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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 3458/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3458/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. BIANCHINI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con l'Avv. BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente Nonché
, in persone Controparte_2 del legale rappresentante p.t. Con l'avv. GRAZIANO MARRAZZO, giusta procura in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso i “Carichi pendenti Agenzia Entrate Riscossione, estratti il 17-10-2024, con riferimento ai seguenti titoli esattoriali, comprensivi delle procedure coattive menzionate, tra cui FERMI AMMINISTRATIVI;
04720060001540902000 2.954,55; 057200700330117740000 5.415,98; 04720080014205238000 1.875,04; 04720090000412311000 2.759,58”.
A fondamento della opposizione, parte opponente ha dedotto la decadenza dell'azione, vizi di motivazione e sottoscrizione, incompetenza territoriale e omessa indicazione del calcolo interessi, prescrizione dei diritti, nonché l'assenza e vizi delle notificazioni degli atti propedeutici e di atti interruttivi, inesistenza dei ruoli, nonché la formazione di interesse ex art. 100 c.p.c. e da ultimo, configurazione del silenzio-assenso L. 228-2012.
Si è costituita in giudizio l' e ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Con Ordinanza del 26.02.2025, il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell
[...]
. Controparte_2
L si è costituita Controparte_2 in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 5.11.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto del necessario interesse ad agire.
Va in primo luogo qualificato il presente ricorso.
Parte ricorrente, in modo eccessivamente generico ha proposto opposizione avverso i “Carichi pendenti Agenzia Entrate Riscossione, estratti il 17-10-2024, con riferimento ai seguenti titoli esattoriali, comprensivi delle procedure coattive menzionate, tra cui 04720060001540902000 Controparte_3
2.954,55; 057200700330117740000 5.415,98; 04720080014205238000 1.875,04; 04720090000412311000 2.759,58”, senza meglio specificare quale sia l'atto concretamente opposto e senza depositare alcunchè in causa, limitandosi a depositare un estratto di ruolo (all.
1.2 note ultime).
La presente opposizione va dunque correttamente qualificata quale opposizione ad estratto di ruolo, non avendo parte opponente né precisato quali siano stati gli atti opposti notificatole, né li ha prodotti in atti, nonostante il formale invito in tal senso del Giudice con Ordinanza del 26.2.2025.
Orbene, osserva il Giudicante che l'art. 12, co. 4 bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3- bis, convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Va ancora osservato che con sentenza n. 26283/2022 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3- bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Invero, in armonia col principio del giusto processo (articolo 111 della Costituzione) la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo.
Tale normativa regola specificamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo, stabilendo quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e apprestando detta tutela per gli atti impositivi invalidamente notificati o non notificati, quindi inefficaci (v. Cass. S.U. cit., punti 17 e 21).
In conclusione, la nuova disposizione pertanto non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti hanno l'onere di dimostrare la sussistenza delle specifiche ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione.
Orbene nel caso oggetto di causa deve ritenersi che parte ricorrente non ha dato prova del pregiudizio subito e sotteso alla impugnazione dell'estratto di ruolo, e dunque del proprio interesse ad agire, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e della novella introdotta dal Legislatore, nonostante espressamente invitato dal Giudice di chiarire tale aspetto.
In particolare, parte opponente ha del tutto genericamente dedotto che “L'interesse dovrà essere dato, preliminarmente, dall'impossibilità di ricevere pagamenti dalla PA e di compensare i propri crediti, per via dei ruoli scaduti.”, senza quindi fornire concreta allegazione e prova della sussistenza delle specifiche ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione e senza neppure indicare quali somme e a che titolo allo stesso siano dovute dai soggetti pubblici.
Tuttavia, facendo applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 26283/2022, non avendo la parte ricorrente chiarito il proprio interesse ad agire la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Le spese di lite, come di norme, seguono il principio di soccombenza, e sono quindi poste in capo alla parte ricorrente e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' e Parte_1 CP_1 Controparte_4
, in data 18.10.2024, nella causa iscritta al n. 3458/2024
[...]
R.G.A.C.:
a) Dichiara inammissibile il ricorso per difetto dell'interesse ad agire;
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' e dell , che si CP_1 Controparte_2 liquidano in euro 1886,00, ciascuna. oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge.
Frosinone, 6 Novembre 2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3458/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. BIANCHINI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con l'Avv. BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente Nonché
, in persone Controparte_2 del legale rappresentante p.t. Con l'avv. GRAZIANO MARRAZZO, giusta procura in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso i “Carichi pendenti Agenzia Entrate Riscossione, estratti il 17-10-2024, con riferimento ai seguenti titoli esattoriali, comprensivi delle procedure coattive menzionate, tra cui FERMI AMMINISTRATIVI;
04720060001540902000 2.954,55; 057200700330117740000 5.415,98; 04720080014205238000 1.875,04; 04720090000412311000 2.759,58”.
A fondamento della opposizione, parte opponente ha dedotto la decadenza dell'azione, vizi di motivazione e sottoscrizione, incompetenza territoriale e omessa indicazione del calcolo interessi, prescrizione dei diritti, nonché l'assenza e vizi delle notificazioni degli atti propedeutici e di atti interruttivi, inesistenza dei ruoli, nonché la formazione di interesse ex art. 100 c.p.c. e da ultimo, configurazione del silenzio-assenso L. 228-2012.
Si è costituita in giudizio l' e ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Con Ordinanza del 26.02.2025, il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell
[...]
. Controparte_2
L si è costituita Controparte_2 in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 5.11.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto del necessario interesse ad agire.
Va in primo luogo qualificato il presente ricorso.
Parte ricorrente, in modo eccessivamente generico ha proposto opposizione avverso i “Carichi pendenti Agenzia Entrate Riscossione, estratti il 17-10-2024, con riferimento ai seguenti titoli esattoriali, comprensivi delle procedure coattive menzionate, tra cui 04720060001540902000 Controparte_3
2.954,55; 057200700330117740000 5.415,98; 04720080014205238000 1.875,04; 04720090000412311000 2.759,58”, senza meglio specificare quale sia l'atto concretamente opposto e senza depositare alcunchè in causa, limitandosi a depositare un estratto di ruolo (all.
1.2 note ultime).
La presente opposizione va dunque correttamente qualificata quale opposizione ad estratto di ruolo, non avendo parte opponente né precisato quali siano stati gli atti opposti notificatole, né li ha prodotti in atti, nonostante il formale invito in tal senso del Giudice con Ordinanza del 26.2.2025.
Orbene, osserva il Giudicante che l'art. 12, co. 4 bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3- bis, convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Va ancora osservato che con sentenza n. 26283/2022 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3- bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Invero, in armonia col principio del giusto processo (articolo 111 della Costituzione) la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo.
Tale normativa regola specificamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo, stabilendo quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e apprestando detta tutela per gli atti impositivi invalidamente notificati o non notificati, quindi inefficaci (v. Cass. S.U. cit., punti 17 e 21).
In conclusione, la nuova disposizione pertanto non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti hanno l'onere di dimostrare la sussistenza delle specifiche ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione.
Orbene nel caso oggetto di causa deve ritenersi che parte ricorrente non ha dato prova del pregiudizio subito e sotteso alla impugnazione dell'estratto di ruolo, e dunque del proprio interesse ad agire, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e della novella introdotta dal Legislatore, nonostante espressamente invitato dal Giudice di chiarire tale aspetto.
In particolare, parte opponente ha del tutto genericamente dedotto che “L'interesse dovrà essere dato, preliminarmente, dall'impossibilità di ricevere pagamenti dalla PA e di compensare i propri crediti, per via dei ruoli scaduti.”, senza quindi fornire concreta allegazione e prova della sussistenza delle specifiche ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione e senza neppure indicare quali somme e a che titolo allo stesso siano dovute dai soggetti pubblici.
Tuttavia, facendo applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 26283/2022, non avendo la parte ricorrente chiarito il proprio interesse ad agire la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Le spese di lite, come di norme, seguono il principio di soccombenza, e sono quindi poste in capo alla parte ricorrente e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' e Parte_1 CP_1 Controparte_4
, in data 18.10.2024, nella causa iscritta al n. 3458/2024
[...]
R.G.A.C.:
a) Dichiara inammissibile il ricorso per difetto dell'interesse ad agire;
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' e dell , che si CP_1 Controparte_2 liquidano in euro 1886,00, ciascuna. oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge.
Frosinone, 6 Novembre 2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore