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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 19/02/2026, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2602/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente DE IORIS MARIO, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13474/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJYTJTM000536 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12540/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TJRM000903 emesso dalla AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RM 3 e notificato in data 03.06.2024 per il recupero ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73, delle imposte dovute sul maggior reddito imponibile percepito ma non dichiarato per l'anno d'imposta 2018, invitando così al pagamento della somma, comprensiva di sanzioni, di € 96.580,98. Deduce parte ricorrente l'illegittimità dell'accertamento relativo al reddito imponibile della somma corrispostagli dal Comune di Guidonia pari ad € 164.173,33 (sulla quale peraltro era stata operata, impropriamente, una ritenuta a titolo di acconto sull'intero importo pari ad € 33.930,48), a titolo di indennità di esproprio, la quale ai sensi dell'art. 35, comma 1, del DPR n. 327 del 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), rientra fra i redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, solo se riguarda un'area che ricade all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici;
l'area espropriata alla ricorrente ricadeva invece all'interno della zona F, come poteva ricavarsi dalla sentenza n. 2605/2016 depositata il 23.04.2016 della Corte di Appello di Roma, che aveva determinato la predetta indennità. Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa tributaria oggetto di impugnativa, e per l'effetto dichiarare che nulla ed a nessun titolo era dovuto all'Agenzia delle Entrate.
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate convenuta ha controdedotto in merito alla correttezza e legittimità del proprio operato, deducendo che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso anche per la mancata dichiarazione, oltre che di reddito diverso derivante dalla citata indennità di esproprio, di redditi derivanti da lavoro dipendente e/o assimilabili corrisposti dall'Inps, come da Certificazione Unica allegata, per la somma di € 12.186,00l, sui quali la ricorrente nulla aveva dedotto. Quanto al reddito derivante dalla citata indennità di esproprio, l'Ufficio deduceva che esso rientrava nei redditi di natura diversa, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del DPR n. 327/2001, e che la ricorrente non aveva fornito elementi probatori utili a supportare le argomentazioni svolte, sconfessate dalla documentazione in atti, da cui si desumeva che il Comune anzidetto aveva operato le ritenute ex art. 35 comma 1 e 2 del DPR n. 327/2001, ritenendo evidentemente che il terreno in questione non ricadesse in una zona omogenea esclusa da tassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, così come proposto, è fondato nei termini di seguito illustrati. Il reddito derivante da lavoro dipendente e/o assimilabili oggetto dell'avviso impugnato, non è stato oggetto di contestazioni da parte della ricorrente, e la sua sussistenza è ricavabile dalla Certificazione Unica prodotta dall'Ufficio, sicché può pertanto ritenersi pacifica la sua ripresa a tassazione, in ordine alla quale parte ricorrente nulla ha eccepito. Non può dirsi altrettanto per il reddito derivante dall'indennità di esproprio. Diversamente da quanto dedotto dall'Ufficio, l'assoggettamento a imposizione delle plusvalenze, derivanti da espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, presuppone l'inserimento dell'area in una delle zone omogenee, previste dall'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991 (di tipo A, B, C, D), per effetto dello strumento urbanistico generale o del piano attuativo, con la conseguenza che tale collocazione, integrando il presupposto dell'imposizione della plusvalenza, comporta l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione Finanziaria (Così Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27929 del 29/10/2024). Nel caso di specie un tale onere probatorio non è stato adempiuto dall'odierna resistente, la quale nessun elemento ha in proposito dedotto, tranne la circostanza che il Comune di Guidonia Montecelio aveva applicato la ritenuta d'acconto prevista per l'esproprio di aree ricadenti nelle zone di tipo A, B, C, D, la quale però contrasta con quanto risultante dalla predetta sentenza della Corte di appello di Roma. Sotto tale profilo il ricorso è fondato, non risultando dovuta l'imposta, e gli accessori connessi, in relazione al reddito derivante dalla predetta indennità di esproprio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, da porsi a carico della parte resistente, in ragione della prevalente sua responsabilità alla causazione della presente controversia, connessa all'errato assoggettamento ad imposizione della citata indennità di esproprio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e condanna parte resistente alla rifusione delle spese sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 3.500,00, da distrarsi. Roma 5.12.2025
Il Relatore
AR De OR
Il Presidente
TO La FA
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente DE IORIS MARIO, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13474/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJYTJTM000536 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12540/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TJRM000903 emesso dalla AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RM 3 e notificato in data 03.06.2024 per il recupero ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73, delle imposte dovute sul maggior reddito imponibile percepito ma non dichiarato per l'anno d'imposta 2018, invitando così al pagamento della somma, comprensiva di sanzioni, di € 96.580,98. Deduce parte ricorrente l'illegittimità dell'accertamento relativo al reddito imponibile della somma corrispostagli dal Comune di Guidonia pari ad € 164.173,33 (sulla quale peraltro era stata operata, impropriamente, una ritenuta a titolo di acconto sull'intero importo pari ad € 33.930,48), a titolo di indennità di esproprio, la quale ai sensi dell'art. 35, comma 1, del DPR n. 327 del 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), rientra fra i redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, solo se riguarda un'area che ricade all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici;
l'area espropriata alla ricorrente ricadeva invece all'interno della zona F, come poteva ricavarsi dalla sentenza n. 2605/2016 depositata il 23.04.2016 della Corte di Appello di Roma, che aveva determinato la predetta indennità. Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa tributaria oggetto di impugnativa, e per l'effetto dichiarare che nulla ed a nessun titolo era dovuto all'Agenzia delle Entrate.
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate convenuta ha controdedotto in merito alla correttezza e legittimità del proprio operato, deducendo che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso anche per la mancata dichiarazione, oltre che di reddito diverso derivante dalla citata indennità di esproprio, di redditi derivanti da lavoro dipendente e/o assimilabili corrisposti dall'Inps, come da Certificazione Unica allegata, per la somma di € 12.186,00l, sui quali la ricorrente nulla aveva dedotto. Quanto al reddito derivante dalla citata indennità di esproprio, l'Ufficio deduceva che esso rientrava nei redditi di natura diversa, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del DPR n. 327/2001, e che la ricorrente non aveva fornito elementi probatori utili a supportare le argomentazioni svolte, sconfessate dalla documentazione in atti, da cui si desumeva che il Comune anzidetto aveva operato le ritenute ex art. 35 comma 1 e 2 del DPR n. 327/2001, ritenendo evidentemente che il terreno in questione non ricadesse in una zona omogenea esclusa da tassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, così come proposto, è fondato nei termini di seguito illustrati. Il reddito derivante da lavoro dipendente e/o assimilabili oggetto dell'avviso impugnato, non è stato oggetto di contestazioni da parte della ricorrente, e la sua sussistenza è ricavabile dalla Certificazione Unica prodotta dall'Ufficio, sicché può pertanto ritenersi pacifica la sua ripresa a tassazione, in ordine alla quale parte ricorrente nulla ha eccepito. Non può dirsi altrettanto per il reddito derivante dall'indennità di esproprio. Diversamente da quanto dedotto dall'Ufficio, l'assoggettamento a imposizione delle plusvalenze, derivanti da espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, presuppone l'inserimento dell'area in una delle zone omogenee, previste dall'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991 (di tipo A, B, C, D), per effetto dello strumento urbanistico generale o del piano attuativo, con la conseguenza che tale collocazione, integrando il presupposto dell'imposizione della plusvalenza, comporta l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione Finanziaria (Così Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27929 del 29/10/2024). Nel caso di specie un tale onere probatorio non è stato adempiuto dall'odierna resistente, la quale nessun elemento ha in proposito dedotto, tranne la circostanza che il Comune di Guidonia Montecelio aveva applicato la ritenuta d'acconto prevista per l'esproprio di aree ricadenti nelle zone di tipo A, B, C, D, la quale però contrasta con quanto risultante dalla predetta sentenza della Corte di appello di Roma. Sotto tale profilo il ricorso è fondato, non risultando dovuta l'imposta, e gli accessori connessi, in relazione al reddito derivante dalla predetta indennità di esproprio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, da porsi a carico della parte resistente, in ragione della prevalente sua responsabilità alla causazione della presente controversia, connessa all'errato assoggettamento ad imposizione della citata indennità di esproprio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e condanna parte resistente alla rifusione delle spese sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 3.500,00, da distrarsi. Roma 5.12.2025
Il Relatore
AR De OR
Il Presidente
TO La FA