Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.4984 /2019 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4984/2019 R.G. riservata in decisione in data 14.2.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(CF ) con il patrocinio dell'avv. MARANGONI SUSANNA RITA, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano (MI), viale Bianca Maria 17
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PARINI GIOVANNI , con domicilio Controparte_1 C.F._2 eletto in Magenta (MI) Via Pretorio n.30
E
RESISTENTE
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti CLAUDIO BUSI, UMBERTO Controparte_2 C.F._3
BATTAGLIA e , con domicilio eletto in Garlasco, V.lo Oscuro n.5; CP_3
INTERVENUTA
E
pagina 1 di 18
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Controparte_6 Controparte_7
6.11.2017) in persona del curatore speciale nominato avv.to DEBORAH BORDONI e con domicilio eletto in Pavia in Piazza Botta n. 3
CHIAMATI IN CAUSA
Nonché con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PER Parte_1
“piaccia all'Illmo Giudice adito, contrariis reiectis e previa le declaratorie iuris et facti tutte del caso,
In principalità
-dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito per grave violazione dei doveri derivanti dal matrimonio nonchè ;
- disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli minori , e alla madre CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
, con collocamento e residenza presso la madre, la quale potrà assumere senza necessità di consultare il Parte_1 padre, ogni decisione riguardante i minori, anche relativa alla salute e all'istruzione della medesima;
- in subordine
-dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito per grave violazione dei doveri derivanti dal matrimonio nonchè
- confermare provvisoriamente l'affidamento dei minori , ed al Comune di Borgo CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
San Siro, luogo attuale di residenza , con collocazione abitativa presso la madre e con Per_1 regolamentazione delle visite del padre con i minori in spazio neutro, e comunque con monitoraggio dei servizi sociali di competenza;
- in ogni caso: confermare i provvedimenti economici legati alla separazione, come concordati tra le parti in sede di udienza presidenziale, disponendo che il sig. rimanga a vivere nella casa coniugale e continui a CP_1 pagare in via esclusiva il mutuo contratto per la casa, imputando la somma che il marito versa in luogo della signora per la quota di mutuo, a titolo di indennità per l'occupazione del bene, in comproprietà di Parte_1 entrambi;
-la sig.ra percepisca l'assegno unico integralmente per i figli, Parte_1
- confermare l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 600,00 da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con rivalutazione oltre al 50% delle extra assegno, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
pagina 2 di 18 - porre a carico de due genitori l'obbligo di sostenere nella misura di un mezzo per ognuno le spese extra mantenimento per i figli secondo la disciplina del protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
I n o g n i c a s o con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
CONCLUSIONI PERMASSIMO SELVAGGIO:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in via principale
1. Confermare l'affido dei minori all'Ente individuato nel Comune di residenza e disporre il collocamento dei minori , e presso il padre. CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
2. Disporre a carico del genitore non collocatario il versamento della somma mensile di € 600,00 complessiva, quale contributo al mantenimento per i figli minori , CP_4 CP_5
3. ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle extra assegno, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
4. Assegnare in via definitiva al marito la casa coniugale sita in Robecco sul Naviglio (MI), Via Martiri delle
Foibe - in comproprietà al 50% tra i coniugi - con quanto l'arreda, con onere per il medesimo del pagamento integrale delle rate di mutuo.
5. Respingere la domanda di addebito ex adverso formulata, ed ogni altra avversa ivi compresa la domanda di collocamento dei minori presso la madre o la nonna materna, in ossequio ai dettami dell'espletata CTU. in subordine
6. Confermare in via provvisoria l'affido dei minori all'Ente individuato nel Comune di residenza e disporre in via provvisoria il collocamento dei minori , e in conformità a quanto indicato CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 nell'elaborato peritale della Dott.ssa e, in ogni caso, Voglia il Tribunale adottare la soluzione RSona_2 ritenuta idonea e nel preminente interesse di ciascun minore, prevedendo percorsi terapici e di sostegno per ciascun minore.
7. Disporre che il padre possa continuare a vedere i figli minori con le modalità ritenute opportune, prevedendo anche un graduale aumento in termini di tempo e di spazi, con supporto alla genitorialità e con possibilità di collocare i figli minori dal padre una volta acquisite dal medesimo adeguate competenze genitoriali.
8. Assegnare in via definitiva al marito la casa coniugale sita in Robecco sul Naviglio (MI), Via Martiri delle
Foibe - in comproprietà al 50% tra i coniugi - con quanto l'arreda, con onere per il medesimo del pagamento integrale delle rate di mutuo.
9. Respingere la domanda di addebito ex adverso formulata, ed ogni altra avversa ivi compresa la domanda di collocamento dei minori presso la madre o la nonna materna, in ossequio ai dettami dell'espletata CTU.
10. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, comprese le spese di
CTU, salva, in difetto, la ripartizione di quest'ultima a carico di tutte le parti”.
pagina 3 di 18 CONCLUSIONI PER Controparte_2
“disciplinare il diritto di visita in presenza e di contatto (telefonico e/o con altri mezzi di telecomunicazione) della nonna coi nipoti secondo giustizia;
- assumere tutte le iniziative d'uopo necessarie per la tutela psicofisica dei minori coinvolti. In ogni caso: Col favore delle spese non imponibili, dei compensi professionali, delle spese generali e degli accessori di Legge”.
CONCLUSIONI PER , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
[...]
“Confermare, allo stato l'affidamento dei minori all'Ente territorialmente competente da individuarsi nel Comune di
Borgo San Siro (PV), respingendo le domande avverse di affidamento ai genitori.
- Confermare, allo stato, le limitazioni della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori in punto collocamento, regolamentazione visite minori- genitori, scelte scolastiche, educative e mediche, decisioni che verranno assunte dall'Ente affidatario nel preminente interesse dei minori.
- Regolamentare le visite tra i minori e i genitori secondo le indicazioni dell'Ente affidatario considerando le richieste e i desiderata degli stessi anche con riguardo sia all'introduzione di videochiamate con il padre sia ad un incremento del numero di incontri mensili, secondo quanto richiesto in particolare da e alla scrivente CP_5 CP_4 curatrice.
- Disporre e quantificare il contributo che ciascun genitore dovrà versare per il mantenimento dei figli, revocando
l'obbligo in capo al padre di versare mensilmente un assegno di mantenimento per , e CP_5 CP_4 CP_6
alla madre, , considerando che i minori sono attualmente collocati in comunità diversa da CP_7 Parte_1 quella in cui si trova la medesima.
- Prevedere che il mantenimento a carico dei genitori, unitamente alla quota di AUU che la madre percepisce anche per i 4 figli, Parti del presente procedimento, venga versato in favore dei figli in modo tutelato ed in modo che gli stessi possano poi godere di tali somme in futuro.
- Assumere ogni altra decisione ritenuta necessaria alla tutela dei minori e nel preminente interesse degli stessi.
- Confermare l'incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti di proseguire nei percorsi di sostegno psico educativo per i minori con l'obiettivo di individuare ogni intervento utile e necessario alla loro sana ed equilibrate crescita psico-fisica, sino a che tali interventi risultino necessari e funzionali al benessere di , CP_5 CP_4
ed CP_7 CP_6
- Decidere sulle alter domande di causa secondo giustizia e diritto.
Condannare le Parti in solido al pagamento dei compensi del curatore speciale dei minori”.
pagina 4 di 18
MOTIVI DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio civile in Robecco sul Naviglio il 31/10/2009; Parte_1 Controparte_1 dall'unione coniugale nascevano i figli , e , tutti ancora minorenni. CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
Con ricorso depositato in data 16/09/2019, la ricorrente domandava al Tribunale di Pavia di pronunciare la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo deducendo, a fondamento della domanda, i comportamenti maltrattanti del , chiedendo, altresì, di disporre l'affidamento super esclusivo a sé dei figli e di porre a CP_1 carico del padre l'obbligo di versare alla stessa, quale contributo al mantenimento della prole, la somma mensile di
€ 800,00, oltre alle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.11.2019, il resistente chiedeva il rigetto della richiesta di addebito della separazione, e di disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre ma di assegnare a sé la casa familiare e di limitare il contributo a suo carico per il mantenimento della prole a € 500,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 21.01.2020 il Presidente delegato, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza emessa in data 22.01.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, acquisita la documentazione relativa al procedimento promosso dal PM ex art. 330 c.c., r.g.n. 3417/2019 e pendente innanzi al Tribunale per i minorenni di Milano, il Presidente f.f. confermava le statuizioni disposte dal TM con decreto definitivo del 13.1.2020 (v. doc. n. 18) e dunque l'affidamento dei minori al Comune di residenza e il loro collocamento presso la madre, prevedendo l'incarico ai servizi sociali del monitoraggio del nucleo familiare e della regolamentazione delle modalità di incontro padre-figli, da svolgersi in forma protetta, e l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento dei figli, ferma la ripartizione al 50% delle spese extra assegno e il diritto della madre a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale.
Con successiva ordinanza del giudice istruttore del 24.7.2020 veniva, tuttavia, evidenziato “un quadro davvero molto preoccupante, che non pare prospettare un'evoluzione positiva” in ragione del comportamento della madre risultato del tutto inadeguato alla tutela dei minori, con la stessa all'epoca conviventi;
invero, i servizi sociali segnalavano le enormi difficoltà incontrate nel contattare la signora - la quale aveva di fatto reso Parte_1 impossibile l'avvio degli incontri dei minori con il padre nello Spazio Neutro - che l'attrice non aveva pagato il canone di locazione dell'immobile in cui viveva con i minori (nonostante l'ordinanza presidenziale le attribuisse importi adeguati a far fronte all'esborso), ponendo i figli a rischio sfratto, e che la stessa aveva, altresì, espresso la volontà di trasferirsi a Milano per cercare aiuto presso il proprio padre, preannunciando così l'ennesimo cambio di situazione abitativa per i bambini;
veniva, pertanto, confermato in via temporanea il collocamento dei minori con la pagina 5 di 18 madre, prescrivendo alla stessa, non autorizzando il trasferimento in altro Comune dei figli, di consentire ai minori di continuare a frequentare le scuole a Vigevano e veniva, altresì, richiesto ai servizi sociali di avviare al più presto gli incontri padre-figli nello Spazio Neutro, anche a prescindere dalla collaborazione della madre, e, in caso di accertata incapacità genitoriale, di individuare soluzioni per l'allontanamento dei minori dai genitori, dunque un collocamento etero-familiare o comunitario degli stessi, in particolare in caso di mancata rapida evoluzione positiva della situazione materna.
Con successiva ordinanza del 29.3.2021, il Giudice istruttore rilevava come, malgrado le raccomandazioni rivolte alla ricorrente, le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali di Vigevano in data 1.3.2021, confermavano il quadro preoccupante già evidenziato, l'atteggiamento di chiusura della madre rispetto agli interventi prescritti, “la scarsa capacità della madre nel proteggere e nell'accompagnare adeguatamente i quattro figli nei loro bisogni di crescita e la manifesta reticenza e negazione della realtà da parte della ricorrente rispetto all'avviata relazione con il sig. , persona, “affetta da “disturbo antisociale di personalità, Controparte_8 disturbo della condotta e disturbo narcisistico della personalità” e che nel 2017 era privo di residenza e di sistemazione abitativa, in difficoltà a trovare lavoro, dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale per maltrattamenti, aggravati dall'assunzione di bevande alcooliche, nei confronti della madre della figlia, alla presenza della minore” (v. decreto del TM di Milano del 15.6.2022 depositato in data 21.6.2022); veniva, tuttavia, concessa “un'ultima possibilità alla ricorrente, al fine di preservare il legame madre-figli (…) e per evitare che i minori debbano lasciare gli ambienti scolastici che stanno frequentando”, confermando il loro collocamento con la madre con l'avvertimento che “qualora non vi sia una presa di consapevolezza, da parte della ricorrente, delle effettive esigenze dei figli e un radicale mutamento del proprio atteggiamento e qualora vi sia ancora una presenza di nella vita dei minori, sarà con ogni probabilità necessario il collocamento dei Controparte_8 minori in una comunità a partire dalla fine delle scuole”.
Le successive relazioni trasmesse dai servizi sociali, tuttavia, segnalavano che, in data 19.11.2021, malgrado l'espresso divieto del Tribunale, la ricorrente trasferiva la residenza sua e dei figli presso il Comune di Borgo San
Siro e, solo successivamente, comunicava di essere in attesa del quinto figlio concepito con il sig. CP_8
, con cui nelle more aveva intrapreso una convivenza (v. relazioni del 18.1.2022); con ordinanza del
[...]
26.1.2022, pertanto, veniva estesa l'indagine psico sociale anche alla persona del compagno della ricorrente e veniva disposta la prosecuzione degli incontri padre-figli presso lo spazio neutro e dell'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna.
Con successivo Decreto del Tribunale per i minorenni di Milano, reso in data 15.6.2022, a seguito di segnalazione trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano dai servizi sociali incaricati, anche la minore (nata il [...]), nata dall'unione della ricorrente con il sig. , veniva affidata Per_3 CP_8 all'Ente e veniva, altresì, disposto il suo allontanamento dalla residenza familiare;
detta segnalazione originava,
pagina 6 di 18 invero, dalle dichiarazioni rese dai minori rispetto a riferiti maltrattamenti subiti e posti in essere dal compagno della madre, per cui veniva aperto un procedimento penale su impulso della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pavia.
Con successiva comunicazione del 22.6.2022 l'Ente affidatario rappresentava che, a decorrere dal 20.6.2022, i minori , e , vista la situazione di grave pregiudizio per loro, erano stati CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 allontanati dalla residenza familiare e collocati presso una Comunità di accoglienza.
In data 28.06.2022 interveniva in giudizio , madre della ricorrente. Controparte_2
Con successivo provvedimento del 29.6.2022 il Giudice nominava quale curatrice speciale dei Minori l'Avv.
Deborah Bordoni, già nominata nel procedimento dinnanzi al Tribunale per i minorenni.
Con ordinanza del 15.7.2022, vista la disponibilità in tal senso manifestata dalla ricorrente all'udienza del
13.7.2022, veniva richiesto all'ente affidatario di individuare una comunità mamma-bambino ove accogliere i minori e la madre e, contestualmente, si richiedeva ai servizi sociali di disporre la presa in carico psicologica dei minori, di procedere ad una valutazione psicodiagnostica della madre e di proseguire con gli incontri dei minori con il padre e i nonni paterni presso lo spazio neutro, valutando l'opportunità di prevedere incontri anche con la nonna materna.
In data 29.11.2023, considerata la persistente condizione di pregiudizio dei minori e le verbalizzazioni dagli stessi rese agli assistenti sociali in merito ai maltrattamenti subiti nel contesto familiare, anche da parte della madre, veniva disposta una CTU finalizzata ad acquisire un accertamento più approfondito dello stato psico fisico dei minori e delle capacità genitoriali materne e paterne.
Alla successiva udienza del 31.5.2023 veniva disposto l'ascolto giudiziale, alla presenza della CTU, dei minori e e, in data 26.11.2023, veniva depositata la Relazione definitiva da parte della CP_4 Controparte_5
Consulente.
Acquisite ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali, nelle quali, tra l'altro veniva segnalato che la ricorrente era in attesa di un altro figlio dal sig. , nato in data [...] (v. relazioni di Spazio Neutro CP_8 del 7.9.2023 e del Comune di Borgo San Siro del 6.5.2024), esaurita la fase istruttoria, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che avveniva mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e il giudice istruttore, con ordinanza del 17.05.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente, con ordinanza del 21.11.2024, a causa del trasferimento del Giudice relatore presso altro
Tribunale, la causa veniva rimessa sul ruolo per la riassegnazione e, con ordinanza del 14.2.2025, acquisite le relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla pronuncia di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito
pagina 7 di 18 Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato la sussistenza delle condizioni per pronunziare la richiesta separazione stante l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, peraltro cessata sin dall'anno 2019 quando, a seguito delle gravi aggressioni fisiche e verbali poste in essere dal marito subite da parte della ricorrente e indirizzate anche ai figli minori, la stessa veniva collocata insieme alla prole presso una Comunità di accoglienza.
In particolare, la gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente nella propria domanda di addebito della separazione e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni, costituiscono tutti elementi che provano la mancanza, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Con riferimento, invece, alla domanda di addebito proposta dalla moglie, va sottolineato che la Corte di
Cassazione ha di recente riaffermato il principio di diritto per cui “le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare di per se stesse non solo la pronuncia di separazione personale in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 31351 del
24 ottobre 2022, cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza nr. 31901 del 10 dicembre 2018).
Pertanto, in caso di violenza deve essere accantonato il principio consolidato in base al quale per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
né il
Giudice è obbligato, in questo caso, al rigoroso vaglio comparativo del comportamento di entrambi i coniugi per valutare l'esistenza di una crisi pregressa. Un comportamento violento, e si consideri che per la Suprema Corte è tale anche un singolo episodio di percosse (cfr. Cass. Civ. ordinanza 27766 del 22/09/2022), è considerato infatti in sé e per sé inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa, eventualmente anche preesistente, di crisi dell'affectio coniugalis.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda dell'attrice di addebito al resistente del fallimento del matrimonio.
Infatti, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle risultanze del procedimento penale in cui il resistente è stato condannato per il delitto di maltrattamenti i famiglia ai danni della moglie e dei figli minori (v. querele agli atti e in particolare del 10.12.2018, verbali di accesso al PS e decreto del TM di Milano del 17.1.2019) è stato accertato che “ abbia realizzato, tra il luglio 2018 e il luglio 2019, reiterate condotte di violenza Controparte_1 morale ai danni della moglie e dei figli maschi, con particolare riguardo al minore E' emerso, infatti, che in CP_4 tale periodo l'uomo, rientrando la sera stanco da lavoro, ha offeso quotidianamente la moglie e i figli, sminuendone la loro personalità e mostrando la propria insofferenza per il contesto familiare. Nel periodo di tempo contestato si sono anche verificati circa cinque episodi di aggressione fisica da parte dell'imputato ai danni dei
pagina 8 di 18 familiari dovuti a sue reazioni di rabbia incontrollata (uno ai danni della moglie e gli altri ai danni dei figli CP_4
e )”. Il Giudice penale ha, del resto, sottolineato come “le condotte maltrattanti descritte hanno CP_6 CP_5 imposto alla parte civile, , e ai minori un regime di vita umiliante e svilente protrattosi per circa un Parte_2 anno, ponendoli in una condizione di soggezione e timore dell'imputato, considerato il tenore denigratorio delle offese ricevute, la loro frequenza e il tipo di gesti aggressivi compiuti ai danni dei minori (come trascinare per il collo un bambino verso il bagno o chiudergli la bocca con una maglietta e dello scotch)” (v. sentenza del Tribunale di Pavia del 6.3.2023 n. 500/2023, confermata dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione I, con sentenza in data
10.7.2024).
Al riguardo, va precisato, difatti, come all'interno del processo civile il giudice possa liberamente tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti, anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p.
Al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, il giudice civile può, pertanto, liberamente valutare – ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - gli elementi acquisiti dal giudice penale, a maggior ragione se oggetto di verifica dibattimentale, poiché già sottoposti al contraddittorio.
Ebbene, si reputa ampiamente condivisibile la valutazione probatoria contenuta nella sentenza di condanna del resistente, in particolare per ciò che attiene all'attendibilità del racconto della , nonché alle testimonianze Parte_1 rese dalla sorella della stessa, dalla pediatra dei minori e dall'assistente sociale.
Non vi è dubbio che i fatti riportati, nella specie le continue aggressioni verbali, umilianti e degradanti per la figura della GO, oltre che le violenze anche fisiche inferte alla prole, rappresentino una grave violazione da parte del marito dei doveri che stanno a base dell'unione coniugale e sono certamente– vista la prossimità temporale alla crisi dell'unione e alla presentazione del ricorso per separazione– la causa dell'intollerabilità della convivenza, dovendosi pertanto ritenere che sia stata fornita la prova del nesso causale tra tali violazioni e il fallimento del matrimonio, non essendo certo tollerabile per la moglie proseguire in una convivenza tanto pericolosa per sé e per la crescita dei figli.
Deve inoltre evidenziarsi che a fronte della ricostruzione fornita dalla ricorrente, il non abbia offerto nel CP_1 presente giudizio alcuna evidenza su altri decorsi causali che avrebbero determinato la fine della relazione matrimoniale.
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale con addebito al marito.
Sulle condizioni di affido e collocamento della prole e sulle modalità di esercizio del diritto di visita
Quanto all'affidamento dei figli minori (nato il [...]), (nata il [...]), (nato il CP_4 CP_5 CP_6
05.06.2014) e (nata il [...]) si reputa corretto confermarne l'affido all'Ente, come richiesto dalla CP_7 curatrice speciale e suggerito anche dai servizi sociali nelle ultime relazioni di aggiornamento trasmesse.
pagina 9 di 18 Le risultanze della CTU espletata evidenziano come entrambi i genitori abbiano mostrato “gravi carenze nella funzione riflessiva e di sintonizzazione empatica che non consentono loro di leggere i comportamenti dei figli in termini di stati mentali e di fornire loro una risposta sensibile e adeguata ai loro bisogni. Solo il padre è attento a non svalutare la figura della madre agli occhi dei figli, mentre la madre tende addirittura a sostituire la figura dell'altro genitore con quella del nuovo compagno, ignorando il disagio dei figli. La condivisione della genitorialità è fuori discussione non sussistendo alcuna comunicazione tra i genitori (v. p. 54 della Relazione di CTU).
Invero, nel corso del giudizio sono emersi plurimi elementi per ritenere i genitori non in grado di esercitare compiutamente la responsabilità genitoriale e di comprendere appieno le attuali istanze dei figli, esposti a un contesto maltrattante e traumatogeno, con esiti post traumatici, come rilevato dalla Consulente, palesi nei due figli maschi ( ha ricevuto una diagnosi di disturbo misto delle emozioni con tendenza all'impulsività e alla CP_4 disregolazione affettiva, ha assunto un trattamento farmacologico e ha iniziato un percorso di psicoterapia con positivo ingaggio;
presenta difficoltà nella sfera cognitiva e comportamentale, con scarso accesso alle CP_6 emozioni e tendenza alla perdita di controllo con impulsività) ma che non si possono escludere anche nelle figlie femmine, certamente provate dai trascorsi di violenza vissuti, prima nel contesto familiare di origine e poi anche a causa delle condotte assunte dall'attuale compagno della madre, dal quale quest'ultima non è riuscita a proteggerli.
