Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 9687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9687 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09687/2025REG.PROV.COLL.
N. 05688/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5688 del 2024, proposto dai signori RE RR e NI RR in proprio e quali eredi di MA RR rappresentati e difesi dall’avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Creazzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Signore IT RR, IU RR, eredi della signora RO RI, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1893/2023, resa tra le parti, relativa all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 44 del 29.04.2013,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Creazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale presentata dal Comune di Creazzo;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il cons. Cecilia ST; udito per la parte appellante l’avvocato Gianluca Scalco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori RR sono proprietari di un immobile nel Comune di Creazzo, viale Italia n. 191, adibito ad attività di ristorazione, interessato nel corso del tempo da vari provvedimenti repressivi del Comune per opere edilizie realizzate senza titolo.
Il presente giudizio ha ad oggetto l’ordinanza del Comune di Creazzo n. 44 del 29 aprile 2013 con cui, a seguito degli accertamenti effettuati dalla Polizia locale nel sopralluogo del 23 novembre 2012, che aveva rilevato opere in corso di esecuzione, è stata ordinata la demolizione delle opere, indicate in rosso nella planimetria allegata all’ordinanza, costituite da un corridoio di metri quadri 9,75, di congiunzione della cucina (condonata con provvedimento 04/060 del 28 aprile 2010) con un ampliamento oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 227 del 2012. L’ordinanza ha ingiunto la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, trattandosi di aumento di superficie e di volume per cui era necessario il permesso di costruire; ha richiamato altresì la violazione degli artt. 14.6 e 14.8 delle NTA del PRG per il mancato rispetto delle distanze dal confine.
Avverso tale ordinanza MA, NI e RE RR avevano presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale per la opposizione del Comune. Con i motivi di ricorso straordinario, riproposti nell’atto di riassunzione, avevano formulato varie censure di eccesso di potere e violazione di legge.
In particolare con il primo motivo avevano sostenuto che il Comune non avrebbe tenuto conto del fatto che le opere erano state realizzate negli anni 2001 e 2002, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 74 del 2002, a seguito della quale erano state condonate con provvedimento 04/060 del 28 aprile 2010, come risulterebbe dalla planimetria allegata alla domanda di condono; le opere eseguite nel novembre 2012 riguardavano solo un intervento di sostituzione dei materiali di copertura (da travetti e telo di plastica a laterocemento), qualificabile come manutenzione straordinaria e quindi non soggetta a permesso di costruire.
Con il secondo motivo avevano sostenuto che l’intervento contestato dal Comune costituiva una mera difformità dai titoli edilizi, che quindi avrebbe dovuto essere sanzionata ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 380 del 2001 e non in base all’art. 31 del detto D.P.R., dunque senza l’eventuale acquisizione gratuita al patrimonio del Comune.
Con il terzo motivo avevano dedotto che l’intervento costituirebbe una ristrutturazione edilizia “pesante”, che avrebbe dovuto essere sanzionata, ai sensi dell’art. 33 (e non dell’art. 31) del d.P.R. n. 380/2001, dunque senza l’eventuale acquisizione gratuita al patrimonio del Comune e, in alternativa, con l’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Con il quarto motivo avevano dedotto che l’intervento era stato realizzato in gran parte negli anni 2001 e 2002, mentre nel 2012 era stata realizzata solo la sostituzione della copertura, per cui si era ingenerato un affidamento, con conseguente onere di motivazione a carico dell’Amministrazione circa l’interesse concreto ed attuale alla demolizione.
Con il quinto motivo i ricorrenti avevano contestato la rilevanza della violazione delle distanze legali (in particolare dell’art. 14.6 e dell’art. 14.8 delle N.T.A. del P.R.G.), non trattandosi di un intervento di nuova costruzione; inoltre trattandosi di intervento realizzato in aderenza al preesistente muro di confine con la proprietà di terzi confinanti, costituente quindi già costruzione nel senso indicato dall’art. 873 c.c.
Con il sesto motivo avevano lamentato la mancata indicazione nel provvedimento impugnato dell’area oggetto di eventuale acquisizione in favore del Comune in ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Con il settimo motivo avevano dedotto la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, asserendo che il Comune di Creazzo non avrebbe potuto disporre a loro carico l’acquisizione gratuita dell’area, non essendo responsabili della realizzazione degli abusi, in quanto eseguiti nel 2001 dalla signora RO RI, allora proprietaria.
Con l’ottavo motivo avevano lamentato la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale, richiesto dall’art. 92 della legge regionale n. 61 del 1985.
Si era costituito in giudizio il Comune di Creazzo che, in via preliminare, aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica al confinante signor Rinaldin, quale controinteressato. Aveva sostenuto poi l’infondatezza delle censure, deducendo che l’istanza di condono, per cui era stato rilasciato il titolo in sanatoria nel 2010, aveva ad oggetto solo la superficie di 40 metri quadri, corrispondente alla cucina, e nella relativa misura erano stati pagati gli oneri; aveva dedotto poi che l’intervento abusivo doveva considerarsi all’interno di una molteplicità di abusi, tra cui quelli relativi agli ulteriori abusi oggetto dei ricorsi pendenti al TAR Veneto quale il ricorso n. 902/13. Aveva dedotto altresì che anche la violazione delle distanze era stata già sanzionata nell’ordinanza di demolizione del 2002 e che per analogo intervento di ampliamento a ridosso del confine era stato chiesto un titolo edilizio, negato con provvedimenti del 5 maggio e del 31 agosto 2000 per la violazione delle distanze.
Con la sentenza n. 1893 del 15 dicembre 2023 il ricorso è stato respinto, prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, stante la sua manifesta infondatezza. Il giudice di primo grado ha affermato che il condono del 28 aprile 2010 era riferito solo alla superficie della cucina. Ha escluso che l’intervento realizzato potesse essere qualificato come difformità - essendosi realizzato un ampliamento al di fuori della sagoma esistente - o come ristrutturazione, che riguarda un insieme sistematico di opere dirette a rinnovare l’organismo edilizio nella sua globalità. Ha escluso, altresì, la rilevanza dell’affidamento, non ipotizzabile in caso di opere abusive. Ha ritenuto non necessaria ai fini della legittimità della demolizione l’indicazione delle aree da acquisire; irrilevante la questione della responsabilità dell’abuso, essendo correttamente l’ordine di demolizione rivolto al proprietario in quanto tale. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza che ha escluso la necessità del parere della Commissione edilizia comunale per i provvedimenti di demolizione. Ha assorbito la censura relativa alla irrilevanza della violazione delle distanze avendo già qualificato l’intervento come di nuova costruzione.
Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello contestando la sentenza e riproponendo i motivi di ricorso.
In particolare con il primo motivo di appello si è lamentata l’erroneità della pronuncia di primo grado in relazione all'errata valutazione del contenuto e della portata precettiva del provvedimento di condono edilizio n. 04-060 del 28 aprile 2010, ribadendo che riguardava oltre alla cucina anche il corridoio di congiunzione, in quanto risultante dalla planimetria allegata, mentre non potevano rilevare la quantificazione dell’oblazione, che avrebbe esposto solo al pagamento della ulteriore somma, e neppure il mancato accatastamento non integrante una irregolarità edilizia.
Con il secondo motivo si è sostenuta l’erroneità della sentenza per la non corretta applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, lamentando inoltre l’omissione di pronuncia rispetto alla qualificazione dell’abuso come parziale difformità.
Con il terzo motivo sono stati formulati analoghi rilievi rispetto al mancato esame della questione della configurazione dell’ abuso come rientrante nella ristrutturazione pesante di cui all’art. 10 comma 1 lettera c), per cui (pur essendo necessario il permesso di costruire) l’abuso avrebbe dovuto essere sanzionato ai sensi dell’art. 33 e non dell’art. 31 del testo unico, escludendo quindi l’acquisizione; si sostiene in particolare che in tale categoria di ristrutturazione possono rientrare anche aumenti di volumetria.
