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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 326/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
RICORRENTE_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B301971 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B301971 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B301971 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B301971 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B302109 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B302109 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B302109 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B302109 IRAP 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16 maggio 2025 RICORRENTE_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, gli avvisi di accertamento nn. T9F01B301971/2024 (per l'anno di imposta 2019) e T9F01B302109/2024 (per l'anno di imposta 2020), emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bergamo, in materi di imposte dirette ed iva.
Il ricorso veniva iscritto con n. 326/2025 R.G.R.
Il ricorrente eccepiva la illegittimità degli atti impugnati, in quanto egli er stato ritenuto a capo si un meccanismo fraudolento con cui società create a tal fine emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di favorire violazioni della normativa fiscale.
Rilevava che, su tale presupposto, l'Ufficio aveva disposto l'iscrizione presso la Camera di Commercio di Bergamo della ditta individuale Ricorrente_1, successivamente chiusa, ma non vi era alcuna che il RICORRENTE_1 fosse effettivamente capo dell'asserito sodalizio criminoso, né amministratore di fatto di alcuna delle società che venivano emesso le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti oggetto degli accertamenti della
Guardia di Finanza, alla base degli atto impugnati.
Segnalava infatti che tale ruolo emergeva esclusivamente dalle dichiarazioni, rese alla Guardia di Finanza da Nominativo_2, legale rappresentante della Società_2 s.r.l., una delle società destinatarie delle fatture emesse dalle società asseritamente amministrate di fatto dal ricorrente, ma tali dichiarazioni non erano da sole in grado di provare la responsabilità del ricorrente ed erano del tutto false, tanto che il RICORRENTE_1 aveva presentato atto di denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
inoltre, da accertamenti effettuati presso tale Procura della Repubblica, nessun procedimento penale risultava iscritto a carico del RICORRENTE_1
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità di ciascun atto impugnato, fondato proprio sulle risultanze delle attività di verifica effettuate dalla Compagnia di Luogo_1 della Guardia di Finanza.
Dalle dichiarazioni rese da Nominativo_2, legale rappresentante della Società_2 s.r.l., una delle società destinatarie delle fatture (relative ad operazioni soggettivamente inesistenti) emesse dalla SOCIETA'_3 SRLS e dalla SOCIETA'_4 SRLS emergeva infatti che tali due delle società fossero amministrate di fatto dal ricorrente, avendo il Nominativo_2 riferito che RICORRENTE_1 gli aveva fatto conoscere tali società e con lui si rapportava per qualsiasi questione concernenti i rapporti con le stesse, compresi costi e pagamenti.
Tali elementi erano in sé idonei a fondare la pretesa impositiva nei confronti del RICORRENTE_1, a nulla rilevando la mancata iscrizione di procedimento penale, atteso il principio del doppio binario penale-tributario in materia fiscale, né lq denuncia-querela presentata dal RICORRENTE_1 nei confronti del Nominativo_2, di cui peraltro non si conoscevano gli esiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non è oggetto del presente giudizio la verifica della inesistenza soggettiva delle prestazioni alla base delle fatture emesse dalle diverse società indicate negli atti impugnati e nel processo verbale di constatazione della Compagnia di Treviglio della Guardia di Finanza, in quanto nessun motivo di ricorso concerne tali fatti.
Anche ritenendo, dunque, relative ad operazioni soggettivamente inesistenti le fatture emesse dalla
SOCIETA'_3 SRLS e dalla SOCIETA'_4 SRLS nei confronti della Società_2 s.r.l., di cui legale rappresentante era Nominativo_2, non vi è idonea prova agli atti che RICORRENTE_1 fosse amministratore di fatto delle due società emittenti, né di altre società implicate nel sodalizio criminoso in contestazione.
Dagli atti impugnati e dalle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate emerge infatti che tale ruolo di amministratore di fatto in capo a RICORRENTE_1 derivi esclusivamente dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da Nominativo_2, il quale ha riferito che RICORRENTE_1 gli aveva fatto conoscere tali società e con lui si rapportava per qualsiasi questione concernenti i rapporti con le stesse, compresi costi e pagamenti.
Tali dichiarazioni, da sole, non si ritengono idonee a soddisfare l'onere probatorio incombente sull'amministrazione finanziaria ex artt. 2697 c.c. e 7, quinto comma bis, d.l.vo 546/1992.
Infatti, anche ritenendo il Nominativo_2 mero teste, è evidente come egli non si teste del tutto indifferente, ma, in ogni caso, il ruolo di amministratore do fatto ben avrebbe potuto essere provato, esaminando, ad esempio, dipendenti delle società, professionisti che ne tenevano la contabilità ed altri imprenditori destinatari delle fatture emesse dalle società asseritamente amministrate di fatto dal ricorrente, ma di tali attività non vi è traccia alcuna in atti.
Pur essendo pacifico che gli accertamenti in materia penale e amministrativa tributaria siano in sé distinti, per il principio del doppio binario, certamente non del tutto neutra è la circostanza, non contestata, che
RICORRENTE_1 non sia stato denunciato alla competente Procura della Repubblica nonostante il suo asserito ruolo di capo di un sodalizio criminoso dedito all'emissione di fatture false.
