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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1044/2023 R.G. promossa da
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FERRACANE CARLO
RICORRENTE contro
(CF ), rappresentato e NT C.F._2 difeso dall'avv. PICCIOTTO TOMMASO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 29.1.2025, le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
Indi, la parte ricorrente si riportava nello specifico alle note depositate in data 4.12.2024; la parte resistente si riportava alla comparsa di costituzione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.6.2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Marsala (TP) il 3.9.2016, NT trascritto nella parte II, serie A, n. 216 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Marsala
(TP), ha esposto che:
- durante il matrimonio è nato il figlio (nato il [...]); Persona_1
- i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati a causa delle “criticità” manifestate dal CP_1 nel rapporto di coppia;
- il resistente, dopo l'aborto subito dalla moglie nel settembre 2022, si era mostrato indifferente alle necessità psico-fisiche della stessa;
- nel 2018 i coniugi avevano costituito, nella misura del 50% ciascuno, una società denominata
“ , con sede in Marsala (TP), in via Colocasio n. 62; Controparte_2
- a causa della malagestione finanziaria da parte del resistente della comune attività ella aveva esercitato il suo diritto di recesso dalla società; indi, in mancanza di risorse proprie e tenuto conto dell'indifferenza del coniuge rispetto alle proprie esigenze e a quelle del figlio, era stata costretta a ricorrere all'aiuto economico della propria famiglia;
- l'immobile adibito a casa coniugale sito in Marsala (TP), in c. da Torrelunga Puleo, n. 361 B, di cui la stessa non è proprietaria, è stato realizzato con il contributo significativo della sua famiglia di origine.
Sulla base di tali premesse in fatto, la ricorrente ha domandato: la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé presso la casa coniugale e specifica regolamentazione del diritto di visita del minore da parte del padre;
un contributo mensile non inferiore ad € 500,00 per il mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle Per_1 spese straordinarie;
un contributo mensile non inferiore ad € 500,00 per il suo mantenimento – stante l'avvenuto recesso dalla società dei coniugi – e, infine, l'assegnazione della casa coniugale.
Con memoria depositata in data 8.9.2023, si è costituito in giudizio NT
contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dalla ricorrente. Il resistente ha
[...] esposto che:
- a partire dal 2017, i coniugi avevano avviato il loro primo ristorante denominato “La
Buffetta”, sito all'interno del complesso immobiliare di proprietà delle Cantine Montalto S.r.l., occupandosi interamente della gestione del locale e, nello specifico, il in qualità di CP_1 addetto alla cucina mentre l' era addetta a tutte le altre attività (organizzazione sala, Pt_1 rapporti con i fornitori e con i clienti, gestione incassi e altro);
pag. 2/11 - successivamente, i coniugi avevano costituito - con quote equamente divise - la compagine sociale e, nel 2019, avevano Controparte_2 intrapreso la gestione del reparto gastronomia all'interno del supermercato a marchio “Conad”, sito in Marsala (TP), c.da Torrelunga Puleo snc poi interrotta nel 2022; nel 2021, invece, aprivano il ristorante denominato “Famuzza”, sito in Piazza Mameli n. 10, in Marsala (TP) ricavando dalle anzidette attività (fino al mese di agosto 2022), un modesto reddito per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
- a partire dal mese di settembre 2022, la ricorrente aveva cominciato a manifestare una certa avversione nei confronti del coniuge oltre che un disinteresse alle dinamiche lavorative fino a quando, nel mese di novembre 2022, il resistente appurava (tramite sincronizzazione del telefono cellulare in uso all' con il telefono aziendale) la sussistenza di una relazione Pt_1 extra coniugale tra quest'ultima e tale titolare della vicina “Trattoria Persona_2
Garibaldi”;
- a partire da quel momento, la ricorrente iniziava a divulgare notizie concernenti la sessualità del marito sostenendo una sua predisposizione verso soggetti dello stesso sesso e lo accusava di una cattiva gestione della comune attività economica;
- dopo il recesso dalla società, l' iniziava a svolgere attività lavorativa nel settore Pt_1 della ristorazione e, successivamente, anche attività similare a quella di rappresentante porta a porta di prodotti cosmetici disinteressandosi, ciononostante, dell'esigenze della famiglia;
il resistente, invece, costretto a chiudere la propria attività, era costretto a rivolgersi per un sostegno economico alla di lui madre, proprietaria dell'abitazione adibita a casa coniugale.
Il resistente, aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 coniugi, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del minore da parte della madre;
che venga stabilito a carico dell' l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio per mezzo di un assegno mensile non inferiore ad € 300,00, oltre il
50% delle spese straordinarie e un contributo mensile non inferiore ad € 300,00 per il suo mantenimento;
infine, ha chiesto che vengano posti equamente a carico delle parti le spese relative alle utenza domestiche e quelle relative all'eventuale divisione della casa coniugale.
