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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5441 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15943/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Palma;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Camarda;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2023 ha chiesto, previo Parte_1 accertamento del possesso di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari o superiore al 9%, la condanna dell' alla corresponsione CP_1
dell'indennizzo in capitale ovvero in rendita per il danno biologico patito a causa dell'attività lavorativa svolta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha contestato il provvedimento di rigetto adottato dall' in via amministrativa ed argomentato circa il carattere professionale CP_2 della propria malattia (cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 26 settembre 2024, l' ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Disposto l'indispensabile accertamento tecnico d'ufficio (cfr. ordinanza del 4 ottobre 2024), il ricorso va respinto perché il c.t.u. nominato in corso di causa, con valutazione immune da censure, ha confermato la valutazione dell relativamente alle CP_1
patologie dell'apparato respiratorio ed accertato l'insussistenza del nesso di causalità tra le alterazioni pleuro-polmonarie lamentate e l'attività professionale svolta dal lavoratore.
Il c.t.u., infatti, pur considerando la possibilità che il potesse esser stato Pt_1 esposto all'inalazione di fibre di amianto (stante la particolare tipologia di attività lavorativa svolta), ha comunque escluso la presenza di una pleuropatia da amianto e/o di una fibrosi interstiziale asbestosica (cfr. relazione depositata il 19 dicembre 2024: “Nel caso oggetto della presente consulenza disponiamo di tre TC del torace (anni 2022, 2023 e 2024) che documentano la presenza di una placca pleurica calcifica, dello spessore massimo di 16 mm, a carico della pleura costo-parietale posteriore e laterale di destra, una minima fibrosclerosi apicale bilaterale, qualche sporadica bolla di enfisema, alcune cisti a contenuto aereo tendenti alla confluenza al segmento basale posteriore del lobo inferiore di destra, in sede subpleurica, un micronodulo
(aspecifico) al segmento posteriore del lobo superiore di destra (3 mm). Il quadro radiologico è rimasto pressoché immutato nei tre esami. Sono, inoltre, disponibili tre esami spirometrici (2022,
2023 e 2024) la cui attendibilità è alquanto bassa, per palesi errori nell'esecuzione delle manovre espiratorie ed inspiratorie forzate, refertate come deficit restrittivi (due) e ostruttivo (una). La mono-lateralità della placca pleurica, la presenza di fibrosclerosi apicale, la presenza di lesioni cistiche a contenuto aereo contigue alla placca pleurica, i grafici spirometrici che denunciano un deficit tendenzialmente ostruttivo, sebbene gli esami siano stati eseguiti con scarsa collaborazione del paziente, non permettono di affermare che siano presenti segni di una pleuropatia da amianto e ancor meno di una fibrosi interstiziale asbestosica”) e conseguentemente escluso l'esistenza di un nesso di causalità tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta (cfr. ancora la relazione: “La documentazione sanitaria e la valutazione clinica non fanno rilevare segni e sintomi riconducibili ad una pleuropatia/pneumopatia asbesto correlata. Non è verificata una correlazione etiologica tra le alterazioni pleuro-polmonari presenti e l'attività lavorativa svolta”).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va immediatamente rigettato, ma il , nonostante la soccombenza, in base alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. Pt_1
2 c.p.c., va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e da quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno poste definitivamente a carico del convenuto).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO AL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15943/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Palma;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Camarda;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2023 ha chiesto, previo Parte_1 accertamento del possesso di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari o superiore al 9%, la condanna dell' alla corresponsione CP_1
dell'indennizzo in capitale ovvero in rendita per il danno biologico patito a causa dell'attività lavorativa svolta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha contestato il provvedimento di rigetto adottato dall' in via amministrativa ed argomentato circa il carattere professionale CP_2 della propria malattia (cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 26 settembre 2024, l' ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Disposto l'indispensabile accertamento tecnico d'ufficio (cfr. ordinanza del 4 ottobre 2024), il ricorso va respinto perché il c.t.u. nominato in corso di causa, con valutazione immune da censure, ha confermato la valutazione dell relativamente alle CP_1
patologie dell'apparato respiratorio ed accertato l'insussistenza del nesso di causalità tra le alterazioni pleuro-polmonarie lamentate e l'attività professionale svolta dal lavoratore.
Il c.t.u., infatti, pur considerando la possibilità che il potesse esser stato Pt_1 esposto all'inalazione di fibre di amianto (stante la particolare tipologia di attività lavorativa svolta), ha comunque escluso la presenza di una pleuropatia da amianto e/o di una fibrosi interstiziale asbestosica (cfr. relazione depositata il 19 dicembre 2024: “Nel caso oggetto della presente consulenza disponiamo di tre TC del torace (anni 2022, 2023 e 2024) che documentano la presenza di una placca pleurica calcifica, dello spessore massimo di 16 mm, a carico della pleura costo-parietale posteriore e laterale di destra, una minima fibrosclerosi apicale bilaterale, qualche sporadica bolla di enfisema, alcune cisti a contenuto aereo tendenti alla confluenza al segmento basale posteriore del lobo inferiore di destra, in sede subpleurica, un micronodulo
(aspecifico) al segmento posteriore del lobo superiore di destra (3 mm). Il quadro radiologico è rimasto pressoché immutato nei tre esami. Sono, inoltre, disponibili tre esami spirometrici (2022,
2023 e 2024) la cui attendibilità è alquanto bassa, per palesi errori nell'esecuzione delle manovre espiratorie ed inspiratorie forzate, refertate come deficit restrittivi (due) e ostruttivo (una). La mono-lateralità della placca pleurica, la presenza di fibrosclerosi apicale, la presenza di lesioni cistiche a contenuto aereo contigue alla placca pleurica, i grafici spirometrici che denunciano un deficit tendenzialmente ostruttivo, sebbene gli esami siano stati eseguiti con scarsa collaborazione del paziente, non permettono di affermare che siano presenti segni di una pleuropatia da amianto e ancor meno di una fibrosi interstiziale asbestosica”) e conseguentemente escluso l'esistenza di un nesso di causalità tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta (cfr. ancora la relazione: “La documentazione sanitaria e la valutazione clinica non fanno rilevare segni e sintomi riconducibili ad una pleuropatia/pneumopatia asbesto correlata. Non è verificata una correlazione etiologica tra le alterazioni pleuro-polmonari presenti e l'attività lavorativa svolta”).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va immediatamente rigettato, ma il , nonostante la soccombenza, in base alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. Pt_1
2 c.p.c., va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e da quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno poste definitivamente a carico del convenuto).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO AL
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