Con il quarto motivo si è dedotta l’erroneità della sentenza impugnata per la mancata valutazione dell’affidamento e della conseguente necessità di una motivazione circa l'interesse concreto ed attuale alla repressione dell’abuso.
Con il quinto motivo si è lamentata l’erroneità della sentenza impugnata quanto all’omesso rilievo dell’insussistenza della violazione delle distanze; inoltre si è dedotto che l’intervento di copertura era stato realizzato in aderenza al preesistente muro di confine con la proprietà di terzi confinanti, che andava considerato già costruzione nel senso indicato dall’art. 873 c.c..
Con il sesto motivo si è sostenuta l’erroneità della sentenza impugnata per l’omesso rilievo dei vizi relativi alla mancata indicazione dell’area da acquisire.
Con il settimo motivo si è lamentata l’erroneità della sentenza in relazione alla rilevanza dell’individuazione del responsabile dell’abuso.
Con l’ottavo motivo si è sostenuta l’erroneità della sentenza riproponendo la censura relativa alla mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia previsto dall’art. 92 della L.R. n. 61/1985 per i provvedimenti repressivi in materia edilizia.
E’ stato poi formulato un ulteriore motivo relativo alla erroneità della sentenza per il mancato rigetto della eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica al controinteressato, sostenendo la tardività e l’infondatezza dell’eccezione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Creazzo che, nella memoria, in via preliminare ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’omessa notifica al controinteressato.
In punto di fatto ha precisato che l’ordinanza di demolizione n. 44 del 2013 non ha ad oggetto solo la copertura in laterocemento dello spazio tra la cucina e il portico ma tutte le opere abusive realizzate in quell’area già oggetto anche dell’ordinanza n. 227 del 2012. Ha sostenuto l’infondatezza di tutti i motivi di appello.
La parte appellante ha depositato memoria insistendo nelle proprie tesi difensive.
Entrambe le parti hanno presentato memorie di replica contestando le argomentazioni avversarie.
Il Comune ha presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, per completezza, ritiene il Collegio di esaminare la eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica al controinteressato, pur non potendosi ritenere errata la sentenza che, sul punto, ne ha omesso l’esame stante l’infondatezza delle censure, così facendo applicazione di un principio di economia processuale.
La eccezione è infondata in quanto, per consolidata giurisprudenza, rispetto ai provvedimenti di demolizione non sussistono controinteressati, non essendo questi individuabili né nei vicini né in coloro che abbiano presentato eventuali esposti all’Amministrazione, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5257; Sez. VI, 5 giugno 2020, n. 3581; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4174).
I motivi di appello sono infondati.
Con riguardo al primo motivo, con cui si sostiene che il corridoio tra cucina e portico era oggetto del provvedimento di condono del 28 aprile 2010, si deve osservare che nella domanda di condono, presentata il 10 dicembre 2004 dal signor MA RR, è indicata espressamente la superficie da condonare pari a 40 metri quadri, che coincide sostanzialmente con quella della cucina (indicata nella planimetria nella misura di 38,07 metri quadri). Ne deriva che solo tale superficie è stata oggetto del condono. Tale circostanza trova conferma sia nella misura dell’oblazione che nel successivo accatastamento. Se è vero che tali aspetti di per sé possono denotare solo un inadempimento agli obblighi assunti con la domanda di sanatoria, nel caso di specie, in presenza della indicazione della misura della superficie da condonare, non possono che confermare che il condono ha avuto ad oggetto solo la cucina. Peraltro, se anche la planimetria rappresentasse lo stato di fatto, costituito dalla esistenza di una ulteriore opera, la volontà espressa nella domanda era comunque quella di sanare una superficie di 40 metri quadri, con la conseguenza che il provvedimento comunale non poteva che riguardare solo tale area.
Peraltro il corridoio intermedio era stato già oggetto del provvedimento di demolizione n. 74 del 19 agosto 2002 e precedentemente dei dinieghi di concessione del 5 maggio e del 31 agosto 2000 nonché del successivo diniego del 20 luglio 2001, tutti basati sul contrasto con le norme in materia di distanze dal confine. Anche nell’ ordinanza di demolizione n. 74 del 2002 era espressamente indicata, oltre alla mancanza del titolo edilizio, anche la violazione delle distanze.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la qualificazione dell’opera come nuova costruzione, con conseguente ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 del TUE e non come difformità parziale o ristrutturazione pesante.
L’abuso riguarda un ampliamento, anche se nella misura contenuta di circa 10 metri quadri.
L’art. 3, comma 1 lettera e.1) del D.P.R. 380 del 2001 tra gli interventi di nuova costruzione comprende “ la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente ”.
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.P.R. 380 del 2001, “ sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile” .
Nel caso di specie è indubbio che l’intervento realizzato abbia costituito un ampliamento di volume autonomamente utilizzabile, pe cui correttamente il Comune e il giudice di primo grado hanno qualificato le opere realizzate come nuova costruzione.
La giurisprudenza di questo Consiglio ritiene infatti “nuova costruzione” qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo, il cui tratto distintivo e qualificante viene assunto nell'irreversibilità spazio-temporale dell'intervento, suscettibile di sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell’ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1536; Sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5702; Sez. VI, 16 aprile 2024, n. 3438).
Né si può ritenere diversamente, anche richiamando l’art. 32 del D.P.R. 380 del 2001, che individua le variazioni essenziali (il cui regime è analogo alle nuove costruzioni ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, compresa quindi l’acquisizione in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione). Infatti, se l’art. 32 qualifica come variazione essenziale al comma 1 lettera a) l’ “ aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato ”, si deve considerare che, nel caso di specie, il Comune ha correttamente esercitato i poteri di cui all’art. 31 TUE, in relazione alla complessiva natura dell’abuso realizzato, per cui, anche a prescindere dalla misura dell’ampliamento oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 44 del 2013, pari a circa 10 metri quadri, è stata presa in considerazione - come risulta dalla planimetria allegata al provvedimento -la complessiva area abusiva realizzata a ridosso del muro di confine, compresa l’ area di 37,88 metri quadri, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 227 del 2 novembre 2012 (impugnata con il ricorso 902 del 2013 e oggetto dell’appello n. 5689 del 2024), che è stata espressamente richiamata nella successiva ordinanza n. 44 del 2013 impugnata nel presente giudizio.
Si tratta quindi, nel complesso, di una superficie di circa 50 metri quadri, che, anche in relazione all’edificio adibito a ristorazione nel suo complesso, come sostenuto dagli appellanti, non può costituire una parziale difformità.
Quanto alla configurabilità dell’opera come “ristrutturazione edilizia”, tale categoria riguarda “ un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ”, mentre nel caso di specie l’intervento è limitato alla realizzazione di ampliamenti. In ogni caso nella ristrutturazione cd. conservativa ( non essendo in questione nel caso di specie un intervento di demolizione e ricostruzione) l’aumento di volumetria è consentito limitatamente all’inserimento di nuovi elementi o impianti ovvero in relazione all’inserimento di componenti strutturali e funzionali dell'edificio, indispensabili per la trasformazione dell'organismo edilizio, in quanto ciò che caratterizza la ristrutturazione edilizia e che la connota in senso distintivo rispetto alle altre fattispecie di interventi edilizi sull'esistente è la “ finalità di trasformazione dell'organismo edilizio, in termini di diversità rispetto al precedente” (Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2024, n. 4147).
Nel caso di specie non sussiste una trasformazione complessiva dell’edificio, trattandosi di un mero ampliamento della volumetria.
Sono infondati anche gli ulteriori motivi in relazione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali della Sezione in materia di provvedimenti di repressione degli abusi edilizi.
Con il quarto motivo si è dedotta l’erroneità della sentenza impugnata per non avere considerato il vizio dovuto alla mancata valutazione dell’affidamento e dell'interesse concreto ed attuale alla repressione dell’abuso.
Come è noto, la giurisprudenza, a partire dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2017, si è consolidata nell’affermare che i provvedimenti di demolizione sono atti vincolati, il cui presupposto è costituito esclusivamente dalla realizzazione di opere in assenza del titolo edilizio; per la adozione di tali atti non è richiesta, quindi, una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla demolizione, in quanto, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l'amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore; né rileva, sotto tale profilo, l’eventuale decorso del termine dalla commissione dell’abuso, in quanto il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso (Adunanza Plenaria, 17 settembre 2017, n. 9; cfr. altresì Sez. VI, 30 ottobre 2018, n. 6176; Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 2821; n. 2822; id., 24 aprile 2019, n. 2627; id., 15 aprile 2019, n. 2438; Sez. VI, 30 ottobre 2024, n. 8633; Sez. II, 10 luglio 2024, n. 6179).
La configurazione dell’opera come nuova costruzione realizzata in assenza di titolo configura di per sé un idoneo presupposto del provvedimento impugnato, con conseguente carenza di interesse all’esame del quinto motivo di appello, con cui è stata riproposta la censura relativa alla violazione delle distanze, con conferma anche sul punto della sentenza appellata.
Il sesto, settimo e ottavo motivo sono infondati in base alla consolidata giurisprudenza in materia di provvedimenti di demolizione.
Infatti i provvedimenti di demolizione sono legittimi anche senza l’individuazione dell’area da acquisire nel provvedimento di demolizione, che costituisce oggetto del successivo provvedimento di acquisizione (Cons. Stato, Sez. II, 15 luglio 2024, n. 6297; Sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5825; VI, 4 agosto 2023, n. 7546).
La demolizione costituisce una misura di carattere reale per cui può essere ingiunta legittimamente nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso ed estraneo alla sua commissione, in quanto va ingiunta all'attuale proprietario dell'immobile non a titolo di responsabilità effettiva, ma proprio per il suo rapporto materiale con l'immobile abusivo, poiché mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, consistente nell'avvenuta realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica, ed ha lo scopo di ripristinare l'ordine urbanistico violato (Consiglio di Stato, Sezione II, 16 dicembre 2024, n. 10092; Sez. VI, 1 giugno 2023, n. 5433; 7 febbraio 2023, n. 1327; Sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 237). Né rileva, allo stato, la responsabilità del proprietario rispetto alla successiva fase dell’inottemperanza, nel corso della quale può essere esclusa l’acquisizione in caso di impossibilità di adempiere alla demolizione. Infatti, mentre l'ordine di demolizione, avendo natura ripristinatoria, prescinde dalla valutazione dei requisiti soggettivi del trasgressore, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine violato, l'ulteriore misura sanzionatoria, consistente nell'acquisizione gratuita dell'immobile, non può essere disposta quando non sia possibile muovere alcun addebito di responsabilità nei confronti di chi la subisce (Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2022, n. 10358; Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1648).
Inoltre l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16 del 2023, ha affermato che la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine da esso fissato dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata dedotta e comprovata la “non imputabilità dell'inottemperanza” ( o sia stata formulata l'istanza di accertamento di conformità prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R.); ciò in quanto la fonte dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale è costituita dalla mancata ottemperanza all'ordine demolitorio, che costituisce una diversa violazione e, quindi, un diverso illecito, rispetto all'abuso edilizio, di cui sono responsabili i destinatari dell'ordine demolitorio (Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2024, n. 4726).
La natura vincolata dell’ordine di demolizione comporta che non è necessario il parere della Commissione edilizia comunale (Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2023, n. 9348; Sez. VI, 13 febbraio 2023, n. 1516; Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1452), con conseguente irrilevanza della mancanza del parere previsto dalla legge regionale del Veneto, il quale non costituisce un presupposto di legittimità della demolizione.
In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
In considerazione della complessità della vicenda fattuale le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD ZA, Presidente
Cecilia ST, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia ST | RD ZA |
IL SEGRETARIO