 140 c.p.c, di cui risulta attestato il compimento delle formalità, e spedito l'avviso informativo delle formalità, perfezionatosi per compiuta giacenza.
Quanto alla cartella n. 07120150082636130000, dalla relata di notifica, prodotta in copia, risulta che il messo notificatore ha proceduto alla notifica secondo le modalità di cui all'art 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., dopo aver constatato in data
24.10.2015 la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito nella Casa comunale ed affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito, e di tale deposito ed affissione è stata data notizia al contribuente mediante racc. a/r.. Anche in tale caso agli atti è presente documentazione (doc. prod. dalla quale effettivamente si evince sia CP_8
l'avvenuta affissione all'albo, sia l'avvenuta spedizione della raccomandata (cd.
CAD) (racc. n. 689258619374) in data 02.11.2015 ed il ritiro della stessa in data
25.11.2015 (v.si, in relazione a tale ultimo punto, avviso di ricevimento sottoscritto).
Quanto alla cartella n. 07120150153907181000, dalla relata di notifica, prodotta in copia, risulta che il messo notificatore ha proceduto alla notifica secondo le modalità di cui all'art 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., dopo aver constatato in data
14.04.2016 la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito nella Casa comunale ed affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito, e di tale deposito ed affissione è stata data notizia al contribuente mediante racc. a/r.. Anche in tale caso agli atti è presente documentazione (doc. prod. dalla quale effettivamente si evince sia CP_8
25 l'avvenuta affissione all'albo, sia l'avvenuta spedizione della raccomandata (cd.
CAD) (racc. n. 689296837015) in data 20.04.2016 ed il ritiro della stessa in data
12.05.2016” (v.si, in relazione a tale ultimo punto, avviso di ricevimento sottoscritto).
Quanto alla cartella n. 07120140004045079000 (rg 7199/2019)dalla relata di notifica, prodotta in copia, risulta che il messo notificatore ha proceduto alla notifica secondo le modalità di cui all'art 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., dopo aver constatato in data 18.4.2014 la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito nella Casa comunale ed affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito, e di tale deposito ed affissione è stata data notizia al contribuente mediante racc. a/r.. Anche in tale caso agli atti è presente documentazione (doc. prod. dalla quale CP_8
effettivamente si evince sia l'avvenuta affissione all'albo, sia l'avvenuta spedizione della raccomandata (cd. CAD) (racc. in data 18/04/2014, n.
689064836741) perfezionatosi per compiuta giacenza (v.si, in relazione a tale ultimo punto, avviso di ricevimento).
Dunque, alla luce dei principi appena enunciati, deve ritenersi che la notifica si sia perfezionata nei dieci giorni successivi all'avvenuta spedizione, e dunque in data
28.4.14, essendo integrata la circostanza in cui il notificato non curi il ritiro della raccomandata informativa presso l'ufficio postale entro il termine di perfezionamento della compiuta giacenza ( cfr. Cass., ord. N. 14316/2011
In conclusione, attesa la ritualità delle notifiche delle predette cartelle esattoriali,
l'opposizione afferente i vizi di merito della pretesa contributiva, ossia, nel caso di specie, l'eccezione prescrizione della pretesa contributiva prima della notifica della cartella esattoriale, è stata tardivamente proposta, dunque è inammissibile, in quanto il ricorso in opposizione è stato presentato in data 11.11.2019 e, dunque, ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.
Né può condividersi la deduzione attorea in merito alla mancata corrispondenza dell'indirizzo utilizzato dall'Agente della Riscossione con quello di residenza del ricorrente.
26 Ebbene, è appena il caso di evidenziare che a sostegno di tale assunto il ricorrente non ha depositato un certificato di residenza storico, dunque relativo anche al periodo delle avvenute notifiche, ma si è limitato a versare in atti certificato di stato di famiglia datato 19.5.2021.
Né, per tali cartelle è maturata la prescrizione successiva alla notifica, tenuto conto che:
- per le cartelle 07120140102162713000, 07120150082636130000, 07120150153907181000, non sono trascorsi 5 anni tra le date di notifica delle stesse e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca,
- per la cartella n 07120140004045079000 il decorso del termine di prescrizione decorrente dalla notifica della stessa risulta validamente interrotto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400065880000 (avente ad oggetto la sdetta cartella esattoriale ), notifica perfezionatasi ai sensi dell'art 140 c.p.c. in data 4.1.2016(v. relativa relata e documentazione prod. Ader). In definitiva, il ricorso va solo parzialmente accolto, con accertamento della non debenza degli importi di cui alle cartelle 07120080137621602000, 07120089159466789000, 07120080234329668000, nonché agli avvisi di addebito: 37120112001968068000, 37120130006126570000, 37120130006126671000, 3712011200000850300, 37120130011675943000, 37120140018202102000. Il parziale ed assai limitato accoglimento delle domande, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda in relazione ai titoli indicati unicamente nell'estratto ruolo opposto e, segnatamente, alle cartelle ed agli avvisi di addebito recanti nn. 371201800205545424000, 07120190003310900000,
37120190007227807000, 071201000477986806000, 07120110089580975000,
07120110234636820, 07120120155295667000;
2. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti gli importi di cui alle cartelle nn. 07120080137621602000, 07120089159466789000,
07120080234329668000, nonché agli avvisi di addebito nn.
