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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/07/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il giudice unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1080 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Galeone e dall'Avv. Giacomo Foti appellante E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Controparte_1 C.F._1 Nisi appellato All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che la proponeva appello avverso la sentenza n. 3293/22, pronunziata Parte_1 dal Giudice di Pace di Taranto in data 23.12.2022, con cui la stessa era stata condannata alla restituzione nei confronti dell'odierno appellato della somma pari ad €.3.660,00 corrisposta dall' a titolo di provvigione in virtù dell'attività di mediazione in una vendita CP_1 immobiliare, posta in essere in relazione alla proposta di acquisto, da parte di , Controparte_1 dell'immobile sito in Taranto alla via Mazzini n.
1 - come in atti meglio identificato – di proprietà di , e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5 l'appellante, con tre motivi di appello, lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1478, 1479 e 1480 c.c., dell'art. 1759 c.c. e dell'art. 1755 c.c.; rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto: a) all'atto di accettazione della proposta di acquisto del 29/11/2019 da parte di ed Parte_2 Parte_4 [...]
, quest'ultima accettava sia in proprio che in forza di procura speciale con Pt_5 sottoscrizione autenticata rilasciata da e da con cui Parte_6 Persona_1 si conferiva alla il potere di vendere, in loro nome, vece e conto, “…con promessa di rato Pt_5 e valido da esaurirsi in unico contesto”, due unità immobiliari - identificate nel catasto fabbricati del Comune di Taranto al fg 319, p.lla 2237, sub 36, posta alla Via Giuseppe Mazzini n. 1 e al fg. 319, p.lla 2237, sub 50, posta alla Via Giuseppe Mazzini n. 1; orbene, nel caso di specie solo una delle predette unità immobiliari era oggetto della proposta di acquisto da parte di e precisamente quella contraddistinta con il subalterno n. 36; dagli atti Controparte_1 emerge, inoltre, che la notaio , incaricata per la stipula del contratto definitivo, Persona_2 rilevava l'inutilizzabilità di detta procura, posto che l'altra unità immobiliare, contraddistinta con il subalterno n. 50, era stata già in precedenza alienata;
b) ai sensi dell'art. 1755 c.c. il mediatore ha diritto alla provvigione se l'affare è concluso per mezzo del suo intervento e la Suprema Corte in merito ha chiarito cosa debba intendersi per “conclusione dell'affare”, per tale intendendo la costituzione di un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione del negozio, (cfr. Cass. n. 30083/2019; Cass. n. 8879/2022, Cass. n. 7781/2020, Cass. n. 39377/2021); e con specifico riferimento ad un caso analogo a quello oggetto della presente controversia, la stessa Corte ha affermato che “al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto. Pertanto, nel caso di contratto concluso dal "LS OC", che non è nè invalido, nè inefficace, ma costituisce un negozio a formazione successiva soggettivamente complesso, perfezionantesi con la ratifica del "dominus", la nascita del diritto alla provvigione per l'opera di mediazione si ha solo quando intervenga detta ratifica.” (Cass. n. 3076/1998; analog. Cass. n. 136/1980, la quale ha affermato che “il perfezionamento del contratto concluso per effetto dell'opera del mediatore, costituisce, a norma del comma 1 dell'art. 1755 c.c. la condizione ed il momento del sorgere del diritto del mediatore alla provvigione. Pertanto, nel caso di contratto concluso dal "LS OC", che non è nè invalido nè inefficace, ma costituisce un negozio a formazione successiva soggettivamente complesso, perfezionantesi con la ratifica del "dominus", la nascita del diritto alla provvigione per l'opera di mediazione si ha solo quando intervenga detta ratifica ma non qualora il terzo ed il "LS OC", ai sensi del comma 3 dell'art. 1399 c.c., sciolgano concordemente il contratto prima che questo sia ratificato”); il primo giudice ha rilevato che
“…il vincolo giuridico tra i soggetti messi in mediazione non si è realizzato, per causa altresì non imputabile al promissario acquirente…” e tanto ha rilevato, osservando che “…Invero, il difetto di rappresentanza della rispetto alla prevista vendita era sussistente già Parte_5 all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita…”; parte appellante nel formulare i propri motivi di appello non ha specificamente mosso contestazioni a detta parte della sentenza, nel senso che non ha posto in discussione il fatto (affermato dal primo giudice) che la procura rilasciata a per la vendita di due unità immobiliari “da esaurirsi in unico Parte_5 contesto”, a causa del già avvenuto utilizzo della stessa in una precedente vendita dell'altra unità immobiliare, non fosse più efficace al momento della sottoscrizione del preliminare da parte dell' e che, pertanto, sussistesse un difetto di rappresentanza della;
