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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/12/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6441/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BERTONI ANDREA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BERTONI ANDREA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto il 30/05/2009 e trascritto al n. 12, Parte 2, Serie A Parte_2
Ufficio 1, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA
alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore , collocato presso la madre, sarà affidato Persona_1
congiuntamente ai genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale,
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) La casa familiare, condotta in locazione e sita a Montebelluna in via A. Canova, 34 D
sarà assegnata a unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, affinché Parte_1
possa abitarvi con il figlio minore fino a quando lo stesso non Persona_1
avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3) verserà a , a titolo di contributo mensile al Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio la somma di € 300,00, somma da corrispondere anticipatamente
2 entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2025, importo che sarà
annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base l'indice di luglio 2025 (prima rivalutazione luglio 2026);
4) i genitori divideranno al 50 % le spese extra assegno relative al figlio, rispettando e applicando le disposizioni in materia previste dall'allegato 3 del Protocollo per il processo di famiglia del Tribunale di Treviso in data 01.12.2016;
5) Il padre avrà il diritto - dovere di tenere con sé il figlio:
- il mercoledì di ogni settimana da quando esce da scuola fino alle ore 21 di sera;
-fine settimana alternati con la madre dal sabato quando esce da scuola alle ore 21
della domenica;
-giorni 15 consecutivi durante le vacanze estive, nel periodo da concordare tra i genitori.
I coniugi avranno l'obbligo, entro il mese di luglio di ogni anno, di comunicarsi il periodo e in quale località intenderanno trascorrere con il figlio le vacanze, fornendo all'altro coniuge ogni notizia utile per essere rintracciabili anche telefonicamente;
- metà dei giorni delle vacanze natalizie e pasquali alternando le stesse con la madre di modo che il figlio trascorra alternativamente il Natale con un genitore e il Capodanno
con l'altro e ad anni alternati la Pasqua;
6) l'assegno unico universale (AUU), attualmente pari ad euro 57,50 mensili è attribuito interamente alla genitrice collocataria, sig.ra , che ne curerà Parte_1
autonomamente la riscossione.
7) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente rel-est
3 Dott. Daniela Ronzani
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