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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/12/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 27.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza depositate dalle parti;
Ha pronunciato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1085/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Cod. Fisc.
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali C.F. C.F._1
, fax n. 090.6514180, pec: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Via XXVII Luglio, 34 giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. ed Controparte_1 C.F._3 ivi residente a[...] elettivamente domiciliato in Tusa alla Via San
Giovanni n.20 presso lo studio dell'Avv. Assunta Costanza C.F. C.F._4
, pec: che lo rappresenta e difende giusta
[...] Email_2 procura in atti.
nata in [...] il [...], C.F. Parte_2
e residente in [...], elettivamente C.F._5 domiciliato in Tusa alla Via Antoci n.32 presso lo studio dell'Avv. Angelo Tudisca,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3 (c.f. ), con sede in Roma, Parte_3 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Sferrazza (c.f. -pec: C.F._6
t) e dall'avv. Antonello Monoriti (c.f. Email_4
, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero C.F._7 del notaio 23 gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, elettivamente Persona_1 domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, Via V. n. Emanuele 100.
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 5.4.2023, conveniva in giudizio Parte_1
e INPS, esponendo di aver lavorato, inquadrata Controparte_2 al livello A del CCNL lavoro domestico, alle dipendenze di dall'1/7/2015 al CP_1
30/06/2019 e successivamente dall'1/7/2019 al 26/02/2022 inquadrata al livello A superior alle dipendenze della moglie Parte_2
Sosteneva di avere lavorato durante tutto il rapporto di lavoro da lunedì a venerdì, per 4 ore al giorno, dalle ore 9 alle ore 13, svolgendo le mansioni di assistente familiare per persone invalide non autosufficienti, e occupandosi della gestione e del coordinamento di tutte le esigenze connesse all'andamento della casa ivi comprese le attività connesse alla pulizia e all'acquisto di medicinali e generi alimentari.
Lamentava, inoltre, di avere ricevuto, dal 2015 al 2019, solo acconti dell'importo di €.
250,00 per /-4 mesi all'anno, e di non avere percepito nessuna retribuzione per gli anni
2020 e 2021, né alcun compenso per lavoro straordinario e festivo, per ferie non godute,
e festività soppresse, né la tredicesima mensilità e il TFR né la consegna delle buste paga.
Sosteneva, ancora, di avere svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale e in particolare di avere svolto le mansioni del livello B dall' 1.7.15 al
30.6.2019 e le mansioni del livello B super dal 1.7.19 al 26.2.2022 e di non avere ricevuto il giusto compenso per l'attività lavorativa di fatto resa.
Pag. 2 di 14 Rilevava, infine, di essere stata licenziata oralmente dalla il 5.11.2021 e di Pt_2 essersi comunque recata sul posto di lavoro, ricevuto formale comunicazione del licenziamento con raccomandata del 23.2.2022, ricevuta il 3.3.2022, avverso cui proponeva formale contestazione con lettera del 15.4.2022.
Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, in particolare al livello B dall'1/7/2015 al 30/06/2019 e B superior dall'1/7/2019 sino al 26/02/2022, CCNL pubblici servizi, nonché il pagamento delle retribuzioni dovute e non corrisposte secondo il corretto inquadramento, e delle differenze retributive per straordinario, ferie e festività non godute, tredicesima, TFR e indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, con conseguente condanna dei resistenti e al pagamento della complessiva somma di €55.120,92 Pt_2 CP_1 oltre che alla regolarizzazione delle posizione previdenziale e contributiva.
si costituiva in giudizio con memoria del 17.11.2023, contestando le Controparte_1 avverse pretese.
A tal fine, rappresentava che la era stata alle sue dipendenze in forza di Parte_1 plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e che nell'intercorso rapporto la dipendente aveva lavorato soltanto due volte la settimana, martedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12, occupandosi esclusivamente della pulizia della casa.
Rilevava, ancora, che parte ricorrente nel medesimo periodo era stata dipendente di case di riposo per anziani e, conseguentemente, non poteva aver svolto l'attività indicata con ricorso.
Aggiungeva di avere correttamente retribuito la ricorrente per la quantità e qualità dell'attività lavorative resa alle sue dipendenze, nonché di avere regolarmente versato all'INPS la contribuzione dovutale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. si costituiva in giudizio con memoria del 17.11.2023 contestando Parte_2 le avverse pretese.
Rilevava, infatti, la ricorrente aveva lavorato addirittura meno ore di quelle contrattualmente previste, aggiungendo che, improvvisamente e senza motivo, dalla fine di ottobre del 2022 non si era più presentata al lavoro.
Pag. 3 di 14 Contestava le mansioni rivendicate da parte ricorrente, rilevando che la si Parte_1 occupava soltanto solo della pulizia della casa.
Chiedeva pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, svolta l'istruzione, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato tenuto conto delle seguenti considerazioni. sostiene che, nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato con i Parte_1 coniugi - , avrebbe svolto dall'1/7/2015 al 30/06/2019 alle dipendenze CP_1 Pt_2 del , le mansioni inquadrabili al livello B del CCNL lavoro Controparte_1
Domestico, pur essendo inquadrata al livello A del predetto CCNL.
Ciò detto, va rilevato che la declaratoria del CCNL di riferimento, così descrive le mansioni del livello “A”: “Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.”
Invece, secondo la ricorrente le mansioni disimpegnate effettivamente, sarebbero riconducibili al livello “B” del CCNL di riferimento, così descritto dal documento pattizio: “Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Collaboratore familiare generico polifunzionale. Svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza”.
