Versione
10 agosto 1952
10 agosto 1952
Art. 8.
Gli assegni bancari tratti sui conti correnti di cui all'art. 6 saranno ammessi al pagamento solo se venga dimostrata dal richiedente la legittimita' del rapporto che ha dato luogo alla emissione del titolo e, comunque, nei limiti delle somme esistenti nei conti correnti, seguendosi l'ordine di emissione. E' escluso il pagamento degli assegni tratti sui conti correnti estinti dagli Alleati o dalle gestioni di liquidazione dei cessati partiti nazionale fascista, fascista repubblicano e dell'opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Gli assegni bancari tratti sui conti correnti di cui all'art. 6 saranno ammessi al pagamento solo se venga dimostrata dal richiedente la legittimita' del rapporto che ha dato luogo alla emissione del titolo e, comunque, nei limiti delle somme esistenti nei conti correnti, seguendosi l'ordine di emissione. E' escluso il pagamento degli assegni tratti sui conti correnti estinti dagli Alleati o dalle gestioni di liquidazione dei cessati partiti nazionale fascista, fascista repubblicano e dell'opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/1970, n. 2353Provvedimento: Nello svolgimento del conto corrente, riscossioni e pagamenti danno luogo a movimenti continui di valuta nell'ambito di ciascun conto. Ma qualora piu conti risultino collegati da successivi versamenti dei rispettivi saldi, quello del conto originario non viene esaurito fino a che il conto finale presenta il relativo importo a credito del depositante. Sicche, nei limiti di tale importo, il titolare di assegni tratti dal primo conto puo ottenere lo sblocco previsto dall'art 8 della legge 11 luglio 1952, n 911, sol che dimostri la legittimita del rapporto che ha dato luogo all'emissione del titolo.*Leggi di più...
- applicazione in tema di sblocco di depositi bancari nel periodo postbellico·
- operazioni bancarie in conto corrente·
- disponibilita della somma sul primo conto·
- conto finale attivo·
- credito·
- contratti bancari·
- compensazione tra i saldi di piu rapporti o di piu conti