Decreto cautelare 20 novembre 2025
Sentenza breve 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 26/01/2026, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14226/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 14226 del 2025, proposto da
ST RU, rappresentato e difeso dagli Avvocati Danilo Granata ed Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, ME Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
1) dell'esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive;
2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente;
3) della prova stessa, nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04.08.2025, ove necessario; i) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idoneo ammesso al successivo step procedurale;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, di ME Pa e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il Presidente IT AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultato non idoneo, avendo conseguito il punteggio di 18/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando i quesiti nn. 11, 23 e 20 – di logica e di ragionamento critico-verbale - (tutti con risposta sbagliata, perciò con penalità e mancata attribuzione del punteggio positivo) allo stesso somministrati in data 23.10.2025 mediante la proposizione dei seguenti motivi di diritto: “1. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità; 2. Difetto di motivazione; 3. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; 4. Violazione del principio del buon andamento amministrativo; 5. Violazione della par condicio concorsorum; 6. Ingiustizia grave e manifesta” ;
- in particolare, quanto al quesito 11 [così formulato: “Una cosa è parlare di come e quando SO ha impiegato e impiega modi cubisti per esprimersi e un'altra è parlare del periodo, dal 1907 al 1915, in cui egli ha elaborato e applicato, prevalentemente se non esclusivamente, tale sistema linguistico. Per dire le cose nel modo che gli sembra più naturale, SO ha inventato nuovi modi di espressione o ne ha interpretati altri di artisti e culture diverse, pronto sempre a cambiarli secondo le esigenze del motivo o dell'idea che esprime". Una sola delle seguenti affermazioni è coerente con il significato del brano precedente. Quale?” con le seguenti opzioni di risposta: “a) La ricerca di SO di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze;” (risposta indicata come corretta dall’Amministrazione) “b) SO ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé;” (risposta data dal ricorrente) “c) Le fasi cubiste dell'arte di SO sono state due” .], in ricorso si afferma che la risposta fornita dall’odierno ricorrente non potrebbe essere considerata errata, essendo coerente col testo;
- riguardo al quesito 23 [così formulato: “Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione verbale? Giustizia: pace = X: colomba” , con le seguenti possibili risposte: “a) X = spada” (risposta indicata come corretta dall’Amministrazione); “b) X = mitra” ; “c) X = donna” (risposta data dal ricorrente)]; si contesta che, posto che la proporzione verbale proposta richiede un simbolismo, “simbolo per eccellenza della giustizia è la Dea, spesso anche bendata, che in effetti tiene tra le mani una spada e una bilancia” , ma è una donna, per cui il quesito sarebbe stato mal posto, non formulato in modo univoco;
con riguardo al quesito 20 [così formulato: “Indicare un sinonimo di “indulgenza”: a) bonarietà; b) clemenza” (risposta data dal ricorrente); “c) tolleranza” (risposta indicata come corretta dall’Amministrazione)], si richiamano dei vocabolari, laddove sia clemenza sia tolleranza sono indicati come sinonimi di indulgenza;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 16 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto che nel merito e il ricorso sia infondato e da respingere per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato in via generale che:
- l'ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta di quelli da somministrare ai candidati stessi, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242, nonché, in un analogo precedente, TAR Catanzaro, ordinanza n. 76 del 13 febbraio 2025);
- inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Considerato, con riferimento al quesito 11, che:
- è stato sottoposto al candidato un brano che necessitava di essere letto in ogni passaggio e compreso ai fini della successiva scelta, ragionata, della opzione, fra le tre sottopostegli, “coerente” con il brano stesso;
- tale brano narrava delle diverse esperienze di linguaggio artistico di SO, anche, ma non solo, in relazione al peculiare linguaggio del cubismo;
- rispetto a detto contenuto del brano la risposta corretta non poteva che essere la a) (“ La ricerca di SO di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze” ), mentre la risposta b), prescelta dal ricorrente (“SO ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé” ), rinviava ad elementi, quali la reinterpretazione del cubismo e l’adattamento dello stesso all’artista, non presenti nel brano, nel quale, infatti, la parola “interpretazione” è riferita, non specificatamente al cubismo, ma ai modi di espressione (dunque non solo al cubismo) di altri artisti e di culture diverse, ed inoltre in nessun punto si parla dell’adattamento del cubismo a sé stesso;
- ne derivano la ragionevolezza e correttezza della risposta ritenuta esatta dalla P.A e, conseguentemente, l’infondatezza della censura rivolta dalla ricorrente al quesito n. 11;
Considerato relativamente al quesito 23 che:
- sussiste il rapporto di equivalenza tra il termine giustizia e il simbolo della spada, caratteristico, diversamente dal sesso, che esprime un significato neutro, nell’iconografia classica;
- infatti la rappresentazione più nota è quella di Iustitia, la dea romana, che tiene la spada nella mano destra (potere) e la bilancia nella sinistra (equità), bendata (imparzialità);
- ne conseguono la correttezza della risposta ritenuta esatta dalla P.A e, conseguentemente, l’infondatezza della censura rivolta dal ricorrente al quesito in esame;
Ritenuto che:
essendo erronee le risposte date dal ricorrente per i due quesiti appena richiamati, in questa sede contestati, la circostanza che, relativamente al quesito 20, fossero presenti, fra le opzioni di risposta, due risposte corrette, ovverossia quella individuata come corretta dall’Amministrazione e quella indicata come tale dal ricorrente, atteso che entrambi i termini – clemenza e tolleranza - compaiono sui vocabolari come sinonimi di indulgenza – non valga a consentire l’accoglimento del ricorso, per mancato superamento della prova di resistenza, essendo il punto aggiuntivo spettante al ricorrente insufficiente al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 per il superamento della prova scritta - partiva, infatti, da 18/30;
- di conseguenza il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato;
- le spese di giudizio seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:
IT AR, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT AR |
IL SEGRETARIO