La ricorrente, invero, per tutto il corso del procedimento in occasione dei colloqui con gli assistenti sociali e anche durante le operazioni peritali, non è riuscita a rivedere criticamente la propria condotta, scarsamente tutelante dei figli minori, continuando, nonostante le chiare verbalizzazioni dei figli, rese anche nel presente giudizio in merito ai maltrattamenti subiti dal compagno della madre, sig. , ad assumere un atteggiamento di negazione e ad CP_8 attribuire le colpe per la difficile condizione psicologica dei minori alla condotta assunta dal loro padre.
La CTU evidenzia, con riferimento alle competenze genitoriali materne, “carenza di funzione riflessiva e di capacità di autoosservazione, essenziali nel leggere i comportamenti propri e altrui in termini di stati mentali. Non si mette in dubbio che sia molto affezionata ai suoi figli, ma non appare in grado di anteporre i loro bisogni – da lei poco compresi – ai propri. È probabile che ella risenta di una carenzialità primaria e che le sue difficoltà si innestino anche nelle negative esperienze vissute nella famiglia d'origine. Tuttavia, la signora non ha avuto modo di distanziarsi dal modello genitoriale descritto a proposito della madre;
se ne trova conferma nelle relazioni agli atti che la descrivono autoritaria con la prole e poco protettiva. Ella non ha nemmeno potuto mettere in discussione la propria autorappresentazione come genitore sulla base dei rimandi che le sono giunti dagli operatori;
non riesce a trovarvi spunti di riflessione e revisione e contrappone a quanto le viene restituito una propria idiosincratica rappresentazione della realtà assumendo come unico metro e punto di riferimento l'attuale compagno, mai oggetto per lei di critica o di dubbio.” (v. pag. 15 della relazione di CTU).
pagina 10 di 18 Tale conclusione è coerente con quanto osservato dai servizi sociali nel corso del giudizio sull'incapacità della madre a venire incontro ai bisogni dei figli ed è del tutto confermata dalle dichiarazioni rese dai minori, e CP_5
innanzi al Giudice istruttore in occasione del loro ascolto in cui entrambi hanno sottolineato il CP_4 comportamento astensivo della mamma in occasione degli episodi di maltrattamento ad opera del compagno di lei
(“Il giudice dice: quindi non vorresti tornare dalla mamma? risponde: senza , il compagno della CP_4 CP_8 mamma che mi picchiava. Se non ascoltavamo ci picchiava col bastone, tipo la scopa, lo prendeva in casa. Mi picchiava sulle gambe e sulle braccia. E' successo tante volte a me e A e . A volte CP_6 CP_5 Per_4
c'era anche la mamma e non diceva nulla. Lei guardava. Poi io non ne parlavo con la mamma. La Ctu chiede: se il giudice vedesse la mamma, cosa dovrebbe dirle? risponde: che doveva intervenire e dirgli di non farlo. La CP_4
CTU: perché secondo te la mamma non interveniva? non lo so perché” Vorrei tornare a casa con lei e i miei CP_4 fratelli, pure , mi manca, è carina. Vorrei che fossimo solo noi. no. Lui no. Mi era simpatico ma Per_3 CP_8
RS non lo è più perché picchiava i miei fratelli, e i maschi. Li picchiava con le mani o con il bastone. Anche CP_4 le sberle. Il bastone è tipo di legno, tondo, non so a cosa servisse. E' successo più di una volta, ma a volte vedevo
a volte no. A volte urlava. A volte io e mia sorella andavamo a fare la spesa con la mamma e lui li picchiava.
Vedevo i segni sulla schiena. A volte invece c'ero anche io. A volte c'era anche la mamma. Non faceva niente. A me veniva da chiamarla. Quando vedevo che dava bastonate ai miei fratelli non mi ricordo se c'era la CP_8 mamma o no. Io c'ero a volte, era in camera;
io passavo e li vedevo in un angolo con lui che li picchiava CP_7
e non ricordo che chiedessero aiuto. Non chiedevano aiuto. Non ho mai chiesto aiuto neppure io. (…) Loro non chiedevano aiuto, magari avevano paura che lui continuasse. Anche io avevo un po' paura di intervenire perché magari picchiava anche me. Dicevo a “basta” ma non mi ascoltava. Non mi veniva di andare dalla CP_8 mamma. Del passato, cambierei il fatto che picchiavano i miei fratelli. Vorrei che mio papà e anche non CP_8 avessero picchiato i miei fratelli”. v. verbale di udienza del 31.5.2023).
Va, del resto, evidenziato che, nonostante le verbalizzazioni dei minori, la ricorrente non abbia interrotto la relazione con il sig. , dal quale ha avuto altri due figli (nata il [...]) e (nato il CP_8 Per_3 Per_6
27.12.2023) e che il primo risulta indagato per il delitto di maltrattamenti commesso ai danni dei minori (v. doc. trasmesso in data 28.9.2023, R.G.N.R. 3835/2022).
E' evidente che la scelta della madre di mantenere il legame con l'attuale compagno, anche laddove la stessa avesse maturato una maggiore consapevolezza del disagio dei figli e non fossero emerse importanti carenze delle sue competenze genitoriali – circostanza comunque non verificatasi - esclude in radice la possibilità di accogliere la sua domanda di affido esclusivo e di collocamento dei figli con sé; del resto, come efficacemente evidenziato dalla CTU, il legame della madre con il sig. rappresenta un impedimento anche alla necessaria CP_8 ristrutturazione del rapporto dei figli con lei, “atteso che ella non riconosce il disagio dei minori nei confronti di questa figura, cui essi hanno attribuito condotte violente”.
pagina 11 di 18 Quanto alla figura paterna – oltre ai fatti che hanno portato alla sua condanna penale – la consulenza tecnica ha messo in evidenza che “Egli sembra sperimentare e comunicare un range limitato di stati emotivi e/o mostrare delle difficoltà nel fare esperienza di specifici affetti (per esempio, la rabbia). Riesce a decifrare con difficoltà gli stati emotivi delle altre persone e può rispondere agli stimoli emotivi in modo disregolato o asincrono, soprattutto in situazioni stressanti o minacciose. La capacità di leggere i comportamenti altrui in termini di stati mentali e di riflettere sulla natura dei propri sentimenti è assai modesta e specie nelle situazioni conflittuali o di attivazione emotiva è possibile che i desideri e gli affetti si manifestino attraverso comportamenti impulsivi. Può essere in grado di differenziare e integrare le esperienze ma con un certo grado di coartazione e di ipersemplificazione. Egli riesce con difficoltà ad adattare il proprio comportamento interpersonale alle richieste sociali-emotive e situazionali. Può essere in grado di controllare e regolare gli impulsi, ma avere delle difficoltà nelle situazioni connesse a particolari affetti o conflitti.” (cfr. pag. 22 della relazione di consulenza tecnica).
Pertanto, malgrado vi sia stata una positiva riparazione del rapporto con il padre, il quale, grazie al lavoro svolto con il centro è riuscito ad ammettere con loro i propri passati comportamenti maltrattanti e CP_9 scusarsene, i limiti personologici evidenziati nel corso della CTU non consentono di ritenere rispondente all'interesse dei minori il loro collocamento presso il padre. Del resto, i minori incontrano il padre esclusivamente presso lo spazio neutro, con cadenza quindicinale, e pur non essendo segnalate problematiche relazionali di sorta
(“Ha un buon rapporto con tutti, è sufficientemente partecipe e interessato a quanto loro fanno e dicono”) neppure con il padre appaiono comunque dinamiche particolarmente intense, ma nella loro semplicità esse sono intessute di trame relazionali più positive rispetto a quelle materne”. (v. ultime relazioni del Comune di Borgo San Siro del
20.1.2025).
Anche la nonna materna, la quale inizialmente aveva manifestato la sua disponibilità ad accogliere i nipoti presso di lei, nelle conclusioni definitive rassegnate non ha confermato detta istanza e, del resto, la stessa, come evidenziato dalla CTU, non sarebbe attualmente in grado, nemmeno con molti aiuti, di far fronte alla complessità della gestione di quattro minori assai problematici.
Va premesso che i minori si trovano attualmente collocati, sin dal 22.6.2022, presso la comunità educativa “Il
Piccolo Principe “di Busto Arsizio.
Ebbene, in merito al loro collocamento, alla luce degli elementi sopra evidenziati, non restano nell'attualità che soluzioni esterne alla famiglia d'origine, quindi di tipo familiare o comunitario.
Una soluzione che consenta di tenere insieme tutti e quattro i minori sembra non possa più essere mantenuta, poiché ciascuno di loro è portatore di bisogni specifici e differenziati in ragione dell'età che, dunque, consigliano soluzioni diversificate di affido e collocamento per assicurare a ognuno di loro le maggiori opportunità di cura e di crescita sana;
nelle ultime relazioni di aggiornamento trasmesse si segnala, difatti, l'opportunità di mantenere il collocamento comunitario per e conformemente anche al desiderio dagli stessi espresso al Giudice CP_5 CP_4
pagina 12 di 18 istruttore e, di contro, di valutare per i minori e l'inserimento in una famiglia affidataria per CP_6 CP_7 ricevere tutto ciò di cui hanno bisogno sia a livello emotivo-affettivo sia a livello comportamentale (v. relazioni agli atti).
Ebbene, ribadita la necessità di mantenere i minori affidati all'Ente (attualmente Comune di Borgo San Siro) per un periodo di tempo di anni due, si richiede ai servizi sociali territorialmente competenti di mantenere attivo il monitoraggio del nucleo familiare e di predisporre ogni opportuno intervento di sostegno ai minori, come di seguito specificato:
a) durante il percorso comunitario ha spesso assunto un comportamento oppositivo, connotato da CP_4 agitazione psico motoria, etero-aggressività verso oggetti, operatori della comunità e altri bambini;
ciò ha determinato la necessità per lui di essere più volte condotto al PS e di assumere una terapia psicofarmacologica. Tuttavia, grazie ai supporti predisposti per lui, in particolare al percorso psicoterapeutico avviato dallo stesso con la dott.ssa della NPI di Vigevano, detti agiti sono CP_10 rientrati, pur permanendo ancora atteggiamenti che derivano dal vissuto alquanto doloroso e non ancora rielaborato. I servizi sociali riferiscono, che “il ragazzo partecipa con interesse alle varie attività della struttura, è ben integrato, ha buoni rapporti sia con i coetanei sia con gli adulti”. Tuttavia, rispetto agli altri fratelli “appare più disturbato emotivamente e psicologicamente per cui un eventuale inserimento in una famiglia affidataria, potrebbe essere destabilizzante per lui, come un rientro dal padre o dalla madre”.
Va, pertanto, disposto che il minore resti collocato presso la Comunità educativa, anche diversa da quella attuale laddove maggiormente rispondente alle sue istanze evolutive, e che prosegua il percorso psicoterapeutico in atto.
b) è risultata essere la minore più adultizzata visto il suo ruolo assunto nell'ambito della famiglia di CP_5 origine;
gli operatori non hanno, tuttavia, riscontrato in lei particolari problematiche di adattamento, pur apparendo inizialmente “alquanto sofferente , bisognosa di ricercare attenzioni e approvazioni da parte delle figura adulte”. Tuttavia, i comportamenti disturbati e disturbanti evidenziati agli inizi, grazie al supporto psicologico ed educativo a lei offerti dalla struttura comunitaria sono stati gestiti adeguatamente e si sono pian piano attenuati. Anche per lei, del resto, sembra più opportuno, considerata anche la sua età
e quanto dalla stessa riferito al Giudice in occasione del su ascolto, mantenere il collocamento comunitario. Va, pertanto, richiesto all'ente affidatario, per il tramite dei servizi territoriali di proseguire con le attività di supporto disposte in suo favore, in particolare di monitorare in merito alla prosecuzione da parte sua del percorso psicologico intrapreso mantenendo il collocamento comunitario.
c) dalla relazione redatta all'esito della sua valutazione presso la NPI è risultato “un bambino con CP_6 un funzionamento cognitivo limite, con buone capacità di relazione, ben orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di disturbi del pensiero né della sensopercezione, ma presenta difficoltà nella sfera emotiva e
pagina 13 di 18 comportamentale (scarso accesso alle emozioni e tendenza alla perdita di controllo con impulsività) (v. all
6 alla Relazione di CTU). Anche rispetto allo stesso, tuttavia, si evidenziano miglioramenti sia sotto il profilo emotivo che comportamentale e una maggiore capacità di gestire efficacemente la rabbia rispetto al passato;
le ultime relazioni trasmesse evidenziano come il percorso in Comunità stia permettendo anche ad “di prendere le distanze dalle dinamiche familiari stressanti e traumatiche che hanno CP_6 ostacolato un processo di sviluppo adeguato con la propria età”. Considerata la sua età, al pari della sorella , tuttavia si reputa di indicare all'Ente affidatario l'opportunità di collocare entrambi i minori CP_7 presso una famiglia affidataria, ciò al fine di consentirgli di sperimentare relazioni affettive più strette e di costruire legami maggiormente significativi, certamente importanti per questa sua fase di crescita.
d) , come i fratelli, ha mostrato positivi cambiamenti a decorrere dal suo inserimento in Comunità; CP_7 allo stato, secondo quanto indicato nelle ultime relazioni trasmesse, la minore riesce a relazionarsi sufficientemente bene sia con gli adulti, sia con i coetanei e frequenta con risultati soddisfacenti la seconda classe della Scuola Primaria. Gli assistenti sociali, anche per lei, sottolineano come “il periodo all'interno della comunità ha permesso anche ad di prendere le distanze da dinamiche familiari CP_7 traumatizzanti che hanno compromesso un processo di sviluppo adeguato all'età della bambina” (v. relazioni del 20.1.2025). Si reputa, pertanto, di prescrivere all'ente affidatario di continuare a predisporre per lei il supporto psicologico avviato e di valutare, come per il fratello l'eventuale inserimento CP_6 presso una famiglia affidataria nella quale potrebbe beneficiare di affetto, attenzione e cura in via esclusiva.
Va, in ogni caso, richiesto i servizi sociali di continuare a regolamentare i rapporti tra i minori e i genitori in contesto protetto ed osservato con possibilità di ampliamento e di liberalizzazione e con facoltà di sospensione ove di pregiudizio, nonché di assicurare la prosecuzione/avvio di tutti gli interventi di supporto necessari nell'ottica del benessere psicofisico dei minori.
Va, altresì, disposta l'apertura di una Vigilanza, con obbligo per i Servizi di depositare semestralmente una relazione sull'andamento dei percorsi e dello stato di benessere psicofisico dei minori al Giudice Tutelare prescrivendo, in ogni caso, che in caso di criticità e mancata collaborazione dei genitori e di elementi di potenziale pregiudizio per i minori, i Servizi segnalino la situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni.
Nulla può essere, invece, previsto in merito alla domanda della nonna materna, intervenuta nel presente giudizio, di disciplinare i contatti e le visite tra la stessa e i nipoti, esulando dalla competenza del Tribunale Ordinario la regolamentazione di detti rapporti, essendo in relazione ad essa competente il Tribunale per i Minorenni (artt. 317 bis cc e 38 disp. att. cc).
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
pagina 14 di 18 Il Collegio ritiene che la domanda di assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, formulata dal resistente, non possa trovare accoglimento, considerato che ormai da anni i minori risultano collocati in
Comunità e che il provvedimento di assegnazione risponde esclusivamente all'esigenza di garantire alla prole il mantenimento dell'habitat domestico, esigenza nel caso di specie non più sussistente.
Va, del pari, rigettata l'ulteriore domanda relativa al pagamento della rata di mutuo gravante su detto immobile.
Sulla domanda relativa al contributo al mantenimento della prole
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento dei figli , e va premesso che, CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 con ordinanza presidenziale del 22.1.2020 veniva posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con la quale all'epoca i figli erano collocati, un contributo mensile di euro 600,00 e di rimborsare il 50% delle spese extra assegno.
Detta previsione, tuttavia, alla luce del collocamento comunitario dei figli non può essere confermata, posto che la madre, allo stato, risulta risiedere presso altra Comunità insieme ai due figli minori avuti dall'attuale compagno.
Non vi sono, del resto, elementi per ricostruire l'attuale condizione economico-reddituale dei genitori;
invero, non risultano prodotte le certificazioni reddituali riferibili alle stesse e dalle relazioni di aggiornamento trasmesse dai servizi sociali emerge come la ricorrente non disponga di alcuna risorsa economica personale, dovendosi peraltro occupare dell'accudimento dei due figli avuti con il sig. , ancora in tenera età, potendo tuttavia comunque CP_8 beneficiare dell'apporto anche economico del compagno, come indicato nelle relazioni (v. relazioni del 6.5.2024).
Il resistente, del resto, non ha fornito evidenza dell'eventuale mutamento in peius della sua condizione e va considerato che all'epoca dell'introduzione del giudizio lo stesso lavorava stabilmente con reddito netto pari a
24.656,00 (v. mod 730/2019).
Va, pertanto, confermato l'obbligo del padre di continuare a contribuire al mantenimento dei quattro figli corrispondendo un assegno mensile di euro 600,00 e va confermato l'obbligo per entrambi i genitori di corrispondere il 50% ciascuno delle spese extra assegno da sostenere per loro.
Va, altresì, previsto che l'assegno unico e universale per i minori sia percepito direttamente dagli stessi per il tramite del curatore.
Il Collegio ritiene, a tal fine, di nominare un curatore dei minori, perché collabori con i Servizi affidatari in ordine agli interventi da effettuare a sostegno degli stessi e perché a sua volta suggerisca la necessità di ulteriori interventi, comunicando ai minori la facoltà di esprimere al curatore ogni loro esigenza o disagio. Al curatore va, altresì, conferito il compito di ricevere il contributo ordinario versato dal padre nonchè l'assegno unico e universale e ogni altra provvidenza economica riconosciuta in favore della prole, assicurandone il deposito conto vincolato all'autorizzazione del Giudice tutelare, al quale dovrà rendicontare, per garantire il soddisfacimento dei bisogni specifici dei minori e, in caso di obbligo di compartecipazione alla retta di collocamento non coperta interamente dal Comune, a integrare tale costo.
pagina 15 di 18 Si ritiene pertanto di nominare, anche come curatore, l'avv. Bordoni Deborah, che già conosce i minori e le dinamiche genitoriali.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
In ragione della reciproca soccombenza di parte ricorrente e di parte resistente (in punto di affidamento e mantenimento dei minori per la prima e di addebito della separazione e di assegnazione della casa coniugale per la seconda) considerato, altresì, l'esito complessivo del giudizio, il Tribunale reputa congruo compensare integralmente le spese di lite.
Vanno, altresì, integralmente compensate le spese di lite tra parte attrice, parte convenuta e parte intervenuta, non ravvisandosi una soccombenza prevalente.
Nei rapporti con il Curatore Speciale, le spese di lite vanno poste in via solidale a carico di e Parte_1
, attesa la soccombenza di entrambi in punto di affidamento e collocamento della prole e che Controparte_1 la loro condotta ha reso necessaria la relativa nomina.
Le suddette spese sono liquidate, in assenza di nota spese, attesa la preziosa collaborazione prestata e il fattivo lavoro svolto dall'avvocato Bordoni Deborah nell'interesse preminente dei minori , e CP_4 CP_5 CP_6
, in Euro 5.8000, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per Legge. CP_7
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico dei genitori nella misura di un mezzo per ognuna, essendo stato l'accertamento peritale disposto dal Tribunale nell'interesse e a tutela dei figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario a Robecco sul Naviglio in data 31/10/2009 (anno 2009, atto n. 7, parte I);
2) Addebita la separazione a;
Controparte_1
3) Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Robecco sul Naviglio di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
4) Rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal resistente;
5) Dispone l'affido dei figli minori (nato il [...]), (nata il [...]), (nato il CP_4 CP_5 CP_6
05.06.2014) e (nata il [...]) al Comune di Borgo San Siro (o al diverso Ente competente nel caso CP_7 di trasferimento di residenza dei minori) per il periodo di due anni, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori;
6) Conferma il collocamento comunitario dei minori e disponendo che gli stessi restino collocati CP_5 CP_4 presso l'attuale o altra Comunità, laddove ritenuta maggiormente rispondente ai loro bisogni evolutivi;
pagina 16 di 18 7) Conferma, allo stato, il collocamento comunitario dei minori e , disponendo che l'Ente CP_6 CP_7 affidatario valuti la possibilità di prevedere per loro l'inserimento in una famiglia affidataria;
8) Conferma l'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti perché proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare e perché regolamentino le modalità di incontro dei minori con i genitori e con gli altri familiari che ne facciano richiesta, secondo quanto indicato in parte motiva, confermandosi, allo stato, la previsione di incontri con i genitori esclusivamente presso lo spazio neutro secondo tempi che si rimette all'ente affidatario di determinare;
9) Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di di regolamentazione dei suoi Controparte_2 rapporti con i minori;
10) Nomina curatore dei minori l'avv. Bordoni Deborah, perché collabori con i Servizi affidatari in ordine agli interventi da effettuare a sostegno degli stessi e perché a sua volta suggerisca la necessità di ulteriori interventi, comunicando ai minori la facoltà di esprimere al curatore ogni loro esigenza o disagio.
11) Conferisce al curatore il compito di ricevere il contributo ordinario versato dal padre per il mantenimento della prole nonchè l'assegno unico e universale e ogni altra provvidenza economica riconosciuta in favore dei minori, assicurandone il deposito in conto vincolato all'autorizzazione del Giudice tutelare, per garantire il soddisfacimento dei bisogni specifici dei minori e, in caso di obbligo di compartecipazione alla retta di collocamento non coperta interamente dal Comune, a integrare tale costo.
12) Dispone che i Servizi sociali incaricati riferiscano, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare competente ex art. 337 cc in ordine allo stato di benessere dei minori, ai loro rapporti coi genitori e all'andamento degli interventi attuati. Eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori dovranno essere, altresì, prontamente segnalate alla Procura Minorile competente;
13) Dispone che versi al curatore speciale, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 contributo indiretto al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
14) Dispone che i genitori si facciano carico del pagamento al 50% delle spese extra assegno sostenute per i figli, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
15) dichiara, nei rapporti fra parte attrice, parte convenuta e parte intervenuta, le spese di lite integralmente compensate;
16) dichiara tenuti e condanna e alla rifusione, in solido fra loro, a favore Parte_1 Controparte_1 del Curatore Speciale dei minori delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi E. 5.600,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
17) Dispone che le spese di CTu siano definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
pagina 17 di 18 Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali competenti per il Comune di
Borgo San Siro e al Giudice tutelare in sede ex articolo 337 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione II civile del Tribunale Ordinario di Pavia il 14/4/2025.
Il Giudice relatore.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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