27 37120112001968068000, 37120130006126570000, 37120130006126671000,
3712011200000850300, 37120130011675943000, 37120140018202102000, imputati a crediti previdenziali, per le causali di cui in motivazione;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Nola, 16.07.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena NALDI
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
19.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale iscritta al n. 7197/2019 del ruolo generale affari contenziosi, cui è stato riunito il procedimento RG n. 7199/2019
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1
in atti, dall'avv. Alfonso Pepe, ed elettivamente domiciliata come in atti
1 RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Presidente Controparte_1
legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della
[...]
, rappresentato e Controparte_2
difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianfranco Pepe, ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE nonché
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Anastasia Giglio nel giudizio RG 7197/19, nonché dall'avv. Maria Cerrato nel giudizio RG 7199/19 ed elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente nonché
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù
[...]
di procura in atti, dall'avv. Laura Lembo e dall'avv. Sergio Parrella nel giudizio
RG 7197/19, nonché dall'avv. Laura Lembo nel giudizio RG 7199/19 ed elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2019 (recante rg. n. 7197/2019), il ricorrente in epigrafe esponeva: - che in data 30.09.2019 gli veniva notificata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte dell' CP_5
[...] ; - di aver appreso, dalla consultazione presso gli uffici dell'
[...] [...]
mediante estratto di ruolo, della pendenza dei seguenti Controparte_6
avvisi di addebito e cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro
41.649,72:
1)- 37120112000008503000, inerente contributi DM 10 relativi all'anno 2010,
Ente creditore CP_1
2)- 37120130011675943000, ruolo n. 0003862, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2010 e 2011, Ente creditore - CP_1
37120130011675943000, ruolo n. 0003865, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2011 e 2012, Ente creditore CP_1
3)- 0712014102162713000, inerente a rate premio relative all'anno 2013, ente creditore CP_4
4)- 37120140018202102000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2013 e 2014, Ente creditore CP_1
5)- 07120150082636130000, inerente a rate premio relative agli anni 2013, 2014 e
2015, Ente creditore CP_4
6)- 37120150003470877000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2014, Ente creditore CP_1
7)- 07120150153907181000, inerente a rate premio relative agli anni 2014 e 2015,
Ente creditore CP_4
8)- 37120160002055341000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2015, Ente creditore CP_1
9)- 37120160012085185000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2015, Ente creditore CP_1
10)- 07120170067653586000, inerente a rate premio e sanzioni relativi agli anni dal 2014 al 2017, Ente creditore CP_4
11)- 37120170010695327000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2016, Ente creditore CP_1
12)- 07120180000435189000, inerente a rate premio e sanzioni relativi agli anni
2016 e 2017, Ente creditore CP_4
3 13)- 37120180005081039000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2017, Ente creditore CP_1
14)- 371201800205545424000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2017 e 2018, Ente creditore CP_1
15)- 07120190003310900000, inerente a rate premio e sanzioni relativi all'anno
2018, Ente creditore;
CP_4
16)- 37120190007227807000, inerente a contributi I.V.S fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2018, Ente creditore CP_1
Deduceva il difetto di notifica degli atti contestati, nonché la prescrizione quinquennale del credito contributivo ivi intimato in ragione della omessa notifica, oltre all'intervenuta decadenza e art 25 dlgs n.46/99.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' , l' la nonché Controparte_3 CP_1 Controparte_2
l' concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, indicati nella CP_4
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché nell'estratto ruolo, previa declaratoria di estinzione del credito contributivo per l'intervenuta prescrizione e decadenza;
con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva tempestivamente l'
[...]
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_6
nonché contestando l'ammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 D.Lgs.
46/99 oltre che per carenza di interesse ad agire e, comunque, la fondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Si costitutiva, altresì, tempestivamente l' - anche quale mandatario della CP_1
-, contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza del Controparte_2
ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
L' si costitutiva – tardivamente - dapprima con memoria depositata CP_4
telematicamente, a mezzo dell'avv. Lembo, eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza funzionale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 444, comma terzo,
c.p.c. nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
eccepiva, altresì,
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, insistendo per il
4 rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In data 23.05.2021 l' depositava una seconda memoria di costituzione, con il CP_4
patrocinio di altro difensore (Avv. Parrella), facendo rilevare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 e nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con successivo ricorso, depositato in pari data e recante n.r.g. 7199/19 - rimesso alla scrivente per connessione al procedimento 7197/2019 giusto decreto del
Presidente di Sezione del 28.11.2019 – il medesimo ricorrente esponeva che in data 30.09.2019 gli veniva notificata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte dell' - di aver appreso, dalla Controparte_6
consultazione presso gli uffici dell' , mediante Controparte_6
estratto di ruolo, della pendenza dei seguenti avvisi di addebito e cartelle esattoriali, per un importo di euro 49.042,01:
17)- 07120080137621602000, inerente a contributi i.v.s. fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, Ente creditore CP_1
18) - 07120080159466789000, inerente a contributi DM 10 relativi agli anni 2007
e 2008, nonché a contributi i.v.s. fissi e somme aggiuntive relativi agli anni 2005,
2006 e 2007, Ente creditore CP_1
19)- 07120080234329668000, inerente a contributi i.v.s. fissi e somme aggiuntive relativi agli anni dal 2005 al 2008, Ente creditore CP_1
20)- 07120100477986806000 – inerente a contributi DM 10 relativi all'anno
2010, Ente creditore nonché a rate premio e sanzioni relativi agli anni 2009 CP_1
e 2010, Ente creditore CP_4
21)- 07120110089580975000 - NR. 0005037, inerente a contributi DM 10 relativi all'anno 2010, Ente creditore CP_1
22)- 07120110234636820 - N.R. 0000171, inerente a rate premio e sanzioni relativi agli anni 2010 e 2011, Ente creditore CP_4
23)- 07120120155295667000 - N.R. 0694200, inerente a rate premio e sanzioni relativi agli anni 2007, 2010 e 2011, Ente creditore CP_4
24)- 37120112001968068000, inerente a contributi DM 10 relativi all'anno 2011,
5 Ente creditore CP_1
25)- 37120130006126570000, inerente a contributi DM 10 e sanzioni relativi all'anno 2011, Ente creditore CP_1
26)- 37120130006126671000, inerente a contributi da DM10 e somme aggiuntive relativi agli anni dal 2009 al 2011, ente creditore CP_1
27)- 07120140004045079000, inerente a rate premio e sanzioni relative agli anni dal 2011 al 2013, Ente creditore CP_4
Deduceva il difetto di notifica degli atti contestati, nonché la prescrizione quinquennale del credito contributivo ivi intimato, anche successiva alle date di notifica per come riportate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oltre all'intervenuta decadenza e art 25 dlgs n.46/99.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' , l' la nonché Controparte_3 CP_1 Controparte_2
l' concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, indicati nella CP_4
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché nell'estratto ruolo, previa declaratoria di estinzione del credito contributivo per l'intervenuta prescrizione e decadenza;
con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'
[...]
rilevando la eventuale sussistenza dei presupposti, Controparte_7
per alcuni atti impugnati, dei presupposti di applicazione dell'art. 4 DL 41/2021; eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva nonché
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse oltre che l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, tempestivamente l' - anche quale mandatario della CP_1
-, contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza del Controparte_2
ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
L' si costitutiva tardivamente (v.si memoria depositata il 21.05.2021) CP_4
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 444, comma terzo, c.p.c. nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse
6 ad agire, insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
A seguito della trattazione scritta sostitutiva della udienza del 11.10.2023 veniva disposta la riunione dei giudizi, sussistendo parziale connessione soggettiva ed oggettiva.
Disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
19.02.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con contestuale motivazione.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' , e sottoposta alle parti da parte di questo giudice all'esito CP_4
della prima udienza, in relazione ai titoli opposti relativamente ai quali il medesimo ente risulta creditore.
Sul punto giova richiamare la normativa di riferimento. L'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 - disciplinante la materia dell'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali - rinvia per il procedimento di opposizione contro il ruolo agli artt.
442 e ss. c.p.c. orbene, se si applica il rito disciplinato dagli artt. 442 e ss. c.p.c. è evidente che la competenza territoriale resta regolata dall'art. 444 c.p.c.
Tale ultima disposizione prevede al primo comma che "le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore". La regola generale così stabilita, in vista della tutela non solo del favor lavoratoris ma anche dell'interesse dell'ente previdenziale allo svolgimento della controversia in fase giudiziale nel luogo di trattazione in via amministrativa, trova una deroga "per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro", in relazione alle quali il terzo comma del medesimo articolo introduce la competenza del "tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente".
Secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso da questo decidente, la norma di cui al terzo
7 comma dell'art. 444 c.p.c., la cui ratio si rinviene nell'esigenza di agevolare l'ente creditore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali nei confronti degli assistiti, in quanto introduce un'eccezione al principio generale di competenza per territorio su controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica oltre i casi espressamente contemplati (Cfr:: ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., Ord, 25.05.2015 n. 10702;
Cass. Civ., Sez. Lav. 09.11.2004 n. 2317; Cass. Civ., Sez. Lav. 22.06.2004 n.
11646; Cass. Civ., Sez. Lav. 25.11.2003 n. 18013; Cass. Civ., Sez. Lav. 22.08.2003
n. 12380).
Ciò premesso sul piano generale, venendo all'esame del caso di specie, deve rilevarsi che l' pur sollevando l'eccezione di incompetenza per territorio di CP_4
codesto Tribunale, non ha né dedotto né documentato che le opposte cartelle di pagamento, siano riferibili ad obblighi dell'odierno ricorrente nella sua qualità di datore di lavoro.
Ed ancora, tale ultima circostanza fattuale è stata contestata dal ricorrente il quale, invitato a dedurre in merito, ha evidenziato la propria qualità di
“lavoratore autonomo” (v.si note trattazione scritta depositate il 09.12.2021) e la conseguente competenza di codesto Tribunale in applicazione dell'art. 444, primo comma, c.p.c.
