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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 267 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale riservata in decisione all'udienza del 2/10/2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Salerno alla Via F. Manzo, 53, presso lo studio dell'Avv. Rosaria
Pederbelli, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura in calce;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Salerno, presso lo studio degli avv.ti Mario Manzo e Anna Milena Saracino, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione del 29/8/2025;
RESISTENTE
NONCHE' in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
( ), rappresentata dal curatore CP_3 C.F._3 speciale avv. Antonello Mainente con studio in Vallo della Lucania alla Via Stefano
Passaro, 73, giusta, e difesi ex art. 86 c.p.c. dal medesimo curatore speciale presso il cui studio elettivamente domiciliati;
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 30/9/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la separazione personale dei coniugi con allegazione di violenza domestica ex art. 473-bis. n. 40 e ss. c.p.c. la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania il sig. per sentir CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: "dichiarare la separazione personale dei coniugi;
affidare i figli minorenni e in via esclusiva alla madre con residenza stabile presso Per_1 CP_3
l'abitazione familiare sita in Agropoli (SA) alla Via Vienna n. 12, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale da parte della madre anche rispetto alle decisioni di maggiore interesse;
prevedere l'obbligo per il sig. di corrispondere alla signora a CP_1 Parte_1 titolo di concorso al mantenimento indiretto dei figli minorenni e nonché della Per_1 CP_3 figlia maggiorenne , non ancora economicamente indipendente, la complessiva somma mensile Per_2 di euro 1.200,00; prevedere l'obbligo per il sig. di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento la complessiva somma mensile di euro 300,00; assegnare la casa
[...] coniugale sita in Agropoli alla Via Vienna n. 12 alla sig.ra affinché vi abiti Parte_1 unitamente ai figli;
disporre l'allontanamento del resistente dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi maggiormente frequentati dalla ricorrente".
Pag. 2 di 23 Deduceva: 1) di aver contratto matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Agropoli, con il sig. in CP_1 data 12/5/2001 e che i coniugi avevano scelto il regime legale patrimoniale della separazione dei beni;
2) che dal matrimonio erano nati quattro figli: il Per_3
7/03/2000, il 5/01/2004, il 30/01/2007 e il 4/03/2014; 3) Per_2 Per_1 CP_3 che la casa coniugale era di proprietà esclusiva del sig. ; 4) di essersi CP_1 occupata della casa e della famiglia e che il sig. svolgeva attività di CP_1 imprenditore edile ed era titolare di una ditta individuale denominata "Edilcrisi"; 5) che il sig. , anche in presenza dei figli minorenni, si era reso protagonista di CP_1 condotte contrarie e violative dei doveri matrimoniali e che, in particolare, in occasione dell'episodio verificatosi in data 08/10/2023, a seguito dell'intervento dei carabinieri della locale stazione presso l'abitazione familiare, la sig.ra si era Pt_1 recata presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero San Luca di Vallo della
Lucania; 6) che, conseguentemente alla denuncia-querela sporta dalla sig.ra Pt_1 per tale ultimo episodio, veniva iscritto a carico del sig. , presso la Procura CP_1 della Repubblica di Vallo della Lucania, il procedimento penale al n.1671/2023
R.G.N.R.; 7) che, il sig. aveva perseverato nelle condotte pregiudizievoli CP_1 nei suoi confronti, rifiutandosi di contribuire al sostentamento economico dei familiari;
8) che stanti i comportamenti pregiudizievoli del sig. che avevano CP_1 coinvolto anche i figli nella forma della violenza assistita, ricorrevano i presupposti per l'affidamento esclusivo alla madre.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/06/2024, si costituiva in giudizio il sig. , contestando tutte le pretese della moglie e rappresentando che CP_1 le ragioni reali della fine del matrimonio erano da ricercare nei comportamenti violativi degli obblighi matrimoniali tenuti, da sempre, dalla sig.ra
[...]
Inoltre, proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la dichiarazione Parte_1 di separazione con addebito alla sig.ra , per i suoi comportamenti contrari ai Pt_1 doveri coniugali e la contestuale pronuncia di affidamento congiunto della prole con distribuzione paritaria dei periodi di permanenza presso ciascun genitore,
Pag. 3 di 23 l'esclusione di qualsiasi obbligo di mantenimento nei confronti della moglie,
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore ovvero la divisione del bene in due unità abitative, il tutto con vittoria di spese e competenze al procuratore antistatario.
Rappresentava che la sig.ra intratteneva da diversi mesi una relazione Pt_1 extraconiugale, che ledeva la sua dignità ed aveva abbandonato la casa coniugale portando con sé la figlia più piccola privandola di un regolare rapporto CP_3 familiare non solo con padre, ma anche con i fratelli. Esponeva inoltre, che la moglie già in passato aveva abbandonato varie volte la casa coniugale, in particolare, nel mese di maggio, giugno e luglio 2016 lasciando i quattro figli dai nonni ovvero portandoli con sé. In ordine all'episodio verificatosi in data 8/10/2023, il resistente deduceva che i figli ascoltati dinanzi ai Carabinieri di Agropoli avevano dichiarato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori. In particolare, il figlio Per_1 dichiarava di non aver visto il padre colpire la madre, di essere stato al piano di sopra durante l'episodio e di non aver mai notato segni particolari sul corpo dei genitori.
All'udienza del 27/6/2024 comparivano entrambe le parti.
La ricorrente, dopo essersi riportato al ricorso, precisava che in almeno due occasioni la figlia aveva assistito ad episodi di violenza fisica del marito nei CP_3 suoi confronti, manifestando paura e turbamento. Riferiva che, in precedenza, il resistente aveva mantenuto un buon rapporto con i figli, e solo successivamente aveva cominciato a disinteressarsene, pur non essendo mai stato violento nei loro confronti.
Il resistente si riportava alla comparsa di costituzione, precisava di abitare ancora nella casa coniugale, di proprietà dei genitori, e di trascorrervi poco tempo a causa degli impegni lavorativi. Aggiungeva che la moglie dormiva raramente in casa perché aveva un compagno, circostanza confermata – secondo quanto riferito – dalla figlia minore. Riferiva che l'episodio oggetto del procedimento penale era stato l'unico
Pag. 4 di 23 litigio violento tra i coniugi e negava di aver mai posto in essere altre condotte fisicamente aggressive.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, emetteva il 28/6/2025 ordinanza con la quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento congiunto dei figli minori e con collocamento CP_3 Per_1 prevalente presso la madre e tempi di frequentazione stabiliti per il padre, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, stabiliva un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 450,00 per i figli minori e la figlia maggiorenne , oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie, rigettava la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie e disponeva accertamenti patrimoniali tramite la Guardia di Finanza e attivava i
Servizi Sociali competenti per territorio.
In data 1/7/2024 veniva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania a carico del sig. ordinanza applicativa della misura cautelare CP_1 dell'allontanamento dalla casa familiare, ai sensi dell'art. 282 bis c.p.p.. Il 28/6/2024
i Carabinieri di Agropoli erano, difatti, intervenuti presso la casa coniugale per una lite fra i coniugi : la sig.ra dichiarava che, dopo aver Parte_2 Pt_1 comunicato al marito che doveva lasciare l'abitazione, a lei assegnata, lo stesso era andato in escandescenze, aveva rotto un mobile della cucina e l'aveva colpita con più pugni al viso, causandole un trauma cranico, il tutto alla presenza della figlia minore Il G.I.P. assumeva che la versione della persona offesa fosse CP_3 dettagliata e coerente, confermata anche da elementi oggettivi e dalla testimonianza del figlio maggiore, ed evidenziava la gravità delle condotte contestate e la necessità di evitare ulteriori contatti tra le parti, ritenendo la misura adeguata a prevenire recidive e a tutelare l'incolumità della vittima.
Con provvedimento del 3/7/2024 il Tribunale, in seguito all'emissione dell'ordinanza cautelare di allontanamento del sig. dalla casa familiare per CP_1 gravi condotte ai danni della moglie, disponeva la sospensione delle visite programmate fra il sig. ed i figli minori, nonché l'affido CP_1 monogenitoriale dei predetti minori alla sig.ra e fissava l'udienza Parte_1
Pag. 5 di 23 del 16/7/2024 per la conferma, modifica o revoca di quanto disposto inaudita altera parte.
All'udienza del 16 luglio 2024 il difensore del sig. rappresentava che il CP_1
Tribunale del Riesame di Salerno aveva revocato la misura cautelare, mentre la difesa della ricorrente, non informata della revoca, chiedeva che le frequentazioni del padre con la minore fossero regolate con il supporto del nonno paterno, CP_3 domandando inoltre la liberazione dei locali sottostanti dall'attrezzatura lavorativa dell'ex coniuge e lamentando il mancato versamento del contributo di mantenimento. Il Vicebrigadiere , ascoltato dal tribunale, riferiva Persona_4 che, intervenuto presso l'abitazione solo il 28 giugno 2024, aveva trovato la minore nel soggiorno, la madre in cucina e il resistente fuori Persona_5 dall'abitazione
Il Tribunale con provvedimento del 18/7/2024 provvedeva come segue: 1) conferma
l'affido esclusivo dei minori ed alla sig.ra ; 2) dispone che gli Per_1 CP_3 Parte_1 incontri fra il sig. e i figli minori avvengano secondo le modalità indicate in CP_1 motivazione;
3) nomina curatore dei minori l'avv. Antonello Mainenti;
4) ordina al sig. CP_1 di allontanarsi dalla casa familiare sita in Agropoli (SA) alla Via Vienna n. 12 e di
[...] non avvicinarsi ai luoghi maggiormente frequentati dalla ricorrente, quali la residenza degli ascendenti sita in Agropoli alla Via Belvedere n. 7 e la scuola frequentata dai figli e CP_3
nonché la scuola di danza e la parrocchia frequentata dalla minore oltre al luogo Per_1 CP_3 di lavoro attuale della sig.ra sito in Agropoli alla Via Patella presso l'abitazione della Pt_1 sig.ra per la durata di mesi sei;
5) dispone che il sig. previa Pt_3 CP_1 comunicazione della data e dell'ora ai Carabinieri territorialmente competenti, provveda al ritiro degli attrezzi di lavoro dal locale sottostante l'abitazione familiare 6) rinvia al 17/10/2024.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al curatore nominato e ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l'organizzazione degli incontri protetti e la redazione della relazione richiesta in motivazione, nonchè ai Carabinieri territorialmente competenti”.
Pag. 6 di 23 Si legge nel provvedimento: “La circostanza che la misura cautelare adottata dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania sia stata revocata dal Tribunale del riesame di Salerno non può condurre alla conferma dei provvedimenti emessi in data 28/6/2024 e ciò non solo per il diverso piano sul quale operano le valutazioni del giudice civile e di quello penale, ma soprattutto per la circostanza che alla sig.ra era refertata la sussistenza di un trauma Parte_1 cranico con prognosi di sette giorni e per l'evidente difficoltà manifestata dal sig. al CP_1 controllo dell'ira, salvo ogni successivo approfondimento sugli episodi denunciati dell'8/10/2023 e del 29/6/2024. Tale situazione impone di escludere almeno allo stato qualsiasi contratto fra i coniugi e rende non percorribile la soluzione dell'affido condiviso, tanto al fine di non esporre la minore ed anche ad ulteriori episodi di violenza. Come a tutti noto i bambini CP_3 Per_1 vittime di violenza assistita sono costretti ad essere testimoni di aggressività e violenza e ciò viola il loro diritto di vivere un'infanzia serena con un impatto catastrofico, di tipo fisico, morale e psicologico, che può durare tutta la vita. La mera conflittualità non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, solo quando essa costituisce un tollerabile disagio per la prole, mentre se viene messo in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, l'unica strada percorribile è quella dell'affido monogenitoriale. La particolare situazione in cui si trovano i minori impone anche di procedere alla nomina per gli stessi di un curatore…”.
Si costituiva il curatore speciale, avv. Antonello Mainenti, in rappresentanza dei minori, e Rappresentava di aver ascoltato i minori in data Per_1 CP_3
26/8/2024, che entrambi i minori apparivano sereni, ben inseriti nel contesto familiare e scolastico, e animati da una relazione positiva sia con i fratelli maggiori sia con i nonni materni e paterni. Deduceva che, manifestava il desiderio di CP_3 poter frequentare il padre, mentre , prossimo alla maggiore età, mantenendo Per_1 già autonomi rapporti con il genitore, si mostrava maturo e consapevole della situazione familiare. Aggiungeva di aver riscontrato un solido legame tra e il CP_3 nonno paterno e promuoveva la realizzazione di incontri protetti tra la minore e il padre presso l'abitazione di quest'ultimo, con la costante presenza sia del nonno sia degli operatori sociali, rendendo noto che era stato concordato un calendario di incontri protetti a cadenza fissa, oggetto di monitoraggio e futura valutazione ai fini
Pag. 7 di 23 di un'eventuale evoluzione verso incontri più spontanei. Rappresentava, infine,
l'esigenza di un percorso di sostegno alla genitorialità, sottolineando la necessità che i genitori rispettassero le prescrizioni giudiziarie, invitandoli a collaborare fattivamente nel superiore interesse dei minori, e chiedeva di ammonire le parti rispetto a future violazioni, rimettendo alle istituzioni l'attivazione di specifici percorsi di supporto familiare.
La difesa del sig. chiedeva la modifica dell'ordinanza emessa in CP_1 data 18/7/2024. Rappresentava che i minori mantenevano rapporti sereni con il padre e col nonno paterno, chiedeva la revoca della misura cautelare di allontanamento e divieto di avvicinamento con la possibilità di incontri liberi tra padre e figlia e il rientro in possesso del locale deposito per poter proseguire CP_3
l'attività lavorativa e deduceva che il sig. era in difficoltà CP_1 economiche per l'impossibilità di accedere agli strumenti necessari per il lavoro e per le spese fisse che doveva sostenere a seguito del trasferimento, concludendo in via subordinata, per la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto per i figli maggiorenni, in considerazione della loro autonomia lavorativa.
Il Tribunale con provvedimento del 7/11/2024 disponeva che il sig. CP_1
incontrasse la figlia il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola dalle
[...] CP_3 ore 16,00 fino alle ore 19:00 e a settimane alterne, il sabato e/o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19:00 e che la ricorrente provvedesse ad accompagnare e/o riprendere la figlia presso l'abitazione del nonno paterno e ad integrazione del provvedimento del 18/7/2024, ordinava al sig. e di non avvicinarsi CP_1 alla casa dei propri ascendenti durante il tempo necessario alla sig.ra per Pt_1
l'accompagnamento e il prelievo della figlia rigettava le ulteriori richieste e CP_3 rinviava per la precisazione delle conclusioni al 6/5/2025, differita al 30/9/2025 per l'acquisizione di una relazione aggiornata dei Sevizi Sociali, diretta alla verifica della regolarità delle frequentazioni fra e il padre. CP_3
I Servizi Sociali depositavano in data 20/5/2025 una relazione dalla quale emergeva che la minore presentava un profilo comportamentale equilibrato, con CP_3
Pag. 8 di 23 modalità affettuose, rispettose e collaborative, risultando ben inserita nel contesto scolastico e nelle attività extrascolastiche, con buon rendimento e partecipazione attiva, che la relazione con la madre si mostrava stabile e rassicurante, come principale riferimento educativo ed emotivo, garantendo cure quotidiane e regolarità scolastica. Aggiungevano che risultava affettivamente legata anche al padre, CP_3 con il quale tuttavia il tempo trascorso risultava limitato a causa dei suoi impegni lavorativi e spesso caratterizzato da ritardi o dalla delega ai nonni paterni, tranne che nelle giornate domenicali e che la stessa, pur manifestando disappunto per la scarsa disponibilità paterna, dimostrava comprensione delle difficoltà del genitore.
I Servizi Sociali segnalavano l'utilità di favorire una maggiore stabilità e continuità nella presenza del padre, raccomandando un migliore bilanciamento tra impegni lavorativi e responsabilità genitoriali, preservando così il diritto della minore a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori. In detta relazione si confermava la serenità complessiva della bambina, favorita dalla cura della madre e dal sostegno del nucleo familiare.
La causa era assunta in decisione all'udienza del 30/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume anche dalla condotta processuale delle parti stesse, dalla posizione assunta in sede di comparizione e dagli episodi di violenza assistita.
Il resistente formulava domanda di addebito con la comparsa di costituzione.
La domanda di addebito formulata nell'interesse del resistente non merita accoglimento. Il resistente ha allegato che la crisi del matrimonio è stata causata dai
Pag. 9 di 23 comportamenti della ricorrente, ed in particolare dalle relazioni extraconiugali dalla stessa intrattenute e, tuttavia, nulla ha provato in ordine ai comportamenti della sig.ra o alla anteriorità di tali comportamenti rispetto alla crisi Parte_1 matrimoniale.
La ricorrente chiedeva di addebitare la separazione al marito solo con la memoria depositata ai sensi del n. 17 dell'art. 473 bis c.p.c. a parziale modica delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
Il testo dell'art. 473 bis n. 17 prevede che parte attrice possa depositare venti giorni prima della celebrazione dell'udienza una memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande ed eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti;
le decadenze previste dagli artt. 473- bis.14 e 473-bis.17 operano solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, come espressamente chiarito dall'art. 473-bis.19.
