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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
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Il Tribunale di Avellino, nella persona del Magistrato Onorario dott.
Astianatte de Vincentis, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4821 / 2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: pagamento
TRA
(C.F. ), in persona del suo legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adelina Bianco dell'avvocatura interna giusta procura generale alle liti per notaio del 06.04.2017 in atti con la quale Per_1 elett.te domicilia in Avellino presso il locale ufficio postale di Via De Sanctis
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Tancredi Lisena, procura in calce alla comparsa di risposta, domicilio eletto in Rocca San Felice alla Via Costantinopoli n. 29, presso lo studio del difensore
OPPOSTO
////////// CONCLUSIONI
Per l'attore: come da ricorso introduttivo e da atti difensivi, accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva osservare che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in applicazione della norma dettata dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 Legge 69/09, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con applicazione immediata ai giudizi pendente in primo grado ai sensi dell'art. 58 comma 2 della citata legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale al n. 1319/2018, R.G.
1 3944/2018, per la somma di euro 15.493,98, oltre spese e competenze del monitorio, oltre accessori di legge.
si è costituito in giudizio con comparsa di risposta del 4 Controparte_1 aprile 2019 instando per il rigetto dell'opposizione.
Nel premettere di essere intestatario di buoni fruttiferi postali serie AD n. 03.611.222 di lire 5.000.000 e n. 03.611.223 di lire 5.000.000, chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento per euro 15.493,98 in data 19.10.2018. Il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo pec in data 22.10.2018.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione sollevata dal convenuto per cui l'opposizione sarebbe stata tardivamente notificata. Il decreto ingiuntivo risulta notificato a mezzo pec in data 22.10.2018. L'opposizione è stata consegnata all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 16.11.2018 e recapitata nelle mani del destinatario il successivo 7.12.2018. Non sussiste alcuna tardiva notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Costituisce ormai principio acquisito quello per cui la notificazione per il notificante si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario e per il destinatario, nel momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (Corte costituzionale, sentenza del 26 novembre 2002, n. 477). La Corte delle Leggi ha aggiunto che sarebbe irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi quali l'ufficiale giudiziario o l'agente postale. La costituzione in giudizio dell'attore risulta avvenuta tempestivamente in data 22 novembre 2018.
ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso della Parte_1 somma portata dai buoni fruttiferi postali azionati in giudizio. Ha dedotto ancora l'irrilevanza del presunto ritrovamento del buono fruttifero dopo il compimento dei termini prescrizionali.
Nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 25 febbraio 2025, le parti hanno così testualmente concluso. Per Si insta per l'integrale accoglimento delle conclusioni tutte Parte_1 rassegnate in atti qui da intendersi integralmente riportate e trascritte con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese
Per voglia il Tribunale adito rigettare la proposta Controparte_1 opposizione, in quanto non idonea a produrre alcune effetto giuridico, stante l'acclarata tardività con la quale è stata notificata;
voglia, altresì, condannare la società convenuta, al pagamento delle spese e competente di lite, avendo instaurato e proseguito un giudizio privo di effetti fin dal momento della relativa iscrizione a ruolo, con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
Ciò posto, può immediatamente affrontarsi il merito della domanda, non prima però di aver sottolineato che, in ragione del criterio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta “sulla base di una questione assorbente…, senza che sia necessario esaminare preventivamente tutte le altre essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e di esigenze di celerità anche costituzionalmente protette” (così, da ultimo, Trib. Piacenza, 28 ottobre 2010, sulle conseguenze di tale
2 postulato in materia di giudicato implicito, Cass. 16 maggio 2006, n. 11356). Nel caso di specie, tale principio può trovare sicura applicazione in quanto, anche prescindendo dalla puntuale ricostruzione fattuale della vicenda (sulla quale le parti avevano articolato le rispettive richieste istruttorie) le doglianze di parte attrice in senso sostanziale risultano comunque immeritevoli di accoglimento.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Deve accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte attrice - opponente. L'attore ha sottoscritto in data 24.04.1995 due buoni fruttiferi postali a termine serie AD n. 03.611.222 di lire 5.000.000 e n. 03.611.223 di lire 5.000.000.
A fronte della richiesta di riscossione, aveva risposto che il buono Parte_1 risultava prescritto, in quanto trattavasi non di buono ordinario bensì a termine e non fruttavano più interessi dalla data di scadenza, ossia dalla data in cui il buono era rimborsabile. Non può dubitarsi che il titolo in questione sia da annoverarsi alla tipologia del buono a termine, come può rilevarsi dal timbro sul fronte in alto nell'angolo a destra. Anche sul retro si riscontra analoga dicitura. Per tale ragione il buono deve ritenersi soggetto a termine prescrizionale.
Il buono si appartiene dunque alla serie AD, istituita con DM del 23 luglio 21987 ed emessa nel periodo compreso tra l'1.10.1987 e il 31.10.1995. Tale serie prevedeva che il capitale raddoppiava dopo sette anni e triplicava dopo 11 anni, al lordo della ritenuta fiscale. Trascorso tale periodo il buono diventava infruttifero con prescrizione al decimo anno dalla scadenza. Che sia buono fruttifero postale a termine, questo lo si evince anche dalla presenza sul buono del timbro di convalida e della firma dell'impiegato, apposti al momento dell'emissione e posizionati accanto alla dicitura buono postale a termine.
Il titolo rientra nella tipologia di serie AD, emessa in base al DM il quale prevedeva, con effetto dall'1.10.1987, l'istituzione di una nuova serie speciale di buoni fruttiferi postali a termine contraddistinta con le lettere AD, di durata di sette o undici anni, con la previsione alla scadenza di un rimborso, unitamente al capitale, di un rendimento per interessi pari ad uno o due volte il capitale stesso.
La prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni risulta essersi compiuta decorso il termine prescrizionale decennale dal 24.04.2006, ossia dal momento in cui il buono ha cessato di produrre interessi. In virtù dell'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del 19.12.2000, il termine di prescrizione è stato prolungato da 5 a 10 ani, decorrenti dalla data di scadenza del titolo.
Il rimborso del buono è stato chiesto a prescrizione già maturata. Inoltre, come più volte ribadito in sede di decisioni dell'arbitro bancario finanziario (decisioni n. 7778/2015, 4900/2013, 5708/2014, 2728/2014), il buono di cui si discute fa parte di una serie emessa con decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiane, dove erano indicate le caratteristiche dei titoli e ogni altro elemento ritenuto necessario per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza delle regole di trasparenza da parte dell'Istituto Emittente.
3 Non può muoversi dunque alcun rimprovero, nemmeno in tema di violazione di obblighi di adeguata informazione al consumatore, considerato che a tergo del buono è esplicitamente riportato l'avviso per cui … il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal primo gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità. Per quanto esposto, la domanda avanzata dall'attore in senso sostanziale deve esser rigettata. Le spese meritano integrale compensazione, al pari di quanto avvenuto nei numerosi precedenti riportati dalla parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
contro
Parte_1 Controparte_1 procedimento rubricato al n. 4821/2018, così provvede: a) Accoglie l'opposizione e per lo effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1319/2018, R.G. 3944/2018; b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino ____19 aprile 2025_____
Il Giudice Onorario
Astianatte de Vincentis
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