Inoltre, nel periodo di lavoro alle dipendenze della (dall'1/7/2019 al Pt_2
26/02/2022), la ricorrente è stata inquadrata nel livello contrattuale “A super”, così descritto dal CCNL “Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro”.
Di contro, la ricorrente sostiene di avere di fatto svolto le mansioni rientranti nel livello
“B super” che comprende “l'Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi
Pag. 4 di 14 comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.”
Tutto ciò premesso, giova rammentare che, secondo l'art. 2103 c.c. “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte…Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta”
A fronte di ciò, secondo i condivisibili principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che: “ - siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello
d'inquadramento superiore, non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento; - nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli
d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
- i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata”. (Cass.
Ordinanza n. 5536/ 2021)
Dunque, il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore deve allegare e provare la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia e complessità delle mansioni.
In particolare, precisa la Corte di Cassazione “Il lavoratore ha l'onere di dimostrare: - la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
-il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
- la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale". (Cass. Ordinanza n. 5536/ 2021)
Pag. 5 di 14 In definitiva, grava sulla ricorrente l'onere di provare rigorosamente che le attività lavorative in concreto svolte integrino lo svolgimento delle mansioni superiori individuate nella normativa contrattuale, allegando elementi che forniscano l'evidenza della prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
“caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale.
Non è, invece, sufficiente il richiamo in maniera generica ai compiti asseritamente svolti.
Tanto premesso, va rilevato che dal quadro probatorio risultante dalla prova testimoniale non è emersa la prova certa e univoca delle mansioni di fatto svolte dalla ricorrente.
Il teste , pur confermando apoditticamente le allegazioni di parte Testimone_1 ricorrente circa le mansioni, ha tuttavia chiarito di avere soltanto una conoscenza limitata fino ai mesi di maggio/giugno 2019, precisando di esserne a conoscenza per il solo fatto che, frequentando per lavoro uno studio tecnico vicino all'abitazione dei resistenti, la vedeva passare oppure che era la stessa a riferirgli che stava Parte_1 andando al lavoro. Inoltre, ha specificato circa le attività svolte dalla “in Parte_1 relazione alla domanda di cui al punto 5 non so cosa facesse la ricorrente all'interno dell'abitazione. La vedevo sul balcone con un secchio.”
Anche premettendo di essere responsabile di un centro raccolta per la CP_3 società tutela fiscale del contribuente S.r.l., pur avendo confermato apoditticamente tutte le allegazioni della ricorrente, ha chiarito di avere una conoscenza de relato delle mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, perché riferite da quest'ultima, ha dichiarato infatti: “nell'estratto contributivo la sig.ra risulta come collaboratore Parte_1 familiare. Quello che svolgeva all'interno della casa non so mi è stato riferito dalla quello che faceva”. Parte_1
Di contro, le parti resistenti pur non negando la presenza seppur sporadica e saltuaria della ricorrente presso la loro abitazione, hanno affermato che la stessa si occupava solo della pulizia della casa.
Pag. 6 di 14 amica di famiglia e frequentatrice sporadica dell'abitazione dei Testimone_2 resistenti ha negato che la ricorrente facesse la badante affermando: “Le poche volte in cui sono andata dalla casa della vedevo la ricorrente fare le pulizie”. Pt_2
Tutto ciò premesso, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi, caratterizzate da una complessiva genericità e approssimazione contraddittorietà e per lo più vertenti su una conoscenza de relato dei fatti, nulla provano in merito alle mansioni eseguite dalla ricorrente.
Tuttavia, a fronte dell'insufficienza della prova emersa dalle dichiarazioni dei testi, stante la pacifica sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, appare dirimente ai fini del corretto inquadramento della ricorrente la circostanza emersa documentalmente dalle denunce dei rapporti di lavoro che nel primo periodo dall'1/7/2015 al 30/06/2019 era stata qualificata come Colf e nel periodo successivo come badante.
Dunque, dall'analisi del complessivo quadro probatorio, è emerso, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la ricorrente svolgesse le mansioni di collaboratore familiare.
Pertanto, conformemente all'inquadramento conferito all'atto dell'assunzione la ricorrente dovrà essere inquadrata dal dall'1/7/2015 al 30/06/2019 al livello B del CCNL di riferimento e dall'1/7/2019 al 26/02/2022 al livello B super.
Conseguentemente, alla ricorrente spettano le relative differenze retributive. ha sostenuto, inoltre, di avere lavorato, durante il rapporto di lavoro, 4 ore al Parte_1 giorno dalle 9 alle 13, rivendicando il pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, ferie e festività non godute., mentre il resistente ha sostenuto CP_1 che la lavoratrice si recava sul posto di lavoro martedì e venerdì dalle 10 alle 12.
Anche per tale capo di domanda, va rammentato che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi, dimostrando non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Pag. 7 di 14 In particolare, al giudice dovrà essere fornita la prova rigorosa, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Infatti, solo la prova precisa e rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario potrà consentire al giudicante di avere gli elementi necessari al fine di poter liquidare le relative spettanze.
Ciò detto, l'esame della prova testimoniale non consente di ritenere formato un quadro probatorio idoneo a dimostrare con un sufficiente grado di univocità l'effettivo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente previsto.
Infatti, pur essendo vero che i testi e hanno confermato Tes_1 CP_3 apoditticamente il capitolato di prova secondo cui la ricorrente ha lavorato per 4 ore al giorno da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, è anche vero che si è già avuto modo di valutare il fatto che tali testi non possono vantare una conoscenza diretta e circostanziata dei fatti,
In particolare, il teste ha precisato soltanto una conoscenza limitata fino ai Tes_1 mesi di maggio/giugno 2019, precisando di esserne a conoscenza per il solo fatto che, frequentando per lavoro uno studio tecnico vicino all'abitazione dei resistenti, la vedeva passare oppure che era la stessa a riferirgli che stava andando al lavoro, Parte_1 mentre la teste ha espressamente riferito di avere una conoscenza dei fatti CP_3 soltanto in ragione del racconto della stessa ricorrente.
Inoltre, come documentalmente provato dalle denunce dei rapporti di lavoro prodotte in atti, la ricorrente era stata assunta con contratto a tempo determinato per venti ore settimanali.
A fronte dell'allegazione della stessa che, pur rivendicando il pagamento del Parte_1 lavoro straordinario, sosteneva di avere lavorato da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore
13, dunque, 20 ore settimanali conformemente all'inquadramento contrattuale, e in difetto di prova contraria, appare evidente che non vi sono elementi che possano fare ritenere che la ricorrente abbia lavorato più ore di quelle contrattualmente previste.
Pertanto, stante la genericità e contraddittorietà delle allegazioni e in difetto di elementi probatori che ne accreditino la veridicità, la domanda non può ritenersi fondata.
Pag. 8 di 14 Parte ricorrente rivendica, inoltre, il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute.
In merito occorre precisare che a fronte del rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore in merito alla dimostrazione della mancata fruizione delle ferie, lo stesso deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.
(Cass. sez. lav. Ordinanza n. 7696 del 6 aprile 2020)
Nello specifico bisogna osservare che dal quadro probatorio fornito, non sono emersi elementi utili circa la mancata fruizione delle ferie.
Tuttavia, con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della , parte Pt_2 datoriale nella busta paga di agosto 2020 e 2021 ha riconosciuto 25 giorni di ferie pari a
80 ore equivalenti a € 436,00 per ogni anno.
Conseguentemente, in difetto della prova dell'effettiva mancata fruizione delle ferie gravante su parte ricorrente, la domanda può essere accolta limitatamente a quanto riconosciuto secondo le buste paga.
Ritenuta pertanto pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro, nei limiti contrattualmente statuiti, va rilevato che la domanda di parte ricorrente ha ad oggetto le differenze retributive tra quanto di fatto percepito e quanto dovuto secondo l'inquadramento previsto contrattualmente.
Orbene, le pretese economiche azionate dal lavoratore appaiono fondate.
In tema di riparto probatorio dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677).
Invero, la parte datoriale non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico di aver pagato alla ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle che, pacificamente, la ha dichiarato di avere percepito, pari a circa 1.000,00 per gli anni dal 2015 al Parte_1
2019.
Pag. 9 di 14 Di contro, parte datoriale non ha provato di avere pagato la lavoratrice, stante anche l'allegazione di buste paga non firmate e non quietanzate.
Ed infatti, va osservato che le annotazioni sui prospetti paga non costituiscono, ove il lavoratore contesti che esse rispecchiano la reale situazione di fatto, elemento idoneo, di per sé solo, a sorreggere l'assunto del datore di lavoro dell'effettiva corresponsione di determinati emolumenti.
Da un siffatto contesto normativo ed interpretativo si evince chiaramente il principio secondo cui, non solo non sussiste preclusione di sorta al diritto del lavoratore che non abbia esposto contestazioni all'atto del ricevuto pagamento, quanto poi che non esiste affatto una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga.
Dal qui l'ulteriore rilievo che, l'onere probatorio dimostrativo di quella non corrispondenza, può incombere sul lavoratore soltanto in presenza di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore medesimo.
Pertanto, nel caso di mancata firma per quietanza, come nel caso in esame, spetta al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti effettivamente eseguiti.
Secondo la Suprema Corte le buste paga costituiscono una piena prova dei dati che in esse sono indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge n. 4 del 1953), che, prevede la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite. (30 gennaio 2017, n. 2239)
La stessa Corte ha precisato, inoltre, che “Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell'effettivo pagamento” (Cass. civ.sez. lav. Sentenza n.21699/2018), mentre
“la quietanza ha natura sostanzialmente confessoria in ambito civilistico garantendo piena prova dei fatti dalla stessa attestati e “solleva il debitore dal relativo onere probatorio” (Cass. S.U. 19888/2014).
Tuttavia, “in presenza di prospetti paga contenenti gli elementi della retribuzione e una specifica dichiarazione autografa di quietanza”, il lavoratore può provare la “non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata” (Cass. ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27749), atteso che i predetti prospetti
Pag. 10 di 14 “non creano una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga”. (Cass. sentenza n. 28029/2018)
Cosicché, se tali prospetti sono stati firmati dal dipendente e su di essi sia stata anche scritta la formula “per ricevuta”, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto versamento delle somme.
Diversamente, laddove i prospetti paga presentino una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente”. (Cass. ordinanza n. 27749/2020)
In ragione di quanto esposto, può dunque, ritenersi fondata l'allegazione di parte ricorrente circa la mancata percezione delle somme a titolo di differenze retributive, Tfr
e tredicesima mensilità.
Dunque, dai calcoli svolti dal CTU, congrui e condivisi, è emerso che la somma spettante alla ricorrente, a titolo di retribuzione ordinaria secondo l'inquadramento a livello B dall'1/7/2015 al 30/06/2019 Tfr, tredicesima mensilità, dedotto quanto la stessa ha dichiarato di aver percepito, da , per l'intercorso rapporto di Controparte_1 lavoro, è pari a € 22.592,42.
Inoltre, la somma dovuta alla ricorrente, per il rapporto di lavoro alle dipendenze di dall'1/7/2019 al 26/02/2022, a titolo di lavoro ordinario secondo Pt_2
l'inquadramento al livello B super, Tfr, tredicesima mensilità e ferie non godute è pari a
€ 21.552,45.
