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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12300/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Monica Stocco Presidente
dott.ssa Sara Monteleone Giudice rel. est.
Dott. Stefano Sajeva Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12300/2021 R.G. promossa da
Parte_1
Avv.ti Maria Caridi e Concettina Scopelliti
contro
Controparte_1
Avv. Ermenegildo Mangiapane
Ragione della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio la Parte_1
sorella, , chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria sorta sui Controparte_1
beni relitti dal padre, , deceduto in data 27.7.2019 - costituiti dai 4/6 Persona_1
dell'appartamento situato a Palermo via Giovanni Bocchieri n. 25 posto al 6 piano (settimo f.t.) ed identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 74 Part. 599 Sub 32 già casa familiare e residenza del defunto e dai 4/6 del fabbricato situato nel Comune di Misilmeri Pt_1
(PA) contrada Piano Stoppa identificato al Catasto al Foglio 12 Part.1577 Categ. A/7 (villino) con l'area circostante identificata alla Part. 1578, nonché del terreno sito sempre in
Misilmeri identificato al Catasto Terreni al Foglio 12 part. 888 vigneto di 2^ classe (la restante quota di 2/6 di tutti i predetti immobili appartiene già alle parti nella misura di 1/6
per ciascuna in forza della successione materna).
A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto: che con testamento olografo pubblicato in data 6.12.2019 il defunto aveva lasciato al figlio Persona_1 Pt_1
l'immobile sito in Palermo via Giovanni Bocchieri n. 25 e alla figlia gli immobili siti CP_1
nel Comune di Misilmeri (PA) e cioè il “villino” di cui alla particella 1577 con l'area circostante di cui alla particella 1578, nonché il terreno coltivato a vigneto di cui alla particella 888; che sull' immobile destinato al medesimo attore, così come su quelli destinati alla convenuta sussiste una quota di proprietà pari ad 1/6 pervenuta a ciascun germano a seguito della morte della madre, , premorta al marito CP_2 [...]
; che chiaramente la volontà di era quella di lasciare a ciascun Per_1 Persona_1
figlio la proprietà esclusiva del bene espressamente indicato nel proprio testamento senza tuttavia tenere conto di quella porzione ereditaria di 1/6 che residuava su ciascun cespite in capo ad ognuno di essi;
che pertanto, volendo porre fine allo stato di comunione esistente sui predetti beni immobili in forza del testamento paterno e della successione legittima materna, l'attore ha instaurato la procedura di mediazione al fine di proporre lo
“scambio” delle quote pari ad 1/6 in modo da assegnare l'intera proprietà di ciascun cespite in via esclusiva ad ognuna delle parti;
che la mediazione aveva esito negativo per la mancata partecipazione della odierna convenuta;
di avere in via esclusiva sostenuto gli esborsi relativi alla pubblicazione del testamento (€ 1.200,00) e alla dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (€ 2.271,00), spese che in ragione della metà chiede gli vengano rimborsate dalla sorella.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2021 si è costituita in giudizio , la quale in via riconvenzionale ha impugnato il testamento Controparte_1
paterno deducendo la lesione della propria quota di legittima nella quale ha chiesto quindi di essere reintegrata. Essa ha al riguardo dedotto che l'immobile situato a Misilmeri che le è stato devoluto con il testamento paterno avrebbe valore pressoché nullo, essendo stato edificato in assenza di concessione o altro titolo abilitativo.
La fase istruttoria si è articolata nelle acquisizioni documentali prodotte dalle parti e nell'espletamento della CTU affidata all'Arch. Persona_2
All'udienza del 22 ottobre 2024 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - sulle conclusioni rassegnate dalle parti, e concessi i termini ex art. 190
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La composizione dell'asse ereditario è circostanza pacifica tra le parti e ulteriormente confortata dall'accertamento eseguito dal CTU Arch. con relazione Persona_2
depositata in data 20.7.2024, che il Collegio recepisce ed alle cui risultanze aderisce integralmente (con le precisazioni che seguiranno in ordine all'errato calcolo della quota di legittima), in quanto redatte secondo criteri della logica e della coerenza, nel rispetto del sollecitato contraddittorio delle parti.
Con particolare riferimento al “villino” situato a Misilmeri - tuttora adibito a casa familiare della convenuta - il consulente ha riferito che “l'immobile oggetto di causa ha accesso diretto
dall'area di pertinenza (corte esclusiva) giacente sulla stessa particella individuata al N.C.E.U. fg.
12 p.lla 1577.
La villa occupa una superficie complessiva di circa 175 mq, è a due elevazioni fuori terra, nello
specifico, un piano terra e un piano primo (sottotetto), al quale si accede mediante un corpo scala
interno all'immobile. I terreni retrostanti la villa, uno ad uso agricolo e l'altro accatastato come area
urbana, presentano una superficie complessiva pari a 2.331 mq, dei quali 1.357 mq sono della p.lla
888, mentre 974 mq sono della p.lla 1578. Su entrambi i terreni insiste un altro piccolo fabbricato,
destinato a deposito, di dimensioni pari a 4,50x4,60 ml circa, al quale è stato annesso un ulteriore
ambiente di dimensioni pari a 2,30x2,90 ml circa”.
Con specifico riguardo alla regolarità urbanistica del bene il CTU ha esposto: “la villa
identificata alla p.lla 1577 risulta essere stata edificata in totale assenza di autorizzazione da parte
degli Uffici Tecnici comunali, successivamente oggetto di istanze di sanatorie, come attestato dai
seguenti documenti: - in data 27/03/1986 – domanda di sanatoria di opere edilizie abusive, per immobile locato in
Contrada Piano Stoppa, costruito in assenza della licenza edilizia o concessione, di superficie utile
pari a mq 65,42 e superficie per servizi e accessori pari a mq 33,00 – prat. n. 146 / prot. n. 3737 / n.
progressivo 0260021911, a firma del sig. (v. all. n. 15). Persona_1
- In data 29/03/1995 – richiesta di concessione in sanatoria di opere edilizie abusive, pratica n. 551
prot. n. 1786, a firma del sig. , per opere di ampliamento di una casa ad uso Persona_1
residenziale già oggetto di sanatoria (prat. n. 146) (v. all. n. 09).
Entrambe le domande di sanatoria risultano, inoltre, ancora incomplete e deficitarie degli elaborati
grafici di supporto a quanto dichiarato”.
Il Consulente ha inoltre accertato che il fabbricato presenta considerevoli difformità
catastali, consistenti sostanzialmente nell'ampliamento volumetrico realizzato con la trasformazione del piano sottotetto in un effettivo piano primo.
L'immobile, la cui costruzione è stata realizzata in stato di totale abusivismo, continua a trovarsi tuttora in detto stato illecito, non essendo state portate a termine le pratiche per la concessione in sanatoria, il cui buon esito appare ulteriormente condizionato dalla rimozione della riscontrata difformità catastale.
Alla luce degli esposti accertamenti tecnici, viene all'esame del Collegio, quindi, la questione relativa alla possibilità di sciogliere (mediante la richiesta assegnazione ovvero mediante vendita all'incanto) la comunione ereditaria formatasi su un immobile abusivo.
La giurisprudenza di merito maggioritaria, oggi autorevolmente confortata dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 7.10.2019 n. 25021, ritiene che osti a tale divisibilità il disposto di cui all'art. 17, I comma, legge 1985 n. 47 (oggi abrogato e sostituito dall'analogo art. 46, d.p.r. 2001 n. 380 che ne ha recepito integralmente il contenuto); in base a detta disposizione “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma
privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della
presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria”; osterebbe altresì il disposto di cui all'art. 40 della stessa legge, che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria, ovvero della relativa istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste.
La sanzione della nullità per gli atti inter vivos sopra detti risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi, circolazione ritenuta confliggente con l'interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio.
Con la menzionata pronuncia a Sezioni Unite, sembra proprio che la Suprema Corte abbia inteso rivedere la tesi precedentemente sostenuta da alcuna giurisprudenza di legittimità,
secondo cui la sanzione civilistica della nullità dell'atto di trasferimento dell'immobile abusivo troverebbe applicazione unicamente con riferimento agli atti tra vivi, con esclusione di quelli mortis causa, tra cui dovrebbe annoverarsi lo scioglimento della comunione ereditaria (Cass. n. 15133 del 28.11.2001; Cass. n. 2313 del 01.02.2010), che, pur attuandosi dopo la morte del de cuius, costituirebbe “l'evento terminale della vicenda
successoria e, quindi, rispetto a questa non può considerarsi autonoma”. Ulteriore sostegno a suddetta conclusione era stato rinvenuto, dai sostenitori di tale orientamento giurisprudenziale, nel dato positivo offerto dall'art. 757 c.c., che assegna «efficacia retroattiva» alle attribuzioni scaturenti dall'atto divisionale, essendosi da tale disposizione dedotto che la divisione non ha efficacia traslativa, non è cioè un atto di alienazione, ma ha natura puramente dichiarativa (Cass., Sez. 2, n. 9659 del 24/07/2000; Cass., Sez. 3, n. 7231
del 29/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 17061 del 05/08/2011; Cass., Sez. 2, n. 26351 del 07/11/2017).
Tale impostazione ha formato oggetto di totale ripensamento da parte della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che, nella menzionata sentenza del 7.10.2019 n. 25021, afferma invece che “il contratto di divisione ereditaria produce i propri effetti indipendentemente dalla
morte del de cuius (che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con
l'insorgere della comunione ovvero con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 cod.
civ.). Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi
espresso dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto - ossia l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva - dipende dalla volontà degli eredi, non da quella del de cuius: ciò
ne determina, indubbiamente, il carattere di negozio inter vivos”.
A sostegno della propria tesi, con argomento invero molto convincente, la pronuncia in parola ulteriormente precisa che “assimilare l'atto di divisione ereditaria ai negozi mortis causa,
così da sottrarlo alla comminatoria di nullità prevista, per gli edifici abusivi, dagli artt. 46 d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, condurrebbe a conseguenze
incongrue ove, non potendosi addivenire all'assegnazione dei beni ai compartecipi (c.d. divisione
"naturale"), debba farsi luogo alla divisione "civile" mediante la vendita all'incanto ai sensi
dell'art. 720 cod. civ. (ad es., in ragione della indivisibilità dell'immobile). La vendita all'incanto,
infatti, quale atto indubbiamente inter vivos, sarebbe colpita comunque dalla sanzione della nullità
di cui agli artt. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985; con la
conseguenza che risulterebbe consentita (sarebbe cioè esente da nullità) la divisione naturale,
mentre sarebbe vietata la divisione civile, con conseguente contraddittorietà ed illogicità del
sistema”.
Alla stregua degli insegnamenti contenuti nella recente pronuncia delle Sezioni Unite,
quindi, non vi sono valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001
e 40 legge n. 47 del 1985, dovendosi piuttosto rilevare che l'inclusione degli atti di scioglimento della comunione ereditaria relativa a fabbricati abusivi tra quelli colpiti da nullità ai sensi degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, sia coerente con la ratio legis e con la scelta del legislatore di contrastare gli abusi edilizi mediante sanzioni civilistiche che colpiscano la negoziabilità dell'immobile.
La non negoziabilità con atti inter vivos dei diritti reali su edifici abusivi costituisce, infatti,
un importante deterrente alla realizzazione degli abusi edilizi;
e tale deterrente risulterebbe indubbiamente depotenziato ove gli artt. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del
2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 fossero interpretati nel senso di consentire agli eredi di colui che ha realizzato la costruzione abusiva di sciogliersi dalla comunione ereditaria. Né avrebbe senso, sul piano della formazione delle quote in natura tra i condividenti,
sciogliere la comunione su un edificio abusivo (non sanato), attribuendolo in titolarità
esclusiva ad uno dei coeredi, quando un tale edificio deve essere comunque demolito o acquisito al patrimonio dell'ente comunale.
Sennonché, la Suprema Corte dopo avere enunciato il principio di diritto relativo alla questione appena esaminata – «Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti
alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro
parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della
concessione rilasciata in sanatoria» – passa ad analizzare la connessa questione, in questa sede maggiormente rilevante, delle implicazioni che le conclusioni cui si è pervenuti hanno sulla divisione “giudiziale” dell'eredità.
In materia di divisione ordinaria, la giurisprudenza di legittimità era già da tempo orientata nel senso che la disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985
(ora art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) si applica non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice,
l'elusione della norma imperativa in questione (Cass., n. 15133 del 28/11/2001; Cass., n. 630
del 17/01/2003). Il principio del resto appare coerente con quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti;
laddove essa ha statuito che non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in assenza di dichiarazione - contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 cod. civ., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass., n. 8489 del 29/04/2016; analogamente, Cass., n. 1505 del 22/01/2018). Sul punto, e con riferimento alla fattispecie per cui è causa, la recente pronuncia delle
Sezioni Unite ha quindi ribadito come “l'ordinamento giuridico non possa consentire che le
parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via
negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del
territorio; né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle
divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 della
legge n. 47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi.” (Cass.
Sezioni Unite, 7.10.2019 n. 25021).
Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985,
rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Deve in conclusione trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto enunciato sul punto dalle Sezioni Unite: «Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un
fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione
edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del
fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e
non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è
consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione
attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono
rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (Cass. Sezioni Unite, 7.10.2019, n. 25021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di scioglimento della comunione - non essendo pervenuta istanza da nessuna delle parti di procedere alla divisione dell'asse ereditario con espunzione del cespite abusivo - deve essere dichiarata improcedibile. Con ordinanza del 3 ottobre 2025 è stata disposta un'integrazione della consulenza al fine di accertare in che modo il carattere abusivo incidesse sul valore del cespite, verificando in particolare se le pratiche di sanatoria intraprese dal de cuius siano tuttora suscettibili di esito positivo, venendo meno in caso contrario la commerciabilità anche futura del bene e dovendosi conseguentemente ricalcolare il valore dello stesso, con attribuzione del mero valore del sedime o altro valore significativamente più basso rispetto a quello commerciale.
All'esito di tale accertamento integrativo, il Consulente ha riferito che nulla osta al buon esito delle pratiche di concessione in sanatoria, che risulta tuttavia subordinato alla demolizione degli ampliamenti realizzati in difformità catastale, quali il portico realizzato al pian terreno nell'area antistante il salone e l'ampliamento del sottotetto di fatto trasformato in un primo piano.
Tuttavia, in considerazione dell'entità dei necessari lavori di demolizione e della incertezza sulla durata del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione in sanatoria, il Consulente - con argomentazioni pienamente condivisibili - ha ritenuto che l'attuale situazione di irregolarità urbanistica e catastale del cespite sia tale da incidere significativamente sul valore dello stesso, comportandone un abbattimento del 40%.