la CP_1 Pt_5 Pt_1
ha sostenuto che il contratto concluso dal LS OC non fosse invalido, ma solo
[...] inefficace nel confronti del falso rappresentato e che della circostanza dell'utilizzo della procura in una precedente vendita non avrebbe potuto avvedersi essa appellante;
ma, occorre osservare che il primo di detti argomenti si pone in contrasto con i principi affermati in giurisprudenza ed innanzi riportati in ordine al diritto alla provvigione del mediatore nel caso di contratto concluso da un LS OC; nel caso di specie, pertanto, un contratto che attribuisse all' il diritto di agire per la sua esecuzione non sia era perfezionato, stante l'assenza di CP_1 ratifica dei falsi rappresentati, e, di conseguenza, la non ha maturato alcun Parte_1 diritto alla provvigione;
non appare inutile aggiungere che dalle allegazioni non contestate e dagli atti prodotti emerge anche che la notaio , come detto incaricato per la stipula del Per_2 contratto definitivo, dopo avere rilevato l'impossibilità di procedere al rogito per l'impossibilità di utilizzare validamente la predetta procura, aveva indicato un notaio in VI (dove risiedevano e per il rilascio di una nuova procura ed Parte_6 Persona_1 il fatto che, ciononostante, detta nuova procura non sia stata rilasciata induce a ritenere che non vi fosse la volontà di detti soggetti di fare propri gli effetti dell'atto concluso anche in loro nome da il secondo argomento esposto dall'appellante (che sostiene che Parte_5 dell'avvenuto utilizzo della procura all'atto della conclusione di un precedente contratto di compravendita relativo all'altra unità immobiliare, non avrebbe potuto avvedersi) appare ininfluente, posto che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza citata, la mancata nascita del diritto alla provvigione del mediatore dipende dal fatto che il contratto concluso dal LS OC, finché non intervenga una ratifica del falso rappresentato, non attribuisce alla controparte alcun diritto di agire per l'esecuzione del contratto, senza che rilevi la possibilità per il mediatore di avvedersi della ragione per la quale non sorga per la parte detto diritto;
c) non può essere condivisa la ricostruzione di parte appellante nella parte in cui inquadra il contratto concluso dal LS OC nella figura del contratto di vendita di cosa altrui o parzialmente altrui ex artt. 1479 e 1480 c.c., in quanto queste ultime fattispecie riguardano il caso in cui il venditore stipuli vendendo in proprio un bene di cui non sia in tutto o in parte proprietario o stipuli quale effettivo rappresentante di un soggetto che a sua volta non sia in tutto o in parte proprietario;
mentre nel caso in cui il soggetto che conclude il contratto dichiari di agire (anche in parte) in nome e per conto di un altro soggetto senza averne effettivamente il potere, proprio perché notoriamente il contratto non produce effetto né per il LS OC (salva la sua eventuale responsabilità precontrattuale), né per il falso rappresentato (salva la possibilità per quest'ultimo di ratifica), non può sorgere la fattispecie del contratto (efficace) con effetti obbligatori della vendita di cosa altrui o parzialmente altrui;
d) si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “deve ritenersi nulla e, quindi, non apposta, in quanto determinante un significativo “squilibrio normativo”, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.leg. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, dovendosi così escludere il diritto del mediatore alla provvigione nell'importo previsto dal contratto anche qualora l'affare non sia stato poi effettivamente concluso”; ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato e che l'appellante debba essere condannata a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza;
deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 31.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il giudice unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1080 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Galeone e dall'Avv. Giacomo Foti appellante E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Controparte_1 C.F._1 Nisi appellato All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che la proponeva appello avverso la sentenza n. 3293/22, pronunziata Parte_1 dal Giudice di Pace di Taranto in data 23.12.2022, con cui la stessa era stata condannata alla restituzione nei confronti dell'odierno appellato della somma pari ad €.3.660,00 corrisposta dall' a titolo di provvigione in virtù dell'attività di mediazione in una vendita CP_1 immobiliare, posta in essere in relazione alla proposta di acquisto, da parte di , Controparte_1 dell'immobile sito in Taranto alla via Mazzini n.