Conseguentemente le parti resistenti devono essere condannate a versare in favore dell'INPS i contributi previdenziali e assistenziali su tale maggior imponibile, con gli accessori e le sanzioni di legge.
Parte ricorrente, infine, ha lamentato di essere stata licenziata oralmente e senza preavviso in data 5.11.2021, e successivamente di avere ricevuto con missiva del
3.3.2022 comunicazione formale del licenziamento, pertanto, chiedeva l'integrale pagamento delle retribuzioni dovute oltre che dell'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento. ha instaurato con un rapporto di lavoro a tempo Parte_2 Parte_1 determinato, conseguentemente, stante la natura del rapporto di lavoro a termine, il
Pag. 11 di 14 recesso di una delle parti e in, particolare, del datore di lavoro, non può qualificarsi come licenziamento, ma come vero e proprio recesso contrattuale.
La disciplina del recesso nel rapporto di lavoro a tempo determinato è contenuta nell'art. 2119 c.c., secondo cui “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. […]”.
La norma chiarisce, infatti, che ad entrambe le parti (datore e lavoratore) non è consentito recedere dal rapporto prima del termine convenzionalmente stabilito, se non in presenza di una giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentirne la prosecuzione.
Il contratto di lavoro a tempo determinato, pertanto, va inquadrato e interpretato secondo le regole contrattuali ordinarie, con la conseguenza che entrambe le parti possono recedere dal contratto, laddove la valutazione dell'interesse a proseguire cambi in ragione di una menomazione della fiducia nell'altra parte contrattuale (giusta causa), che sia concretamente sussistente ed effettivamente provabile.
Incombe, quindi, sulla parte che invoca la giusta causa di recesso anticipato (nel caso in esame sul datore di lavoro), l'onere di provare l'inadempimento contrattuale della controparte, che ha reso inevitabile la volontà di interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro.
Il licenziamento, dunque, non può essere ad nutum, ma deve fondarsi su una causa, quale “giusta causa”, ex art. 2119 cod. civ., configurando una inadempienza che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
oppure “giustificato motivo” ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, consistente in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero in ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e in entrambi i casi non è necessario alcun preavviso da parte del datore di lavoro.
Tale previsione rappresenta una garanzia specifica del lavoro subordinato, espressione della più generale tutela del lavoro ex art. 35, primo comma, Cost.
Il principio costituzionale della necessaria giustificazione del licenziamento, dunque, ha trovato attuazione nella previsione dell'art. 1 L. n. 604 del 1966, secondo la quale il
Pag. 12 di 14 licenziamento va considerato illegittimo se non è sorretto da «giusta causa» o
«giustificato motivo».
Se il rapporto di lavoro cessa per volontà del datore di lavoro, la ragione del licenziamento appartiene alla causa di questa particolare forma di recesso, configurata come fattispecie legale tipica di atto unilaterale.
Se mancano una giusta causa o un giustificato motivo, il licenziamento, innanzitutto, viola la regola legale della necessaria causalità del recesso, prima ancora che quella della sua necessaria giustificatezza.
Nel caso in esame, parte datoriale ha sostenuto che sarebbe stata la ricorrente a non presentarsi più sul posto di lavoro a far data da novembre del 2021 e di averla licenziata per giusta causa, stante l'abbandono del posto di lavoro, solo in data 23.02.2022.
A supporto di tale allegazione ha, inoltre, provato documentalmente di avere formalmente invitato la ricorrente a tornare a lavorare, giusta missiva inviata per tramite del procuratore il 12.12.2021.
Inoltre, risulta dall'estratto contributivo che ha continuato a versare i contributi Pt_2 previdenziali alla ricorrente sino al 26.02.2022.
Ciò posto, dal complessivo esame del quadro probatorio fornito appare verosimile la tesi sostenuta da , circa l'allontanamento della ricorrente dal posto di lavoro nel Pt_2 mese di novembre 2021. Sicché, essendo pacifico che tale condotta integri un inadempimento della prestazione lavorativa contrattualmente dovuta, risulta evidente la sussistenza di una giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro.
Conseguentemente, tale capo di domanda deve essere rigettato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti per compensare 1/3 delle spese di lite, mentre e devono essere Parte_2 Controparte_1 condannati al pagamento in favore di parte ricorrente e di INPS dei rimanenti 2/3, che si liquidano, ex DM n. 147/22, come in dispositivo.
Le spese di CTU, separatamente liquidate devono essere definitivamente poste a carico delle parti resistente.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 13 di 14 Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Condanna a pagare a la complessiva somma Controparte_1 Parte_1 di € 22.592,42, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo, nonché al versamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali e assistenziali sul maggior imponibile, con la medesima decorrenza, con gli accessori e le sanzioni di legge.
- Condanna a pagare a la complessiva Controparte_4 Parte_1 somma di € 21.552,45, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo, nonché al versamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali e assistenziali su tale maggior imponibile, con la medesima decorrenza, con gli accessori e le sanzioni di legge.
- Rigetta tutte le altre domande;
- Compensa 1/3 delle spese di lite e condanna e Parte_2 CP_1
a pagare i restanti 2/3 delle spese di lite in favore di parte ricorrente e
[...] dell'INPS, che si liquidano, in favore della ricorrente in complessivi € 3.150,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario e, in favore di INPS, in €
876,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute.
- Pone definitivamente a carico di e , le Parte_2 Controparte_1 spese di CTU, separatamente liquidate.
Patti, 11.12.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 27.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza depositate dalle parti;
Ha pronunciato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1085/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Cod. Fisc.
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali C.F. C.F._1
, fax n. 090.6514180, pec: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Via XXVII Luglio, 34 giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. ed Controparte_1 C.F._3 ivi residente a[...] elettivamente domiciliato in Tusa alla Via San
Giovanni n.20 presso lo studio dell'Avv. Assunta Costanza C.F. C.F._4
, pec: che lo rappresenta e difende giusta
[...] Email_2 procura in atti.
nata in [...] il [...], C.F. Parte_2
e residente in [...], elettivamente C.F._5 domiciliato in Tusa alla Via Antoci n.32 presso lo studio dell'Avv. Angelo Tudisca,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3 (c.f. ), con sede in Roma, Parte_3 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Sferrazza (c.f. -pec: C.F._6
t) e dall'avv. Antonello Monoriti (c.f. Email_4
, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero C.F._7 del notaio 23 gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, elettivamente Persona_1 domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, Via V. n. Emanuele 100.
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 5.4.2023, conveniva in giudizio Parte_1
e INPS, esponendo di aver lavorato, inquadrata Controparte_2 al livello A del CCNL lavoro domestico, alle dipendenze di dall'1/7/2015 al CP_1
30/06/2019 e successivamente dall'1/7/2019 al 26/02/2022 inquadrata al livello A superior alle dipendenze della moglie Parte_2
Sosteneva di avere lavorato durante tutto il rapporto di lavoro da lunedì a venerdì, per 4 ore al giorno, dalle ore 9 alle ore 13, svolgendo le mansioni di assistente familiare per persone invalide non autosufficienti, e occupandosi della gestione e del coordinamento di tutte le esigenze connesse all'andamento della casa ivi comprese le attività connesse alla pulizia e all'acquisto di medicinali e generi alimentari.
Lamentava, inoltre, di avere ricevuto, dal 2015 al 2019, solo acconti dell'importo di €.
250,00 per /-4 mesi all'anno, e di non avere percepito nessuna retribuzione per gli anni
2020 e 2021, né alcun compenso per lavoro straordinario e festivo, per ferie non godute,
e festività soppresse, né la tredicesima mensilità e il TFR né la consegna delle buste paga.
Sosteneva, ancora, di avere svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale e in particolare di avere svolto le mansioni del livello B dall' 1.7.15 al
30.6.2019 e le mansioni del livello B super dal 1.7.19 al 26.2.2022 e di non avere ricevuto il giusto compenso per l'attività lavorativa di fatto resa.
Pag. 2 di 14 Rilevava, infine, di essere stata licenziata oralmente dalla il 5.11.2021 e di Pt_2 essersi comunque recata sul posto di lavoro, ricevuto formale comunicazione del licenziamento con raccomandata del 23.2.2022, ricevuta il 3.3.2022, avverso cui proponeva formale contestazione con lettera del 15.4.2022.
Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, in particolare al livello B dall'1/7/2015 al 30/06/2019 e B superior dall'1/7/2019 sino al 26/02/2022, CCNL pubblici servizi, nonché il pagamento delle retribuzioni dovute e non corrisposte secondo il corretto inquadramento, e delle differenze retributive per straordinario, ferie e festività non godute, tredicesima, TFR e indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, con conseguente condanna dei resistenti e al pagamento della complessiva somma di €55.120,92 Pt_2 CP_1 oltre che alla regolarizzazione delle posizione previdenziale e contributiva.
si costituiva in giudizio con memoria del 17.11.2023, contestando le Controparte_1 avverse pretese.
A tal fine, rappresentava che la era stata alle sue dipendenze in forza di Parte_1 plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e che nell'intercorso rapporto la dipendente aveva lavorato soltanto due volte la settimana, martedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12, occupandosi esclusivamente della pulizia della casa.
Rilevava, ancora, che parte ricorrente nel medesimo periodo era stata dipendente di case di riposo per anziani e, conseguentemente, non poteva aver svolto l'attività indicata con ricorso.
Aggiungeva di avere correttamente retribuito la ricorrente per la quantità e qualità dell'attività lavorative resa alle sue dipendenze, nonché di avere regolarmente versato all'INPS la contribuzione dovutale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. si costituiva in giudizio con memoria del 17.11.2023 contestando Parte_2 le avverse pretese.
Rilevava, infatti, la ricorrente aveva lavorato addirittura meno ore di quelle contrattualmente previste, aggiungendo che, improvvisamente e senza motivo, dalla fine di ottobre del 2022 non si era più presentata al lavoro.
Pag. 3 di 14 Contestava le mansioni rivendicate da parte ricorrente, rilevando che la si Parte_1 occupava soltanto solo della pulizia della casa.
Chiedeva pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, svolta l'istruzione, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato tenuto conto delle seguenti considerazioni. sostiene che, nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato con i Parte_1 coniugi - , avrebbe svolto dall'1/7/2015 al 30/06/2019 alle dipendenze CP_1 Pt_2 del , le mansioni inquadrabili al livello B del CCNL lavoro Controparte_1
Domestico, pur essendo inquadrata al livello A del predetto CCNL.
Ciò detto, va rilevato che la declaratoria del CCNL di riferimento, così descrive le mansioni del livello “A”: “Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.”
Invece, secondo la ricorrente le mansioni disimpegnate effettivamente, sarebbero riconducibili al livello “B” del CCNL di riferimento, così descritto dal documento pattizio: “Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Collaboratore familiare generico polifunzionale. Svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza”.
