Ordinanza cautelare 19 ottobre 2012
Sentenza 6 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 06/03/2023, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 03694/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07787/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7787 del 2012, proposto da OM ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Bozzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio materiale presso lo Studio Legale Recchia e Associati in Roma, corso Trieste, 88;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'ER OF, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 987 del 14 giugno 2012 del Municipio VI di Roma Capitale, avente ad oggetto l’ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia, abusivamente realizzati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnato la determina dirigenziale indicata in epigrafe, con la quale i competenti uffici comunali hanno ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate presso l'immobile sito in Roma via Giuseppe Cei n. 6, meglio descritto in atti.
L’istante ha lamentato l’illegittimità del provvedimento, in ragione di articolati motivi di diritto e ne ha chiesto l'annullamento.
Si è costituita a Roma Capitale, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 12 dicembre 2022.
Il ricorso è infondato.
Giova rilevare che in data 27 marzo 2012, a seguito di un sopralluogo effettuato dal personale della Polizia Municipale, è stata accertata in Roma, presso l'immobile di cui a causa, l’avvenuta realizzazione di interventi abusivi di ristrutturazione in assenza di titolo abilitativo, consistenti delle seguenti opere: “ realizzazione di una tettoia e delle dimensioni di metri 5.50 per 4.80 per H da 2.90 a 2.50 mediante l'installazione di una struttura in ferro, ancorata alla parete perimetrale al parapetto, sormontata da ondulina plastica; realizzazione di un vano in metallo e vetri delle dimensione di mt. 3.40 per 2.15 per H 2.40 in uso come ripostiglio” .
Gli agenti accertatori hanno individuato il soggetto responsabile dell’abuso nel sig. Marotta Alberto, in qualità di usufruttuario e possessore del bene.
E’ seguita l'adozione della gravata determina, emessa ai sensi dell'articolo 33 del DPR 380/2001 e dell’art. 16 L.R. 15/2008, con ingiunzione alla rimozione a carico sia dell’usufruttuario sia del nudo proprietario e odierno ricorrente. L’atto è stato poi notificato ad entrambi i suddetti soggetti.
Quest'ultimo, in ricorso, ha dedotto la propria estraneità rispetto al compimento delle opere e l’illegittimità dell’ingiunzione, siccome emessa e notificata anche nei suoi confronti, soggetto, come detto, estraneo all’abuso. Ha lamentato che l'amministrazione comunale non avrebbe tenuto in debito conto le osservazioni presentate da essere esponente con le quali aveva affermato di non essere responsabile dell’abuso e di non aver la disponibilità del bene.
Ha, da ultimo, lamentato che la notifica dell’atto anche nei suoi confronti lo esporrebbe immotivatamente agli effetti negativi dell’inottemperanza all’ordine ripristinatorio, come descritti in atti.
Il Collegio reputa di dover disattendere le descritte doglianze.
Correttamente l'amministrazione ha notificato l'ingiunzione sia al responsabile materiale dell'abuso (possessore del bene) sia al titolare formale del bene, atteso che, seppure in via residuale e gradata (laddove non mi provveda l'autore materiale delle opere abusive), anche il titolare dell’immobile può esser tenuto ad intervenire per rimuovere gli interventi eseguiti senza titolo.
Vero è che il proprietario non responsabile può non essere nella disponibilità del bene (come accade fisiologicamente in caso di nuda proprietà) e dunque impossibilitato ad intervenire per il ripristino. Cionondimeno, la posizione del proprietario può considerarsi “neutra” rispetto alla sanzione solo qualora il proprietario stesso sia completamente estraneo al compimento dell’opera abusiva, o, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento.
Invero il proprietario incolpevole di un abuso edilizio commesso da altri deve provare la intrapresa di ‘iniziative idonee’ a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa, non essendo all’uopo sufficienti mere dichiarazioni, affermazioni di dissociazione o semplici manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale o almeno giuridica di attivazione diretta ad eliminare l’abuso, risultando altrimenti totalmente depotenziata la tutela contro gli abusi in tutti i casi di dissociazione tra effettiva detenzione o possesso e titolarità formale dell’immobile ( cfr. tra le varie TAR Lazio 1431/20212021, n. 1431).
Tali principi, osserva il Collegio, devono essere estesi anche al nudo proprietario, in quanto egli, seppur versa in una situazione proprietaria ancora non piena, a seguito della consolidazione, ritrarrebbe vantaggi dalle opere abusivamente eseguite. Inoltre, ammettendo che egli non debba intervenire (seppur in seconda battuta) per eliminare l’abuso, si potrebbe agevolmente eludere la normativa inderogabile di repressione degli abusi edilizi.
Si osserva, per altro, che il ricorrente era ancora nudo proprietario all'epoca della adozione del provvedimento impugnato, non rilevando che egli abbia ceduto il proprio diritto nel 2015 e cioè tre anni dopo l'emanazione dell’ordine.
Invero, al momento della ingiunzione, sussisteva sicuramente un suo interesse alla rimozione dell’abuso (di cui non era responsabile) e, dunque, un onere di attivarsi, nei sensi sopraesposti, nei confronti del responsabile effettivo. Correttamente dunque gli uffici comunali hanno emanato l'ordine di rimozione a carico di entrambi i soggetti e notificato l’atto anche nei confronti dell'odierno ricorrente.
I motivi di ricorso incentrati sulla dedotta estraneità del ricorrente rispetto al compimento dell’abuso sono dunque infondati.
Altrettanto deve dirsi per la contestazione con cui si deduce la violazione della legge sul procedimento amministrativo, posto che, secondo l'istante, l'amministrazione non avrebbe dato conto delle osservazioni presentate dal ricorrente medesimo ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990.
Sul punto, si osserva come dal tenore complessivo del provvedimento si evinca chiaramente che l'amministrazione ha ritenuto comunque coinvolto, seppur potenzialmente, anche il nudo proprietario, nei sensi e per gli effetti sovraesposti, così sostanzialmente disattendendo la memoria presentata dall’esponente in sede procedimentale.
Altra è, poi, la questione inerente ai rapporti interni fra il titolare del bene e il titolare del diritto reale, effettivo responsabile, questione che, tuttavia, deve eventualmente essere risolta in altra e separata sede.
La domanda va dunque rigettata, ma sussistono le condizioni di legge per compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO