Sentenza 7 ottobre 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/06/2025, n. 11168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11168 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11168/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04120/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Rago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto (Div. -OMISSIS-Cat. -OMISSIS-) del 20 settembre 2021, con cui il Questore di Roma ha disposto la revoca del libretto e della licenza di porto di fucile n. -OMISSIS-rilasciata al ricorrente il -OMISSIS- marzo 201-OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, ancorché non conosciuti;
e per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla PA sul ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, in data -OMISSIS- novembre 2021, al Prefetto di Roma e volto all’annullamento del citato decreto di revoca del libretto e della licenza di porto di fucile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 202-OMISSIS- il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- agisce per l’annullamento del decreto (Div. -OMISSIS-Cat. -OMISSIS-) del 20 settembre 2021, notificato il 12 ottobre successivo, con cui il Questore di Roma ha disposto la revoca del libretto e della licenza di porto di fucile n. -OMISSIS-, già rilasciatagli il -OMISSIS- marzo 201-OMISSIS-. Con lo stesso mezzo di tutela il ricorrente ha chiesto che questo Tribunale Amministrativo provvedesse a dichiarare illegittimo il serbato dalla Pubblica Amministrazione sul ricorso gerarchico da egli presentato, in data -OMISSIS- novembre 2021, al Prefetto di Roma e volto all’annullamento del citato decreto di revoca del libretto e della licenza di porto di fucile.
2. Il gravato provvedimento venne adottato dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza considerato il rischio di abuso delle armi detenute dall’Andreoli, a seguito di una denunzia querela sporta nei suoi confronti in data 6 maggio 2021 (per i reati previsti dagli artt. 368 e 612 bis del codice penale), dalla quale era emersa una situazione di manifesta conflittualità con alcuni vicini di casa. Il gravato provvedimento veniva adottato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, non potendo essere anticipato “ il giudizio su fatti tuttora al vaglio dell'A.G. ” e tenuto conto “… che il provvedimento concessivo dell'autorizzazione richiede che il detentore sia persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti della quale esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon godimento ed uso delle armi, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”
3. Premette in fatto il ricorrente di aver tenuto in locazione un appartamento sito in Roma, via -OMISSIS-, dall’-OMISSIS- maggio 2017 sino al -OMISSIS- febbraio 2022, e di avere avuto una serie di contrasti con gli inquilini del piano di sopra, in ragione dei rumori e degli schiamazzi asseritamente prodotti dai figli dei vicini.
Risultando inutile ogni tentativo di bonario componimento della questione, il ricorrente ha provveduto il -OMISSIS- gennaio 2021 a presentare una denunzia querela contro i vicini (per il reato di cui all’art. 6-OMISSIS-9 del codice penale), in esito alla quale questi ultimi, a loro volta, hanno presentato una denunzia querela nei confronti del ricorrente, sulla cui scorta la Questura ha provveduto al ritiro delle armi da lui legittimamente detenute e che, per altro, egli non custodiva presso l’appartamento in locazione, ma nella propria abitazione di residenza.
Tanto premesso, il ricorso, notificato il 10 gennaio 2022 e depositato il 9 febbraio successivo, è affidato ad articolate censure con cui il ricorrente denunzia l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sul ricorso gerarchico con cui era stata chiesta la revoca del decreto del 20 settembre 2021, violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, stante che l’Amministrazione non avrebbe valutato le osservazioni da egli depositate in data 16 luglio 2021, in esito alla comunicazione con cui, il 7 giugno 2021, gli era stato comunicato l’avvio del procedimento culminato nella revoca in questa sede avversata.
È denunziata poi la violazione degli artt. 10, -OMISSIS-, 42 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria e di motivazione da cui il provvedimento gravato sarebbe affetto.
La difesa del ricorrente lamenta, anzitutto, che sarebbe erronea la premessa argomentativa del decreto impugnato, atteso che la denunzia presentata dai vicini con i quali sono nati i contrasti che hanno portato all’adozione del provvedimento impugnato sarebbe una sorta di contro-querela, conseguente alla denunzia presentata dal ricorrente nei loro confronti.
Sotto diverso profilo ci si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non indicherebbe le ragioni della revoca della licenza per l’esercizio del tiro a volo rilasciata in passato al ricorrente, atteso anche che le accuse mosse nei suoi confronti, per altro ancora non sfociate nell’esercizio dell’azione penale, non avrebbero alcuna attinenza con l’uso delle armi.
In definitiva, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi adottato nei suoi confronti dall’Amministrazione intimata, in esito ad una vicenda che sarebbe stata rappresentata in modo difforme dalla realtà.
Per altro verso parte ricorrente denunzia altresì l’erronea indicazione della natura del porto d’armi revocato, che attiene all’esercizio del tiro a volo e non all’uso della caccia come erroneamente indicato.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con memoria del 20 gennaio 2022, ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Con sentenza non definitiva n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2022, la sezione I ter di questo Tribunale Amministrativo ha rigettato la domanda contro il silenzio proposta dal ricorrente, evidenziando che “ non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto ”.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo ordinario per la delibazione della domanda di annullamento del provvedimento di revoca del porto d’armi.
In vista della discussione le parti non hanno depositato nel fascicolo processuale nuovi documenti o prospettazioni difensive, e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 16 maggio 202-OMISSIS-.
-OMISSIS-. Il ricorso è infondato e va respinto.
-OMISSIS-.1. Anche a non tener conto della dubbia ammissibilità della censura con cui è denunziata la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, dedotta per la prima volta nella presente sede giurisdizionale e non articolata con il ricorso gerarchico di cui si disse, tale doglianza è infondata.
Come è noto, l'Amministrazione non è tenuta a svolgere una analitica confutazione delle deduzioni introdotte ai sensi dell'art. 10 bis , della legge n. 241/1990, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27/03/2019, n. 2026). Osserva il Collegio che ciò è in effetti avvenuto nella fattispecie all’esame in cui l’Amministrazione ha espressamente evidenziato, da un canto, che le osservazioni presentate dal ricorrente non hanno consentito una valutazione a lui favorevole e, dall’altro, che nei confronti del soggetto abilitato a detenere o portare armi deve esservi, come detto, “ perfetta e completa sicurezza circa il buon godimento ed uso delle armi, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività” , sicché ciò che conta è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma (in termini, Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS- luglio 2016, n. 2999).
6. Sono infondate e vanno perciò respinte anche le rimanenti censure, che in ragione della loro connessione logica e funzionale possono essere scrutinate congiuntamente.
È noto che in materia di detenzione e porto di armi, l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di circolare armati di cui all’art. 699 del codice penale ed all'art. 4, comma 1, della legge n. -OMISSIS-0/197-OMISSIS-; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. -OMISSIS-, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza.
Il legislatore ha quindi affidato alla ridetta Autorità il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al citato divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto o di detenzione dell’arma, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
In sintesi, come ripetutamente è stato affermato dalla giurisprudenza, per un verso, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 ottobre 2014, n. -OMISSIS-039; Sez. III, 31 marzo 2014, n. 1-OMISSIS-21; Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2-OMISSIS-76), per altro verso, la verifica positiva del requisito di affidabilità ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121; TAR Palermo, sez. II, 4 aprile 2022, n. -OMISSIS-66).
7. Nel caso di specie, il provvedimento in epigrafe è stato adottato in ragione del timore espresso dall’Autorità di pubblica sicurezza preposta che i rapporti gravemente conflittuali con i vicini, sfociati in reciproche denunzie, potessero far sorgere nel signor Andreoli il proposito di risolvere la controversia con l’utilizzo delle armi (una carabina, un fucile semiautomatico ed un revolver calibro 3-OMISSIS-7 magnum) da lui legittimamente detenute.
Il Collegio reputa che tale valutazione non sia irragionevole, e che sia da ritenere senz’altro sufficiente a giustificare e mantenere la revoca del titolo di polizia per cui è causa.
Nella vicenda all’esame non vi sono ragioni per discostarsi dal costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, che evidenzia come tale provvedimento possa essere sorretto anche da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus , in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è, appunto, destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva (per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604).
In sostanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente, a fondare il divieto per cui è causa non occorre l'accertamento di un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base di circostanze oggettive, che nella vicenda all’esame sono indubbiamente costituite dalla evidente conflittualità tra il ricorrente ed i vicini (Consiglio di Stato, sez. III, 1 aprile 201-OMISSIS-, n. 1731; id., sez. IV, -OMISSIS- luglio 2002, n. 4073; T.A.R. Umbria, 12 giugno 2014, n. 319).
In altri termini, nella materia dell'uso e detenzione delle armi ogni elemento indiziario di pericolo giustifica l'esercizio del potere in questione, sicché l'Autorità di Pubblica Sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento, come nella vicenda all’esame, non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2018, n. 2974).
7.1. Quanto all’erronea indicazione della natura del porto d’armi revocato, che in effetti afferiva all’esercizio del tiro a volo e non all’attività venatoria come erroneamente indicato, il Collegio ritiene che essa si risolva in un errore materiale che non può inficiare la legittimità del provvedimento impugnato stante che, per altro, la licenza di porto di fucile è stata correttamente indicata con il numero di riferimento e la data di rilascio.
Da ultimo giova evidenziare, altresì, che la circostanza che il ricorrente successivamente al gravato provvedimento (in data -OMISSIS- febbraio 2022, come da verbale di riconsegna in atti) abbia lasciato l’appartamento di via -OMISSIS- non può incidere sull’esito della presente controversia. Si tratta infatti di evento sopravvenuto all’adozione del provvedimento gravato, come tale insuscettibile di incidere sulla legittimità di esso, salvo giustificare un eventuale riesame della posizione dell’interessato.
8. Per le ragioni esposte, in definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
9. Sussistono giuste ragioni in considerazione del complessivo andamento della controversia per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo -OMISSIS-2, commi 1 e 2, del decreto legislativo -OMISSIS- giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 202-OMISSIS-, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.