TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8457/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa TH TI ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8457/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/04/1965;
E
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24/06/1965, con il patrocinio dell'avv. STURLESE SABRINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 08.09.1990 dai signori e con cerimonia officiata nella Parrocchia Parte_1 Parte_2
Sacro cuore in Monza trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monza e così rubricato: atto n. 296 - parte II - seria A - anno 1990, come da certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa (doc. 1).
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio negli appositi registri dello stato civile.
• Omologare le seguenti condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. La casa coniugale sita a Villasanta (Mb) in via Leonardo da Vinci n. 26, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, resterà in uso abitativo, con tutti i mobili che l'arredano, al signor che si occuperà di pagare tutte le utenze e le spese sia ordinarie che straordinarie Parte_2 relative all'immobile de quo.
2. Il figlio maggiorenne e affetto da disabilità resterà a vivere presso la casa familiare Per_1 con il padre.
Del suo accudimento se ne occuperanno entrambi i genitori in ugual misura.
I genitori si dichiarano sin da ora disponibili ad aiutare il figlio economicamente, se necessario, ognuno in base alle proprie possibilità e a provvedere al suo mantenimento in caso di perdita dell'attuale lavoro e quindi della sua attuale indipendenza economica, sempre in proporzione alle possibilità di entrambi i genitori.
3. A titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie: il signor Parte_2 verserà alla signora l'importo di € 100 mensile. Detto importo dovrà essere versato Parte_1
a mezzo di bonifico bancario alla signora entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a Parte_1 rivalutazione annua in base agli indici ISTAT del costo della vita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 21.03.2025 (sent. n. 426/25 – pubbl. in data 24.03.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (05.11.1996, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente ma affetto da handicap con invalidità civile al 75%); e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e con ricorso depositato in data 17/12/2024, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Monza (MB) in data 08/09/1990 (atto n. Parte_1 Parte_2
296, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa TH TI ON
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa TH TI ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8457/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/04/1965;
E
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24/06/1965, con il patrocinio dell'avv. STURLESE SABRINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 08.09.1990 dai signori e con cerimonia officiata nella Parrocchia Parte_1 Parte_2
Sacro cuore in Monza trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monza e così rubricato: atto n. 296 - parte II - seria A - anno 1990, come da certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa (doc. 1).
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio negli appositi registri dello stato civile.
• Omologare le seguenti condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. La casa coniugale sita a Villasanta (Mb) in via Leonardo da Vinci n. 26, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, resterà in uso abitativo, con tutti i mobili che l'arredano, al signor che si occuperà di pagare tutte le utenze e le spese sia ordinarie che straordinarie Parte_2 relative all'immobile de quo.
2. Il figlio maggiorenne e affetto da disabilità resterà a vivere presso la casa familiare Per_1 con il padre.
Del suo accudimento se ne occuperanno entrambi i genitori in ugual misura.
I genitori si dichiarano sin da ora disponibili ad aiutare il figlio economicamente, se necessario, ognuno in base alle proprie possibilità e a provvedere al suo mantenimento in caso di perdita dell'attuale lavoro e quindi della sua attuale indipendenza economica, sempre in proporzione alle possibilità di entrambi i genitori.
3. A titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie: il signor Parte_2 verserà alla signora l'importo di € 100 mensile. Detto importo dovrà essere versato Parte_1
a mezzo di bonifico bancario alla signora entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a Parte_1 rivalutazione annua in base agli indici ISTAT del costo della vita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 21.03.2025 (sent. n. 426/25 – pubbl. in data 24.03.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (05.11.1996, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente ma affetto da handicap con invalidità civile al 75%); e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e con ricorso depositato in data 17/12/2024, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Monza (MB) in data 08/09/1990 (atto n. Parte_1 Parte_2
296, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa TH TI ON