Inoltre, nel periodo di lavoro alle dipendenze della (dall'1/7/2019 al Pt_2
26/02/2022), la ricorrente è stata inquadrata nel livello contrattuale “A super”, così descritto dal CCNL “Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro”.
Di contro, la ricorrente sostiene di avere di fatto svolto le mansioni rientranti nel livello
“B super” che comprende “l'Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi
Pag. 4 di 14 comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.”
Tutto ciò premesso, giova rammentare che, secondo l'art. 2103 c.c. “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte…Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta”
A fronte di ciò, secondo i condivisibili principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che: “ - siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello
d'inquadramento superiore, non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento; - nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli
d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
- i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata”. (Cass.
Ordinanza n. 5536/ 2021)
Dunque, il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore deve allegare e provare la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia e complessità delle mansioni.
In particolare, precisa la Corte di Cassazione “Il lavoratore ha l'onere di dimostrare: - la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
-il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
- la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale". (Cass. Ordinanza n. 5536/ 2021)
Pag. 5 di 14 In definitiva, grava sulla ricorrente l'onere di provare rigorosamente che le attività lavorative in concreto svolte integrino lo svolgimento delle mansioni superiori individuate nella normativa contrattuale, allegando elementi che forniscano l'evidenza della prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
“caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale.
Non è, invece, sufficiente il richiamo in maniera generica ai compiti asseritamente svolti.
Tanto premesso, va rilevato che dal quadro probatorio risultante dalla prova testimoniale non è emersa la prova certa e univoca delle mansioni di fatto svolte dalla ricorrente.
Il teste , pur confermando apoditticamente le allegazioni di parte Testimone_1 ricorrente circa le mansioni, ha tuttavia chiarito di avere soltanto una conoscenza limitata fino ai mesi di maggio/giugno 2019, precisando di esserne a conoscenza per il solo fatto che, frequentando per lavoro uno studio tecnico vicino all'abitazione dei resistenti, la vedeva passare oppure che era la stessa a riferirgli che stava Parte_1 andando al lavoro. Inoltre, ha specificato circa le attività svolte dalla “in Parte_1 relazione alla domanda di cui al punto 5 non so cosa facesse la ricorrente all'interno dell'abitazione. La vedevo sul balcone con un secchio.”
Anche premettendo di essere responsabile di un centro raccolta per la CP_3 società tutela fiscale del contribuente S.r.l., pur avendo confermato apoditticamente tutte le allegazioni della ricorrente, ha chiarito di avere una conoscenza de relato delle mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, perché riferite da quest'ultima, ha dichiarato infatti: “nell'estratto contributivo la sig.ra risulta come collaboratore Parte_1 familiare. Quello che svolgeva all'interno della casa non so mi è stato riferito dalla quello che faceva”. Parte_1
Di contro, le parti resistenti pur non negando la presenza seppur sporadica e saltuaria della ricorrente presso la loro abitazione, hanno affermato che la stessa si occupava solo della pulizia della casa.
Pag. 6 di 14 amica di famiglia e frequentatrice sporadica dell'abitazione dei Testimone_2 resistenti ha negato che la ricorrente facesse la badante affermando: “Le poche volte in cui sono andata dalla casa della vedevo la ricorrente fare le pulizie”. Pt_2
Tutto ciò premesso, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi, caratterizzate da una complessiva genericità e approssimazione contraddittorietà e per lo più vertenti su una conoscenza de relato dei fatti, nulla provano in merito alle mansioni eseguite dalla ricorrente.
Tuttavia, a fronte dell'insufficienza della prova emersa dalle dichiarazioni dei testi, stante la pacifica sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, appare dirimente ai fini del corretto inquadramento della ricorrente la circostanza emersa documentalmente dalle denunce dei rapporti di lavoro che nel primo periodo dall'1/7/2015 al 30/06/2019 era stata qualificata come Colf e nel periodo successivo come badante.
Dunque, dall'analisi del complessivo quadro probatorio, è emerso, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la ricorrente svolgesse le mansioni di collaboratore familiare.
Pertanto, conformemente all'inquadramento conferito all'atto dell'assunzione la ricorrente dovrà essere inquadrata dal dall'1/7/2015 al 30/06/2019 al livello B del CCNL di riferimento e dall'1/7/2019 al 26/02/2022 al livello B super.
Conseguentemente, alla ricorrente spettano le relative differenze retributive. ha sostenuto, inoltre, di avere lavorato, durante il rapporto di lavoro, 4 ore al Parte_1 giorno dalle 9 alle 13, rivendicando il pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, ferie e festività non godute., mentre il resistente ha sostenuto CP_1 che la lavoratrice si recava sul posto di lavoro martedì e venerdì dalle 10 alle 12.
Anche per tale capo di domanda, va rammentato che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi, dimostrando non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Pag. 7 di 14 In particolare, al giudice dovrà essere fornita la prova rigorosa, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Infatti, solo la prova precisa e rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario potrà consentire al giudicante di avere gli elementi necessari al fine di poter liquidare le relative spettanze.
Ciò detto, l'esame della prova testimoniale non consente di ritenere formato un quadro probatorio idoneo a dimostrare con un sufficiente grado di univocità l'effettivo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente previsto.
Infatti, pur essendo vero che i testi e hanno confermato Tes_1 CP_3 apoditticamente il capitolato di prova secondo cui la ricorrente ha lavorato per 4 ore al giorno da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, è anche vero che si è già avuto modo di valutare il fatto che tali testi non possono vantare una conoscenza diretta e circostanziata dei fatti,
In particolare, il teste ha precisato soltanto una conoscenza limitata fino ai Tes_1 mesi di maggio/giugno 2019, precisando di esserne a conoscenza per il solo fatto che, frequentando per lavoro uno studio tecnico vicino all'abitazione dei resistenti, la vedeva passare oppure che era la stessa a riferirgli che stava andando al lavoro, Parte_1 mentre la teste ha espressamente riferito di avere una conoscenza dei fatti CP_3 soltanto in ragione del racconto della stessa ricorrente.
Inoltre, come documentalmente provato dalle denunce dei rapporti di lavoro prodotte in atti, la ricorrente era stata assunta con contratto a tempo determinato per venti ore settimanali.
A fronte dell'allegazione della stessa che, pur rivendicando il pagamento del Parte_1 lavoro straordinario, sosteneva di avere lavorato da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore
13, dunque, 20 ore settimanali conformemente all'inquadramento contrattuale, e in difetto di prova contraria, appare evidente che non vi sono elementi che possano fare ritenere che la ricorrente abbia lavorato più ore di quelle contrattualmente previste.
Pertanto, stante la genericità e contraddittorietà delle allegazioni e in difetto di elementi probatori che ne accreditino la veridicità, la domanda non può ritenersi fondata.
Pag. 8 di 14 Parte ricorrente rivendica, inoltre, il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute.
In merito occorre precisare che a fronte del rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore in merito alla dimostrazione della mancata fruizione delle ferie, lo stesso deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.
(Cass. sez. lav. Ordinanza n. 7696 del 6 aprile 2020)
Nello specifico bisogna osservare che dal quadro probatorio fornito, non sono emersi elementi utili circa la mancata fruizione delle ferie.
Tuttavia, con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della , parte Pt_2 datoriale nella busta paga di agosto 2020 e 2021 ha riconosciuto 25 giorni di ferie pari a
80 ore equivalenti a € 436,00 per ogni anno.
Conseguentemente, in difetto della prova dell'effettiva mancata fruizione delle ferie gravante su parte ricorrente, la domanda può essere accolta limitatamente a quanto riconosciuto secondo le buste paga.
Ritenuta pertanto pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro, nei limiti contrattualmente statuiti, va rilevato che la domanda di parte ricorrente ha ad oggetto le differenze retributive tra quanto di fatto percepito e quanto dovuto secondo l'inquadramento previsto contrattualmente.
Orbene, le pretese economiche azionate dal lavoratore appaiono fondate.
In tema di riparto probatorio dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677).
Invero, la parte datoriale non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico di aver pagato alla ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle che, pacificamente, la ha dichiarato di avere percepito, pari a circa 1.000,00 per gli anni dal 2015 al Parte_1
2019.
Pag. 9 di 14 Di contro, parte datoriale non ha provato di avere pagato la lavoratrice, stante anche l'allegazione di buste paga non firmate e non quietanzate.
Ed infatti, va osservato che le annotazioni sui prospetti paga non costituiscono, ove il lavoratore contesti che esse rispecchiano la reale situazione di fatto, elemento idoneo, di per sé solo, a sorreggere l'assunto del datore di lavoro dell'effettiva corresponsione di determinati emolumenti.
Da un siffatto contesto normativo ed interpretativo si evince chiaramente il principio secondo cui, non solo non sussiste preclusione di sorta al diritto del lavoratore che non abbia esposto contestazioni all'atto del ricevuto pagamento, quanto poi che non esiste affatto una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga.
Dal qui l'ulteriore rilievo che, l'onere probatorio dimostrativo di quella non corrispondenza, può incombere sul lavoratore soltanto in presenza di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore medesimo.
Pertanto, nel caso di mancata firma per quietanza, come nel caso in esame, spetta al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti effettivamente eseguiti.
Secondo la Suprema Corte le buste paga costituiscono una piena prova dei dati che in esse sono indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge n. 4 del 1953), che, prevede la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite. (30 gennaio 2017, n. 2239)
La stessa Corte ha precisato, inoltre, che “Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell'effettivo pagamento” (Cass. civ.sez. lav. Sentenza n.21699/2018), mentre
“la quietanza ha natura sostanzialmente confessoria in ambito civilistico garantendo piena prova dei fatti dalla stessa attestati e “solleva il debitore dal relativo onere probatorio” (Cass. S.U. 19888/2014).
Tuttavia, “in presenza di prospetti paga contenenti gli elementi della retribuzione e una specifica dichiarazione autografa di quietanza”, il lavoratore può provare la “non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata” (Cass. ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27749), atteso che i predetti prospetti
Pag. 10 di 14 “non creano una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga”. (Cass. sentenza n. 28029/2018)
Cosicché, se tali prospetti sono stati firmati dal dipendente e su di essi sia stata anche scritta la formula “per ricevuta”, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto versamento delle somme.
Diversamente, laddove i prospetti paga presentino una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente”. (Cass. ordinanza n. 27749/2020)
In ragione di quanto esposto, può dunque, ritenersi fondata l'allegazione di parte ricorrente circa la mancata percezione delle somme a titolo di differenze retributive, Tfr
e tredicesima mensilità.
Dunque, dai calcoli svolti dal CTU, congrui e condivisi, è emerso che la somma spettante alla ricorrente, a titolo di retribuzione ordinaria secondo l'inquadramento a livello B dall'1/7/2015 al 30/06/2019 Tfr, tredicesima mensilità, dedotto quanto la stessa ha dichiarato di aver percepito, da , per l'intercorso rapporto di Controparte_1 lavoro, è pari a € 22.592,42.
Inoltre, la somma dovuta alla ricorrente, per il rapporto di lavoro alle dipendenze di dall'1/7/2019 al 26/02/2022, a titolo di lavoro ordinario secondo Pt_2
l'inquadramento al livello B super, Tfr, tredicesima mensilità e ferie non godute è pari a
€ 21.552,45.