1 - come in atti meglio identificato – di proprietà di , e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5 l'appellante, con tre motivi di appello, lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1478, 1479 e 1480 c.c., dell'art. 1759 c.c. e dell'art. 1755 c.c.; rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto: a) all'atto di accettazione della proposta di acquisto del 29/11/2019 da parte di ed Parte_2 Parte_4 [...]
, quest'ultima accettava sia in proprio che in forza di procura speciale con Pt_5 sottoscrizione autenticata rilasciata da e da con cui Parte_6 Persona_1 si conferiva alla il potere di vendere, in loro nome, vece e conto, “…con promessa di rato Pt_5 e valido da esaurirsi in unico contesto”, due unità immobiliari - identificate nel catasto fabbricati del Comune di Taranto al fg 319, p.lla 2237, sub 36, posta alla Via Giuseppe Mazzini n. 1 e al fg. 319, p.lla 2237, sub 50, posta alla Via Giuseppe Mazzini n. 1; orbene, nel caso di specie solo una delle predette unità immobiliari era oggetto della proposta di acquisto da parte di e precisamente quella contraddistinta con il subalterno n. 36; dagli atti Controparte_1 emerge, inoltre, che la notaio , incaricata per la stipula del contratto definitivo, Persona_2 rilevava l'inutilizzabilità di detta procura, posto che l'altra unità immobiliare, contraddistinta con il subalterno n. 50, era stata già in precedenza alienata;
b) ai sensi dell'art. 1755 c.c. il mediatore ha diritto alla provvigione se l'affare è concluso per mezzo del suo intervento e la Suprema Corte in merito ha chiarito cosa debba intendersi per “conclusione dell'affare”, per tale intendendo la costituzione di un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione del negozio, (cfr. Cass. n. 30083/2019; Cass. n. 8879/2022, Cass. n. 7781/2020, Cass. n. 39377/2021); e con specifico riferimento ad un caso analogo a quello oggetto della presente controversia, la stessa Corte ha affermato che “al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto. Pertanto, nel caso di contratto concluso dal "LS OC", che non è nè invalido, nè inefficace, ma costituisce un negozio a formazione successiva soggettivamente complesso, perfezionantesi con la ratifica del "dominus", la nascita del diritto alla provvigione per l'opera di mediazione si ha solo quando intervenga detta ratifica.” (Cass. n. 3076/1998; analog. Cass. n. 136/1980, la quale ha affermato che “il perfezionamento del contratto concluso per effetto dell'opera del mediatore, costituisce, a norma del comma 1 dell'art. 1755 c.c. la condizione ed il momento del sorgere del diritto del mediatore alla provvigione. Pertanto, nel caso di contratto concluso dal "LS OC", che non è nè invalido nè inefficace, ma costituisce un negozio a formazione successiva soggettivamente complesso, perfezionantesi con la ratifica del "dominus", la nascita del diritto alla provvigione per l'opera di mediazione si ha solo quando intervenga detta ratifica ma non qualora il terzo ed il "LS OC", ai sensi del comma 3 dell'art. 1399 c.c., sciolgano concordemente il contratto prima che questo sia ratificato”); il primo giudice ha rilevato che
“…il vincolo giuridico tra i soggetti messi in mediazione non si è realizzato, per causa altresì non imputabile al promissario acquirente…” e tanto ha rilevato, osservando che “…Invero, il difetto di rappresentanza della rispetto alla prevista vendita era sussistente già Parte_5 all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita…”; parte appellante nel formulare i propri motivi di appello non ha specificamente mosso contestazioni a detta parte della sentenza, nel senso che non ha posto in discussione il fatto (affermato dal primo giudice) che la procura rilasciata a per la vendita di due unità immobiliari “da esaurirsi in unico Parte_5 contesto”, a causa del già avvenuto utilizzo della stessa in una precedente vendita dell'altra unità immobiliare, non fosse più efficace al momento della sottoscrizione del preliminare da parte dell' e che, pertanto, sussistesse un difetto di rappresentanza della;
la CP_1 Pt_5 Pt_1
ha sostenuto che il contratto concluso dal LS OC non fosse invalido, ma solo
[...] inefficace nel confronti del falso rappresentato e che della circostanza dell'utilizzo della procura in una precedente vendita non avrebbe potuto avvedersi essa appellante;
ma, occorre osservare che il primo di detti argomenti si pone in contrasto con i principi affermati in giurisprudenza ed innanzi riportati in ordine al diritto alla provvigione del mediatore nel caso di contratto concluso da un LS OC; nel caso di specie, pertanto, un contratto che attribuisse all' il diritto di agire per la sua esecuzione non sia era perfezionato, stante l'assenza di CP_1 ratifica dei falsi rappresentati, e, di conseguenza, la non ha maturato alcun Parte_1 diritto alla provvigione;
non appare inutile aggiungere che dalle allegazioni non contestate e dagli atti prodotti emerge anche che la notaio , come detto incaricato per la stipula del Per_2 contratto definitivo, dopo avere rilevato l'impossibilità di procedere al rogito per l'impossibilità di utilizzare validamente la predetta procura, aveva indicato un notaio in VI (dove risiedevano e per il rilascio di una nuova procura ed Parte_6 Persona_1 il fatto che, ciononostante, detta nuova procura non sia stata rilasciata induce a ritenere che non vi fosse la volontà di detti soggetti di fare propri gli effetti dell'atto concluso anche in loro nome da il secondo argomento esposto dall'appellante (che sostiene che Parte_5 dell'avvenuto utilizzo della procura all'atto della conclusione di un precedente contratto di compravendita relativo all'altra unità immobiliare, non avrebbe potuto avvedersi) appare ininfluente, posto che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza citata, la mancata nascita del diritto alla provvigione del mediatore dipende dal fatto che il contratto concluso dal LS OC, finché non intervenga una ratifica del falso rappresentato, non attribuisce alla controparte alcun diritto di agire per l'esecuzione del contratto, senza che rilevi la possibilità per il mediatore di avvedersi della ragione per la quale non sorga per la parte detto diritto;
c) non può essere condivisa la ricostruzione di parte appellante nella parte in cui inquadra il contratto concluso dal LS OC nella figura del contratto di vendita di cosa altrui o parzialmente altrui ex artt. 1479 e 1480 c.c., in quanto queste ultime fattispecie riguardano il caso in cui il venditore stipuli vendendo in proprio un bene di cui non sia in tutto o in parte proprietario o stipuli quale effettivo rappresentante di un soggetto che a sua volta non sia in tutto o in parte proprietario;
mentre nel caso in cui il soggetto che conclude il contratto dichiari di agire (anche in parte) in nome e per conto di un altro soggetto senza averne effettivamente il potere, proprio perché notoriamente il contratto non produce effetto né per il LS OC (salva la sua eventuale responsabilità precontrattuale), né per il falso rappresentato (salva la possibilità per quest'ultimo di ratifica), non può sorgere la fattispecie del contratto (efficace) con effetti obbligatori della vendita di cosa altrui o parzialmente altrui;
d) si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “deve ritenersi nulla e, quindi, non apposta, in quanto determinante un significativo “squilibrio normativo”, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.leg. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, dovendosi così escludere il diritto del mediatore alla provvigione nell'importo previsto dal contratto anche qualora l'affare non sia stato poi effettivamente concluso”; ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato e che l'appellante debba essere condannata a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza;
deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 31.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco