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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 5968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5968 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7022 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”, riservata per la decisione in data 28.2.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANNARITA LIBRALESSO, come da procura in atti;
ATTRICE
E
in p. del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. IRENE Controparte_1
IACOVELLA, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
allegava:
- che, in data 05.04.2016, in alle ore 18,30 circa, si recava, a piedi, CP_1
dall'Hotel Sheraton, situato nel il centro direzionale di verso il centro CP_1
della città, per andare a cena insieme ad altri colleghi;
- che, durante il tragitto, cadeva sul marciapiede, a causa della presenza di un alto scalino dello stesso colore del marciapiede, fatto con lastre di pietra scura;
- che tale scalino non era visibile;
- che, a seguito alla caduta, accusava forte dolore al piede destro, per cui si rendeva necessario un controllo presso il PS del S.M. di Loreto Nuovo;
- che veniva accertata una distorsione di II grado del collo del piede dx, con prognosi iniziale di 15 giorni s.c. e con applicazione di apparecchio immobilizzante a valva e, nei successivi 2-3 mesi, eseguiva cicli di FKT;
- che, in data 09.01.2017, il Ministero della difesa Aeronautica di Milano
(Linate) esprimeva il seguente giudizio medico-legale: “Non idoneo al rinnovo dell'attestato per l'esercizio delle attività previste come equipaggio di cabina per mesi 1 (uno);
- che lo stesso giudizio medico – legale si è protratto per diversi mesi e, per tale motivo, l'attrice ha iniziato ad essere affetta da attacchi di panico ed agorafobia (cfr. all. 1 certificato del 26.06.2017);
- che, infine, in data 21.09.2017, veniva sottoposta a visita dalla Commissione
Sanitaria di Appello, che emetteva il seguente giudizio: “a) affetta da disturbo di panico con agorafobia di grado medio-grave, con caratteristiche di cronicità
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 e di resistenza al trattamento psicofarmacologico, in soggetto con esiti di pregresso trauma distorsivo di II grado di collo piede dx, con segni di intolleranza al carico e di alterazioni funzionali. Il tutto non compatibile;
b) non idonea- provvedimento a carattere permanente- a decorrere dalla data dell'odierno accertamento medico legale al rinnovo del certificato per
l'esercizio delle attività previste della classe CC di visita medica (Cabin Crew) ai sensi del regolamento (UE)” (cfr. all.2 parere commissione medica);
- che infine, in data 02.11.2017, la le notificava la risoluzione Parte_2
del rapporto per sopravvenuta inidoneità fisica permanente;
- che, in data 13.02.2018, a mezzo del difensore, inviava al Controparte_1
richiesta di risarcimento dei danni subiti (cfr. All.3 copia lettera richiesta risarcitoria);
- che, tuttavia, il on rispondeva alla richiesta;
Controparte_1
- che, in data 17.06.2021, a mezzo del procuratore, inviava proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L.
132/2014 (cfr. all.4 invito stipula convenzione negoziazione assistita);
- che, tuttavia, anche tale proposta rimaneva priva di riscontro.
In merito alla quantificazione dei danni subiti, l'attrice riportava quanto esposto nella ctp redatta dal Dott. Persona_1
L'attrice concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco p.t., nella produzione Controparte_1
del sinistro del 05.04.2016 e, per l'effetto, condannarlo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite. Tali danni venivano quantificati in euro € 92.901,00, comprensivi del danno psichiatrico e della
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 personalizzazione massima, nonché delle spese mediche sostenute e documentate, ovvero nella maggiore o minora spesa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dall'evento dannoso al soddisfo.
Si costituiva l' convenuto, che eccepiva la nullità dell'avverso atto di citazione CP_2
per violazione degli artt. 163 e 164, co.4, c.p.c. Nel merito, il convenuto rilevava che la presunzione di colpa posta a carico dell'Ente custode della strada non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo.
Infatti, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito. Tuttavia, questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
L'attrice, ribadiva parte convenuta, non ha fornito alcuna valida prova in ordine all'effettiva verificazione dei fatti esposti in citazione, difatti, applicando alla fattispecie de quo i suesposti principi, appare evidente come alcun addebito possa essere mosso al Infatti, il dichiarato sinistro si è verificato alle ore Controparte_1
18.30 circa di inizio Aprile, e, dunque, in condizioni di visibilità tali da individuare – ponendo la normale diligenza – la presenza di un “alto” gradino, che, tra l'altro, viene descritto né rotto, né sconnesso, e, pertanto, neppure oggetto di eventuali segnalazioni di pericolo, ma solo “non visibile” a causa di un'identità di colore con il marciapiede. Conseguentemente, l'accaduto, secondo la prospettazione del non poteva che essere attribuito, totalmente, alla mancata diligenza o al CP_1
comportamento colposo del danneggiato, laddove la colpa va intesa quale imprudenza e/o imperizia.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Sul risarcimento del danno, parte convenuta rilevava che il danno biologico e psichiatrico, allegato dall'istante, al quale questa ultima faceva solo un cenno superficiale e fugace, non era stato compiutamente descritto nei suoi elementi essenziali.
Il pertanto, chiedeva:
1. di rigettare la domanda attorea, in Controparte_1
quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
2. in via gradata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c.; 3. La condanna della controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Esaurita la fase istruttoria, consistita nel solo deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma cpc, all'udienza del 28.2.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per sua genericità, risultando dall'atto introduttivo sufficientemente chiari i fatti posti a fondamento della domanda e la domanda stessa.
Nel merito, la domanda è infondata e non trova accoglimento.
Orbene, per il “principio della ragione più liquida”, si rileva come la condotta dell'attrice, come allegata in citazione (e non provata, per le ragioni che si diranno), consisteva nel cadere a causa di un alto scalino, non visibile, secondo la prospettazione attorea, perché dello stesso colore del marciapiede.
Ritiene il Tribunale che tale scalino, in considerazione del fatto che l'incidente si è verificato alle 18,30 del mese di aprile e, quindi, in pieno giorno, fosse assolutamente visibile. Tale condotta costituisce un comportamento negligente ed
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 imprudente, idoneO ad integrare il c.d. caso fortuito incidente ed ad escludere il nesso di causalità tra l'evento dedotto ed i danni.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (da cose in custodia), infatti, va esclusa qualora l'evento sia imputabile esclusivamente al danneggiato, costituendo tale comportamento un evento imprevedibile, idoneo a integrare, ex se, il caso fortuito.
In ogni caso, si evidenzia come la parte attrice non abbia fornito alcuna prova dello stesso verificarsi dell'evento, non essendo stata ammessa la prova orale articolata.
Parte attrice, in particolare, per provare i fatti allegati, formulava i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 05.04.2016 in alle ore 18,30 circa la sig.ra CP_1 [...]
all'epoca dipendente della ospite presso l'Hotel Pt_1 Parte_2
Sheraton presso il centro direzionale di si recava a piedi verso il centro CP_1
della città per andare a cena insieme ad altri colleghi di turno”;
2) “Vero che durante il tragitto sul marciapiede, la stessa cadeva a causa della presenza di uno scalino alto dello stesso colore del marciapiede, fatto con lastre di pietra scura”;
3) “Vero che in particolare, attese le caratteristiche dello scalino, fatto e dello stesso colore del marciapiede, non è stato possibile vedere”;
4) “Vero che in seguito alla caduta la sig.ra accusava forte Parte_1
dolore al piede destro rendendo necessario un controllo presso il PS del S.M. di Loreto Nuovo.
Il Tribunale, riteneva tale prova inammissibile, in quanto le circostanze di cui ai capitoli n. 1 e 2 erano indicate in modo generico, le circostanze di cui al capitolo 3
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 implicavano valutazioni e quelle di cui al capitolo 4 erano da dimostrare con documenti.
Tale ordinanza viene integralmente ribadita, poiché emessa in applicazione dei principi di cui agli artt. 244 e ss. cpc.
In particolare, si sottolinea che i capitoli 1 e 2, attraverso i quali parte attrice intendeva provare il fatto illecito costitutivo della responsabilità del CP_1
non specificavano il luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato, poiché non
[...]
veniva indicata la strada, né il civico alla cui altezza era posizionato lo scalino, che aveva cagionato la caduta.
Secondo il principio della soccombenza, vengono poste a carico dell'attrice le spese di lite sostenute dalla parte convenuta. Tali spese sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14 (come aggiornati per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 147/22), applicato in base allo scaglione di riferimento (fino a 260.000,00 euro), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Manuela Robustella, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
della in persona del p.t., ogni contraria istanza disattesa, Controparte_1 CP_3
così provvede:
- rigetta ogni domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite sostenute, che liquida in euro 7.051,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 Così deciso in Napoli in data 14.6.25
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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