Conseguentemente le parti resistenti devono essere condannate a versare in favore dell'INPS i contributi previdenziali e assistenziali su tale maggior imponibile, con gli accessori e le sanzioni di legge.
Parte ricorrente, infine, ha lamentato di essere stata licenziata oralmente e senza preavviso in data 5.11.2021, e successivamente di avere ricevuto con missiva del
3.3.2022 comunicazione formale del licenziamento, pertanto, chiedeva l'integrale pagamento delle retribuzioni dovute oltre che dell'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento. ha instaurato con un rapporto di lavoro a tempo Parte_2 Parte_1 determinato, conseguentemente, stante la natura del rapporto di lavoro a termine, il
Pag. 11 di 14 recesso di una delle parti e in, particolare, del datore di lavoro, non può qualificarsi come licenziamento, ma come vero e proprio recesso contrattuale.
La disciplina del recesso nel rapporto di lavoro a tempo determinato è contenuta nell'art. 2119 c.c., secondo cui “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. […]”.
La norma chiarisce, infatti, che ad entrambe le parti (datore e lavoratore) non è consentito recedere dal rapporto prima del termine convenzionalmente stabilito, se non in presenza di una giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentirne la prosecuzione.
Il contratto di lavoro a tempo determinato, pertanto, va inquadrato e interpretato secondo le regole contrattuali ordinarie, con la conseguenza che entrambe le parti possono recedere dal contratto, laddove la valutazione dell'interesse a proseguire cambi in ragione di una menomazione della fiducia nell'altra parte contrattuale (giusta causa), che sia concretamente sussistente ed effettivamente provabile.
Incombe, quindi, sulla parte che invoca la giusta causa di recesso anticipato (nel caso in esame sul datore di lavoro), l'onere di provare l'inadempimento contrattuale della controparte, che ha reso inevitabile la volontà di interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro.
Il licenziamento, dunque, non può essere ad nutum, ma deve fondarsi su una causa, quale “giusta causa”, ex art. 2119 cod. civ., configurando una inadempienza che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
oppure “giustificato motivo” ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, consistente in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero in ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e in entrambi i casi non è necessario alcun preavviso da parte del datore di lavoro.
Tale previsione rappresenta una garanzia specifica del lavoro subordinato, espressione della più generale tutela del lavoro ex art. 35, primo comma, Cost.
Il principio costituzionale della necessaria giustificazione del licenziamento, dunque, ha trovato attuazione nella previsione dell'art. 1 L. n. 604 del 1966, secondo la quale il
Pag. 12 di 14 licenziamento va considerato illegittimo se non è sorretto da «giusta causa» o
«giustificato motivo».
Se il rapporto di lavoro cessa per volontà del datore di lavoro, la ragione del licenziamento appartiene alla causa di questa particolare forma di recesso, configurata come fattispecie legale tipica di atto unilaterale.
Se mancano una giusta causa o un giustificato motivo, il licenziamento, innanzitutto, viola la regola legale della necessaria causalità del recesso, prima ancora che quella della sua necessaria giustificatezza.
Nel caso in esame, parte datoriale ha sostenuto che sarebbe stata la ricorrente a non presentarsi più sul posto di lavoro a far data da novembre del 2021 e di averla licenziata per giusta causa, stante l'abbandono del posto di lavoro, solo in data 23.02.2022.
A supporto di tale allegazione ha, inoltre, provato documentalmente di avere formalmente invitato la ricorrente a tornare a lavorare, giusta missiva inviata per tramite del procuratore il 12.12.2021.
Inoltre, risulta dall'estratto contributivo che ha continuato a versare i contributi Pt_2 previdenziali alla ricorrente sino al 26.02.2022.
Ciò posto, dal complessivo esame del quadro probatorio fornito appare verosimile la tesi sostenuta da , circa l'allontanamento della ricorrente dal posto di lavoro nel Pt_2 mese di novembre 2021. Sicché, essendo pacifico che tale condotta integri un inadempimento della prestazione lavorativa contrattualmente dovuta, risulta evidente la sussistenza di una giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro.
Conseguentemente, tale capo di domanda deve essere rigettato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti per compensare 1/3 delle spese di lite, mentre e devono essere Parte_2 Controparte_1 condannati al pagamento in favore di parte ricorrente e di INPS dei rimanenti 2/3, che si liquidano, ex DM n. 147/22, come in dispositivo.
Le spese di CTU, separatamente liquidate devono essere definitivamente poste a carico delle parti resistente.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 13 di 14 Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Condanna a pagare a la complessiva somma Controparte_1 Parte_1 di € 22.592,42, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo, nonché al versamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali e assistenziali sul maggior imponibile, con la medesima decorrenza, con gli accessori e le sanzioni di legge.
- Condanna a pagare a la complessiva Controparte_4 Parte_1 somma di € 21.552,45, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo, nonché al versamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali e assistenziali su tale maggior imponibile, con la medesima decorrenza, con gli accessori e le sanzioni di legge.
- Rigetta tutte le altre domande;
- Compensa 1/3 delle spese di lite e condanna e Parte_2 CP_1
a pagare i restanti 2/3 delle spese di lite in favore di parte ricorrente e
[...] dell'INPS, che si liquidano, in favore della ricorrente in complessivi € 3.150,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario e, in favore di INPS, in €
876,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute.
- Pone definitivamente a carico di e , le Parte_2 Controparte_1 spese di CTU, separatamente liquidate.
Patti, 11.12.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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