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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11919 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76075/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76075/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Martina Grassini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._2
(REPUBBLICA CENTRAFRICANA) il 28.09.1964, con il patrocinio dell'avv.
IM DA, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2022, chiedeva la Controparte_1 pronuncia della separazione dal coniuge con la quale Controparte_2 aveva contratto matrimonio in Roma, in data 12.10.2013, precisando che dall'unione non erano nati figli, che il nell'anno 2015, aveva proceduto CP_1 all'adozione di figlia della resistente nata da una precedente unione Per_1
(sentenza n. 39/16 del 30.12.2015 del Tribunale per i Minorenni di Roma).
1 Deduceva, a fondamento della domanda, che, già nel 2017, erano state agite da parte della moglie condotte violente sia fisiche che psicologiche, di talché il ricorrente si era dovuto recare presso il Pronto Soccorso per le lesioni subiti, nonché a sporgere diverse denunce nei confronti della Deduceva, altresì, che si era visto CP_2 costretto a contattare il centro antiviolenza “Perseo” e ad intraprendere un percorso psicologico, al fine di trovare sostegno e un concreto aiuto per porre fine alla rappresentata situazione di disagio. Chiedeva, pertanto, dichiararsi, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e con la CP_1 CP_2 pronuncia di addebito in capo alla disporre l'allontanamento Controparte_2 della stessa dalla casa familiare e ordinare la cessazione delle condotte pregiudizievoli nei confronti del con ogni ulteriore provvedimento di CP_1 prescrizione alla di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal CP_2 ricorrente, in particolare il posto di lavoro. Chiedeva, infine, disporsi che nulla fosse dovuto alla resistente, a titolo di mantenimento, in quanto entrambi autonomi economicamente e nulla è dovuto alla figlia ormai maggiorenn, in quanto anch'ella economicamente autosufficiente.
nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_2 contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle richieste formulate dal nonché l'assegnazione della casa familiare, ove viveva unitamente alla CP_1 figlia.
All'udienza del 20.02.2023 il Presidente f.f., sentite le parti e gli informatori delle parti, riservava all'esito la decisione, autorizzando la parte ricorrente al deposito delle registrazioni relative alle minacce poste in essere dalla nei confronti CP_2 del A scioglimento della riserva, il Presidente f.f., autorizzati i coniugi a CP_1 vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, disponeva che ciascuno provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e assegnava la casa familiare alla convivente con la figlia maggiorenne ma non ancora CP_2 Per_1 economicamente autosufficiente.
Assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie integrative, nonché i termini di cui all'art. 183 c.p.c., ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, rinviava la causa al 07.10.2024 per l'assunzione della prova e, all'esito, per la precisazione delle conclusioni, da trattare per via cartolare.
2 La causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190.c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , alla quale ha aderito la Controparte_1 controparte, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il punto fondamentale della causa riguarda la violenza posta in essere dalla resistente nei confronti del da cui deriva la richiesta di addebito. CP_1
Occorre rilevare, sul punto, che le dedotte condotte violente poste in essere dalla moglie nei confronti del marito hanno trovato riscontro nelle risultanze probatorie e nella documentazione versata in atti;
si pensi ai reiterati accessi presso i presidi del P.S. e alle denunce sporte a carico della Si vedano i referti di pronto CP_2 soccorso dell'Ospedale Gemelli del 20.08.2018, del 30.08.2018, del 24.05.2019, nonché le denunce-querele sporte in data 06.06.2019, 03.11.2022 con l'integrazione del 21.11.2022, ed ancora, i ripetuti accessi presso il Centro Antiviolenza maschile
“Perseo”, nonché le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato gli episodi di violenza in danno del ricorrente.
All'udienza del 07.10.2024, tenutasi dinanzi al GOP delegato all'assunzione delle prove, il teste riferisce circostanze oggettive, ovvero di aver visto il Tes_1 CP_1
“in difficoltà, dissociato” e di averlo accompagnato al pronto Soccorso.
All'udienza del 17.12.2024, detta circostanza viene confermata dalla teste CP_1 sorella del ricorrente, la quale riferisce di essersi recata al Pronto Soccorso e di aver visto il fratello in stato confusionale, accompagnato da un collega, nonché di averlo ospitato in casa sua per circa tre mesi, al fine di allontanarlo dalla casa familiare, proprio a causa di detta situazione di violenza.
A seguito dell'escussione dei testi di parte resistente non sono emersi comportamenti maltrattanti in danno della da parte del se non un CP_2 CP_1 isolato episodio in cui quest'ultimo aveva strattonato la ricorrente;
non c'è traccia di violenze del nei confronti della neanche dalla documentazione CP_1 CP_2 versata in atti;
non è emerso in atti che le condotte del abbiano determinato CP_1 la crisi coniugale.
3 La giurisprudenza in materia di violenza è pacifica nel ritenere che “in tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge
e non rileva, neanche, il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione”. (Cass. Civ. n. 30721/2024). La Cassazione ha, altresì, precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse (Cass., n. 7388/2017;
Cass., n. 35249/2023).
Reputa il Collegio che la condotta violenta posta in essere dalla resistente sia particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, pertanto, la domanda di addebito merita accoglimento.
Non trova accoglimento, invece, la domanda di addebito svolta dalla resistente, per come spiegato prima, come anche la richiesta di assegnazione della casa coniugale, tenuto conto che la figlia è maggiorenne, svolge un'attività lavorativa, pertanto è economicamente autosufficiente, come dalla stessa dichiarato in sede di prova testimoniale laddove ha dichiarato: “lavoro come coordinatrice per i musei”.
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo mantenimento, tenuto conto che entrambi hanno capacità reddituale quasi equivalenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
76075/2022, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_2
12.10.2013, con addebito alla moglie;
4 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n.
00674, parte 2, serie A03);
- rigetta la domanda di addebito svolta da Controparte_2
- revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di Controparte_2
- dispone che ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo mantenimento;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro
2.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76075/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Martina Grassini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._2
(REPUBBLICA CENTRAFRICANA) il 28.09.1964, con il patrocinio dell'avv.
IM DA, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2022, chiedeva la Controparte_1 pronuncia della separazione dal coniuge con la quale Controparte_2 aveva contratto matrimonio in Roma, in data 12.10.2013, precisando che dall'unione non erano nati figli, che il nell'anno 2015, aveva proceduto CP_1 all'adozione di figlia della resistente nata da una precedente unione Per_1
(sentenza n. 39/16 del 30.12.2015 del Tribunale per i Minorenni di Roma).
1 Deduceva, a fondamento della domanda, che, già nel 2017, erano state agite da parte della moglie condotte violente sia fisiche che psicologiche, di talché il ricorrente si era dovuto recare presso il Pronto Soccorso per le lesioni subiti, nonché a sporgere diverse denunce nei confronti della Deduceva, altresì, che si era visto CP_2 costretto a contattare il centro antiviolenza “Perseo” e ad intraprendere un percorso psicologico, al fine di trovare sostegno e un concreto aiuto per porre fine alla rappresentata situazione di disagio. Chiedeva, pertanto, dichiararsi, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e con la CP_1 CP_2 pronuncia di addebito in capo alla disporre l'allontanamento Controparte_2 della stessa dalla casa familiare e ordinare la cessazione delle condotte pregiudizievoli nei confronti del con ogni ulteriore provvedimento di CP_1 prescrizione alla di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal CP_2 ricorrente, in particolare il posto di lavoro. Chiedeva, infine, disporsi che nulla fosse dovuto alla resistente, a titolo di mantenimento, in quanto entrambi autonomi economicamente e nulla è dovuto alla figlia ormai maggiorenn, in quanto anch'ella economicamente autosufficiente.
nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_2 contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle richieste formulate dal nonché l'assegnazione della casa familiare, ove viveva unitamente alla CP_1 figlia.
All'udienza del 20.02.2023 il Presidente f.f., sentite le parti e gli informatori delle parti, riservava all'esito la decisione, autorizzando la parte ricorrente al deposito delle registrazioni relative alle minacce poste in essere dalla nei confronti CP_2 del A scioglimento della riserva, il Presidente f.f., autorizzati i coniugi a CP_1 vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, disponeva che ciascuno provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e assegnava la casa familiare alla convivente con la figlia maggiorenne ma non ancora CP_2 Per_1 economicamente autosufficiente.
Assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie integrative, nonché i termini di cui all'art. 183 c.p.c., ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, rinviava la causa al 07.10.2024 per l'assunzione della prova e, all'esito, per la precisazione delle conclusioni, da trattare per via cartolare.
2 La causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190.c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , alla quale ha aderito la Controparte_1 controparte, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il punto fondamentale della causa riguarda la violenza posta in essere dalla resistente nei confronti del da cui deriva la richiesta di addebito. CP_1
Occorre rilevare, sul punto, che le dedotte condotte violente poste in essere dalla moglie nei confronti del marito hanno trovato riscontro nelle risultanze probatorie e nella documentazione versata in atti;
si pensi ai reiterati accessi presso i presidi del P.S. e alle denunce sporte a carico della Si vedano i referti di pronto CP_2 soccorso dell'Ospedale Gemelli del 20.08.2018, del 30.08.2018, del 24.05.2019, nonché le denunce-querele sporte in data 06.06.2019, 03.11.2022 con l'integrazione del 21.11.2022, ed ancora, i ripetuti accessi presso il Centro Antiviolenza maschile
“Perseo”, nonché le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato gli episodi di violenza in danno del ricorrente.
All'udienza del 07.10.2024, tenutasi dinanzi al GOP delegato all'assunzione delle prove, il teste riferisce circostanze oggettive, ovvero di aver visto il Tes_1 CP_1
“in difficoltà, dissociato” e di averlo accompagnato al pronto Soccorso.
All'udienza del 17.12.2024, detta circostanza viene confermata dalla teste CP_1 sorella del ricorrente, la quale riferisce di essersi recata al Pronto Soccorso e di aver visto il fratello in stato confusionale, accompagnato da un collega, nonché di averlo ospitato in casa sua per circa tre mesi, al fine di allontanarlo dalla casa familiare, proprio a causa di detta situazione di violenza.
A seguito dell'escussione dei testi di parte resistente non sono emersi comportamenti maltrattanti in danno della da parte del se non un CP_2 CP_1 isolato episodio in cui quest'ultimo aveva strattonato la ricorrente;
non c'è traccia di violenze del nei confronti della neanche dalla documentazione CP_1 CP_2 versata in atti;
non è emerso in atti che le condotte del abbiano determinato CP_1 la crisi coniugale.
3 La giurisprudenza in materia di violenza è pacifica nel ritenere che “in tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge
e non rileva, neanche, il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione”. (Cass. Civ. n. 30721/2024). La Cassazione ha, altresì, precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse (Cass., n. 7388/2017;
Cass., n. 35249/2023).
Reputa il Collegio che la condotta violenta posta in essere dalla resistente sia particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, pertanto, la domanda di addebito merita accoglimento.
Non trova accoglimento, invece, la domanda di addebito svolta dalla resistente, per come spiegato prima, come anche la richiesta di assegnazione della casa coniugale, tenuto conto che la figlia è maggiorenne, svolge un'attività lavorativa, pertanto è economicamente autosufficiente, come dalla stessa dichiarato in sede di prova testimoniale laddove ha dichiarato: “lavoro come coordinatrice per i musei”.
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo mantenimento, tenuto conto che entrambi hanno capacità reddituale quasi equivalenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
76075/2022, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_2
12.10.2013, con addebito alla moglie;
4 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n.
00674, parte 2, serie A03);
- rigetta la domanda di addebito svolta da Controparte_2
- revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di Controparte_2
- dispone che ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo mantenimento;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro
2.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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