Ne deriva che, decurtando dal valore di stima originariamente attribuito al cespite (€
220.765,00) il costo dei lavori di demolizione indicati e dei relativi adempimenti amministrativi, quantificati dal Consulente in complessivi € 38.550,00 e abbattendo ulteriormente il valore così ottenuto (€ 182.215,00) in ragione della percentuale del 40%, si perviene alla conclusione che all'immobile in parola deve essere attribuito il valore di €
109.329,00.
Ciò premesso, è possibile passare al vaglio della domanda di accertamento della lesione di legittima formulata in via riconvenzionale dalla convenuta.
In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva, va determinato il valore dell'asse ereditario, quello della quota disponibile e della porzione legittima. A tal fine, occorre procedere secondo i dettami dell'art. 556 c.c. alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, quindi alla detrazione dal “relictum” degli eventuali debiti, da valutare con riferimento alla stessa data e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile,
tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla predetta somma tra il valore netto del “relictum” ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564 c.c.), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr., per tutti, Cass. 12919/2012).
Va al riguardo precisato che l'oggetto dell'imputazione è costituito non solo dalle donazioni e dai legati, ma anche da quanto il legittimario ha ricevuto a titolo di erede legittimo o testamentario.
Venendo al caso di specie, al fine di procedere alle valutazioni necessarie all'istruzione della domanda di riduzione proposta, si rinvia con esclusivo riferimento alla stima dei beni dell'asse all'elaborato peritale del CTU, Arch. (sono invece stati riscontrati Per_2
errori concettuali nel calcolo della quota di riserva, avendo il perito erroneamente preso come riferimento, per verificare la sussistenza di lesione, la somma della quota di legittima pari ad 1/3 con la metà della quota disponibile, anch'essa pari ad 1/3).
Per quel che qui rileva, il nominato ausiliario ha accertato che:
- il relictum di aveva, alla data della sua morte, avvenuta il 27.7.2019, un Persona_1
complessivo valore di € 169.536,00, di cui € 80.986,00 per i 4/6 dell'immobile situato in
Misilmeri con terreno circostante (109.329,00 + 12.150,00) ed € 88.550,00 per i 4/6
dell'appartamento di via Giovanni Bocchieri 25;
- non risulta sussistere donatum;
- il debitum è costituito dalle spese sostenute dall'attore a titolo di imposte di successione e pubblicazione del testamento olografo paterno per un valore di € 3.471,00. Operando la riunione fittizia secondo i principi di diritto sopra enucleati, il valore dell'asse ereditario di ha dunque un valore di € 166.065,00 (€ 169.536,00 - € Persona_1
3.471,00).
Considerato che al momento della sua morte lasciava i due figli Persona_1 Pt_1
e , trovando applicazione l'art. 537 comma 2 c.c., a questi ultimi spetta una quota di CP_1
riserva pari complessivamente a 2/3 della massa sopra determinata ai sensi dell'art. 556
c.c., da dividersi in parti uguali tra entrambi.
Ne deriva che la quota riservata dalla legge a ciascuno dei due legittimari è pari ad €
55.355,00 (cioè 1/3 di 166.065,00) ed analogo importo avrà nel caso di specie la quota disponibile (pari ad 1/3 della massa).
Come si è detto, alla porzione legittima dell'odierna convenuta andrà imputato il valore dei beni ricevuti per testamento dalla stessa, complessivamente pari ad € 80.986,00
[corrispondente a 4/6 di € 121.479,00, dato dal valore del fabbricato adibito a “villino” (€
109.329,00) più il valore del terreno circostante (€ 12.150,00)].
È evidente che il valore di ciò che è pervenuto alla convenuta in forza dell'impugnato testamento (€ 80.986,00) eccede significativamente il valore della quota indisponibile alla stessa per legge riservata (€ 55.355,00) e che dunque la disposizione testamentaria in favore del fratello non ha comportato alcuna lesione ai suoi danni. Parte_1
L'impugnazione del testamento deve dunque essere respinta.
è tenuta a corrispondere alla massa l'importo di € 1.735,50, pari alla metà Controparte_1
del debito ereditario di cui l'attore ha dimostrato di essersi fatto carico in via esclusiva.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese di lite sono compensate in ragione di un terzo, mentre la convenuta è condannata alla rifusione in favore dell'attore della restante parte, liquidata come in dispositivo alla stregua dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022
(minimi di tariffa, causa di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti sui beni relitti da;
Persona_1 - rigetta la domanda riconvenzionale di impugnazione del testamento olografo di pubblicato in data 6.12.2019 dal Notaio dott. , Persona_1 Persona_3
registrato in Palermo il 3 gennaio 2020 al N. 176 - Rep. N. 4273;
- accerta e dichiara l'obbligo di di restituire in favore della massa Controparte_1
l'importo di € 1.735,50;
- per l'effetto condanna a restituire all'odierno attore l'importo di € Controparte_1
1.735,00,00;
- compensa in ragione di un terzo le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore della restante parte che si liquida in € 4.878,33
(importo comprensivo delle spese vive) oltre spese generali, Iva e CpA sul compenso;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione di un terzo a carico dell'attore e di due terzi a carico della convenuta.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Sara Monteleone Monica Stocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Monica Stocco Presidente
dott.ssa Sara Monteleone Giudice rel. est.