Ne discende che, in difetto di puntuale allegazione e/o prova in merito alla riconducibilità dei crediti contributivi di cui alle cartelle in parola ad un obbligo del ricorrente nella sua qualità di datore di lavoro, deve applicarsi la regola di cui all'art.444, comma 1, c.p.c. sopra richiamato, sicché competente a conoscere della controversia è l'adito Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro.
Ciò posto, preliminarmente, è necessario rilevare che alcuni titoli (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) indicati in ricorso(rectius nei ricorsi), non risultano invero essere sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata dall'istante (trattasi della medesima comunicazione preventiva per entrami i ricorsi, segnatamente recante n.
07176201900001758000,v.si doc. prod.ricorrente) ma esclusivamente indicati
8 nell'estratto ruolo. Trattasi segnatamente, per il ricorso rg. 7197/19, dei titoli recati nn. 371201800205545424000, 07120190003310900000,
37120190007227807000, e per il ricorso rg. 7199/19 dei titoli recanti nn:
071201000477986806000, 07120110089580975000, 07120110234636820,
07120120155295667000.
Ebbene, in relazione a tali titoli, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire del ricorrente alla luce della novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n.
215/2021).
Occorre premettere come l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 3991/2020). La sussistenza di tale condizione dell'azione è requisito prodromico per la trattazione nel merito della causa (cfr. Cass. n. 2006/2006) ed il suo accertamento – da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. n. 19268/2016) – va tenuto distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio (cfr. Cass. n. 4526/2022).
Sulla questione dell'impugnazione anticipata del ruolo, è intervenuta la novella legislativa di cui al citato art.
3-bis, la quale ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973, aggiungendo - dopo il comma 4 - il comma 4-bis e stabilendo che
“l'estratto di ruolo non è impugnabile” ed aggiungendo che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporto con una pubblica amministrazione”.
La norma in questione riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche
9 extratributarie, in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D.
Lgs. n. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali, e, giusta gli artt. 27 della L. n. 689/1981 e 206 del D. Lgs. n. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Orbene, la prima disposizione di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del D.
Lgs. n. 546/1992 tra quelli impugnabili (su tale questione, peraltro, cfr. Cass.,
SS.UU., n. 19704/2015).
Quel che si impugna è, quindi, l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. Cass. n. 21289/2020), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. n.
31240/2019).
La seconda disposizione della normativa menzionata apporta sensibili innovazioni alla tutela giurisdizionale invocabile dal contribuente, limitando l'impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi indicata) ai soli casi tassativamente previsti dalla norma, id est ai casi in cui sussiste, per il contribuente, un pregiudizio “qualificato” relativo: a) alla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico;
b) alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 (dal 01.01.2018); c) alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Dunque, la disposizione in esame regola specifici casi di impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi contenuta), prevedendo delle ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela
10 giurisdizionale. Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in esame, l'impugnazione (anticipata) del ruolo non può essere proposta, ed ove proposta dev'essere dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, in quanto, l'innovazione legislativa, modella l'interesse ad agire, atteggiandosi ad
“interesse qualificato” all'impugnazione immediata del ruolo e della cartella di pagamento ivi indicata che si assume invalidamente notificata.
Ciò premesso, le SS.UU. della Suprema Corte hanno recentemente affrontato la questione circa l'applicabilità della novella legislativa ai procedimenti in corso, affermando che “questa condizione dell'azione ha […] natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ciò, peraltro, non determina la retroattività della norma menzionata, in quanto, la stessa, “non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti”.
Pertanto, concludono le Sezioni Unite, “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021,
n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, “l'interesse, così come conformato dal legislatore, dev'essere dimostrato […] in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost.”. Tale dimostrazione
“si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti […] se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini
[…]; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo” (Cass.,
SS.UU., n. 26283/2022).
Ciò posto, nella fattispecie, parte ricorrente - impugnando in via diretta il ruolo e
11 ed i suddetti titoli ivi contenuti, come sopra specificati - non ha dedotto né documentato la sussistenza di una delle condizioni previste dal novellato art. 12 comma 4-bis D.P.R. n. 602 del 1973 (applicabile, per come precisato, anche ai procedimenti in corso), né ha fornito tale prova successivamente alla proposizione del ricorso, benché le parti resistenti avessero già in sede di memoria di costituzione eccepito l'inammissibilità della domanda.
Neppure la parte vi ha provveduto con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della udienza del 19.2.25.
In ragione del difetto d'interesse ad agire in capo al ricorrente – così come circoscritto dalla richiamata normativa – deve concludersi per l'inammissibilità del ricorso relativamente alla richiesta di annullamento dei titoli sopra indicati dagli estratti ruolo, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
Quanto, invece, agli altri titoli opposti, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si osserva quanto segue.
In via preliminare occorre evidenziare che le censure dedotte dal ricorrente, anche inerenti al merito della pretesa (essendo stata eccepita, tra l'altro, la prescrizione dei crediti), radicano la legittimazione passiva dell' e dell' CP_1 CP_4
enti impositori. Inoltre, posto che nel presente giudizio il ricorrente solleva congiuntamente questioni inerenti al merito della pretesa creditoria, e questioni relative alla notificazione delle cartelle esattoriali (deducendone l'omessa notifica), va escluso il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Sempre preliminarmente, deve procedersi alla esatta qualificazione giuridica della domanda. Ciò, in quanto, come noto, è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa
12 contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99 lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” (facendo valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi successivi alla notifica della cartella/avviso di addebito) ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc.
In sintesi, per la giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione civile sez. III sent.
25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale Roma, sez. lav.,
04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro. Il termine di 40 giorni previsto dalla citata disposizione è applicabile anche all'opposizione ad avviso di addebito, in virtù di quanto dispone l'art. 30, comma 14, del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni nella l. 122/2010, che ha introdotto l'avviso di addebito quale strumento di riscossione delle somme dovute all'Istituto: “14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in
13 norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di CP_1
addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1,
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Ebbene, l'opponente impugna i suindicati titoli per omessa notifica, prescrizione antecedente e successiva alla eventuale notifica (quest'ultima prescrizione veiene eccepita unicamente nel giudizio rg 7199/2019), e decadenza.
I vizi denunciati integrano dunque in parte una opposizione agli atti esecutivi
(vizi della notifica e violazione art. 25), in parte un'opposizione ex art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99 (prescrizione antecedente alla notifica della cartella) e, infine, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (prescrizione successiva alla notifica).
Ciò posto, in via preliminare deve rilevarsi che in relazione ai seguenti titoli, impugnati con il ricorso rg n. 7199/2019, ossia alle cartelle nn
07120080137621602000 (presumibilmente notificata il 14.01.2009),
07120089159466789000 (presumibilmente notificata il 09.05.2009),
14 07120080234329668000 (presumibilmente notificata il 06.06.2009), nonché agli avvisi di addebito nn. 37120112001968068000 (presumibilmente notificato il
24.01.2014), 37120130006126570000 (presumibilmente notificato il 24.01.2014) e
37120130006126671000 (presumibilmente notificato il 24.01.2014) è possibile, decidere sulla base del criterio della ragione più liquida.
Questo Giudice infatti aderisce alla oramai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”, che– come statuisce la Suprema Corte- imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass.
12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017). La Suprema Corte( Cass.Sez. UN.
N.9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Non v'è dubbio, allora, che la prospettata questione, relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successivamente alla (eventuale) notifica, sia di più celere soluzione, trattandosi di questione preliminare di merito: Qualora fosse maturata la prescrizione successiva alla notifica dell'atto impositivo, ovvero nel caso di specie delle cartelle esattoriali e avvisi di addebito infatti, risulterebbero assorbite tutte le doglianze.
Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle e degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche).
Costituisce, infatti, principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995.Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore,
15 come visto, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione.
Ciò posto, per quanto riguarda il periodo di prescrizione, secondo l'art. 3 co. 9 l.
335/1995 “le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
Tale termine di prescrizione si applica anche per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale.
Si intende dare continuità, infatti, alla ratio decidendi espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. 23397 del 17.11.2016 secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio CP_1
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”. CP_1
Nel caso in esame, pur tenendo conto delle date di notifica come risultanti dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che vanno dal 14.01.2009 al
24.1.2014(cfr. documentazione in atti), risultano decorsi più di cinque anni tra la data di notifica della opposta comunicazione, pacificamente notificata il
30.09.2019 ( come dedotto dal ricorrente, non contestato dai resistenti e, in ogni
16 caso, emerge dalla relata di notifica depositata da e le date di notifica CP_8
delle suindicate cartelle di pagamento nn 07120080137621602000 (notificata il
14.01.2009), 07120089159466789000 (notificata il 09.05.2009),
07120080234329668000 (notificata il 06.06.2009), nonché dei suindicati avvisi di addebito nn.37120112001968068000 (notificato il 24.01.2014),
37120130006126570000 (notificato il 24.01.2014), 37120130006126671000
(notificato il 24.01.2014).
Né risultano provati, per i sopra menzionati titoli, ulteriori atti interruttivi. Ed invero l'agente della riscossione ha dedotto che, a seguito della regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito impugnati in questa sede, e prima della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha provveduto a notificare all'istante, così interrompendo il decorso del termine di prescrizione, un preavviso di fermo n. 07180201400065880000 e due intimazioni di pagamento, n. 07120189016051608000 e n. 07120189026497124000,
Ebbene, avuto riguardo alla documentazione depositata dall'agente della riscossione nel giudizio RG n7197/2019 (posto che i suddetti titoli sono stati impugnati con il ricorso recante tale ricorso, e ricordandosi che i giudizi, anche se riuniti, mantengono la loro autonomia), si osserva che: il preavviso di fermo amministrativo ha ad oggetto la sola cartella esattoriale n.
07120140004045079000; in relazione alla l'intimazione di pagamento n.
07120189016051608000 si rinviene unicamente la stampa della ricevuta di mancata consegna della notifica a mezzo pec;
l'intimazione di pagamento n.
07120189026497124000, - avente ad oggetto le cartelle 07120080137621602000,
07120080159466789000 07120080234329668000, 07120080252559688000 e l'
Avviso di addebito 37120112001968068000- , risulta notificata ai sensi dell'art
140 c.p.c, con perfezionamento della notifica in data 7.4.2019 (v.si relativa documentazione. in atti), dunque, in ogni caso, allorquando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi, pur tenuto conto delle date di (presunta)notifica come sopra già individuate.
Ad ogni buon conto, pur volendo tenere conto anche della documentazione
17 depositata dall'agente della riscossione nel procedimento RG n. 7197/2019 si osserva che: il preavviso di fermo amministrativo, come già detto, ha ad oggetto la sola cartella esattoriale n. 07120140004045079000; l'intimazione di pagamento n. 07120189016051608000 risulta notificata mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr n. 602/1973, tuttavia non si rinviene la spedizione con raccomandata dell'avviso dell'avvenuta notifica ai sensi della citata disposizione;
l'intimazione di pagamento n. 07120199009816139000, ha ad oggetto la sola cartella 07120180000435189000,;mentre per il pignoramento presso terzi, si rinviene la sola notifica effettuata nei confronti del terzo.
Ed allora, appare fondata ed assorbente con riguardo ai suddetti titoli la dedotta prescrizione dei crediti inerenti ai contributi previdenziali per il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra le date di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, come indicate nell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e la data di notifica della comunicazione stessa, che costituisce, allo stato degli atti, il primo atto interruttivo notificato nelle more alla parte.
Il ricorso, pertanto, può essere accolto in parte qua con accertamento della non debenza delle somme riportate nei suddetti titoli imputate ai crediti previdenziali.
Venendo ora ai residui titoli oggetto di opposizione, si osserva quanto segue.
L'opponente impugna i suindicati titoli per omessa notifica, prescrizione antecedente e successiva alla (eventuale) notifica e decadenza ex art. 25 d.lgs.
46/99.
Si è già detto che vizi denunciati integrano dunque in parte una opposizione agli atti esecutivi (vizi della notifica e violazione art. 25), in parte un'opposizione ex art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99 (prescrizione antecedente alla notifica della cartella) e, infine, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (prescrizione successiva alla notifica).
Ebbene, quanto alla eccepita decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99, si osserva che tale vizio attiene alla regolarità formale della cartella di pagamento e/o di altro atto impositivo e ne va rilevata l'intempestività ai sensi dell'art.617 c.p.c. con
18 conseguente inammissibilità dell'opposizione in parte qua(Cassazione civile sez.
III, 14.03.16 n. 4884), tenuto conto della data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca (30.09.2019).
Il vizio di violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/99 configura infatti una ipotesi di decadenza di carattere procedimentale, sicché l'opposizione su tale vizio fondata ha natura di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesta il quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva
(v. Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass., n. 5963 del 12/03/2018).
Per quanto concerne il motivo di opposizione afferente alla insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta la prescrizione del credito contributivo in ragione della omessa notifica, tale motivo, riguardano il merito della pretesa stessa, va proposto mediante l'opposizione avverso il ruolo esattoriale, presentata nei termini perentori anzidetti.
L'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999, come visto, dispone che: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento...”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo...” (Cass. n. 2835/09).
Costituisce, inoltre, orientamento consolidato, quello in base al quale, anche in mancanza di specifica eccezione della convenuta (eccezione invero formulata nel presente giudizio dai resistenti), la decadenza dall'opposizione ai sensi dell'art. 24 citato, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall' l'accertamento della CP_1
19 tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, quinto comma, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di
"potestas judicandi" derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato, per assunta violazione del predetto termine, l'inammissibilità della formulata opposizione a cartella esattoriale emessa nell'interesse dell' sul presupposto che il relativo onere attinente alla tempestività del CP_1
ricorso spettasse all'opponente, senza, perciò, che lo stesso giudice avesse proceduto ai necessari accertamenti probatori integrativi sulla scorta dei documenti già acquisiti al processo in relazione al riscontro della data di ricevimento dell'avviso di notificazione della cartella esattoriale impugnata)” (Cass., n. 11274/2007).
In sintesi l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 prevede che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, a pena di inammissibilità, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poichè la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella, come nel caso di specie, (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca,
20 preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare, o, come nel caso di specie, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.Lgs. 46/99.
Invero, l'azione di accertamento negativo del credito dell'istituto previdenziale non può essere astrattamente proposta in ogni tempo, e allorquando per quel credito sia stata già disposta la riscossione a mezzo ruolo si rende necessario impugnare il ruolo nonché la cartella esattoriale con le forme, i tempi e il rito previsti dalla legge nr. 46/99, fermo restando nel caso in cui si intendano far valere fatti estintivi formatisi successivamente alla formazione del titolo
(prescrizione maturata dopo la notifica – pagamento successivo alla notifica etc..) la possibilità di promuovere un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò posto, il ricorrente ha negato l'avvenuta notifica dei titoli esecutivi sottesi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ed ha allegato di aver avuto conoscenza delle cartelle di pagamento solo in occasione della notifica della predetta comunicazione;
ne discende che, qualificata l'opposizione come recuperatoria, al fine di valutarne la tempestività, dovrà verificarsi la ritualità della notifica degli atti impugnati attraverso l'esame delle relate di notifica depositate da CP_8
Ebbene, in primis va evidenziato che dagli atti depositati dalle parti resistenti (v.si rg 7197/2019) alcuna prova della notifica si rinviene in relazione agli avvisi di addebito n. 3712011200000850300, 37120130011675943000,
37120140018202102000; ne discende che per tali atti, l'opposizione recuperatoria risulta tempestiva.
Ebbene, avendo tali titoli ad oggetto crediti contributivi riferiti agli anni 2010,
2011, 2012 e 2013, il diritto dell'ente previdenziale di procedere al recupero dei
21 crediti de quo deve ritenersi prescritto al momento della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
Non risulta versata in atti prova di idonea notifica degli avvisi di addebito n.
37120150003470877000, 37120160002055341000, 37120160012085185000,
37120170010695327000, 37120180005081039000; tuttavia, gli stessi hanno ad oggetto crediti previdenziali relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 per i quali, alla data di notifica della opposta comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca, non risultava elasso il termine prescrizionale quinquennale. Ne discende che, in relazione a tali titoli il ricorso non può essere accolto.
Ancora, in merito alla cartella n. 07120170067653586000 l' versa in atti la CP_8
notifica tentata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, tuttavia non perfezionata per mancata consegna, e relativamente alla cartella 071
20180000435189000, la stessa risulta notificata mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr n. 602/1973, tuttavia non si rinviene la spedizione con raccomandata dell'avviso dell'avvenuta notifica ai sensi della citata disposizione.
Anche per tali titoli, tuttavia, i crediti previdenziali, riferiti agli anni 2014, 2015,
2016 e 2017, non risultano prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ancora, dagli atti depositati dalla resistente si evince che le cartelle CP_8
esattoriali n. 07120140102162713000, 07120150082636130000,
07120150153907181000 e n. 07120140004045079000 venivano notificate ai sensi dell'art.140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario.
Va premesso che la notifica della cartella esattoriale al destinatario che sia irreperibile deve avvenire, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Al contrario, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, alla modalità prevista dalla successiva lett. e) - deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune, senza darne notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento - può farsi ricorso solo
22 quando risulti che nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
In proposito si è, pertanto, chiarito che la notificazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.
Occorre specificare che, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010), deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, onde la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si intende perfezionato non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che da avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.
Occorre, inoltre, aggiungere che, nell'ipotesi di notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., che per la sua validità richiede il compimento di tre formalità, deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento, il compimento di tale ultima formalità non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att.
23 cod. proc. civ., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili nè l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita nè il destinatario della medesima nè gli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. 4 aprile 1998, n. 3497 - resta ferma la necessità dell'effettiva ricezione della raccomandata su cui, fra le tante, Cass. 26 novembre 2014, n. 25079, Cass. 31 marzo 2010, n. 7809, Cass. civ. Sez. V, Sent.,
08-05-2015, n. 9358).
Pertanto, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.(cass. Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020,
n.25351).
Tanto chiarito in termini generali, nella fattispecie di cui è causa, dalla relata di notifica, prodotta in copia, della cartella n. 07120140102162713000 risulta che il messo notificatore, in data 06.02.2015, dava atto della temporanea assenza del destinatario, del deposito del plico nella Casa Comunale, dell'affissione dell'avviso di deposito presso l'albo comunale e della spedizione della raccomandata informativa.
Agli atti è pure presente documentazione (v.si doc. fascicolo dalla quale CP_8
effettivamente si evince sia l'avvenuta affissione all'albo, sia l'avvenuta spedizione della raccomandata (cd. CAD) (racc n. 689142119268) in data 14.02.2015 e la restituzione al mittente per compiuta giacenza. (v.si, in relazione a tale ultimo punto, avviso di ricevimento e relativa busta sulla quale risulta annotato l'avvenuto avviso al destinatario in data 18.02.2015 e la restituzione al mittente
24 per compiuta giacenza).
Dunque, alla luce dei principi appena enunciati, deve ritenersi che la notifica si sia perfezionata nei dieci giorni successivi all'avvenuta spedizione, e dunque in data
24.02.2015, essendo integrata la circostanza in cui il notificato non curi il ritiro della raccomandata informativa presso l'ufficio postale entro il termine di perfezionamento della compiuta giacenza ( cfr. Cass., ord. N. 14316/2011).
Conclusivamente la cartella in esame risulta ritualmente notificata a mezzo di incaricato con il procedimento ex art. 140 c.p.c, di cui risulta attestato il compimento delle formalità, e spedito l'avviso informativo delle formalità, perfezionatosi per compiuta giacenza.
Quanto alla cartella n. 07120150082636130000, dalla relata di notifica, prodotta in copia, risulta che il messo notificatore ha proceduto alla notifica secondo le modalità di cui all'art 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., dopo aver constatato in data
24.10.2015 la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito nella Casa comunale ed affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito, e di tale deposito ed affissione è stata data notizia al contribuente mediante racc. a/r.. Anche in tale caso agli atti è presente documentazione (doc. prod. dalla quale effettivamente si evince sia CP_8
l'avvenuta affissione all'albo, sia l'avvenuta spedizione della raccomandata (cd.
CAD) (racc. n. 689258619374) in data 02.11.2015 ed il ritiro della stessa in data
25.11.2015 (v.si, in relazione a tale ultimo punto, avviso di ricevimento sottoscritto).
Quanto alla cartella n. 07120150153907181000, dalla relata di notifica, prodotta in copia, risulta che il messo notificatore ha proceduto alla notifica secondo le modalità di cui all'art 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., dopo aver constatato in data
14.04.2016 la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito nella Casa comunale ed affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito, e di tale deposito ed affissione è stata data notizia al contribuente mediante racc. a/r.. Anche in tale caso agli atti è presente documentazione (doc. prod. dalla quale effettivamente si evince sia CP_8
25 l'avvenuta affissione all'albo, sia l'avvenuta spedizione della raccomandata (cd.
CAD) (racc. n. 689296837015) in data 20.04.2016 ed il ritiro della stessa in data
12.05.2016” (v.si, in relazione a tale ultimo punto, avviso di ricevimento sottoscritto).
Quanto alla cartella n. 07120140004045079000 (rg 7199/2019)dalla relata di notifica, prodotta in copia, risulta che il messo notificatore ha proceduto alla notifica secondo le modalità di cui all'art 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., dopo aver constatato in data 18.4.2014 la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito nella Casa comunale ed affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito, e di tale deposito ed affissione è stata data notizia al contribuente mediante racc. a/r.. Anche in tale caso agli atti è presente documentazione (doc. prod. dalla quale CP_8
effettivamente si evince sia l'avvenuta affissione all'albo, sia l'avvenuta spedizione della raccomandata (cd. CAD) (racc. in data 18/04/2014, n.
689064836741) perfezionatosi per compiuta giacenza (v.si, in relazione a tale ultimo punto, avviso di ricevimento).
Dunque, alla luce dei principi appena enunciati, deve ritenersi che la notifica si sia perfezionata nei dieci giorni successivi all'avvenuta spedizione, e dunque in data
28.4.14, essendo integrata la circostanza in cui il notificato non curi il ritiro della raccomandata informativa presso l'ufficio postale entro il termine di perfezionamento della compiuta giacenza ( cfr. Cass., ord. N. 14316/2011
In conclusione, attesa la ritualità delle notifiche delle predette cartelle esattoriali,
l'opposizione afferente i vizi di merito della pretesa contributiva, ossia, nel caso di specie, l'eccezione prescrizione della pretesa contributiva prima della notifica della cartella esattoriale, è stata tardivamente proposta, dunque è inammissibile, in quanto il ricorso in opposizione è stato presentato in data 11.11.2019 e, dunque, ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.
Né può condividersi la deduzione attorea in merito alla mancata corrispondenza dell'indirizzo utilizzato dall'Agente della Riscossione con quello di residenza del ricorrente.
26 Ebbene, è appena il caso di evidenziare che a sostegno di tale assunto il ricorrente non ha depositato un certificato di residenza storico, dunque relativo anche al periodo delle avvenute notifiche, ma si è limitato a versare in atti certificato di stato di famiglia datato 19.5.2021.
Né, per tali cartelle è maturata la prescrizione successiva alla notifica, tenuto conto che:
- per le cartelle 07120140102162713000, 07120150082636130000, 07120150153907181000, non sono trascorsi 5 anni tra le date di notifica delle stesse e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca,
- per la cartella n 07120140004045079000 il decorso del termine di prescrizione decorrente dalla notifica della stessa risulta validamente interrotto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400065880000 (avente ad oggetto la sdetta cartella esattoriale ), notifica perfezionatasi ai sensi dell'art 140 c.p.c. in data 4.1.2016(v. relativa relata e documentazione prod. Ader). In definitiva, il ricorso va solo parzialmente accolto, con accertamento della non debenza degli importi di cui alle cartelle 07120080137621602000, 07120089159466789000, 07120080234329668000, nonché agli avvisi di addebito: 37120112001968068000, 37120130006126570000, 37120130006126671000, 3712011200000850300, 37120130011675943000, 37120140018202102000. Il parziale ed assai limitato accoglimento delle domande, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda in relazione ai titoli indicati unicamente nell'estratto ruolo opposto e, segnatamente, alle cartelle ed agli avvisi di addebito recanti nn. 371201800205545424000, 07120190003310900000,
37120190007227807000, 071201000477986806000, 07120110089580975000,
07120110234636820, 07120120155295667000;
2. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti gli importi di cui alle cartelle nn. 07120080137621602000, 07120089159466789000,
07120080234329668000, nonché agli avvisi di addebito nn.
27 37120112001968068000, 37120130006126570000, 37120130006126671000,
3712011200000850300, 37120130011675943000, 37120140018202102000, imputati a crediti previdenziali, per le causali di cui in motivazione;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Nola, 16.07.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena NALDI
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