CASS
Sentenza 15 dicembre 2024
Sentenza 15 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2024, n. 32626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32626 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso n. 11266-2022, proposto da: CBA INTL. S.r.l. p.i. 03463080261, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Curtatone, n. 3, presso lo studio degli avv. Massimo Fabio ed Aurora Marrocco, i quali la rappresentano e difendono - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf. 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente Avverso la sentenza n. 836/04/2021 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 2.11.2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 dal Consigliere dott. Francesco Federici, Dogane – Dazi – Royalties – Valore di transazione – Inclusione Civile Sent. Sez. 5 Num. 32626 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 15/12/2024 2 RGN 11266/2022 Consigliere est. Federici sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Olga Pirone, che ha chiesto l’estinzione del giudizio;
Sentiti i difensori delle parti presenti in aula Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce nell’anno 2014 da parte della CBA Intl. S.r.l. (già Converse Italia s.r.l.). A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e delle verifiche eseguite per accertare il pagamento delle royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenziante Converse Inc., l’Agenzia delle dogane contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza. Procedette pertanto alla revisione dell’accertamento, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando vari avvisi di rettifica, nonché gli atti di irrogazione di sanzioni. A parte l’impugnazione dei suddetti atti, il 20 marzo 2017 la società richiese all’ufficio il rimborso dei maggiori diritti doganali corrisposti, nella misura di € 3.709,88. La richiesta fu rigettata con provvedimento del 6 luglio 2017. Il provvedimento fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che con sentenza n. 331/03/2019 accolse le ragioni della società. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 836/04/2021, accolse invece l’appello dell’Agenzia delle dogane. La società ha censurato la decisione, di cui ne ha chiesto la cassazione, con ricorso dinanzi a questa Corte, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’amministrazione doganale con controricorso. Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che La società ha denunciato: Con il primo motivo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Commissione avrebbe deciso erroneamente in ordine alla tardiva costituzione in giudizio dell’Ufficio; 3 RGN 11266/2022 Consigliere est. Federici con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Erroneamente il giudice regionale avrebbe escluso l’applicabilità della menzionata disciplina, regolativa della partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo in materia fiscale;
con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CDC e degli artt. 157, 159 e 160 del DAC, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dello ius superveniens;
con il quarto motivo la violazione degli artt. 1362 – comune intenzioni delle parti – 1363 – interpretazione complessiva delle clausole – 1371 – criterio della minor gravosità – 1372 – efficacia soggettiva del contratto – del c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Erronea sarebbe la pronuncia anche quanto alla applicazione delle regole d’interpretazione del contratto. Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dalla società è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso. Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024
Sentiti i difensori delle parti presenti in aula Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce nell’anno 2014 da parte della CBA Intl. S.r.l. (già Converse Italia s.r.l.). A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e delle verifiche eseguite per accertare il pagamento delle royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenziante Converse Inc., l’Agenzia delle dogane contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza. Procedette pertanto alla revisione dell’accertamento, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando vari avvisi di rettifica, nonché gli atti di irrogazione di sanzioni. A parte l’impugnazione dei suddetti atti, il 20 marzo 2017 la società richiese all’ufficio il rimborso dei maggiori diritti doganali corrisposti, nella misura di € 3.709,88. La richiesta fu rigettata con provvedimento del 6 luglio 2017. Il provvedimento fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che con sentenza n. 331/03/2019 accolse le ragioni della società. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 836/04/2021, accolse invece l’appello dell’Agenzia delle dogane. La società ha censurato la decisione, di cui ne ha chiesto la cassazione, con ricorso dinanzi a questa Corte, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’amministrazione doganale con controricorso. Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che La società ha denunciato: Con il primo motivo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Commissione avrebbe deciso erroneamente in ordine alla tardiva costituzione in giudizio dell’Ufficio; 3 RGN 11266/2022 Consigliere est. Federici con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Erroneamente il giudice regionale avrebbe escluso l’applicabilità della menzionata disciplina, regolativa della partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo in materia fiscale;
con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CDC e degli artt. 157, 159 e 160 del DAC, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dello ius superveniens;
con il quarto motivo la violazione degli artt. 1362 – comune intenzioni delle parti – 1363 – interpretazione complessiva delle clausole – 1371 – criterio della minor gravosità – 1372 – efficacia soggettiva del contratto – del c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Erronea sarebbe la pronuncia anche quanto alla applicazione delle regole d’interpretazione del contratto. Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dalla società è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso. Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024