Dott. Stefano Sajeva Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12300/2021 R.G. promossa da
Parte_1
Avv.ti Maria Caridi e Concettina Scopelliti
contro
Controparte_1
Avv. Ermenegildo Mangiapane
Ragione della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio la Parte_1
sorella, , chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria sorta sui Controparte_1
beni relitti dal padre, , deceduto in data 27.7.2019 - costituiti dai 4/6 Persona_1
dell'appartamento situato a Palermo via Giovanni Bocchieri n. 25 posto al 6 piano (settimo f.t.) ed identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 74 Part. 599 Sub 32 già casa familiare e residenza del defunto e dai 4/6 del fabbricato situato nel Comune di Misilmeri Pt_1
(PA) contrada Piano Stoppa identificato al Catasto al Foglio 12 Part.1577 Categ. A/7 (villino) con l'area circostante identificata alla Part. 1578, nonché del terreno sito sempre in
Misilmeri identificato al Catasto Terreni al Foglio 12 part. 888 vigneto di 2^ classe (la restante quota di 2/6 di tutti i predetti immobili appartiene già alle parti nella misura di 1/6
per ciascuna in forza della successione materna).
A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto: che con testamento olografo pubblicato in data 6.12.2019 il defunto aveva lasciato al figlio Persona_1 Pt_1
l'immobile sito in Palermo via Giovanni Bocchieri n. 25 e alla figlia gli immobili siti CP_1
nel Comune di Misilmeri (PA) e cioè il “villino” di cui alla particella 1577 con l'area circostante di cui alla particella 1578, nonché il terreno coltivato a vigneto di cui alla particella 888; che sull' immobile destinato al medesimo attore, così come su quelli destinati alla convenuta sussiste una quota di proprietà pari ad 1/6 pervenuta a ciascun germano a seguito della morte della madre, , premorta al marito CP_2 [...]
; che chiaramente la volontà di era quella di lasciare a ciascun Per_1 Persona_1
figlio la proprietà esclusiva del bene espressamente indicato nel proprio testamento senza tuttavia tenere conto di quella porzione ereditaria di 1/6 che residuava su ciascun cespite in capo ad ognuno di essi;
che pertanto, volendo porre fine allo stato di comunione esistente sui predetti beni immobili in forza del testamento paterno e della successione legittima materna, l'attore ha instaurato la procedura di mediazione al fine di proporre lo
“scambio” delle quote pari ad 1/6 in modo da assegnare l'intera proprietà di ciascun cespite in via esclusiva ad ognuna delle parti;
che la mediazione aveva esito negativo per la mancata partecipazione della odierna convenuta;
di avere in via esclusiva sostenuto gli esborsi relativi alla pubblicazione del testamento (€ 1.200,00) e alla dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (€ 2.271,00), spese che in ragione della metà chiede gli vengano rimborsate dalla sorella.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2021 si è costituita in giudizio , la quale in via riconvenzionale ha impugnato il testamento Controparte_1
paterno deducendo la lesione della propria quota di legittima nella quale ha chiesto quindi di essere reintegrata. Essa ha al riguardo dedotto che l'immobile situato a Misilmeri che le è stato devoluto con il testamento paterno avrebbe valore pressoché nullo, essendo stato edificato in assenza di concessione o altro titolo abilitativo.
La fase istruttoria si è articolata nelle acquisizioni documentali prodotte dalle parti e nell'espletamento della CTU affidata all'Arch. Persona_2
All'udienza del 22 ottobre 2024 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - sulle conclusioni rassegnate dalle parti, e concessi i termini ex art. 190
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La composizione dell'asse ereditario è circostanza pacifica tra le parti e ulteriormente confortata dall'accertamento eseguito dal CTU Arch. con relazione Persona_2
depositata in data 20.7.2024, che il Collegio recepisce ed alle cui risultanze aderisce integralmente (con le precisazioni che seguiranno in ordine all'errato calcolo della quota di legittima), in quanto redatte secondo criteri della logica e della coerenza, nel rispetto del sollecitato contraddittorio delle parti.
Con particolare riferimento al “villino” situato a Misilmeri - tuttora adibito a casa familiare della convenuta - il consulente ha riferito che “l'immobile oggetto di causa ha accesso diretto
dall'area di pertinenza (corte esclusiva) giacente sulla stessa particella individuata al N.C.E.U. fg.
12 p.lla 1577.
La villa occupa una superficie complessiva di circa 175 mq, è a due elevazioni fuori terra, nello
specifico, un piano terra e un piano primo (sottotetto), al quale si accede mediante un corpo scala
interno all'immobile. I terreni retrostanti la villa, uno ad uso agricolo e l'altro accatastato come area
urbana, presentano una superficie complessiva pari a 2.331 mq, dei quali 1.357 mq sono della p.lla
888, mentre 974 mq sono della p.lla 1578. Su entrambi i terreni insiste un altro piccolo fabbricato,
destinato a deposito, di dimensioni pari a 4,50x4,60 ml circa, al quale è stato annesso un ulteriore
ambiente di dimensioni pari a 2,30x2,90 ml circa”.
Con specifico riguardo alla regolarità urbanistica del bene il CTU ha esposto: “la villa
identificata alla p.lla 1577 risulta essere stata edificata in totale assenza di autorizzazione da parte
degli Uffici Tecnici comunali, successivamente oggetto di istanze di sanatorie, come attestato dai
seguenti documenti: - in data 27/03/1986 – domanda di sanatoria di opere edilizie abusive, per immobile locato in
Contrada Piano Stoppa, costruito in assenza della licenza edilizia o concessione, di superficie utile
pari a mq 65,42 e superficie per servizi e accessori pari a mq 33,00 – prat. n. 146 / prot. n. 3737 / n.
progressivo 0260021911, a firma del sig. (v. all. n. 15). Persona_1
- In data 29/03/1995 – richiesta di concessione in sanatoria di opere edilizie abusive, pratica n. 551
prot. n. 1786, a firma del sig. , per opere di ampliamento di una casa ad uso Persona_1
residenziale già oggetto di sanatoria (prat. n. 146) (v. all. n. 09).
Entrambe le domande di sanatoria risultano, inoltre, ancora incomplete e deficitarie degli elaborati
grafici di supporto a quanto dichiarato”.
Il Consulente ha inoltre accertato che il fabbricato presenta considerevoli difformità
catastali, consistenti sostanzialmente nell'ampliamento volumetrico realizzato con la trasformazione del piano sottotetto in un effettivo piano primo.
L'immobile, la cui costruzione è stata realizzata in stato di totale abusivismo, continua a trovarsi tuttora in detto stato illecito, non essendo state portate a termine le pratiche per la concessione in sanatoria, il cui buon esito appare ulteriormente condizionato dalla rimozione della riscontrata difformità catastale.
Alla luce degli esposti accertamenti tecnici, viene all'esame del Collegio, quindi, la questione relativa alla possibilità di sciogliere (mediante la richiesta assegnazione ovvero mediante vendita all'incanto) la comunione ereditaria formatasi su un immobile abusivo.
La giurisprudenza di merito maggioritaria, oggi autorevolmente confortata dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 7.10.2019 n. 25021, ritiene che osti a tale divisibilità il disposto di cui all'art. 17, I comma, legge 1985 n. 47 (oggi abrogato e sostituito dall'analogo art. 46, d.p.r. 2001 n. 380 che ne ha recepito integralmente il contenuto); in base a detta disposizione “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma
privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della
presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria”; osterebbe altresì il disposto di cui all'art. 40 della stessa legge, che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria, ovvero della relativa istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste.
La sanzione della nullità per gli atti inter vivos sopra detti risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi, circolazione ritenuta confliggente con l'interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio.
Con la menzionata pronuncia a Sezioni Unite, sembra proprio che la Suprema Corte abbia inteso rivedere la tesi precedentemente sostenuta da alcuna giurisprudenza di legittimità,
secondo cui la sanzione civilistica della nullità dell'atto di trasferimento dell'immobile abusivo troverebbe applicazione unicamente con riferimento agli atti tra vivi, con esclusione di quelli mortis causa, tra cui dovrebbe annoverarsi lo scioglimento della comunione ereditaria (Cass. n. 15133 del 28.11.2001; Cass. n. 2313 del 01.02.2010), che, pur attuandosi dopo la morte del de cuius, costituirebbe “l'evento terminale della vicenda
successoria e, quindi, rispetto a questa non può considerarsi autonoma”. Ulteriore sostegno a suddetta conclusione era stato rinvenuto, dai sostenitori di tale orientamento giurisprudenziale, nel dato positivo offerto dall'art. 757 c.c., che assegna «efficacia retroattiva» alle attribuzioni scaturenti dall'atto divisionale, essendosi da tale disposizione dedotto che la divisione non ha efficacia traslativa, non è cioè un atto di alienazione, ma ha natura puramente dichiarativa (Cass., Sez. 2, n. 9659 del 24/07/2000; Cass., Sez. 3, n. 7231
del 29/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 17061 del 05/08/2011; Cass., Sez. 2, n. 26351 del 07/11/2017).
Tale impostazione ha formato oggetto di totale ripensamento da parte della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che, nella menzionata sentenza del 7.10.2019 n. 25021, afferma invece che “il contratto di divisione ereditaria produce i propri effetti indipendentemente dalla
morte del de cuius (che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con
l'insorgere della comunione ovvero con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 cod.
civ.). Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi
espresso dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto - ossia l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva - dipende dalla volontà degli eredi, non da quella del de cuius: ciò
ne determina, indubbiamente, il carattere di negozio inter vivos”.
A sostegno della propria tesi, con argomento invero molto convincente, la pronuncia in parola ulteriormente precisa che “assimilare l'atto di divisione ereditaria ai negozi mortis causa,
così da sottrarlo alla comminatoria di nullità prevista, per gli edifici abusivi, dagli artt. 46 d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, condurrebbe a conseguenze
incongrue ove, non potendosi addivenire all'assegnazione dei beni ai compartecipi (c.d. divisione
"naturale"), debba farsi luogo alla divisione "civile" mediante la vendita all'incanto ai sensi
dell'art. 720 cod. civ. (ad es., in ragione della indivisibilità dell'immobile). La vendita all'incanto,
infatti, quale atto indubbiamente inter vivos, sarebbe colpita comunque dalla sanzione della nullità
di cui agli artt. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985; con la
conseguenza che risulterebbe consentita (sarebbe cioè esente da nullità) la divisione naturale,
mentre sarebbe vietata la divisione civile, con conseguente contraddittorietà ed illogicità del
sistema”.
Alla stregua degli insegnamenti contenuti nella recente pronuncia delle Sezioni Unite,
quindi, non vi sono valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001
e 40 legge n. 47 del 1985, dovendosi piuttosto rilevare che l'inclusione degli atti di scioglimento della comunione ereditaria relativa a fabbricati abusivi tra quelli colpiti da nullità ai sensi degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, sia coerente con la ratio legis e con la scelta del legislatore di contrastare gli abusi edilizi mediante sanzioni civilistiche che colpiscano la negoziabilità dell'immobile.
La non negoziabilità con atti inter vivos dei diritti reali su edifici abusivi costituisce, infatti,
un importante deterrente alla realizzazione degli abusi edilizi;
e tale deterrente risulterebbe indubbiamente depotenziato ove gli artt. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del
2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 fossero interpretati nel senso di consentire agli eredi di colui che ha realizzato la costruzione abusiva di sciogliersi dalla comunione ereditaria. Né avrebbe senso, sul piano della formazione delle quote in natura tra i condividenti,
sciogliere la comunione su un edificio abusivo (non sanato), attribuendolo in titolarità
esclusiva ad uno dei coeredi, quando un tale edificio deve essere comunque demolito o acquisito al patrimonio dell'ente comunale.
Sennonché, la Suprema Corte dopo avere enunciato il principio di diritto relativo alla questione appena esaminata – «Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti
alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro
parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della
concessione rilasciata in sanatoria» – passa ad analizzare la connessa questione, in questa sede maggiormente rilevante, delle implicazioni che le conclusioni cui si è pervenuti hanno sulla divisione “giudiziale” dell'eredità.
In materia di divisione ordinaria, la giurisprudenza di legittimità era già da tempo orientata nel senso che la disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985
(ora art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) si applica non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice,
l'elusione della norma imperativa in questione (Cass., n. 15133 del 28/11/2001; Cass., n. 630
del 17/01/2003). Il principio del resto appare coerente con quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti;
laddove essa ha statuito che non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in assenza di dichiarazione - contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 cod. civ., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass., n. 8489 del 29/04/2016; analogamente, Cass., n. 1505 del 22/01/2018). Sul punto, e con riferimento alla fattispecie per cui è causa, la recente pronuncia delle
Sezioni Unite ha quindi ribadito come “l'ordinamento giuridico non possa consentire che le
parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via
negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del
territorio; né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle
divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 della
legge n. 47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi.” (Cass.
Sezioni Unite, 7.10.2019 n. 25021).
Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985,
rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Deve in conclusione trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto enunciato sul punto dalle Sezioni Unite: «Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un
fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione
edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del
fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e
non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è
consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione
attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono
rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (Cass. Sezioni Unite, 7.10.2019, n. 25021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di scioglimento della comunione - non essendo pervenuta istanza da nessuna delle parti di procedere alla divisione dell'asse ereditario con espunzione del cespite abusivo - deve essere dichiarata improcedibile. Con ordinanza del 3 ottobre 2025 è stata disposta un'integrazione della consulenza al fine di accertare in che modo il carattere abusivo incidesse sul valore del cespite, verificando in particolare se le pratiche di sanatoria intraprese dal de cuius siano tuttora suscettibili di esito positivo, venendo meno in caso contrario la commerciabilità anche futura del bene e dovendosi conseguentemente ricalcolare il valore dello stesso, con attribuzione del mero valore del sedime o altro valore significativamente più basso rispetto a quello commerciale.
All'esito di tale accertamento integrativo, il Consulente ha riferito che nulla osta al buon esito delle pratiche di concessione in sanatoria, che risulta tuttavia subordinato alla demolizione degli ampliamenti realizzati in difformità catastale, quali il portico realizzato al pian terreno nell'area antistante il salone e l'ampliamento del sottotetto di fatto trasformato in un primo piano.
Tuttavia, in considerazione dell'entità dei necessari lavori di demolizione e della incertezza sulla durata del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione in sanatoria, il Consulente - con argomentazioni pienamente condivisibili - ha ritenuto che l'attuale situazione di irregolarità urbanistica e catastale del cespite sia tale da incidere significativamente sul valore dello stesso, comportandone un abbattimento del 40%.
Ne deriva che, decurtando dal valore di stima originariamente attribuito al cespite (€
220.765,00) il costo dei lavori di demolizione indicati e dei relativi adempimenti amministrativi, quantificati dal Consulente in complessivi € 38.550,00 e abbattendo ulteriormente il valore così ottenuto (€ 182.215,00) in ragione della percentuale del 40%, si perviene alla conclusione che all'immobile in parola deve essere attribuito il valore di €
109.329,00.
Ciò premesso, è possibile passare al vaglio della domanda di accertamento della lesione di legittima formulata in via riconvenzionale dalla convenuta.
In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva, va determinato il valore dell'asse ereditario, quello della quota disponibile e della porzione legittima. A tal fine, occorre procedere secondo i dettami dell'art. 556 c.c. alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, quindi alla detrazione dal “relictum” degli eventuali debiti, da valutare con riferimento alla stessa data e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile,
tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla predetta somma tra il valore netto del “relictum” ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564 c.c.), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr., per tutti, Cass. 12919/2012).
Va al riguardo precisato che l'oggetto dell'imputazione è costituito non solo dalle donazioni e dai legati, ma anche da quanto il legittimario ha ricevuto a titolo di erede legittimo o testamentario.
Venendo al caso di specie, al fine di procedere alle valutazioni necessarie all'istruzione della domanda di riduzione proposta, si rinvia con esclusivo riferimento alla stima dei beni dell'asse all'elaborato peritale del CTU, Arch. (sono invece stati riscontrati Per_2
errori concettuali nel calcolo della quota di riserva, avendo il perito erroneamente preso come riferimento, per verificare la sussistenza di lesione, la somma della quota di legittima pari ad 1/3 con la metà della quota disponibile, anch'essa pari ad 1/3).
Per quel che qui rileva, il nominato ausiliario ha accertato che:
- il relictum di aveva, alla data della sua morte, avvenuta il 27.7.2019, un Persona_1
complessivo valore di € 169.536,00, di cui € 80.986,00 per i 4/6 dell'immobile situato in
Misilmeri con terreno circostante (109.329,00 + 12.150,00) ed € 88.550,00 per i 4/6
dell'appartamento di via Giovanni Bocchieri 25;
- non risulta sussistere donatum;
- il debitum è costituito dalle spese sostenute dall'attore a titolo di imposte di successione e pubblicazione del testamento olografo paterno per un valore di € 3.471,00. Operando la riunione fittizia secondo i principi di diritto sopra enucleati, il valore dell'asse ereditario di ha dunque un valore di € 166.065,00 (€ 169.536,00 - € Persona_1
3.471,00).
Considerato che al momento della sua morte lasciava i due figli Persona_1 Pt_1
e , trovando applicazione l'art. 537 comma 2 c.c., a questi ultimi spetta una quota di CP_1
riserva pari complessivamente a 2/3 della massa sopra determinata ai sensi dell'art. 556
c.c., da dividersi in parti uguali tra entrambi.
Ne deriva che la quota riservata dalla legge a ciascuno dei due legittimari è pari ad €
55.355,00 (cioè 1/3 di 166.065,00) ed analogo importo avrà nel caso di specie la quota disponibile (pari ad 1/3 della massa).
Come si è detto, alla porzione legittima dell'odierna convenuta andrà imputato il valore dei beni ricevuti per testamento dalla stessa, complessivamente pari ad € 80.986,00
[corrispondente a 4/6 di € 121.479,00, dato dal valore del fabbricato adibito a “villino” (€
109.329,00) più il valore del terreno circostante (€ 12.150,00)].
È evidente che il valore di ciò che è pervenuto alla convenuta in forza dell'impugnato testamento (€ 80.986,00) eccede significativamente il valore della quota indisponibile alla stessa per legge riservata (€ 55.355,00) e che dunque la disposizione testamentaria in favore del fratello non ha comportato alcuna lesione ai suoi danni. Parte_1
L'impugnazione del testamento deve dunque essere respinta.
è tenuta a corrispondere alla massa l'importo di € 1.735,50, pari alla metà Controparte_1
del debito ereditario di cui l'attore ha dimostrato di essersi fatto carico in via esclusiva.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese di lite sono compensate in ragione di un terzo, mentre la convenuta è condannata alla rifusione in favore dell'attore della restante parte, liquidata come in dispositivo alla stregua dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022
(minimi di tariffa, causa di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti sui beni relitti da;
Persona_1 - rigetta la domanda riconvenzionale di impugnazione del testamento olografo di pubblicato in data 6.12.2019 dal Notaio dott. , Persona_1 Persona_3
registrato in Palermo il 3 gennaio 2020 al N. 176 - Rep. N. 4273;
- accerta e dichiara l'obbligo di di restituire in favore della massa Controparte_1
l'importo di € 1.735,50;
- per l'effetto condanna a restituire all'odierno attore l'importo di € Controparte_1
1.735,00,00;
- compensa in ragione di un terzo le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore della restante parte che si liquida in € 4.878,33
(importo comprensivo delle spese vive) oltre spese generali, Iva e CpA sul compenso;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione di un terzo a carico dell'attore e di due terzi a carico della convenuta.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Sara Monteleone Monica Stocco