TRIB
Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/08/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4601/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4601/2021 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. VITALE MASSIMO, C.F._1 presso il cui studio, in Carentini, via A. Meucci n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ATTRICE contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. TUCCITTO C.F._2
VINCENZO, presso il cui studio, in Siracusa, via Bufardeci n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 febbraio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi questo Tribunale la sig.ra Controparte_1 esponendo:
- che con sentenza n. 1524/2019, pubblicata il 2 agosto 2019 nel proc. civ. n.
5022/2014, promosso da e nei confronti Parte_1 Controparte_1 dei sig.ri , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , nonché del , il Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Tribunale di Siracusa rigettava l'appello proposto dalle stesse e Pt_1 CP_1 condannandole, in solido tra loro, a rimborsare al le Controparte_7 CP_7 spese di lite, si liquidate in € 2.430,00 ed a rimborsare alle altre parti in causa, in solido tra loro, le spese di lite che venivano liquidate in € 3.645,00, oltre rimborso forfettario, IVA e c.p.a; condannava, altresì, la sig.ra e la sig.ra a Pt_1 CP_1 pagare, in solido tra loro, al la somma equitativamente Controparte_7 determinata in € 1.500,00, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo, a pagare alle altre parti, in solido tra loro, la somma equitativamente determinata in €
1.500,00, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo ed, infine, a versare, in solido tra loro, la somma di € 147,00 a titolo di contributo unificato;
- che con pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva iscritta al n.
800/2020 R.G. ES, avente titolo nella sentenza sopra citata, effettuato dai sig. sig.ri
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e , venivano pignorate alla sig.ra le somme sino alla
[...] Controparte_6 Pt_1 concorrenza di € 9.254,04, e dal le somme sino alla Controparte_7 concorrenza di € 8.067,33= e, così, complessivamente € 17.321,37;
- che a seguito di transazione, l'odierna attrice provvedeva a pagare la somma di €
15.637,12 con assegni circolari bancari del 19 agosto 2020, emessi a favore dei soggetti sopra identificati, a totale tacitazione del credito di cui della procedura esecutiva avente ad oggetto pignoramento presso terzi promossa contro la stessa;
- che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la sig.ra che la sig.ra Pt_1 CP_1 fosse riconosciuta debitrice nei suoi confronti della somma di € 7.818,56, pari
[...] alla metà delle somme corrisposte dall'odierna attrice in favore dei sig.ri
[...]
, , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, nonché del , in quanto obbligata in Controparte_6 CP_7 CP_7
pagina 2 di 9 solido al pagamento delle somme meglio sopra specificate e conseguentemente condannare la sig.ra la pagamento della somma sopra specificata in favore CP_1 della esponente;
- che tale giudizio, iscritto al n. 217/2021 R.G. del Tribunale di Siracusa, veniva definito dalle parti attraverso un accordo bonario.
Ciò premesso, la sig.ra ha dedotto di essere affetta da sordomutismo dall'età Pt_1 di quattro anni, usufruendo dell'indennità di comunicazione per la disabilità sensoriale, nonché ha limitate capacità di acquisizione;
di conseguenza, di non avere mai preso veramente conoscenza della vicenda giudiziaria.
Ha lamentato, infatti, che in data 2 ottobre 2014 era stata raggiunta presso il luogo dove la stessa svolgeva attività lavorativa, dal sig. , marito della Persona_1 sig.ra il quale induceva l'odierna attrice a firmare un Controparte_1 documento dal contenuto del tutto oscuro all'esponente, che in realtà costituiva la procura alle liti conferita dalla stessa e dalla sig.ra all'Avv. Motta CP_1
Damiano; che, quindi, la firma apposta sulla procura non era stata mai apposta dalla esponente alla presenza dell'Avv. Motta, avendo conosciuto quest'ultimo soltanto nel mese di marzo 2020.
Ha dedotto, pertanto, di essere stata vittima di raggiri ed inganni da parte del sig.
, marito dell'odierna convenuta, che l'ha indotta a firmare una Persona_2 procura alle liti coinvolgendola in una vicenda giudiziaria, definita con una sentenza sfavorevole di condanna;
vicenda di cui non aveva mai saputo nulla, se non quando le hanno pignorato e sottratte le somme sul proprio conto corrente, e per tale ragione chiedeva la restituzione delle somme indebitamente erogate ed il risarcimento dei danni subiti.
Quindi, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo G.U. del Tribunale di Siracusa adito reiectis contrariis:
Ritenere e dichiarare che la esponente è stata indotta in errore, da parte del
, nel conferimento dell'incarico in favore dell'Avv. Motta e per i Per_1 procedimenti civili meglio sopra spiegati.
Ritenere e dichiarare che la esponente ha corrisposto le somme meglio specificate nel corpo dell'atto di citazione indebitamente e senza alcun obbligo a suo carico.
pagina 3 di 9 Ritenere e dichiarare, quindi, che l'esponente ha diritto ad aver restituita la somma di € 7.818,56= a titolo di risarcimento · danni e/o per aver corrisposto indebitamente somme senza averne titolo, e ciò per essere stata tratta in errore dal sig. , marito dell'odierna convenuta, nel firmare una procura Persona_2 alle liti che non avrebbe mai sottoscritto se avesse avuto consapevolezza del reale contenuto del documento.
Conseguentemente, per le causali sopra indicate, condannare la sig.ra
[...]
al risarcimento del danno e/o all'indebito pagamento ammontante ad CP_1
€ 7.818,56=, e ciò pari alla restante metà della somma che l'esponente ha corrisposto in sede di pignoramento presso terzi.
Con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la sig.ra
[...] la quale ha eccepito, in via preliminare, la improcedibilità della CP_1 domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
quindi, ha eccepito la prescrizione dell'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1442 c.c.
Nel merito, ha rilevato la carenza di legittimazione passiva della sig.ra CP_1 ritenendo, legittimato passivo, il difensore avv. Motta, che aveva agito in giudizio sulla base di una procura alle liti nulla perché sottoscritta non in sua presenza e dietro inganno;
quindi, ha contestato quanto dedotto e lamentato dalla parte attrice relativamente all'asserita condotta ingannevole del marito della convenuta: infine, ha contestato la domanda attorea sul quantum.
Ciò premesso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“PIACCIA all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del procedimento per mancato esperimento nella negoziazione assistita;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente per essere legittimato passivo il difensore che ha agito in giudizio e che è il solo munito di ius postulandi;
ritenere e dichiarare prescritta l'azione ai sensi e per gli effetti dell'art 1442 cod civ;
pagina 4 di 9 ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
CP_1
in subordine e nel merito rigettare le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
subordine e dichiarare che la comparente ha già versato somme maggiori rispetto
a quelle dovute e che in ogni caso non possono essere richieste €.4.089,54 sostenute per spese di esecuzione in quanto la non “ha diritto di riversare, Pt_1 neppure in parte, sugli altri condebitori solidali le spese particolari che il creditore abbia sostenuto per compulsare specificamente lui nella sua facoltà di scelta;
di spese e compensi con la condanna della attrice ad una congrua somma CP_8 per lite temeraria ex art 96 c.p.c.”.
Concesso il termine per l'esperimento della negoziazione assistita, espletato con esito negativo, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni attesa la inammissibilità delle prova orali richieste dalla parte attrice;
quindi, è stata assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note fissata ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.
2. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento per vizio del consenso della procura alle liti rilasciata all'avv. Motta sollevata dalla parte convenuta.
Invero, atteso il disposto dell'art. 1442 c.c., quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre
2016 n. 18930).
Nella fattispecie, l'attrice ha dedotto di avere scoperto di essere stata indotta in errore e vittima di raggiri, soltanto nel 2020, quando ha preso contezza della vicenda giudiziaria in cui era stata coinvolta con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo e, quindi, nel 2020 con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è assolutamente infondata e va rigettata.
pagina 5 di 9 Per le stesse ragioni, priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotto dalla convenuta.
3. Tuttavia, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha richiesto la condanna della sig.ra al risarcimento del danno CP_1 ammontante alla somma di €. 7.818,56 quale somma corrisposta indebitamente nell'ambito del procedimento civile di appello n. 5022/2014 r.g. nel quale era stata inconsapevolmente coinvolta dopo essere indotta in errore da parte del sig.
, marito della odierna convenuta, il quale le avrebbe carpito la Per_1 sottoscrizione di una procura alle liti da rilasciare all'avv. Motta per instaurare il predetto procedimento di appello, ove la stessa e la sig.ra sono risultate CP_1 soccombenti.
Va rilevato che la regola della ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si determina in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito e, se solleva eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate (cfr. Cass. Civ., 31.05.2007, n.
12765; Cass. Civ., 03.02.2006, n. 2421; Cass. Civ., 24.11.2005, n. 24815).
L'istruzione probatoria è rimessa all'iniziativa processuale delle parti: la regola generale in tema di onere probatorio è sancita dall'art. 2697 c.c. che ripartisce e distribuisce il rischio della prova tra le parti, le quali devono provare in positivo o in negativo i fatti allegati.
Segnatamente l'art. 2697 c.c. richiede all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto per cui si agisce;
il convenuto, specularmente, ha l'onere di provare i fatti costituenti le proprie eccezioni, siano esse relative all'inefficacia dei fatti allegati da controparte, nonchè di provare i fatti modificativi o estintivi del diritto azionato.
Nella fattispecie, era onere della attrice sig.ra avendo proposto un'azione di Pt_1 risarcimento per un danno, provare l'esistenza del danno, la condotta illecita del convenuto e il nesso di causalità tra la condotta e il danno stesso.
pagina 6 di 9 Ebbene, la prova orale richiesta dalla sig.ra nella memoria istruttoria Pt_1 depositata è inammissibile in quanto generica, non vertente su episodi specifici ben individuati oggettivamente e soggettivamente nello spazio e nel tempo, nonché demandante ai testi inammissibili valutazioni soggettive.
Come è noto, i vizi che possono alterare la formazione del consenso sono l'errore, il dolo e la violenza morale, la cui sussistenza determina non già la conseguenza della nullità del contratto, essendo lo stesso in sé voluto, bensì l'annullabilità del medesimo, nei limiti in cui l'esigenza di proteggere la parte incorsa nel vizio non sacrifichi interessi della controparte ritenuti dal legislatore prevalenti.
Per ogni tipo di vizio il legislatore stabilisce, in relazione alla sua specificità, i presupposti in presenza dei quali può ritenersi invocabile l'annullabilità del contratto, così individuando il punto di equilibrio fra la tutela della parte, la cui volontà è frutto di un processo viziato, e la tutela della controparte.
Nel caso all'esame, allegazioni e deduzioni della parte attrice non valgono, tuttavia,
a fondare la domanda proposta, perché non vertenti su tali elementi della fattispecie, risultando sfornita di prova non solo la condotta idonea ad integrare una condotta del marito della convenuta tale avere indotto la sig.ra a Pt_1 sottoscrivere la procura alle liti in questione, ma anche l'incidenza causale concreta di quanto asserito dalla parte attrice sulla libertà di autodeterminazione della stessa.
In altre parole, la sig.ra in violazione dell'onere sullo stesso incombente ai Pt_1 sensi dell'art. 2697 c.c., non ha provato la sussistenza dei presupposti per la richiesta pronuncia di accertamento di una condotta ingannevole del marito della ovvero: gli episodi specifici (individuati oggettivamente e CP_1 soggettivamente nel tempo e nel luogo) in cui si sarebbe concretizzata tale richiesta ingannevole di farsi sottoscrivere la procura alle liti;
come egli avesse esercitato l'asserito raggiro;
in che modo tale condotta si ponga in rapporto di specifico nesso causale con la sottoscrizione della procura e, quindi, come la lamentata condotta ingannevole avesse inciso proprio sulla sua libertà di autodeterminazione;
inoltre, se davvero la sig.ra fosse effettivamente ignara della sussistenza del Pt_1 procedimento civile di appello per il quale ha rilasciato la procura in questione.
Pertanto va rigettata la domanda risarcitoria dalla in mancanza di prova dei Pt_1 relativi presupposti e va, altresì, rigettata la conseguenziale domanda di restituzione delle somme.
pagina 7 di 9 Va invece rigettata la domanda avanzata dalla convenuta di condanna dell'attrice al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. per mancanza di prova dei relativi presupposti.
In effetti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma anche la prova relativamente all'an e quantum di un danno subito.
In particolare, in forza dei noti principi relativi al danno-conseguenza, il pregiudizio subito dalla parte deve essere provato, sia pure mediante presunzioni, e non può essere individuato "in re ipsa" (danno evento) nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danno (Cass. 19/10/2015, n.21079).
In definitiva, l'illecito processuale ex art. 96 comma 1 c.p.c. - in quanto ipotesi speciale del genus ex art. 2043 c.c. - richiede la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte
(Cass. 25/02/2020, n.5097).
Ne consegue che nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi, laddove, come nella fattispecie, non siano allegati, né tantomeno dimostrati, elementi oggettivi dai quali desumere la concreta esistenza di danni ulteriori oltre quelli già ristorati attraverso il riconoscimento delle spese processuali.
Va, infine, precisato che il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata proposta dall' opposta non configura comunque un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n.
11792/18 [ord.], Cass. n. 20666/17 [ord.] e Cass. n. 9532/17 [ord.]).
Le spese di giudizio, pertanto, seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia - di cui al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modifiche, e all'attività effettivamente svolta, nei valori medi per le fasi di studio, istruttoria e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna a rimborsare alla parte convenuta Parte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
[...]
15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 29 agosto 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4601/2021 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. VITALE MASSIMO, C.F._1 presso il cui studio, in Carentini, via A. Meucci n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ATTRICE contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. TUCCITTO C.F._2
VINCENZO, presso il cui studio, in Siracusa, via Bufardeci n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 febbraio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi questo Tribunale la sig.ra Controparte_1 esponendo:
- che con sentenza n. 1524/2019, pubblicata il 2 agosto 2019 nel proc. civ. n.
5022/2014, promosso da e nei confronti Parte_1 Controparte_1 dei sig.ri , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , nonché del , il Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Tribunale di Siracusa rigettava l'appello proposto dalle stesse e Pt_1 CP_1 condannandole, in solido tra loro, a rimborsare al le Controparte_7 CP_7 spese di lite, si liquidate in € 2.430,00 ed a rimborsare alle altre parti in causa, in solido tra loro, le spese di lite che venivano liquidate in € 3.645,00, oltre rimborso forfettario, IVA e c.p.a; condannava, altresì, la sig.ra e la sig.ra a Pt_1 CP_1 pagare, in solido tra loro, al la somma equitativamente Controparte_7 determinata in € 1.500,00, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo, a pagare alle altre parti, in solido tra loro, la somma equitativamente determinata in €
1.500,00, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo ed, infine, a versare, in solido tra loro, la somma di € 147,00 a titolo di contributo unificato;
- che con pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva iscritta al n.
800/2020 R.G. ES, avente titolo nella sentenza sopra citata, effettuato dai sig. sig.ri
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e , venivano pignorate alla sig.ra le somme sino alla
[...] Controparte_6 Pt_1 concorrenza di € 9.254,04, e dal le somme sino alla Controparte_7 concorrenza di € 8.067,33= e, così, complessivamente € 17.321,37;
- che a seguito di transazione, l'odierna attrice provvedeva a pagare la somma di €
15.637,12 con assegni circolari bancari del 19 agosto 2020, emessi a favore dei soggetti sopra identificati, a totale tacitazione del credito di cui della procedura esecutiva avente ad oggetto pignoramento presso terzi promossa contro la stessa;
- che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la sig.ra che la sig.ra Pt_1 CP_1 fosse riconosciuta debitrice nei suoi confronti della somma di € 7.818,56, pari
[...] alla metà delle somme corrisposte dall'odierna attrice in favore dei sig.ri
[...]
, , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, nonché del , in quanto obbligata in Controparte_6 CP_7 CP_7
pagina 2 di 9 solido al pagamento delle somme meglio sopra specificate e conseguentemente condannare la sig.ra la pagamento della somma sopra specificata in favore CP_1 della esponente;
- che tale giudizio, iscritto al n. 217/2021 R.G. del Tribunale di Siracusa, veniva definito dalle parti attraverso un accordo bonario.
Ciò premesso, la sig.ra ha dedotto di essere affetta da sordomutismo dall'età Pt_1 di quattro anni, usufruendo dell'indennità di comunicazione per la disabilità sensoriale, nonché ha limitate capacità di acquisizione;
di conseguenza, di non avere mai preso veramente conoscenza della vicenda giudiziaria.
Ha lamentato, infatti, che in data 2 ottobre 2014 era stata raggiunta presso il luogo dove la stessa svolgeva attività lavorativa, dal sig. , marito della Persona_1 sig.ra il quale induceva l'odierna attrice a firmare un Controparte_1 documento dal contenuto del tutto oscuro all'esponente, che in realtà costituiva la procura alle liti conferita dalla stessa e dalla sig.ra all'Avv. Motta CP_1
Damiano; che, quindi, la firma apposta sulla procura non era stata mai apposta dalla esponente alla presenza dell'Avv. Motta, avendo conosciuto quest'ultimo soltanto nel mese di marzo 2020.
Ha dedotto, pertanto, di essere stata vittima di raggiri ed inganni da parte del sig.
, marito dell'odierna convenuta, che l'ha indotta a firmare una Persona_2 procura alle liti coinvolgendola in una vicenda giudiziaria, definita con una sentenza sfavorevole di condanna;
vicenda di cui non aveva mai saputo nulla, se non quando le hanno pignorato e sottratte le somme sul proprio conto corrente, e per tale ragione chiedeva la restituzione delle somme indebitamente erogate ed il risarcimento dei danni subiti.
Quindi, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo G.U. del Tribunale di Siracusa adito reiectis contrariis:
Ritenere e dichiarare che la esponente è stata indotta in errore, da parte del
, nel conferimento dell'incarico in favore dell'Avv. Motta e per i Per_1 procedimenti civili meglio sopra spiegati.
Ritenere e dichiarare che la esponente ha corrisposto le somme meglio specificate nel corpo dell'atto di citazione indebitamente e senza alcun obbligo a suo carico.
pagina 3 di 9 Ritenere e dichiarare, quindi, che l'esponente ha diritto ad aver restituita la somma di € 7.818,56= a titolo di risarcimento · danni e/o per aver corrisposto indebitamente somme senza averne titolo, e ciò per essere stata tratta in errore dal sig. , marito dell'odierna convenuta, nel firmare una procura Persona_2 alle liti che non avrebbe mai sottoscritto se avesse avuto consapevolezza del reale contenuto del documento.
Conseguentemente, per le causali sopra indicate, condannare la sig.ra
[...]
al risarcimento del danno e/o all'indebito pagamento ammontante ad CP_1
€ 7.818,56=, e ciò pari alla restante metà della somma che l'esponente ha corrisposto in sede di pignoramento presso terzi.
Con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la sig.ra
[...] la quale ha eccepito, in via preliminare, la improcedibilità della CP_1 domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
quindi, ha eccepito la prescrizione dell'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1442 c.c.
Nel merito, ha rilevato la carenza di legittimazione passiva della sig.ra CP_1 ritenendo, legittimato passivo, il difensore avv. Motta, che aveva agito in giudizio sulla base di una procura alle liti nulla perché sottoscritta non in sua presenza e dietro inganno;
quindi, ha contestato quanto dedotto e lamentato dalla parte attrice relativamente all'asserita condotta ingannevole del marito della convenuta: infine, ha contestato la domanda attorea sul quantum.
Ciò premesso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“PIACCIA all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del procedimento per mancato esperimento nella negoziazione assistita;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente per essere legittimato passivo il difensore che ha agito in giudizio e che è il solo munito di ius postulandi;
ritenere e dichiarare prescritta l'azione ai sensi e per gli effetti dell'art 1442 cod civ;
pagina 4 di 9 ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
CP_1
in subordine e nel merito rigettare le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
subordine e dichiarare che la comparente ha già versato somme maggiori rispetto
a quelle dovute e che in ogni caso non possono essere richieste €.4.089,54 sostenute per spese di esecuzione in quanto la non “ha diritto di riversare, Pt_1 neppure in parte, sugli altri condebitori solidali le spese particolari che il creditore abbia sostenuto per compulsare specificamente lui nella sua facoltà di scelta;
di spese e compensi con la condanna della attrice ad una congrua somma CP_8 per lite temeraria ex art 96 c.p.c.”.
Concesso il termine per l'esperimento della negoziazione assistita, espletato con esito negativo, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni attesa la inammissibilità delle prova orali richieste dalla parte attrice;
quindi, è stata assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note fissata ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.
2. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento per vizio del consenso della procura alle liti rilasciata all'avv. Motta sollevata dalla parte convenuta.
Invero, atteso il disposto dell'art. 1442 c.c., quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre
2016 n. 18930).
Nella fattispecie, l'attrice ha dedotto di avere scoperto di essere stata indotta in errore e vittima di raggiri, soltanto nel 2020, quando ha preso contezza della vicenda giudiziaria in cui era stata coinvolta con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo e, quindi, nel 2020 con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è assolutamente infondata e va rigettata.
pagina 5 di 9 Per le stesse ragioni, priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotto dalla convenuta.
3. Tuttavia, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha richiesto la condanna della sig.ra al risarcimento del danno CP_1 ammontante alla somma di €. 7.818,56 quale somma corrisposta indebitamente nell'ambito del procedimento civile di appello n. 5022/2014 r.g. nel quale era stata inconsapevolmente coinvolta dopo essere indotta in errore da parte del sig.
, marito della odierna convenuta, il quale le avrebbe carpito la Per_1 sottoscrizione di una procura alle liti da rilasciare all'avv. Motta per instaurare il predetto procedimento di appello, ove la stessa e la sig.ra sono risultate CP_1 soccombenti.
Va rilevato che la regola della ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si determina in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito e, se solleva eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate (cfr. Cass. Civ., 31.05.2007, n.
12765; Cass. Civ., 03.02.2006, n. 2421; Cass. Civ., 24.11.2005, n. 24815).
L'istruzione probatoria è rimessa all'iniziativa processuale delle parti: la regola generale in tema di onere probatorio è sancita dall'art. 2697 c.c. che ripartisce e distribuisce il rischio della prova tra le parti, le quali devono provare in positivo o in negativo i fatti allegati.
Segnatamente l'art. 2697 c.c. richiede all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto per cui si agisce;
il convenuto, specularmente, ha l'onere di provare i fatti costituenti le proprie eccezioni, siano esse relative all'inefficacia dei fatti allegati da controparte, nonchè di provare i fatti modificativi o estintivi del diritto azionato.
Nella fattispecie, era onere della attrice sig.ra avendo proposto un'azione di Pt_1 risarcimento per un danno, provare l'esistenza del danno, la condotta illecita del convenuto e il nesso di causalità tra la condotta e il danno stesso.
pagina 6 di 9 Ebbene, la prova orale richiesta dalla sig.ra nella memoria istruttoria Pt_1 depositata è inammissibile in quanto generica, non vertente su episodi specifici ben individuati oggettivamente e soggettivamente nello spazio e nel tempo, nonché demandante ai testi inammissibili valutazioni soggettive.
Come è noto, i vizi che possono alterare la formazione del consenso sono l'errore, il dolo e la violenza morale, la cui sussistenza determina non già la conseguenza della nullità del contratto, essendo lo stesso in sé voluto, bensì l'annullabilità del medesimo, nei limiti in cui l'esigenza di proteggere la parte incorsa nel vizio non sacrifichi interessi della controparte ritenuti dal legislatore prevalenti.
Per ogni tipo di vizio il legislatore stabilisce, in relazione alla sua specificità, i presupposti in presenza dei quali può ritenersi invocabile l'annullabilità del contratto, così individuando il punto di equilibrio fra la tutela della parte, la cui volontà è frutto di un processo viziato, e la tutela della controparte.
Nel caso all'esame, allegazioni e deduzioni della parte attrice non valgono, tuttavia,
a fondare la domanda proposta, perché non vertenti su tali elementi della fattispecie, risultando sfornita di prova non solo la condotta idonea ad integrare una condotta del marito della convenuta tale avere indotto la sig.ra a Pt_1 sottoscrivere la procura alle liti in questione, ma anche l'incidenza causale concreta di quanto asserito dalla parte attrice sulla libertà di autodeterminazione della stessa.
In altre parole, la sig.ra in violazione dell'onere sullo stesso incombente ai Pt_1 sensi dell'art. 2697 c.c., non ha provato la sussistenza dei presupposti per la richiesta pronuncia di accertamento di una condotta ingannevole del marito della ovvero: gli episodi specifici (individuati oggettivamente e CP_1 soggettivamente nel tempo e nel luogo) in cui si sarebbe concretizzata tale richiesta ingannevole di farsi sottoscrivere la procura alle liti;
come egli avesse esercitato l'asserito raggiro;
in che modo tale condotta si ponga in rapporto di specifico nesso causale con la sottoscrizione della procura e, quindi, come la lamentata condotta ingannevole avesse inciso proprio sulla sua libertà di autodeterminazione;
inoltre, se davvero la sig.ra fosse effettivamente ignara della sussistenza del Pt_1 procedimento civile di appello per il quale ha rilasciato la procura in questione.
Pertanto va rigettata la domanda risarcitoria dalla in mancanza di prova dei Pt_1 relativi presupposti e va, altresì, rigettata la conseguenziale domanda di restituzione delle somme.
pagina 7 di 9 Va invece rigettata la domanda avanzata dalla convenuta di condanna dell'attrice al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. per mancanza di prova dei relativi presupposti.
In effetti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma anche la prova relativamente all'an e quantum di un danno subito.
In particolare, in forza dei noti principi relativi al danno-conseguenza, il pregiudizio subito dalla parte deve essere provato, sia pure mediante presunzioni, e non può essere individuato "in re ipsa" (danno evento) nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danno (Cass. 19/10/2015, n.21079).
In definitiva, l'illecito processuale ex art. 96 comma 1 c.p.c. - in quanto ipotesi speciale del genus ex art. 2043 c.c. - richiede la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte
(Cass. 25/02/2020, n.5097).
Ne consegue che nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi, laddove, come nella fattispecie, non siano allegati, né tantomeno dimostrati, elementi oggettivi dai quali desumere la concreta esistenza di danni ulteriori oltre quelli già ristorati attraverso il riconoscimento delle spese processuali.
Va, infine, precisato che il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata proposta dall' opposta non configura comunque un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n.
11792/18 [ord.], Cass. n. 20666/17 [ord.] e Cass. n. 9532/17 [ord.]).
Le spese di giudizio, pertanto, seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia - di cui al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modifiche, e all'attività effettivamente svolta, nei valori medi per le fasi di studio, istruttoria e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna a rimborsare alla parte convenuta Parte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
[...]
15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 29 agosto 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 9 di 9