Dottrina e giurisprudenza hanno da sempre discusso circa la precisazione o modificazione ammissibile (la cosiddetta emendatio libelli) e quella che, introducendo una domanda radicalmente diversa e nuova da quella originaria, è inammissibile (la cosiddetta mutatio libelli).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12310/2015 evidenziavano, così contraddicendo quanti affermavano che sono ammissibili “solo le modificazioni della domanda introduttiva che non incidono né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere)…. (v. tra numerose altre Cass. numeri 1585 del 2015; 12621 del 2012;
17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006)”, che la modificazione della domanda, ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, ovvero il petitum o la causa petendi, sempre a condizione che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta
Pag. 10 di 23 in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Secondo la ricostruzione della Corte di Cassazione quell'orientamento che relegava senza incertezze nel campo della inammissibile mutatio libelli le modifiche alla domanda iniziale incidenti su petitum e causa petendi era in realtà già stato superato nei singoli casi in cui in concreto erano state ritenute ammissibili anche domande che presentavano mutamenti in ordine ai suddetti elementi identificativi ( modifica della iniziale domanda di risoluzione di inadempimento consistente nell'aggiunta di una domanda subordinata di adempimento del contratto, ammissibilità della domanda di accertamento dell'intervenuto effetto traslativo del bene dopo la proposizione di domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.). Si evidenziava che l'art. 183 non contiene alcun esplicito divieto circa la formulazione di domande nuove a differenza di quanto previsto nell'art. 345 c.p.c. per il giudizio di appello e che una modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima) risulta logicamente comprensibile siccome situata all'esito dell'udienza di comparizione, cioè una udienza in cui non è ancora sostanzialmente iniziata la trattazione della causa, non è intervenuta l'ammissione di mezzi di prova, e quindi una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo (a differenza delle modifiche ammissibili, prima delle riforme degli anni novanta, perfino in appello).
Ne consegue che la modificazione (ammessa) non può ridursi ad una mera precisazione della domanda o diversa qualificazione giuridica del fatto costituivo del diritto ma può consistere - sempre nell'alveo della medesima vicenda sostanziale dedotta o, comunque, collegata e connessa - in una messa a fuoco dei propri interessi e dei propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale, e dunque della domanda, nel rispetto dei tempi processuali (ragionevole durata del processo) e della difesa della controparte. La domanda risultante dalla modificazione non si aggiunge alla domanda iniziale ma la sostituisce realizzando la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, nel rispetto dell'economia
Pag. 11 di 23 processuale e della ragionevole durata del processo (…in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonchè ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria. ………È inoltre da considerare che la possibilità di una simile modificazione risulta prevista, nella complessa architettura della norma in esame, dopo gli atti introduttivi di entrambe le parti, le eventuali domande riconvenzionali e richieste di autorizzazione
a chiamare in causa terzi, ma, soprattutto, dopo l'esplicazione dei poteri (non solo di direzione ma anche) di "indirizzo" processuale attribuiti al giudice pure attraverso la previsione, nella medesima norma, della richiesta di chiarimenti alle parti e dell'indicazione delle questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, quindi in un momento in cui, all'esito di una udienza potenzialmente "chiarificatrice", può risultare assai più evidente alle parti, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in causa, la soluzione effettivamente rispondente ai rispettivi interessi
e intendimenti. È perciò da ritenersi che il legislatore abbia scelto proprio questo momento per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali, come già sottolineato, è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale.
Pag. 12 di 23 Diversamente opinando si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla organizzazione dell'articolo 183 c.p.c., nell'ambito di una logica deontica fine a se stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi, obblighi e divieti con l'unica preoccupazione che siano certi i confini tra quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito della funzionalità dell'intero processo e dei suoi valori fondanti.
Ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (per la quale, come già precisato, neppure sarebbe necessaria un'apposita previsione e addirittura la concessione di termini e "controtermini") significherebbe infatti, contro la lettera e la logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti In relazione ad una determinata vicenda sostanziale - eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione - a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale…).
Il principio è stato ripetutamente sostenuto dai giudici di legittimità dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione citata e, stante il contenuto assolutamente sovrapponibile del dettato normativo dell'art. 183 c.p.c. e di quello del n. 17 dell'art. 473 bis c.p.c., appare preferibile aderire all'orientamento secondo cui la domanda di addebito è ammissibile anche laddove formulata nella memoria integrativa, laddove ricorrano le condizioni elencate dai giudici di legittimità.
La modificazione della domanda ammessa dall'art. 473 bis n. 7 c.p.c. può, difatti, riguardare sia uno, sia entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e
"causa petendi") e la richiesta di addebito risulta connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non compromette il diritto di difesa della controparte, non può determinare l'allungamento dei tempi processuali e consente di risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice.
Tanto premesso, la domanda di addebito formulata nell'interesse di parte ricorrente merita accoglimento.
Pag. 13 di 23 I giudici di legittimità hanno, difatti, ripetutamente affermato, con argomentazioni pienamente condivisibili che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” ( cfr. Cass. civ. n. 7388/2018, n. 3925/2018, 31351/2022 e 22294/24).
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, e premesso che nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne, la ricorrente chiedeva l'affidamento Per_1 esclusivo della figlia minore cui si opponeva la controparte. CP_3
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone al giudice di affidare i figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ad entrambi i genitori;
l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio e va disposto solo quando l'affidamento congiunto è in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore. La giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, ha elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole e ciò accade soprattutto in caso di violenza sui figli e sull'altro genitore anche in presenza del figli o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro, ovvero quando vi sono gravi violazione degli obblighi di assistenza, l'irreperibilità del genitore, ovvero l'uso di alcool o di sostanze stupefacenti.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame ritiene il Collegio che l'affidamento della figlia minore vada disposto con modalità esclusiva alla sig.ra
; gli episodi di violenza ripetuti nel tempo, cui risulta aver assistito Parte_1
escludono che possa allo stato disporsi l'affido condiviso. CP_3
Come evidenziato già dal giudice relatore col provvedimento del 18/7/2024 la circostanza che la misura cautelare adottata dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo
Pag. 14 di 23 della Lucania in data 1/7/2024 sia stata revocata dal Tribunale del riesame di
Salerno non può condurre in questa sede alla mancata adeguata considerazione della rilevanza della violenza del comportamento adottato dal sig. e ciò CP_1 non solo per il diverso piano sul quale operano le valutazioni del giudice civile e di quello penale, ma soprattutto per il coinvolgimento della minore che CP_3 assisteva ai fatti, e per l'evidente difficoltà manifestata dal sig. al CP_1 controllo dell'ira e della collera, che contraddistinguono i rapporti intrattenuti con la moglie. Il sig. non ha neanche allegato di aver intrapreso un CP_1 percorso, che lo possa aiutare nella gestione dell'ira.
Si legge nella motivazione del Tribunale del riesame: “L'atteggiamento della donna ha sicuramente infastidito e alterato l'indagato che, in uno scatto d'ira, ha rotto l'anta del mobile e l'ha colpita con un pugno. Al Pronto Soccorso, la lamenta dolore alla testa e al collo, ma non Pt_1 sono refertati segni evidenti di lesioni….. il procedimento di separazione personale è stato introdotto su ricorso di dal 2023. Da tale data i coniugi vivono da separati in casa. Parte_4
Questi dati dimostrano come da tempo non tollera più la convivenza con il Parte_4 coniuge tanto da intraprendere relazione extraconiugale, condotte che possono aver portato
l'indagato, nel corso degli anni, a reazioni di violenza;
in tutto quattro per come riferite dalla donna. Il 28.06.2024 la donna, venuta a conoscenza del provvedimento del giudice civile, vuole che esca subito di casa;
è evidente che tra i coniugi scoppia un litigio e, in questo CP_1 frangente, l'indagato può aver colpito la donna ma in maniera non così grave da lasciarle segni e lesioni evidenti…Delle altre quattro percosse subite in passato, di cui riferisce la vi è Pt_4 documentato il carico pendente dell'episodio dell'08.10.2023 rinviato a dibattimento con citazione diretta… Sulla scorta di queste risultanze ritiene il Tribunale che: -le lesioni inferte alla Passare il
29.06.2024 non siano state di particolare rilevanza e, comunque, siano scaturite da una lite in atto tra due coniugi che vivono già da mesi come separali in casa;
- non sussista alcun concreto pericolo di recidiva in ragione dell'unico carico pendente per lesioni verificatesi nel 2023 sulla cui modalità di verificazione residuano peraltro dubbi e non essendovi riscontro agli altri episodi, riferiti dalla solo nel numero, senza alcuna collocazione spazio-temporale degli stessi;
-infine Pt_4
Passare Enrichetta, pur affermando di essere stata minacciala di morte da CP_1
Pag. 15 di 23 dice di non temere per la propria incolumità in quanto l'indagato non è in grado di farle del male per la presenza dei figli…. Ne consegue che non sussiste alcun pericolo di reiterazione del reato anche perché, in base all'ordinanza del giudice civile, i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e la casa coniugale è stata assegnata a di tal che Parte_4 CP_1
è obbligato ad allontanarsene e non potrà farvi rientro se non per prelevare gli effetti
[...] personali ma previa autorizzazione del giudice civile..”.
Come a tutti noto i bambini vittime di violenza assistita sono costretti ad essere testimoni di aggressività e violenza e ciò viola il loro diritto di vivere un'infanzia serena con un impatto catastrofico, di tipo fisico, morale e psicologico, che può durare tutta la vita. La mera conflittualità non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, solo quando essa costituisce un tollerabile disagio per la prole, mentre se viene messo in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, l'unica strada percorribile è quella dell'affido monogenitoriale.
L'ultima relazione dei Servizi Sociali competenti per territorio evidenzia che CP_3 ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori, che la sua figura di riferimento è la madre e che la bambina è legata al padre, pur soffrendo dello scarso tempo che lo stesso le dedica, adducendo problemi lavorativi.
La minore affidata in via esclusiva alla madre vivrà unitamente alla stessa presso la casa familiare sita in Agropoli alla via Via Margherita 18, primo piano, che viene a quest'ultima assegnata, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, secondo cui “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art.
337 sexies c.c.” (ex multis Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
Pag. 16 di 23 Quanto alle modalità di frequentazione fra il resistente e la figlia, il curatore nel formulare le proprie conclusioni proponeva una regolamentazione diversa da quella adottata con provvedimento del 6/11/2024, anche in considerazione degli impegni infrasettimanali di In particolare chiedeva di autorizzare il pernottamento CP_3 della minore il sabato presso l'abitazione del padre, a settimane alterne, ponendo a carico della ricorrente l'onere di accompagnare la figlia presso l'abitazione del nonno paterno alle ore 18,00 del sabato per poi riprenderla alle ore 19,00 della domenica, di prevedere per il fine settimana in cui non la minore non pernottava presso il padre, che la stessa fosse accompagnata dalla madre presso l'abitazione del nonno paterno alle 17,00 per essere prelevata alle ore 19:00 e di fissare l'incontro infrasettimanale il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, secondo le medesime modalità logistiche previste per il sabato. Chiedeva al Tribunale di esortare il padre al rispetto rigoroso della calendarizzazione degli incontri al fine di evitare disillusioni e turbamenti alla minore e consigliava l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, finalizzato alla gestione della conflittualità e all'adozione di condotte orientate alla tutela del superiore interesse della minore.
La ricorrente si dichiarava favorevole, alla luce del desiderio espresso dalla figlia ad un ampliamento degli incontri padre/figlia e anche al pernottamento CP_3 della minore con il padre.
Il Tribunale con provvedimento del 18/7/2024 disponeva che fossero i Servizi
Sociali a procedere alla organizzazione di incontri protetti con il coinvolgimento sia del nonno paterno, indicato quale persona di fiducia delle parti, sia del curatore, tanto al fine di consentire, dopo il monitoraggio di almeno un mese e il deposito di relazione da parte dei Servizi Sociali, incontri esclusivamente alla presenza del nonno paterno;
i Servizi Sociali già con la relazione depositata in data 16/10/2024 evidenziavano che la minore aveva un ottimo rapporto di complicità col padre e coi nonni paterni e che in compagnia sia del padre, sia dei nonni appariva serena, concludendo in accordo con il curatore per la sospensione degli incontri in modalità protetta e il Tribunale con provvedimento del 6/11/2024 disponeva che il sig.
Pag. 17 di 23 incontrasse la figlia il martedì e il giovedì dall'uscita di CP_1 CP_3 scuola dalle ore 16,00 fino alle ore 19:00 e a settimane alterne, il sabato e/o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19:00 e che la ricorrente provvedesse ad accompagnare e/o riprendere la figlia presso l'abitazione del nonno paterno.
Tutte le relazioni dei Servizi Sociali acquisite agli atti evidenziano lo stretto e sereno legame esistente fra e il padre, cosicchè le richieste avanzate dal curatore CP_3 meritano accoglimento con l'auspicio che l'intensificazione dei rapporti soprattutto nel fine settimana consenta ad di poter godere con maggiore tranquillità CP_3 della compagnia del padre. Appare opportuno prevedere un ulteriore coinvolgimento del nonno paterno, che entrambe le parti ritengono persona di loro fiducia.
Il sig. va invitato al rispetto rigoroso della calendarizzazione degli CP_1 incontri al fine di evitare ed entrambe le parti all'inizio di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Circa la determinazione della misura del contributo economico per il mantenimento dei figli minori, deve tenersi conto delle condizioni economiche delle parti e della loro capacità di produrre reddito;
per i figli maggiorenni l'art.337 septies c.c. prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Il giudice non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per
Pag. 18 di 23 libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass.
407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari
(Cass.23673/2006; 4765/2002).
Il resistente chiedeva di ridurre o revocare l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e , in considerazione della loro autonomia lavorativa ed Per_2 Per_1 evidenziava di aver dovuto sostenere delle spese per trovare una nuova sistemazione.
Il resistente al momento dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento risultava titolare di un reddito annuo di circa 12.000 euro e di alcune proprietà e mezzi di locomozione;
il Tribunale, rilevato che i redditi dichiarati non apparivano compatibili con l'acquisto della casa coniugale come descritto nella comparsa di costituzione, con il mantenimento di quattro figli, con i depositi bancari e con la titolarità di automezzi, disponeva accertamenti sui redditi delle parti.
Dalla relazione depositata in data 8/10/2024 dalla Guardia di Finanza emergono elementi dai quali è facile evincere che il sig. goda di ulteriori CP_1 entrate oltre quelle dichiarate. Egli, difatti, dal 2019 al 2023 è titolare di redditi che variano da euro 1686,00 ad euro 13.341,00 annui e, oltre a mantenere la famiglia
Pag. 19 di 23 composta dalla moglie e da quattro figli, è proprietario di due fabbricati e due terreni ed ha alienato nel 2018 due immobili rispettivamente per euro 85.000,00 ed euro
60.000,00 e un deposito per euro 11.000,00 e titolare di una JE RE e di due motoveicoli.
La sig.ra dal 2019 al 2023 è titolare di redditi da euro 76,81 ad Parte_1 euro 1747,58 annui e, ciononostante, acquista un immobile il 13/12/2018 per il corrispettivo di euro 145.000,00 ed è titolare di quattro autoveicoli e un motoveicolo.
Alla luce del difetto di prova in ordine al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli maggiorenni delle parti, dell'età della prole e delle relative esigenze, della capacità reddituale delle parti per come rappresentata, del contributo minimo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità va confermato l'assegno di mantenimento di euro
450,00 mensili ( 150 euro per ciascun figlio), oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, individuate come da provvedimento del 6/11/2024.
L'ultima domanda da esaminare è quella avente ad oggetto la richiesta di assegnazione di un assegno per il mantenimento della sig.ra . Parte_1
“In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” ( cfr. Cass. civ. n. 234/2025).
Gli elementi raccolti circa i redditi di cui nel corso degli anni la sig.ra
[...] ha potuto godere militano per una revisione della decisione assunta con Parte_1 provvedimento del 28/6/2025 quando alcun assegno era alla stessa riconosciuto. La sig.ra svolge lavori salutari e le sue entrate risultano molto limitate, cosicchè Pt_1
Pag. 20 di 23 in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati va alla stessa riconosciuto un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, al fine di garantire il minimo necessario per vivere.
Nulla deve essere disposto in ordine all'ordine di allontanamento adottato in data
18/7/2025 della durata di mesi sei.
Le spese in considerazione della natura del giudizio e delle questioni affrontate, vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero e sulle istanze del curatore CP_1 speciale dei minori, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito al sig. , autorizzando i predetti
[...] CP_1 coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credano la propria residenza;
2. rigetta la domanda di addebito formulata nell'interesse di parte resistente;
3. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre;
CP_3
4. assegna il godimento della casa coniugale sita in Agropoli (SA) alla Via
Vienna n. 12 alla ricorrente;
5. dispone che il sig. incontri la figlia ogni mercoledì e CP_1 CP_3
a settimane alterne il sabato dalle ore 16,00 e fino alle ore 19,00 e che a settimane alterne la minore pernotti con il padre, rimanendo con lo CP_3 stesso dalle ore 18,00 del sabato e fino alle ore 19,00 della domenica e che la ricorrente provveda ad accompagnare e/o riprendere la figlia presso l'abitazione del nonno paterno;
Pag. 21 di 23 6. invita il sig. al rispetto rigoroso della calendarizzazione degli CP_1
incontri al fine di evitare ed entrambe le parti all'inizio di un percorso di sostegno alla genitorialità;
7. dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli minori in forma diretta, che il resistente versi a titolo di mantenimento della figlia minore e dei figli maggiorenni ed un assegno CP_3 Per_1 Per_2 complessivamente pari ad euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo indici Istat, entro i primi cinque giorni di ciascun mese a far data dalla data di presentazione del ricorso e che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie (spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare ) che non richiedono il preventivo assenso: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo assenso: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi dir ecupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo proungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo assenso: a)
Pag. 22 di 23 corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby – sitter); c) viaggi e vacanze);
8. dispone che versi a titolo di mantenimento della moglie CP_1
euro 150,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo Parte_1 indici Istat, entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
9. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Vallo della Lucania, 23/10/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
.
Pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 267 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale riservata in decisione all'udienza del 2/10/2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Salerno alla Via F. Manzo, 53, presso lo studio dell'Avv. Rosaria
Pederbelli, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura in calce;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Salerno, presso lo studio degli avv.ti Mario Manzo e Anna Milena Saracino, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione del 29/8/2025;
RESISTENTE
NONCHE' in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
( ), rappresentata dal curatore CP_3 C.F._3 speciale avv. Antonello Mainente con studio in Vallo della Lucania alla Via Stefano
Passaro, 73, giusta, e difesi ex art. 86 c.p.c. dal medesimo curatore speciale presso il cui studio elettivamente domiciliati;
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 30/9/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la separazione personale dei coniugi con allegazione di violenza domestica ex art. 473-bis. n. 40 e ss. c.p.c. la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania il sig. per sentir CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: "dichiarare la separazione personale dei coniugi;
affidare i figli minorenni e in via esclusiva alla madre con residenza stabile presso Per_1 CP_3
l'abitazione familiare sita in Agropoli (SA) alla Via Vienna n. 12, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale da parte della madre anche rispetto alle decisioni di maggiore interesse;
prevedere l'obbligo per il sig. di corrispondere alla signora a CP_1 Parte_1 titolo di concorso al mantenimento indiretto dei figli minorenni e nonché della Per_1 CP_3 figlia maggiorenne , non ancora economicamente indipendente, la complessiva somma mensile Per_2 di euro 1.200,00; prevedere l'obbligo per il sig. di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento la complessiva somma mensile di euro 300,00; assegnare la casa
[...] coniugale sita in Agropoli alla Via Vienna n. 12 alla sig.ra affinché vi abiti Parte_1 unitamente ai figli;
disporre l'allontanamento del resistente dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi maggiormente frequentati dalla ricorrente".
Pag. 2 di 23 Deduceva: 1) di aver contratto matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Agropoli, con il sig. in CP_1 data 12/5/2001 e che i coniugi avevano scelto il regime legale patrimoniale della separazione dei beni;
2) che dal matrimonio erano nati quattro figli: il Per_3
7/03/2000, il 5/01/2004, il 30/01/2007 e il 4/03/2014; 3) Per_2 Per_1 CP_3 che la casa coniugale era di proprietà esclusiva del sig. ; 4) di essersi CP_1 occupata della casa e della famiglia e che il sig. svolgeva attività di CP_1 imprenditore edile ed era titolare di una ditta individuale denominata "Edilcrisi"; 5) che il sig. , anche in presenza dei figli minorenni, si era reso protagonista di CP_1 condotte contrarie e violative dei doveri matrimoniali e che, in particolare, in occasione dell'episodio verificatosi in data 08/10/2023, a seguito dell'intervento dei carabinieri della locale stazione presso l'abitazione familiare, la sig.ra si era Pt_1 recata presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero San Luca di Vallo della
Lucania; 6) che, conseguentemente alla denuncia-querela sporta dalla sig.ra Pt_1 per tale ultimo episodio, veniva iscritto a carico del sig. , presso la Procura CP_1 della Repubblica di Vallo della Lucania, il procedimento penale al n.1671/2023
R.G.N.R.; 7) che, il sig. aveva perseverato nelle condotte pregiudizievoli CP_1 nei suoi confronti, rifiutandosi di contribuire al sostentamento economico dei familiari;
8) che stanti i comportamenti pregiudizievoli del sig. che avevano CP_1 coinvolto anche i figli nella forma della violenza assistita, ricorrevano i presupposti per l'affidamento esclusivo alla madre.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/06/2024, si costituiva in giudizio il sig. , contestando tutte le pretese della moglie e rappresentando che CP_1 le ragioni reali della fine del matrimonio erano da ricercare nei comportamenti violativi degli obblighi matrimoniali tenuti, da sempre, dalla sig.ra
[...]
Inoltre, proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la dichiarazione Parte_1 di separazione con addebito alla sig.ra , per i suoi comportamenti contrari ai Pt_1 doveri coniugali e la contestuale pronuncia di affidamento congiunto della prole con distribuzione paritaria dei periodi di permanenza presso ciascun genitore,
Pag. 3 di 23 l'esclusione di qualsiasi obbligo di mantenimento nei confronti della moglie,
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore ovvero la divisione del bene in due unità abitative, il tutto con vittoria di spese e competenze al procuratore antistatario.
Rappresentava che la sig.ra intratteneva da diversi mesi una relazione Pt_1 extraconiugale, che ledeva la sua dignità ed aveva abbandonato la casa coniugale portando con sé la figlia più piccola privandola di un regolare rapporto CP_3 familiare non solo con padre, ma anche con i fratelli. Esponeva inoltre, che la moglie già in passato aveva abbandonato varie volte la casa coniugale, in particolare, nel mese di maggio, giugno e luglio 2016 lasciando i quattro figli dai nonni ovvero portandoli con sé. In ordine all'episodio verificatosi in data 8/10/2023, il resistente deduceva che i figli ascoltati dinanzi ai Carabinieri di Agropoli avevano dichiarato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori. In particolare, il figlio Per_1 dichiarava di non aver visto il padre colpire la madre, di essere stato al piano di sopra durante l'episodio e di non aver mai notato segni particolari sul corpo dei genitori.
All'udienza del 27/6/2024 comparivano entrambe le parti.
La ricorrente, dopo essersi riportato al ricorso, precisava che in almeno due occasioni la figlia aveva assistito ad episodi di violenza fisica del marito nei CP_3 suoi confronti, manifestando paura e turbamento. Riferiva che, in precedenza, il resistente aveva mantenuto un buon rapporto con i figli, e solo successivamente aveva cominciato a disinteressarsene, pur non essendo mai stato violento nei loro confronti.
Il resistente si riportava alla comparsa di costituzione, precisava di abitare ancora nella casa coniugale, di proprietà dei genitori, e di trascorrervi poco tempo a causa degli impegni lavorativi. Aggiungeva che la moglie dormiva raramente in casa perché aveva un compagno, circostanza confermata – secondo quanto riferito – dalla figlia minore. Riferiva che l'episodio oggetto del procedimento penale era stato l'unico
Pag. 4 di 23 litigio violento tra i coniugi e negava di aver mai posto in essere altre condotte fisicamente aggressive.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, emetteva il 28/6/2025 ordinanza con la quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento congiunto dei figli minori e con collocamento CP_3 Per_1 prevalente presso la madre e tempi di frequentazione stabiliti per il padre, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, stabiliva un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 450,00 per i figli minori e la figlia maggiorenne , oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie, rigettava la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie e disponeva accertamenti patrimoniali tramite la Guardia di Finanza e attivava i
Servizi Sociali competenti per territorio.
In data 1/7/2024 veniva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania a carico del sig. ordinanza applicativa della misura cautelare CP_1 dell'allontanamento dalla casa familiare, ai sensi dell'art. 282 bis c.p.p.. Il 28/6/2024
i Carabinieri di Agropoli erano, difatti, intervenuti presso la casa coniugale per una lite fra i coniugi : la sig.ra dichiarava che, dopo aver Parte_2 Pt_1 comunicato al marito che doveva lasciare l'abitazione, a lei assegnata, lo stesso era andato in escandescenze, aveva rotto un mobile della cucina e l'aveva colpita con più pugni al viso, causandole un trauma cranico, il tutto alla presenza della figlia minore Il G.I.P. assumeva che la versione della persona offesa fosse CP_3 dettagliata e coerente, confermata anche da elementi oggettivi e dalla testimonianza del figlio maggiore, ed evidenziava la gravità delle condotte contestate e la necessità di evitare ulteriori contatti tra le parti, ritenendo la misura adeguata a prevenire recidive e a tutelare l'incolumità della vittima.
Con provvedimento del 3/7/2024 il Tribunale, in seguito all'emissione dell'ordinanza cautelare di allontanamento del sig. dalla casa familiare per CP_1 gravi condotte ai danni della moglie, disponeva la sospensione delle visite programmate fra il sig. ed i figli minori, nonché l'affido CP_1 monogenitoriale dei predetti minori alla sig.ra e fissava l'udienza Parte_1
Pag. 5 di 23 del 16/7/2024 per la conferma, modifica o revoca di quanto disposto inaudita altera parte.
All'udienza del 16 luglio 2024 il difensore del sig. rappresentava che il CP_1
Tribunale del Riesame di Salerno aveva revocato la misura cautelare, mentre la difesa della ricorrente, non informata della revoca, chiedeva che le frequentazioni del padre con la minore fossero regolate con il supporto del nonno paterno, CP_3 domandando inoltre la liberazione dei locali sottostanti dall'attrezzatura lavorativa dell'ex coniuge e lamentando il mancato versamento del contributo di mantenimento. Il Vicebrigadiere , ascoltato dal tribunale, riferiva Persona_4 che, intervenuto presso l'abitazione solo il 28 giugno 2024, aveva trovato la minore nel soggiorno, la madre in cucina e il resistente fuori Persona_5 dall'abitazione
Il Tribunale con provvedimento del 18/7/2024 provvedeva come segue: 1) conferma
l'affido esclusivo dei minori ed alla sig.ra ; 2) dispone che gli Per_1 CP_3 Parte_1 incontri fra il sig. e i figli minori avvengano secondo le modalità indicate in CP_1 motivazione;
3) nomina curatore dei minori l'avv. Antonello Mainenti;
4) ordina al sig. CP_1 di allontanarsi dalla casa familiare sita in Agropoli (SA) alla Via Vienna n. 12 e di
[...] non avvicinarsi ai luoghi maggiormente frequentati dalla ricorrente, quali la residenza degli ascendenti sita in Agropoli alla Via Belvedere n. 7 e la scuola frequentata dai figli e CP_3
nonché la scuola di danza e la parrocchia frequentata dalla minore oltre al luogo Per_1 CP_3 di lavoro attuale della sig.ra sito in Agropoli alla Via Patella presso l'abitazione della Pt_1 sig.ra per la durata di mesi sei;
5) dispone che il sig. previa Pt_3 CP_1 comunicazione della data e dell'ora ai Carabinieri territorialmente competenti, provveda al ritiro degli attrezzi di lavoro dal locale sottostante l'abitazione familiare 6) rinvia al 17/10/2024.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al curatore nominato e ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l'organizzazione degli incontri protetti e la redazione della relazione richiesta in motivazione, nonchè ai Carabinieri territorialmente competenti”.
Pag. 6 di 23 Si legge nel provvedimento: “La circostanza che la misura cautelare adottata dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania sia stata revocata dal Tribunale del riesame di Salerno non può condurre alla conferma dei provvedimenti emessi in data 28/6/2024 e ciò non solo per il diverso piano sul quale operano le valutazioni del giudice civile e di quello penale, ma soprattutto per la circostanza che alla sig.ra era refertata la sussistenza di un trauma Parte_1 cranico con prognosi di sette giorni e per l'evidente difficoltà manifestata dal sig. al CP_1 controllo dell'ira, salvo ogni successivo approfondimento sugli episodi denunciati dell'8/10/2023 e del 29/6/2024. Tale situazione impone di escludere almeno allo stato qualsiasi contratto fra i coniugi e rende non percorribile la soluzione dell'affido condiviso, tanto al fine di non esporre la minore ed anche ad ulteriori episodi di violenza. Come a tutti noto i bambini CP_3 Per_1 vittime di violenza assistita sono costretti ad essere testimoni di aggressività e violenza e ciò viola il loro diritto di vivere un'infanzia serena con un impatto catastrofico, di tipo fisico, morale e psicologico, che può durare tutta la vita. La mera conflittualità non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, solo quando essa costituisce un tollerabile disagio per la prole, mentre se viene messo in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, l'unica strada percorribile è quella dell'affido monogenitoriale. La particolare situazione in cui si trovano i minori impone anche di procedere alla nomina per gli stessi di un curatore…”.
Si costituiva il curatore speciale, avv. Antonello Mainenti, in rappresentanza dei minori, e Rappresentava di aver ascoltato i minori in data Per_1 CP_3
26/8/2024, che entrambi i minori apparivano sereni, ben inseriti nel contesto familiare e scolastico, e animati da una relazione positiva sia con i fratelli maggiori sia con i nonni materni e paterni. Deduceva che, manifestava il desiderio di CP_3 poter frequentare il padre, mentre , prossimo alla maggiore età, mantenendo Per_1 già autonomi rapporti con il genitore, si mostrava maturo e consapevole della situazione familiare. Aggiungeva di aver riscontrato un solido legame tra e il CP_3 nonno paterno e promuoveva la realizzazione di incontri protetti tra la minore e il padre presso l'abitazione di quest'ultimo, con la costante presenza sia del nonno sia degli operatori sociali, rendendo noto che era stato concordato un calendario di incontri protetti a cadenza fissa, oggetto di monitoraggio e futura valutazione ai fini
Pag. 7 di 23 di un'eventuale evoluzione verso incontri più spontanei. Rappresentava, infine,
l'esigenza di un percorso di sostegno alla genitorialità, sottolineando la necessità che i genitori rispettassero le prescrizioni giudiziarie, invitandoli a collaborare fattivamente nel superiore interesse dei minori, e chiedeva di ammonire le parti rispetto a future violazioni, rimettendo alle istituzioni l'attivazione di specifici percorsi di supporto familiare.
La difesa del sig. chiedeva la modifica dell'ordinanza emessa in CP_1 data 18/7/2024. Rappresentava che i minori mantenevano rapporti sereni con il padre e col nonno paterno, chiedeva la revoca della misura cautelare di allontanamento e divieto di avvicinamento con la possibilità di incontri liberi tra padre e figlia e il rientro in possesso del locale deposito per poter proseguire CP_3
l'attività lavorativa e deduceva che il sig. era in difficoltà CP_1 economiche per l'impossibilità di accedere agli strumenti necessari per il lavoro e per le spese fisse che doveva sostenere a seguito del trasferimento, concludendo in via subordinata, per la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto per i figli maggiorenni, in considerazione della loro autonomia lavorativa.
Il Tribunale con provvedimento del 7/11/2024 disponeva che il sig. CP_1
incontrasse la figlia il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola dalle
[...] CP_3 ore 16,00 fino alle ore 19:00 e a settimane alterne, il sabato e/o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19:00 e che la ricorrente provvedesse ad accompagnare e/o riprendere la figlia presso l'abitazione del nonno paterno e ad integrazione del provvedimento del 18/7/2024, ordinava al sig. e di non avvicinarsi CP_1 alla casa dei propri ascendenti durante il tempo necessario alla sig.ra per Pt_1
l'accompagnamento e il prelievo della figlia rigettava le ulteriori richieste e CP_3 rinviava per la precisazione delle conclusioni al 6/5/2025, differita al 30/9/2025 per l'acquisizione di una relazione aggiornata dei Sevizi Sociali, diretta alla verifica della regolarità delle frequentazioni fra e il padre. CP_3
I Servizi Sociali depositavano in data 20/5/2025 una relazione dalla quale emergeva che la minore presentava un profilo comportamentale equilibrato, con CP_3
Pag. 8 di 23 modalità affettuose, rispettose e collaborative, risultando ben inserita nel contesto scolastico e nelle attività extrascolastiche, con buon rendimento e partecipazione attiva, che la relazione con la madre si mostrava stabile e rassicurante, come principale riferimento educativo ed emotivo, garantendo cure quotidiane e regolarità scolastica. Aggiungevano che risultava affettivamente legata anche al padre, CP_3 con il quale tuttavia il tempo trascorso risultava limitato a causa dei suoi impegni lavorativi e spesso caratterizzato da ritardi o dalla delega ai nonni paterni, tranne che nelle giornate domenicali e che la stessa, pur manifestando disappunto per la scarsa disponibilità paterna, dimostrava comprensione delle difficoltà del genitore.
I Servizi Sociali segnalavano l'utilità di favorire una maggiore stabilità e continuità nella presenza del padre, raccomandando un migliore bilanciamento tra impegni lavorativi e responsabilità genitoriali, preservando così il diritto della minore a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori. In detta relazione si confermava la serenità complessiva della bambina, favorita dalla cura della madre e dal sostegno del nucleo familiare.
La causa era assunta in decisione all'udienza del 30/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume anche dalla condotta processuale delle parti stesse, dalla posizione assunta in sede di comparizione e dagli episodi di violenza assistita.
Il resistente formulava domanda di addebito con la comparsa di costituzione.
La domanda di addebito formulata nell'interesse del resistente non merita accoglimento. Il resistente ha allegato che la crisi del matrimonio è stata causata dai
Pag. 9 di 23 comportamenti della ricorrente, ed in particolare dalle relazioni extraconiugali dalla stessa intrattenute e, tuttavia, nulla ha provato in ordine ai comportamenti della sig.ra o alla anteriorità di tali comportamenti rispetto alla crisi Parte_1 matrimoniale.
La ricorrente chiedeva di addebitare la separazione al marito solo con la memoria depositata ai sensi del n. 17 dell'art. 473 bis c.p.c. a parziale modica delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
Il testo dell'art. 473 bis n. 17 prevede che parte attrice possa depositare venti giorni prima della celebrazione dell'udienza una memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande ed eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti;
le decadenze previste dagli artt. 473- bis.14 e 473-bis.17 operano solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, come espressamente chiarito dall'art. 473-bis.19.
Dottrina e giurisprudenza hanno da sempre discusso circa la precisazione o modificazione ammissibile (la cosiddetta emendatio libelli) e quella che, introducendo una domanda radicalmente diversa e nuova da quella originaria, è inammissibile (la cosiddetta mutatio libelli).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12310/2015 evidenziavano, così contraddicendo quanti affermavano che sono ammissibili “solo le modificazioni della domanda introduttiva che non incidono né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere)…. (v. tra numerose altre Cass. numeri 1585 del 2015; 12621 del 2012;
17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006)”, che la modificazione della domanda, ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, ovvero il petitum o la causa petendi, sempre a condizione che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta
Pag. 10 di 23 in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Secondo la ricostruzione della Corte di Cassazione quell'orientamento che relegava senza incertezze nel campo della inammissibile mutatio libelli le modifiche alla domanda iniziale incidenti su petitum e causa petendi era in realtà già stato superato nei singoli casi in cui in concreto erano state ritenute ammissibili anche domande che presentavano mutamenti in ordine ai suddetti elementi identificativi ( modifica della iniziale domanda di risoluzione di inadempimento consistente nell'aggiunta di una domanda subordinata di adempimento del contratto, ammissibilità della domanda di accertamento dell'intervenuto effetto traslativo del bene dopo la proposizione di domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.). Si evidenziava che l'art. 183 non contiene alcun esplicito divieto circa la formulazione di domande nuove a differenza di quanto previsto nell'art. 345 c.p.c. per il giudizio di appello e che una modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima) risulta logicamente comprensibile siccome situata all'esito dell'udienza di comparizione, cioè una udienza in cui non è ancora sostanzialmente iniziata la trattazione della causa, non è intervenuta l'ammissione di mezzi di prova, e quindi una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo (a differenza delle modifiche ammissibili, prima delle riforme degli anni novanta, perfino in appello).
Ne consegue che la modificazione (ammessa) non può ridursi ad una mera precisazione della domanda o diversa qualificazione giuridica del fatto costituivo del diritto ma può consistere - sempre nell'alveo della medesima vicenda sostanziale dedotta o, comunque, collegata e connessa - in una messa a fuoco dei propri interessi e dei propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale, e dunque della domanda, nel rispetto dei tempi processuali (ragionevole durata del processo) e della difesa della controparte. La domanda risultante dalla modificazione non si aggiunge alla domanda iniziale ma la sostituisce realizzando la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, nel rispetto dell'economia
Pag. 11 di 23 processuale e della ragionevole durata del processo (…in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonchè ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria. ………È inoltre da considerare che la possibilità di una simile modificazione risulta prevista, nella complessa architettura della norma in esame, dopo gli atti introduttivi di entrambe le parti, le eventuali domande riconvenzionali e richieste di autorizzazione
a chiamare in causa terzi, ma, soprattutto, dopo l'esplicazione dei poteri (non solo di direzione ma anche) di "indirizzo" processuale attribuiti al giudice pure attraverso la previsione, nella medesima norma, della richiesta di chiarimenti alle parti e dell'indicazione delle questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, quindi in un momento in cui, all'esito di una udienza potenzialmente "chiarificatrice", può risultare assai più evidente alle parti, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in causa, la soluzione effettivamente rispondente ai rispettivi interessi
e intendimenti. È perciò da ritenersi che il legislatore abbia scelto proprio questo momento per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali, come già sottolineato, è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale.
Pag. 12 di 23 Diversamente opinando si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla organizzazione dell'articolo 183 c.p.c., nell'ambito di una logica deontica fine a se stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi, obblighi e divieti con l'unica preoccupazione che siano certi i confini tra quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito della funzionalità dell'intero processo e dei suoi valori fondanti.
Ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (per la quale, come già precisato, neppure sarebbe necessaria un'apposita previsione e addirittura la concessione di termini e "controtermini") significherebbe infatti, contro la lettera e la logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti In relazione ad una determinata vicenda sostanziale - eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione - a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale…).
Il principio è stato ripetutamente sostenuto dai giudici di legittimità dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione citata e, stante il contenuto assolutamente sovrapponibile del dettato normativo dell'art. 183 c.p.c. e di quello del n. 17 dell'art. 473 bis c.p.c., appare preferibile aderire all'orientamento secondo cui la domanda di addebito è ammissibile anche laddove formulata nella memoria integrativa, laddove ricorrano le condizioni elencate dai giudici di legittimità.
La modificazione della domanda ammessa dall'art. 473 bis n. 7 c.p.c. può, difatti, riguardare sia uno, sia entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e
"causa petendi") e la richiesta di addebito risulta connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non compromette il diritto di difesa della controparte, non può determinare l'allungamento dei tempi processuali e consente di risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice.
Tanto premesso, la domanda di addebito formulata nell'interesse di parte ricorrente merita accoglimento.
Pag. 13 di 23 I giudici di legittimità hanno, difatti, ripetutamente affermato, con argomentazioni pienamente condivisibili che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” ( cfr. Cass. civ. n. 7388/2018, n. 3925/2018, 31351/2022 e 22294/24).
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, e premesso che nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne, la ricorrente chiedeva l'affidamento Per_1 esclusivo della figlia minore cui si opponeva la controparte. CP_3
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone al giudice di affidare i figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ad entrambi i genitori;
l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio e va disposto solo quando l'affidamento congiunto è in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore. La giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, ha elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole e ciò accade soprattutto in caso di violenza sui figli e sull'altro genitore anche in presenza del figli o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro, ovvero quando vi sono gravi violazione degli obblighi di assistenza, l'irreperibilità del genitore, ovvero l'uso di alcool o di sostanze stupefacenti.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame ritiene il Collegio che l'affidamento della figlia minore vada disposto con modalità esclusiva alla sig.ra
; gli episodi di violenza ripetuti nel tempo, cui risulta aver assistito Parte_1
escludono che possa allo stato disporsi l'affido condiviso. CP_3
Come evidenziato già dal giudice relatore col provvedimento del 18/7/2024 la circostanza che la misura cautelare adottata dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo
Pag. 14 di 23 della Lucania in data 1/7/2024 sia stata revocata dal Tribunale del riesame di
Salerno non può condurre in questa sede alla mancata adeguata considerazione della rilevanza della violenza del comportamento adottato dal sig. e ciò CP_1 non solo per il diverso piano sul quale operano le valutazioni del giudice civile e di quello penale, ma soprattutto per il coinvolgimento della minore che CP_3 assisteva ai fatti, e per l'evidente difficoltà manifestata dal sig. al CP_1 controllo dell'ira e della collera, che contraddistinguono i rapporti intrattenuti con la moglie. Il sig. non ha neanche allegato di aver intrapreso un CP_1 percorso, che lo possa aiutare nella gestione dell'ira.
Si legge nella motivazione del Tribunale del riesame: “L'atteggiamento della donna ha sicuramente infastidito e alterato l'indagato che, in uno scatto d'ira, ha rotto l'anta del mobile e l'ha colpita con un pugno. Al Pronto Soccorso, la lamenta dolore alla testa e al collo, ma non Pt_1 sono refertati segni evidenti di lesioni….. il procedimento di separazione personale è stato introdotto su ricorso di dal 2023. Da tale data i coniugi vivono da separati in casa. Parte_4
Questi dati dimostrano come da tempo non tollera più la convivenza con il Parte_4 coniuge tanto da intraprendere relazione extraconiugale, condotte che possono aver portato
l'indagato, nel corso degli anni, a reazioni di violenza;
in tutto quattro per come riferite dalla donna. Il 28.06.2024 la donna, venuta a conoscenza del provvedimento del giudice civile, vuole che esca subito di casa;
è evidente che tra i coniugi scoppia un litigio e, in questo CP_1 frangente, l'indagato può aver colpito la donna ma in maniera non così grave da lasciarle segni e lesioni evidenti…Delle altre quattro percosse subite in passato, di cui riferisce la vi è Pt_4 documentato il carico pendente dell'episodio dell'08.10.2023 rinviato a dibattimento con citazione diretta… Sulla scorta di queste risultanze ritiene il Tribunale che: -le lesioni inferte alla Passare il
29.06.2024 non siano state di particolare rilevanza e, comunque, siano scaturite da una lite in atto tra due coniugi che vivono già da mesi come separali in casa;
- non sussista alcun concreto pericolo di recidiva in ragione dell'unico carico pendente per lesioni verificatesi nel 2023 sulla cui modalità di verificazione residuano peraltro dubbi e non essendovi riscontro agli altri episodi, riferiti dalla solo nel numero, senza alcuna collocazione spazio-temporale degli stessi;
-infine Pt_4
Passare Enrichetta, pur affermando di essere stata minacciala di morte da CP_1
Pag. 15 di 23 dice di non temere per la propria incolumità in quanto l'indagato non è in grado di farle del male per la presenza dei figli…. Ne consegue che non sussiste alcun pericolo di reiterazione del reato anche perché, in base all'ordinanza del giudice civile, i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e la casa coniugale è stata assegnata a di tal che Parte_4 CP_1
è obbligato ad allontanarsene e non potrà farvi rientro se non per prelevare gli effetti
[...] personali ma previa autorizzazione del giudice civile..”.
Come a tutti noto i bambini vittime di violenza assistita sono costretti ad essere testimoni di aggressività e violenza e ciò viola il loro diritto di vivere un'infanzia serena con un impatto catastrofico, di tipo fisico, morale e psicologico, che può durare tutta la vita. La mera conflittualità non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, solo quando essa costituisce un tollerabile disagio per la prole, mentre se viene messo in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, l'unica strada percorribile è quella dell'affido monogenitoriale.
L'ultima relazione dei Servizi Sociali competenti per territorio evidenzia che CP_3 ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori, che la sua figura di riferimento è la madre e che la bambina è legata al padre, pur soffrendo dello scarso tempo che lo stesso le dedica, adducendo problemi lavorativi.
La minore affidata in via esclusiva alla madre vivrà unitamente alla stessa presso la casa familiare sita in Agropoli alla via Via Margherita 18, primo piano, che viene a quest'ultima assegnata, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, secondo cui “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art.
337 sexies c.c.” (ex multis Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
Pag. 16 di 23 Quanto alle modalità di frequentazione fra il resistente e la figlia, il curatore nel formulare le proprie conclusioni proponeva una regolamentazione diversa da quella adottata con provvedimento del 6/11/2024, anche in considerazione degli impegni infrasettimanali di In particolare chiedeva di autorizzare il pernottamento CP_3 della minore il sabato presso l'abitazione del padre, a settimane alterne, ponendo a carico della ricorrente l'onere di accompagnare la figlia presso l'abitazione del nonno paterno alle ore 18,00 del sabato per poi riprenderla alle ore 19,00 della domenica, di prevedere per il fine settimana in cui non la minore non pernottava presso il padre, che la stessa fosse accompagnata dalla madre presso l'abitazione del nonno paterno alle 17,00 per essere prelevata alle ore 19:00 e di fissare l'incontro infrasettimanale il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, secondo le medesime modalità logistiche previste per il sabato. Chiedeva al Tribunale di esortare il padre al rispetto rigoroso della calendarizzazione degli incontri al fine di evitare disillusioni e turbamenti alla minore e consigliava l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, finalizzato alla gestione della conflittualità e all'adozione di condotte orientate alla tutela del superiore interesse della minore.
La ricorrente si dichiarava favorevole, alla luce del desiderio espresso dalla figlia ad un ampliamento degli incontri padre/figlia e anche al pernottamento CP_3 della minore con il padre.
Il Tribunale con provvedimento del 18/7/2024 disponeva che fossero i Servizi
Sociali a procedere alla organizzazione di incontri protetti con il coinvolgimento sia del nonno paterno, indicato quale persona di fiducia delle parti, sia del curatore, tanto al fine di consentire, dopo il monitoraggio di almeno un mese e il deposito di relazione da parte dei Servizi Sociali, incontri esclusivamente alla presenza del nonno paterno;
i Servizi Sociali già con la relazione depositata in data 16/10/2024 evidenziavano che la minore aveva un ottimo rapporto di complicità col padre e coi nonni paterni e che in compagnia sia del padre, sia dei nonni appariva serena, concludendo in accordo con il curatore per la sospensione degli incontri in modalità protetta e il Tribunale con provvedimento del 6/11/2024 disponeva che il sig.
Pag. 17 di 23 incontrasse la figlia il martedì e il giovedì dall'uscita di CP_1 CP_3 scuola dalle ore 16,00 fino alle ore 19:00 e a settimane alterne, il sabato e/o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19:00 e che la ricorrente provvedesse ad accompagnare e/o riprendere la figlia presso l'abitazione del nonno paterno.
Tutte le relazioni dei Servizi Sociali acquisite agli atti evidenziano lo stretto e sereno legame esistente fra e il padre, cosicchè le richieste avanzate dal curatore CP_3 meritano accoglimento con l'auspicio che l'intensificazione dei rapporti soprattutto nel fine settimana consenta ad di poter godere con maggiore tranquillità CP_3 della compagnia del padre. Appare opportuno prevedere un ulteriore coinvolgimento del nonno paterno, che entrambe le parti ritengono persona di loro fiducia.
Il sig. va invitato al rispetto rigoroso della calendarizzazione degli CP_1 incontri al fine di evitare ed entrambe le parti all'inizio di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Circa la determinazione della misura del contributo economico per il mantenimento dei figli minori, deve tenersi conto delle condizioni economiche delle parti e della loro capacità di produrre reddito;
per i figli maggiorenni l'art.337 septies c.c. prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Il giudice non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per
Pag. 18 di 23 libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass.
407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari
(Cass.23673/2006; 4765/2002).
Il resistente chiedeva di ridurre o revocare l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e , in considerazione della loro autonomia lavorativa ed Per_2 Per_1 evidenziava di aver dovuto sostenere delle spese per trovare una nuova sistemazione.
Il resistente al momento dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento risultava titolare di un reddito annuo di circa 12.000 euro e di alcune proprietà e mezzi di locomozione;
il Tribunale, rilevato che i redditi dichiarati non apparivano compatibili con l'acquisto della casa coniugale come descritto nella comparsa di costituzione, con il mantenimento di quattro figli, con i depositi bancari e con la titolarità di automezzi, disponeva accertamenti sui redditi delle parti.
Dalla relazione depositata in data 8/10/2024 dalla Guardia di Finanza emergono elementi dai quali è facile evincere che il sig. goda di ulteriori CP_1 entrate oltre quelle dichiarate. Egli, difatti, dal 2019 al 2023 è titolare di redditi che variano da euro 1686,00 ad euro 13.341,00 annui e, oltre a mantenere la famiglia
Pag. 19 di 23 composta dalla moglie e da quattro figli, è proprietario di due fabbricati e due terreni ed ha alienato nel 2018 due immobili rispettivamente per euro 85.000,00 ed euro
60.000,00 e un deposito per euro 11.000,00 e titolare di una JE RE e di due motoveicoli.
La sig.ra dal 2019 al 2023 è titolare di redditi da euro 76,81 ad Parte_1 euro 1747,58 annui e, ciononostante, acquista un immobile il 13/12/2018 per il corrispettivo di euro 145.000,00 ed è titolare di quattro autoveicoli e un motoveicolo.
Alla luce del difetto di prova in ordine al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli maggiorenni delle parti, dell'età della prole e delle relative esigenze, della capacità reddituale delle parti per come rappresentata, del contributo minimo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità va confermato l'assegno di mantenimento di euro
450,00 mensili ( 150 euro per ciascun figlio), oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, individuate come da provvedimento del 6/11/2024.
L'ultima domanda da esaminare è quella avente ad oggetto la richiesta di assegnazione di un assegno per il mantenimento della sig.ra . Parte_1
“In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” ( cfr. Cass. civ. n. 234/2025).
Gli elementi raccolti circa i redditi di cui nel corso degli anni la sig.ra
[...] ha potuto godere militano per una revisione della decisione assunta con Parte_1 provvedimento del 28/6/2025 quando alcun assegno era alla stessa riconosciuto. La sig.ra svolge lavori salutari e le sue entrate risultano molto limitate, cosicchè Pt_1
Pag. 20 di 23 in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati va alla stessa riconosciuto un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, al fine di garantire il minimo necessario per vivere.
Nulla deve essere disposto in ordine all'ordine di allontanamento adottato in data
18/7/2025 della durata di mesi sei.
Le spese in considerazione della natura del giudizio e delle questioni affrontate, vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero e sulle istanze del curatore CP_1 speciale dei minori, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito al sig. , autorizzando i predetti
[...] CP_1 coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credano la propria residenza;
2. rigetta la domanda di addebito formulata nell'interesse di parte resistente;
3. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre;
CP_3
4. assegna il godimento della casa coniugale sita in Agropoli (SA) alla Via
Vienna n. 12 alla ricorrente;
5. dispone che il sig. incontri la figlia ogni mercoledì e CP_1 CP_3
a settimane alterne il sabato dalle ore 16,00 e fino alle ore 19,00 e che a settimane alterne la minore pernotti con il padre, rimanendo con lo CP_3 stesso dalle ore 18,00 del sabato e fino alle ore 19,00 della domenica e che la ricorrente provveda ad accompagnare e/o riprendere la figlia presso l'abitazione del nonno paterno;
Pag. 21 di 23 6. invita il sig. al rispetto rigoroso della calendarizzazione degli CP_1
incontri al fine di evitare ed entrambe le parti all'inizio di un percorso di sostegno alla genitorialità;
7. dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli minori in forma diretta, che il resistente versi a titolo di mantenimento della figlia minore e dei figli maggiorenni ed un assegno CP_3 Per_1 Per_2 complessivamente pari ad euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo indici Istat, entro i primi cinque giorni di ciascun mese a far data dalla data di presentazione del ricorso e che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie (spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare ) che non richiedono il preventivo assenso: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo assenso: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi dir ecupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo proungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo assenso: a)
Pag. 22 di 23 corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby – sitter); c) viaggi e vacanze);
8. dispone che versi a titolo di mantenimento della moglie CP_1
euro 150,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo Parte_1 indici Istat, entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
9. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Vallo della Lucania, 23/10/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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