Articolo 20 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 19Articolo 21
Versione
17 dicembre 1988
Art. 20. 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo
2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivvo si informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione ed una adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.
3. E' riconosciuta agli incaricati dalle ADI la liberta' di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988