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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 2487/2025
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. BEGHINI ALESSIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il SI.
nato a [...] il [...] C.F.: e Parte_2 C.F._2
la SI.ra nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, contratto a San Pietro in Cariano (VR) il 20.10.2001, C.F._1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2001, N. 44,
Parte 2, Serie A, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Verona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporsi l'affido condiviso della minore , ad entrambi i genitori i Per_1
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto in particolare per le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, decisioni che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del minore, precisandosi che la residenza sarà fissata presso la residenza della madre e che le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente allorquando la minore stia con l'uno o con l'altro dei genitori;
3) Assegnare la casa familiare di San Pietro in Cariano (VR), Via Don
Lorenzo Milani, n.4, int. 1, alla SI.ra , la quale ivi vivrà con i figli, Pt_1
catastalmente individuata al Foglio 7, Part. n. 1241, Sub. 6, Cat. A/2, Cl. 3, v. 8,5,
R. euro 658,48, Sub. 10, Cat. C/6, Cl. 3, m.q. 20, R. euro 52,68; Sub. 11, Cat.
C/6, Cl. 3, m.q. 11, R. euro 28,97; Sub. 13, Cat. C/6, Cl. 3, m.q. 14, R. euro 36,88.
4) Il SI. si farà completamente carico del mutuo in essere sulla Parte_2 pagina 2 di 8 casa familiare, seppur cointestata ad entrambi i coniugi. Qualora la rata mensile dovesse superare gli € 800,00 le parti si accordano, ora per allora, che entrambi i coniugi comparteciperanno al versamento della parte eccedente gli 800 euro nella misura della giusta metà.
5) Il SI. si impegna, oltre al versamento del mutuo, a pagare Parte_2
mensilmente l'importo mensile di mantenimento per i ragazzi nella misura complessiva di € 200,00 (duecento) ovvero € 100,00 (cento) per ciascun figlio,
da versarsi su conto corrente sul conto corrente della SI.ra presso Pt_1
l'Unicredit Banca, entro il 10 di ogni mese. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da settembre 2025;
6) Porsi a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_2 Pt_1
il 50% delle spese relative ai figli come da protocollo famiglia Tribunale di
Verona n.4950 del 17.09.2020 alla sua sezione terza, n.2 che si hanno qui per integralmente trascritte:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono specifico e preventivo accordo: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
pagina 3 di 8 libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché
la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €.1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura;
spese per baby sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ogni caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
pagina 4 di 8 Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, deve permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) Disporsi i seguenti tempi e modalità di permanenza della figlia con Per_1
il padre nelle modalità che verranno di volta in volta concordate e decise direttamente dal padre con la figlia compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e le eSIenze scolastiche e ludiche della figlia;
8) Darsi atto che entrambi i genitori siano obbligati a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio, comunicandosi anche il recapito telefonico.
9) L'assegno unico verrà integralmente attribuito e percepito dalla SI.a
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
10) I coniugi si prestano il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto.
11) Le spese legali della presente procedura, sono interamente a carico della
SI.ra . Pt_1
12) Le parti come rappresentate e difese ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-
bis. 51 c.p.c. chiedono l'acquiescenza della sentenza di divorzio ed espressamente confermato quanto già dichiarato in sede di deposito del ricorso ovvero che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte con ogni conseguente provvedimento.”
pagina 5 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 26/03/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole - Persona_2
nato il [...] a [...] e nata il [...] a [...]_3
di Valpolicella (VR) - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SAN PIETRO IN CARIANO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente),
atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 13/11/2020
(v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il 10/11/2020, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono pagina 6 di 8 decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
26/03/2025 e richiamate all'udienza del 01/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAN PIETRO IN
CARIANO il 20/10/2001 tra e regolarmente trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri di stato civile del Comune di SAN PIETRO IN CARIANO (Anno 2001, N. 44,
Parte 2, Serie A), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 26/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN PIETRO
IN CARIANO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00; pagina 7 di 8 3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConSIlio del 08/04/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 8 di 8