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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5184 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1968, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Paschino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuela Paschino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Fluminimaggiore, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli minori, e , collocati presso il domicilio materno, presso il Per_1 Per_2 quale sarà fissata la loro residenza, resteranno affidati congiuntamente ai coniugi secondo quanto disposto dagli artt. 155 e ss. c.c.
I genitori si impegnano, nell'ambito dell'affidamento condiviso, a consentire a e il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo Per_1 Per_2 con ciascuno di loro, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
A tal proposito la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo fra loro le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità degli stessi, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
Pag. 2 di 4 Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i genitori condivideranno in uguale misura la responsabilità genitoriale e saranno pertanto corresponsabili dell'andamento scolastico, educazione, salute, cura e custodia, nonché della crescita serena ed equilibrata dei minori obbligandosi reciprocamente a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni relative a loro (es. scolastiche, sanitarie, etc.).
3) Il signor potrà vedere e stare con i due figli minori, ogni qualvolta lo Pt_1 desideri e in ogni caso per due sere a settimana e nei weekend alternati, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio del sig. e gli impegni Pt_1 scolastici ed extrascolastici dei minori.
Sono salvi i diversi accordi tra le parti.
4) I minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
In particolare, trascorreranno ad anni alterni: la vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre, il Capodanno con la madre e l'Epifania con il padre.
Alternativamente di anno in anno, i minori staranno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Tutto quanto detto, compatibilmente con le esigenze di servizio del sig. Pt_1
Sono salvi i diversi accordi tra le parti.
5) Durante le vacanze estive, in concomitanza con le ferie di ciascun coniuge, i due figli minori potranno stare presso ciascun genitore anche per 10 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi previo congruo preavviso di almeno 15 giorni.
Salvo diverso accordo tra le parti.
6) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento per i due figli, la complessiva somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00), rimettendo la predetta somma entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico direttamente sul conto corrente della moglie o, in alternativa, con qualsiasi mezzo tracciabile, anche con contanti, nel qual caso previo rilascio della relativa ricevuta.
L'assegno di mantenimento verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
7) Le spese straordinarie relative ai due figli minori dovranno essere concordate e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% del totale e dovranno essere rimborsate nella predetta misura del 50% al genitore che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero.
Pag. 3 di 4 Si specifica che si considerano tali le spese mediche specialistiche non coperte dal SSN (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive (a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento), le spese scolastiche (es. tasse universitarie).
In ogni caso le parti dichiarano che, per quanto concerne la individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si rifaranno alle linee guida adottate dal Nazionale in data CP_2 CP_3
29.11.2017.
8) I coniugi, si danno atto della attuale reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere i due figli minori sul proprio passaporto o altro documento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5184 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1968, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Paschino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuela Paschino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Fluminimaggiore, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli minori, e , collocati presso il domicilio materno, presso il Per_1 Per_2 quale sarà fissata la loro residenza, resteranno affidati congiuntamente ai coniugi secondo quanto disposto dagli artt. 155 e ss. c.c.
I genitori si impegnano, nell'ambito dell'affidamento condiviso, a consentire a e il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo Per_1 Per_2 con ciascuno di loro, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
A tal proposito la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo fra loro le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità degli stessi, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
Pag. 2 di 4 Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i genitori condivideranno in uguale misura la responsabilità genitoriale e saranno pertanto corresponsabili dell'andamento scolastico, educazione, salute, cura e custodia, nonché della crescita serena ed equilibrata dei minori obbligandosi reciprocamente a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni relative a loro (es. scolastiche, sanitarie, etc.).
3) Il signor potrà vedere e stare con i due figli minori, ogni qualvolta lo Pt_1 desideri e in ogni caso per due sere a settimana e nei weekend alternati, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio del sig. e gli impegni Pt_1 scolastici ed extrascolastici dei minori.
Sono salvi i diversi accordi tra le parti.
4) I minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
In particolare, trascorreranno ad anni alterni: la vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre, il Capodanno con la madre e l'Epifania con il padre.
Alternativamente di anno in anno, i minori staranno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Tutto quanto detto, compatibilmente con le esigenze di servizio del sig. Pt_1
Sono salvi i diversi accordi tra le parti.
5) Durante le vacanze estive, in concomitanza con le ferie di ciascun coniuge, i due figli minori potranno stare presso ciascun genitore anche per 10 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi previo congruo preavviso di almeno 15 giorni.
Salvo diverso accordo tra le parti.
6) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento per i due figli, la complessiva somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00), rimettendo la predetta somma entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico direttamente sul conto corrente della moglie o, in alternativa, con qualsiasi mezzo tracciabile, anche con contanti, nel qual caso previo rilascio della relativa ricevuta.
L'assegno di mantenimento verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
7) Le spese straordinarie relative ai due figli minori dovranno essere concordate e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% del totale e dovranno essere rimborsate nella predetta misura del 50% al genitore che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero.
Pag. 3 di 4 Si specifica che si considerano tali le spese mediche specialistiche non coperte dal SSN (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive (a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento), le spese scolastiche (es. tasse universitarie).
In ogni caso le parti dichiarano che, per quanto concerne la individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si rifaranno alle linee guida adottate dal Nazionale in data CP_2 CP_3
29.11.2017.
8) I coniugi, si danno atto della attuale reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere i due figli minori sul proprio passaporto o altro documento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4