Articolo 67 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 66Articolo 68
Versione
15 maggio 1975
Art. 67.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spesa di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975