Con ordinanza del 5.12.2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e il figlio veniva affidato ad entrambi i genitori con prevalente domicilio presso la madre alla Per_1 quale veniva assegnata la casa coniugale;
veniva posto a carico del l'obbligo di CP_1 versare all , entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile pari a € 400,00 di Pt_1 cui € 200,00 per il di lei mantenimento – stante l'effettiva sperequazione reddituale tra i pag. 3/11 coniugi – ed € 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Espletata la fase istruttoria a mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e dell'assunzione di testi ammessi – con esclusione delle prove orali richieste nell'interesse di parte resistente, giacché decaduta dalla prova a norma dell'art. 104 disp. att. c.p.c.; istanze istruttorie comunque non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, implicitamente abbandonate (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022, Rv. 664646 –
01) – il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
La domanda avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale avanzata da entrambi i coniugi va senz'altro accolta, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage familiare il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato dalle parti all'udienza di prima comparizione (cfr. verbale del 16.11.2023).
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che - considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo - consenta di attribuire la crisi del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesista una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, potendo il coniuge, cui sia contestata la violazione dei doveri familiari, provare l'anteriorità della crisi (sul punto, si veda
Cass. civ., n. 20866/2021).
In altre parole, occorre valutare se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto della modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
pag. 4/11 E, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide, “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (in termini di massima Cass., civ., n. 12130/2001. In tal senso anche Cass., civ., n.
18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e Cass. civ., n. 12383/2005).
Il coniuge che richiede l'addebito deve, quindi, provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri che derivano dal matrimonio sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., sul punto, Cass. civ., n.
16691/2020; Cass. civ., n. 3923/2018 e Cass. civ., n. 2059/2012).
Ancor più di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 40795 del 20.12.2021 – Rv. 663468 – 01).
In conclusione, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stato la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto, non potendo pronunciarsi l'addebito se il rapporto della coppia era già compromesso anche prima della violazione.
Ora, nel caso di specie ciascuno dei coniugi ha attribuito all'altro la responsabilità della intollerabilità della convivenza e respinto le contestazioni di controparte. Tuttavia, sulla base delle superiori considerazioni e del materiale probatorio acquisito, le contrapposte domande di addebito della separazione vanno disattese, atteso che le generiche e reciproche accuse rivoltesi dalle parti sono rimaste nello sterile stato della enunciazione senza i necessari supporti probatori.
La ricorrente ha ricondotto la fine del rapporto coniugale alle criticità manifestate dal coniuge riferendosi, nello specifico, al suo trasporto verso soggetti dello stesso sesso,
pag. 5/11 all'attitudine di costui di visitare video pornografici con soli uomini, al disinteresse manifestatole in occasione dall'aborto subito nel settembre 2022 e, infine, alla cattiva gestione economica della comune attività.
Il resistente, invece, ha formulato domanda di addebito della separazione allegando la violazione dei doveri di fedeltà da parte della moglie, la quale avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo.
Orbene, la prospettazione di parte ricorrente in ordine alle criticità manifestate dal coniuge e la sostenuta correlazione causale rispetto alla separazione non ha trovato alcun riscontro probatorio.
L' , invero, nei propri atti di causa ha dichiarato più volte che il rapporto di coppia – Pt_1 sorto sotto i migliori auspici – era stato sin da subito minato dall'atteggiamento del . CP_1
Sul punto, la teste di parte ricorrente - - escussa all'udienza dell'8.2.2024, ha Testimone_1 dichiarato che già da tempo i coniugi si trovavano in difficoltà al punto da intraprendere un percorso terapeutico con una professionista. Nello specifico la teste ha dichiarato: “ho accompagnato la da una psicologa ed infine anche da un sacerdote, amico di famiglia. Se non erro il Pt_1
è andato dalla psicologa una o due volte, mentre la ha proseguito il percorso. Tutto ciò è avvenuto CP_1 Pt_1 già prima della gravidanza della , gravidanza interrotta poi nell'anno 2022 come precisato Per_3 nell'atto introduttivo del presente giudizio.
In merito alle doglianze relative all'asserita omosessualità del , invece, le CP_1 dichiarazioni indicate dalla succitata teste (“la mi ha riferito le cause del fallimento del matrimonio, Pt_1 dei comportamenti anomali del marito, cioè non considerava la moglie, la mi ha riferito di avere trovato il Pt_1 marito che guardava video pornografici con soli attori maschili”; ed ancora “io so per averlo appreso dalla Pt_1 che la stessa inizialmente a chiesto l'intervento del fratello del anche perché il non manifestava CP_1 CP_1 interesse nei confronti della moglie2”) non possono essere valorizzate ai fini della decisione, trattandosi di testimone “de relato actoris” e dovendosi al riguardo rammentare che “in tema di prova testimoniale,
i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015, Rv. 634331 - 01).
Per le medesime ragioni, non può attribuirsi rilevanza ai fini della domanda di addebito alle dichiarazioni rese della teste – sorella della parte ricorrente – la quale ha Testimone_2 dichiarato “sono a conoscenza di quanto dichiarato da mia sorella in sede presidenziale per averlo appreso dalla stessa. Mia sorella mi ha riferito che in sede presidenziale ha dichiarato che il marito aveva atteggiamenti non consoni al matrimonio, non ricordo le parole esatte, il aveva chat con altre persone, vedeva video CP_1 porno gay”… “io so di questi video e delle chat perché me li ha fatti vedere mia sorella, non ho mai preso tali discorsi al con cui ho parlato sempre e solo dell'attività e di mio nipote” … “si è vero, mia sorella CP_1 pensava e pensa ancor oggi, che il marito sia omosessuale. Io le ho consigliato di rivolgersi ad una psicologa, mi risulta che hanno iniziato le sedute con la psicologa, anche se inizialmente lui non voleva andare, e poi, con
l'intervento di un sacerdote, si è convinto ad andare dalla psicologa. Così mi ha riferito mia sorella3”.
In definitiva, in assenza dei necessari riscontri probatori, non può trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione avanzata nell'interesse di parte ricorrente.
Va, parimenti, rigettata la domanda di addebito proposta dal resistente giacché non v'è prova della correlazione causale tra la violazione dei doveri di fedeltà da parte della moglie e la crisi coniugale.
Invero, fermo restando che la ricorrente nel corso del giudizio non ha in alcun modo negato di avere intrattenuto una relazione con un altro uomo, è emerso che la crisi coniugale era già in atto in un periodo antecedente all'instaurazione di tale relazione extraconiugale, tanto che già nel corso dell'anno 2022, come confermato dal convenuto, i coniugi avevano intrapreso un percorso terapeutico rivolgendosi a un “consulente di coppia al fine di risolvere i nostri problemi4”, mentre, a dispetto di quanto sostenuto da parte resistente, la relazione extraconiugale intrattenuta dalla appare temporalmente collocabile non nel periodo Pt_1 ottobre/novembre 2022, ma in quello successivo aprile/maggio 2023 e, pertanto, in un momento in cui il rapporto di coppia risultava già deteriorato (cfr. screenshot delle conversazioni whatsapp;
doc. n. 5 allegato alla memoria di costituzione).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di addebito della separazione formulata dal deve essere rigettata. CP_1
Venendo ai provvedimenti nell'interesse del figlio , va rilevato che le parti hanno Per_1 concordemente chiesto l'affidamento condiviso ma ciascuno ha chiesto il collocamento prevalente presso di sé.
Con ordinanza del 5.12.2023 veniva disposto l'affidamento del minore ad entrambi genitori con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale alla medesima.
All'esito del giudizio, non essendo emerse circostanze che inducano a ritenere preferibile modificare l'attuale collocazione del minore – tenuto conto dell'età di (anni 6) e degli Per_1 impegni lavorativi del padre (cuoco presso alberghi e/o ristoranti) – il Collegio ritiene di dovere confermare le condizioni vigenti con riferimento all'affidamento, al collocamento e all'assegnazione della casa coniugale, assegnazione finalizzata – come è noto – alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, risultando, tra l'altro, la stessa di non comoda divisibilità (composta da una sola stanza adibita e corredata come cucina).
Con riferimento al regime di visita del figlio, il padre potrà incontrare liberamente e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà, compatibilmente con l'assolvimento degli obblighi scolastici della prole, concordando con la madre tempi e modalità di frequentazioni. In caso di contrasto, il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana (lunedì e mercoledì), dalle ore 16:00 alle 20.00, nonché per due fine settimana al mese (in caso di disaccordo, il primo e il terzo), dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì alle ore 20.30 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno. Le vacanze natalizie verranno concordate tra i genitori e, in mancanza di accordo, un genitore terrà il figlio la Vigilia di Natale e l'altro il giorno di
Natale, con alternanza negli anni a venire. Allo stesso modo, il genitore che terrà il figlio il giorno di Pasqua, dovrà consentire all'altro di tenerlo con sé il Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori affinché il minore possa trascorrere con entrambi i genitori quindici giorni (anche non continuativi), da concordare ogni anno, in luglio o in agosto;
in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'1 al 15 agosto o dal 16 al 30 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente.
Venendo alle questioni di carattere economico e, in particolare, alla determinazione del contributo per il mantenimento del figlio, in punto di diritto, va osservato che il nostro ordinamento prevede il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli (art. 30, comma 1 Cost.; artt. 147, 148, 315-bis e 316-bis c.c.) anche in caso di crisi coniugale. Il dovere di contribuzione dei genitori persiste sino a quando il figlio maggiore di età non raggiunga l'indipendenza economica ovvero quando lo stesso, posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass. civ., n. 1773/2012 e Cass. civ., n. 14123/2011).
Quanto alle condizioni economiche delle parti, va osservato che la ricorrente, all'udienza dell'11.6.2024, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa di cameriera presso un ristorante dal mese di febbraio 2024 e di percepire una retribuzione di “circa 800-900 euro al mese”. Dalla
pag. 8/11 documentazione economica in atti è emerso che per l'anno d'imposta 2019, la stessa ha dichiarato un reddito complessivo di € 2.765,00, per l'anno d'imposta 2020 un reddito complessivo di € 7.641,00 e per l'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo di € 8.684,00.
Il resistente, invece, aveva dichiarato in udienza di lavorare come cuoco e di percepire una retribuzione di € 1.200,00 al mese. Dagli accertamenti eseguiti della Guardia di Finanza, disposti con ordinanza del 10.7.2024, è emerso che il , con riferimento all'anno CP_1
d'imposta 2022, ha percepito un reddito complessivo di € 2.503,00 (reddito di partecipazione
“La Rustichella di Galfano Gaspare M S.a.s.”) e, con riferimento all'anno 2023, un reddito complessivo di € 13.267,46 (reddito da lavoro dipendente e assimilati). È altresì emerso che egli è titolare di una serie di rapporti bancari in sofferenza. Può prescindersi, inoltre, dall'esame dell'eccezione, avanzata dal convenuto, di inammissibilità della documentazione ulteriore depositata da parte ricorrente in data 4.12.2024 (ovverosia allorquando erano già spirati i termini stabiliti dall'art. 473-bis.17 c.p.c.), in quanto già dalle allegazioni di parte attrice se ne ricava l'irrilevanza ai fini della decisione, trattandosi nello specifico di una comunicazione dalla quale, pur a fronte della generica indicazione dell'ammontare della presumibile CP_3 retribuzione, non può ricavarsi la prova diretta della effettiva percezione della retribuzione ivi indicata da parte del lavoratore (del resto, non è dato comprendere se la somma di € 28.000,00 evidenziata dalla ricorrente corrisponda alla retribuzione netta o lorda).
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio di dover stabilire l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento del figlio per mezzo di un assegno mensile di € CP_1
300,00, importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi all' entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, mentre Pt_1
l'assegno unico universale verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Entrambe le parti, infine, hanno chiesto un assegno mensile a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
In punto di diritto deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, in forza della sopra citata disposizione, un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
pag. 9/11 Pertanto, in sede di separazione, il giudice deve verificare se i mezzi economici di cui dispone il richiedente gli consentano o meno di conservare un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi.
Appare opportuno ricordare che per giurisprudenza costante, deve essere considerata, ai fini della quantificazione dell'obbligo contributivo, anche l'assegnazione della casa coniugale: invero,
“in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli” (Cass.
Civ., n. 4203/2006).
Per costante orientamento giurisprudenziale, inoltre, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento deve essere valutata anche l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., n. 18547/2006).
Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. n. 18547/2006 e, da ultimo, conformemente n. 5817/2018).
Nel caso in esame, tenuto conto della capacità reddituale delle parti in costanza di matrimonio
– titolari nella misura del 50% ciascuno della comune società – delle specifiche competenze acquisite nei rispettivi settori di competenza (in particolare, il cuoco professionista;
CP_1 mentre l' addetta a numerosi servizi nel settore della ristorazione5), considerata la Pt_1 giovane età di entrambi, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle rispettive domande volte all'ottenimento di un contributo per il proprio mantenimento.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: 5 Sul punto, cfr. sentenza in atti emessa dal Tribunale di Marsala – Sezione Civile Lavoro n. 478/2021, pubblicata il 22.6.2021. pag. 10/11 - dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 NT
, unitisi in matrimonio in Marsala (TP), il 3.9.2016, trascritto nella parte II, serie A, n.
[...]
216 degli atti dello stato civile del Comune di Marsala (TP);
- rigetta le rispettive domande di addebito della separazione;
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, , Persona_1 con domicilio prevalente presso la madre con facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé il figlio come indicato in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad NT [...]
, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio , l'importo Pt_1 Per_1 mensile di euro 300,00, importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale ordinario di Marsala del 9 giugno 2021, con assegnazione dell'assegno unico universale ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in Marsala (TP), in c. da Torrelunga Puleo n.
361 B;
- rigetta le domande di mantenimento proposte dai coniugi nel loro interesse;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Marsala del 12.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza dell'8.2.2024. 2 Cfr. verbale d'udienza dell'8.2.2024. pag. 6/11 3 Cfr. verbale di udienza dell'8.2.2024. 4 Cfr. verbale di udienza dell'11.1.2024. pag. 7/11