Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato il dispositivo della seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 288/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.to e difeso dagli Avv. Fabio Miroglio e Federica Parte_1
Badellino
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'essere stato assunto dalla convenuta con contratto a termine decorrente dal 3.5.2023 ed avente scadenza al 30.4.2024, in qualità di pizzaiolo 4 livello
CCNL Pubblici Esercizi, con orario part time di 36 ore settimanali (doc. 1);
-il proprio posto di lavoro era il ristorante pizzeria “Erio”, gestito dalla convenuta in via Roma 108 a Vallecrosia;
15.1.2024 per asserito “giustificato motivo oggettivo” (doc. 2);
–a prescindere dalla sua insussistenza tale motivo non costituisce legittima ragione di recesso ante tempus dal contratto a termine, consentita alle parti solo per giusta causa (art. 2119 cod. civ.) ovvero per impossibilità sopravvenuta della prestazione, secondo i principi generali;
-l'illegittimità del licenziamento comporta la responsabilità del recedente per il danno cagionato al prestatore di lavoro, quantificato nell'ammontare delle retribuzioni che quest'ultimo avrebbe percepito fino alla scadenza del termine contrattuale, spettando inoltre anche la quota di tfr;
.
Il ricorrente, pertanto, così concludeva: “condannare al risarcimento CP_1
del danno quantificato in € 4.922,50 o nella diversa misura corrispondente al trattamento retributivo che sarebbe spettato al lavoratore fino al 30.4.2024, da determinarsi a mezzo di CTU contabile;
condannare inoltre al pagamento del TFR maturato dal CP_1
ricorrente, quantificato in € 1.026,48 salvo diversa determinazione in corso di causa previa eventuale CTU contabile;
vinte le spese di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
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Il ricorso è fondato.
La documentazione in atti attesta che il ricorrente è stato assunto a tempo determinato sino al 30/4/2024 con comunicazione del 2/5/2023 (all. 1).
Il salario lordo ammontava a € 1406,43 al mese + 13° e 14°.
Con raccomandata inviata il 15/1/2024 licenziava il Controparte_1
dipendente, adducendo che l'andamento negativo dell'attività aveva imposto una riduzione del personale e specificando che non v'erano in azienda posizioni vacanti del medesimo livello di quella ricoperta dal ricorrente.
Ebbene il licenziamento è palesemente illegittimo.
L'art. 2219 c.c. così dispone: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Al riguardo la giurisprudenza ha statuito che “…la disciplina di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604 non si applica, per espressa previsione della stessa, ai rapporti di lavoro a tempo determinato: questo non esclude che, ricorrendo una giusta causa ascrivibile
a comportamenti del lavoratore, il datore non possa recedere dal rapporto, in quanto in tale fattispecie trova pur sempre applicazione l'art. 2119 c.c., norma operante al di fuori della disciplina limitativa dei licenziamenti (cfr., tra le varie conformi, Cass. 23 dicembre 1992
n. 13597, 1 giugno 2005 n. 11692, 19 giugno 2007 n. 14186)”, puntualizzando che “Diverso è il discorso per l'ipotesi in cui venga addotta come motivo del recesso ante tempus una riorganizzazione dell'assetto produttivo” poiché “in tali casi, stante
l'inapplicabilità della richiamata L. n. 604 e non rinvenendosi nel libro quinto del codice civile un'apposita disciplina, deve necessariamente farsi riferimento alle normali regole dei contratti, in forza delle quali non è consentito ad una delle parti contraenti assumere iniziative che eventualmente rendano non più (o meno) utile la prestazione della controparte. In altri termini, se in un rapporto per il quale non sia previsto preventivamente un limite di durata e sia assistito dalla garanzia di una stabilità (più o meno intensa), può pensarsi che sopravvengano delle ragioni, che rendano oggettivamente non più conveniente mantenere in vita il rapporto, ciò non vale quando la durata sia limitata nel tempo, soprattutto se è il datore che, in considerazione di particolari sue esigenze, si avvalga dello strumento del contratto a termine”, per poi pronunciare il seguente principio di diritto: "il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 603, art. 3, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli art. 1453 c.c. e segg.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato".
(Cass. n. 3276/09, che richiama Cass. 23 dicembre 1992 n. 13597; Cass. 1 giugno 2005 n. 11692 e Cass., 19 giugno 2007 n. 14186).
Ne consegue che al compete il risarcimento del danno richiesto, Pt_1
consistente negli importi che egli avrebbe avuto diritto di percepire sino alla cessazione naturale del rapporto ossia sino al 30/4/2024.
Essendo il rapporto cessato il 31/1/2024, al ricorrente devono essere riconosciute le mensilità, pari, come correttamente chiesto, a € 4.922,50 lordi:
€ 1406,43 x 14 mensilità = € 19.684 : 12 = € 1640,33 x 3 = 4922,50.
Va poi attribuita la quota di tfr, ammontante a € 1025,48, come da conteggi in atti (all. 3).
I suddetti importi vanno poi maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1282 comma 1 c.c. a far data dall'1-2-2024, epoca di cessazione del rapporto.
La soccombenza della resistente implica che essa debba farsi carico del rimborso degli oneri processuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
Dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente in data 15-1-2024, con effetto dal 31-1-2024.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1
di € 4922,50 a titolo risarcimento del danno per retribuzioni con corrisposte nonché della somma di € 1026,48 a titolo di TFR, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal'1-2-2024 sino al saldo.
Condanna alla rifusione in favore del ricorrente delle spese Controparte_1
processuali, che si liquidano in € 1200,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1300,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e
Cpa come da legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Imperia 18/6/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli