Ordinanza cautelare 17 settembre 2009
Decreto decisorio 22 giugno 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 17/09/2009, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 552 del 2009, proposto da:
s.r.l. CIBRA PUBBLICITA’, corrente in San Maurizio Canavese, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Mastroviti e Daniele Bendia, elettivamente domiciliato in Ancona alla Via Matteotti n. 99, presso l’avv. Franco Argentati;
contro
il COMUNE di SPINETOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Frida Pagnoni, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Panoramica, 40, presso l’avv. Salvatore Menditto;
nei confronti di
s.r.l. HI – COM, corrente in Ciriè, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Menditto e Alessandro Cubito, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Panoramica, 40, presso l’avv. Salvatore Menditto;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta comunale di Spinetoli in data 13.1.2009 n. 5 con cui è stato stabilito di non prorogare l’affidamento alla s.r.l. HI – COM della gestione del servizio pubblicità per conto terzi, mediante le strutture e gli impianti pubblicitari ivi specificati, e di autorizzare la medesima al mantenimento sul territorio comunale degli impianti già installati, previa regolarizzazione dell’autorizzazione e dei versamenti annui dovuti, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spinetoli e della s.r.l. HI – COM;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/09/2009 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti, anche processuali, di cui all’art. 21, comma 7, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda di sospensione.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 16/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore
Gianluca Morri, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009
IL SEGRETARIO