Articolo 8 della Legge 11 luglio 1952, n. 911
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 agosto 1952
Art. 8.
Gli assegni bancari tratti sui conti correnti di cui all'art. 6 saranno ammessi al pagamento solo se venga dimostrata dal richiedente la legittimita' del rapporto che ha dato luogo alla emissione del titolo e, comunque, nei limiti delle somme esistenti nei conti correnti, seguendosi l'ordine di emissione. E' escluso il pagamento degli assegni tratti sui conti correnti estinti dagli Alleati o dalle gestioni di liquidazione dei cessati partiti nazionale fascista, fascista repubblicano e dell'opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Entrata in vigore il 10 agosto 1952
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