Tale mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Agenzia delle Entrate rende illegittime le pretese impositive degli avvisi di accertamento impugnati.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerando che la presente decisione si fonda su valutazione di elementi di non univoca interpretazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore Estensore
CO RI NR AV
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 326/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
RICORRENTE_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B301971 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B301971 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B301971 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B301971 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B302109 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B302109 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B302109 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B302109 IRAP 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16 maggio 2025 RICORRENTE_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, gli avvisi di accertamento nn. T9F01B301971/2024 (per l'anno di imposta 2019) e T9F01B302109/2024 (per l'anno di imposta 2020), emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bergamo, in materi di imposte dirette ed iva.
Il ricorso veniva iscritto con n. 326/2025 R.G.R.
Il ricorrente eccepiva la illegittimità degli atti impugnati, in quanto egli er stato ritenuto a capo si un meccanismo fraudolento con cui società create a tal fine emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di favorire violazioni della normativa fiscale.
Rilevava che, su tale presupposto, l'Ufficio aveva disposto l'iscrizione presso la Camera di Commercio di Bergamo della ditta individuale Ricorrente_1, successivamente chiusa, ma non vi era alcuna che il RICORRENTE_1 fosse effettivamente capo dell'asserito sodalizio criminoso, né amministratore di fatto di alcuna delle società che venivano emesso le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti oggetto degli accertamenti della
Guardia di Finanza, alla base degli atto impugnati.
Segnalava infatti che tale ruolo emergeva esclusivamente dalle dichiarazioni, rese alla Guardia di Finanza da Nominativo_2, legale rappresentante della Società_2 s.r.l., una delle società destinatarie delle fatture emesse dalle società asseritamente amministrate di fatto dal ricorrente, ma tali dichiarazioni non erano da sole in grado di provare la responsabilità del ricorrente ed erano del tutto false, tanto che il RICORRENTE_1 aveva presentato atto di denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
inoltre, da accertamenti effettuati presso tale Procura della Repubblica, nessun procedimento penale risultava iscritto a carico del RICORRENTE_1
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità di ciascun atto impugnato, fondato proprio sulle risultanze delle attività di verifica effettuate dalla Compagnia di Luogo_1 della Guardia di Finanza.
Dalle dichiarazioni rese da Nominativo_2, legale rappresentante della Società_2 s.r.l., una delle società destinatarie delle fatture (relative ad operazioni soggettivamente inesistenti) emesse dalla SOCIETA'_3 SRLS e dalla SOCIETA'_4 SRLS emergeva infatti che tali due delle società fossero amministrate di fatto dal ricorrente, avendo il Nominativo_2 riferito che RICORRENTE_1 gli aveva fatto conoscere tali società e con lui si rapportava per qualsiasi questione concernenti i rapporti con le stesse, compresi costi e pagamenti.
Tali elementi erano in sé idonei a fondare la pretesa impositiva nei confronti del RICORRENTE_1, a nulla rilevando la mancata iscrizione di procedimento penale, atteso il principio del doppio binario penale-tributario in materia fiscale, né lq denuncia-querela presentata dal RICORRENTE_1 nei confronti del Nominativo_2, di cui peraltro non si conoscevano gli esiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non è oggetto del presente giudizio la verifica della inesistenza soggettiva delle prestazioni alla base delle fatture emesse dalle diverse società indicate negli atti impugnati e nel processo verbale di constatazione della Compagnia di Treviglio della Guardia di Finanza, in quanto nessun motivo di ricorso concerne tali fatti.
Anche ritenendo, dunque, relative ad operazioni soggettivamente inesistenti le fatture emesse dalla
SOCIETA'_3 SRLS e dalla SOCIETA'_4 SRLS nei confronti della Società_2 s.r.l., di cui legale rappresentante era Nominativo_2, non vi è idonea prova agli atti che RICORRENTE_1 fosse amministratore di fatto delle due società emittenti, né di altre società implicate nel sodalizio criminoso in contestazione.
Dagli atti impugnati e dalle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate emerge infatti che tale ruolo di amministratore di fatto in capo a RICORRENTE_1 derivi esclusivamente dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da Nominativo_2, il quale ha riferito che RICORRENTE_1 gli aveva fatto conoscere tali società e con lui si rapportava per qualsiasi questione concernenti i rapporti con le stesse, compresi costi e pagamenti.
Tali dichiarazioni, da sole, non si ritengono idonee a soddisfare l'onere probatorio incombente sull'amministrazione finanziaria ex artt. 2697 c.c. e 7, quinto comma bis, d.l.vo 546/1992.
Infatti, anche ritenendo il Nominativo_2 mero teste, è evidente come egli non si teste del tutto indifferente, ma, in ogni caso, il ruolo di amministratore do fatto ben avrebbe potuto essere provato, esaminando, ad esempio, dipendenti delle società, professionisti che ne tenevano la contabilità ed altri imprenditori destinatari delle fatture emesse dalle società asseritamente amministrate di fatto dal ricorrente, ma di tali attività non vi è traccia alcuna in atti.
Pur essendo pacifico che gli accertamenti in materia penale e amministrativa tributaria siano in sé distinti, per il principio del doppio binario, certamente non del tutto neutra è la circostanza, non contestata, che
RICORRENTE_1 non sia stato denunciato alla competente Procura della Repubblica nonostante il suo asserito ruolo di capo di un sodalizio criminoso dedito all'emissione di fatture false.
Tale mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Agenzia delle Entrate rende illegittime le pretese impositive degli avvisi di accertamento impugnati.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerando che la presente decisione si fonda su valutazione di elementi di non univoca interpretazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore Estensore
CO RI NR AV