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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 1360/2024 promossa da:
, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale RE Barber Controparte_1
Shop di Di Puorto Antonio, con il patrocinio degli avv.ti POLISELLI FRANCESCO, PERNA
GABRIELE e TRANCHINO EMANUEL del Foro di Modena;
ATTORE APPELLANTE contro
CP_2
CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte attrice appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
15/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
, anche in qualità di titolare dell'impresa individuale RE Barber Shop di Controparte_1 [...]
, proponeva innanzi al Giudice di Pace di Verona opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
3393 emesso in data 17/04/2019 a favore della con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in CP_2 favore della la somma di € 3.960,00, a titolo di prezzo di prodotti che gli erano stati CP_2
consegnati nel mese di settembre 2018.
pagina 1 di 6 Il Giudice dell'opposizione, accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente , dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando come CP_1
competente il Giudice di Pace di Reggio Emilia.
La convenuta opposta ricorreva in Cassazione con regolamento di competenza, e la CP_2
Cassazione, con Ordinanza del 26/11/2020, dichiarava il ricorso inammissibile condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. depositata in data 30/04/2021, riassumeva CP_2
quindi il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, il quale, con la sentenza n. 1243/2023 pubblicata il 23/10/2023, resa nel contraddittorio tra l'attrice in riassunzione già convenuta opposta ed il convenuto in riassunzione già attore opponente (anche in qualità di CP_2 Controparte_1 titolare dell'impresa individuale RE Barber Shop di Di Puorto Antonio):
- dichiarava la propria competenza territoriale in luogo di quella del Giudice di Pace di Verona;
- revocava e dichiarava di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 3393 emesso dal Giudice di Pace di
Verona in data 17.4.2019;
- respingeva, ritenendole infondate, sia l'opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale con la quale il , sulla base della disciplina consumeristica, aveva chiesto CP_1
dichiararsi risolto per recesso il contratto concluso inter partes;
- condannava il a pagare, in favore di la somma di € 3.960,00 oltre interessi legali, CP_1 CP_3
nonché a rifondere alla le spese di lite. CP_2
Con atto di citazione in appello, , in proprio ed in qualità di titolare della ditta Controparte_1
individuale RE Barber Shop di Di Puorto Antonio, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale di Reggio Emilia, la proponendo appello avverso la succitata sentenza n. CP_2
1243/2023 del Giudice di Pace di Reggio Emilia.
L'appellante fondava l'impugnazione sull'assunto che il contratto oggetto di causa, stipulato in data
17/09/2018 con fosse regolamentato dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) avendolo CP_2 egli concluso in qualità di “consumatore”, e che quindi, applicandosi la disciplina consumeristica
(ritenuta invece, erroneamente, non applicabile dal giudice di prime cure), il avrebbe dovuto CP_1
essere trattato come “consumatore”, con la conseguente legittimità e tempestività della sua domanda di recesso. In particolare, sosteneva l'appellante che, non avendo assolto agli obblighi CP_2
informativi precontrattuali previsti dal Codice del Consumo nonché all'obbligo informativo sul diritto di recesso, il consumatore avrebbe potuto recedere dal rapporto negoziale, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice del Consumo, entro il termine di un anno e 14 giorni dalla stipula del contratto, quindi entro il 01/10/2019; ciò che, effettivamente, era avvenuto nel caso di specie, tramite la domanda pagina 2 di 6 riconvenzionale proposta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 01/07/2019, con la quale il aveva chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuto suo recesso dal contratto, e la CP_1
conseguente inesistenza di crediti di nei suoi confronti. CP_2
La convenuta appellata non si costituiva nel giudizio di appello. CP_2
All'esito della prima udienza del 03/10/2024, con Ordinanza in pari data, questo Giudice respingeva l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione alla successiva udienza del 16/01/2025, con assegnazione di termine all'appellante di 60 giorni, ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale.
2.
Fatte queste premesse, preliminarmente, verificata la regolarità della notifica della citazione in appello,
e preso atto della mancata costituzione in giudizio della convenuta appellata quest'ultima CP_2
deve essere dichiarata contumace.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Il punto focale attorno al quale ruota l'intera controversia, è rappresentato dalla applicabilità o meno della disciplina consumeristica di cui al D.Lgs. 206/2005 al contratto oggetto di causa, e quindi risiede nello stabilire se il abbia concluso detto contratto come “consumatore” (come sostenuto CP_1 dall'appellante), ovvero come “professionista”.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non applicabile la disciplina consumeristica, osservando che il
[...]
avesse inteso acquistare i beni oggetto della fattura azionata in sede monitoria per il proprio CP_1
negozio di barberia-parrucchiere, e non già per la propria abitazione.
Si evince dalla parte motiva della sentenza di primo grado, che il Giudice di pace abbia posto a fondamento della propria decisione le seguenti circostanze di fatto:
- il contratto di cui all'ordine di acquisto del 17/09/2018 aveva ad oggetto la consegna e l'installazione di un addolcitore dell'acqua e materiale vario per la purificazione dell'acqua;
- il luogo in cui è avvenuta la consegna e l'installazione dell'impianto addolcitore dell'acqua è la sede del negozio di barberia del sita in Scandiano, Via Gramsci n. 21/B, e non CP_1
l'abitazione del (sita al civico 21); si legge infatti nella motivazione della sentenza: CP_1
“è nodale il luogo di consegna cioè il civico n. 21/B”;
- l'ordine di acquisto del 17/09/2018 “prevedeva la consegna del materiale al civico n. 21/B sede della barberia e non della abitazione del (che abita al civico n. 21)”. CP_1
Quanto all'oggetto del contratto, parte appellante ha sostenuto che l'oggetto della compravendita constasse di un purificatore/depuratore domestico per rendere potabile l'acqua corrente, composto da n.
pagina 3 di 6 11 filtri, con l'aggiunta “in omaggio” di un addolcitore, cosicché il giudice di prime cure avrebbe erroneamente “invertito l'oggetto del contratto (ossia il depuratore domestico e le relative CP_4 ricariche, ossia gli unici beni aventi un costo) con l'omaggio reso al consumatore da parte di CP_2
, ossia l'addolcitore” (pag. 19 dell'atto di appello). Inoltre ( e questo, come evidenziato dal giudice
[...]
di primo grado, è il punto nodale della vertenza ), parte appellante ha sostenuto che il luogo di consegna e di installazione dei prodotti compravenduti fosse stato non il civico n. 21/B (come indicato nella sentenza impugnata), bensì presso il civico n. 21, ossia la propria abitazione privata.
Ciò posto, è dirimente osservare che parte appellante non abbia prodotto in sede di appello, come era suo onere fare, i documenti che aveva prodotto in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Reggio
Emilia ed ancor prima innanzi al Giudice di Pace di Verona: in particolare, mancano il contratto con la prova del suo oggetto, e la documentazione che, secondo la tesi dell'appellante, dovrebbe comprovare, smentendo quanto statuito dal giudice di prime cure, il luogo di consegna e di installazione dei prodotti compravenduti.
E' stato infatti ritualmente acquisito agli atti, dalla cancelleria del Tribunale, il fascicolo d'ufficio di primo grado (RG 1565/2024), nel quale tuttavia mancano i documenti ed i fascicoli delle parti;
quindi, visto che nessuno ha mai lamentato la sottrazione o lo smarrimento di tali fascicoli di parte, deve presumersi il ritiro volontario da parte di attore e convenuta dei documenti, che non sono stati poi più restituiti né ridepositati nel fascicolo di secondo grado.
La convenuta appellata è rimasta contumace in questo grado di giudizio, e come noto è CP_2 univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non operi nei confronti della parte contumace (cfr,, tra le tante,
Cass. n. 16800/2018 e la recente Cass. ord.n. 25/2025 del 02/01/2025).
L'appellante, dunque, al fine di contrastare efficacemente la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato che l'oggetto del contratto fosse “un addolcitore e materiale vario per la purificazione dell'acqua” e che lo stesso contratto “prevedeva la consegna del materiale al civico n. 21/B sede della barberia e non della abitazione del ”, aveva l'onere (rimasto invece non assolto) di CP_1
dimostrare in modo specifico, innanzi al Giudice di appello sulla base della documentazione versata in atti nel corso del primo grado di giudizio, quale fosse l'oggetto del contratto, e, soprattutto, che i prodotti acquistati furono consegnati ed installati presso la propria abitazione privata al civico n. 21.
Non sono di certo sufficienti ad integrare la prova richiesta le sole dichiarazioni rese dalla teste
[...] all'udienza del 20/06/2022, della cui attendibilità è ragionevole dubitare, essendo la Tes_1 Tes_1
la compagna convivente del . CP_1
pagina 4 di 6 Né potrebbe spostare l'esito del giudizio il fatto che il teste , come da quest'ultimo Testimone_2 dichiarato all'udienza del 20/06/2022, avesse eseguito “un altro intervento” per il CP_1
riguardante il depuratore della sua abitazione.
Ne discende che, in merito all'oggetto del contratto e, soprattutto, al luogo di consegna e di installazione dei beni compravenduti, parte appellante non è stata in grado di contrastare e superare le seguenti statuizioni di fatto del giudice di prime cure, che dunque devono ritenersi immodificabili:
- l'oggetto del contratto indicato in sentenza;
- il fatto che i prodotti compravenduti siano stati consegnati ed installati al civico n. 21/B
(Scandiano, Via Gramsci n. 21/B);
- il fatto che il civico n. 21/B corrispondesse alla sede del negozio di parrucchiere/barberia del
[...]
. CP_1
Se dunque il contratto aveva ad oggetto la consegna e l'installazione di un “impianto addolcitore dell'acqua”, ed il luogo di consegna e di installazione era la sede del negozio di barberia del , CP_1 appare corretta e logica la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado, che ha ritenuto “evidente che il sig. abbia inteso acquistare i beni di cui alla fattura ingiunta per la propria attività e CP_1 non per la abitazione privata” , con conseguente inapplicabilità del Codice del Consumo di cui al
D.Lgs. 206/2005.
Il fatto poi che la sia stata iscritta alla CCIAA in data 04/10/2018, ossia Controparte_5
circa 15 giorni dopo la conclusione del contratto e la consegna dei beni, non rileva ai fini dell'assunzione della veste di "consumatore" in capo all'odierno appellante, poiché ciò che rileva è
l'estraneità o meno dello scopo avuto di mira rispetto all'attività professionale dell'agente nel momento in cui questi ha concluso il contratto, con la conseguenza che deve escludersi la qualità di
"consumatore" in capo alla persona che, in vista di intraprendere un'attività imprenditoriale, cioè per uno scopo professionale, acquisti beni strumentali all'esercizio della futura attività commerciale che sia in procinto di intraprendere (in tal senso Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15475 del 10/08/2004).
Traendo dunque le conclusioni dalle superiori considerazioni, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la disciplina consumeristica, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Nulla sulle spese di questo secondo grado di giudizio, che devono essere pertanto dichiarate irripetibili, stante la contumacia della convenuta appellata.
Si dà atto, infine, dell'integrale reiezione dell'appello ai fini dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e disattesa:
1) dichiara la contumacia della convenuta appellata CP_2
2) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n.
1243/2023 del 19/10/2023, pubblicata in data 23/10/2023;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di questo secondo grado di giudizio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Reggio Emilia, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 1360/2024 promossa da:
, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale RE Barber Controparte_1
Shop di Di Puorto Antonio, con il patrocinio degli avv.ti POLISELLI FRANCESCO, PERNA
GABRIELE e TRANCHINO EMANUEL del Foro di Modena;
ATTORE APPELLANTE contro
CP_2
CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte attrice appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
15/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
, anche in qualità di titolare dell'impresa individuale RE Barber Shop di Controparte_1 [...]
, proponeva innanzi al Giudice di Pace di Verona opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
3393 emesso in data 17/04/2019 a favore della con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in CP_2 favore della la somma di € 3.960,00, a titolo di prezzo di prodotti che gli erano stati CP_2
consegnati nel mese di settembre 2018.
pagina 1 di 6 Il Giudice dell'opposizione, accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente , dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando come CP_1
competente il Giudice di Pace di Reggio Emilia.
La convenuta opposta ricorreva in Cassazione con regolamento di competenza, e la CP_2
Cassazione, con Ordinanza del 26/11/2020, dichiarava il ricorso inammissibile condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. depositata in data 30/04/2021, riassumeva CP_2
quindi il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, il quale, con la sentenza n. 1243/2023 pubblicata il 23/10/2023, resa nel contraddittorio tra l'attrice in riassunzione già convenuta opposta ed il convenuto in riassunzione già attore opponente (anche in qualità di CP_2 Controparte_1 titolare dell'impresa individuale RE Barber Shop di Di Puorto Antonio):
- dichiarava la propria competenza territoriale in luogo di quella del Giudice di Pace di Verona;
- revocava e dichiarava di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 3393 emesso dal Giudice di Pace di
Verona in data 17.4.2019;
- respingeva, ritenendole infondate, sia l'opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale con la quale il , sulla base della disciplina consumeristica, aveva chiesto CP_1
dichiararsi risolto per recesso il contratto concluso inter partes;
- condannava il a pagare, in favore di la somma di € 3.960,00 oltre interessi legali, CP_1 CP_3
nonché a rifondere alla le spese di lite. CP_2
Con atto di citazione in appello, , in proprio ed in qualità di titolare della ditta Controparte_1
individuale RE Barber Shop di Di Puorto Antonio, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale di Reggio Emilia, la proponendo appello avverso la succitata sentenza n. CP_2
1243/2023 del Giudice di Pace di Reggio Emilia.
L'appellante fondava l'impugnazione sull'assunto che il contratto oggetto di causa, stipulato in data
17/09/2018 con fosse regolamentato dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) avendolo CP_2 egli concluso in qualità di “consumatore”, e che quindi, applicandosi la disciplina consumeristica
(ritenuta invece, erroneamente, non applicabile dal giudice di prime cure), il avrebbe dovuto CP_1
essere trattato come “consumatore”, con la conseguente legittimità e tempestività della sua domanda di recesso. In particolare, sosteneva l'appellante che, non avendo assolto agli obblighi CP_2
informativi precontrattuali previsti dal Codice del Consumo nonché all'obbligo informativo sul diritto di recesso, il consumatore avrebbe potuto recedere dal rapporto negoziale, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice del Consumo, entro il termine di un anno e 14 giorni dalla stipula del contratto, quindi entro il 01/10/2019; ciò che, effettivamente, era avvenuto nel caso di specie, tramite la domanda pagina 2 di 6 riconvenzionale proposta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 01/07/2019, con la quale il aveva chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuto suo recesso dal contratto, e la CP_1
conseguente inesistenza di crediti di nei suoi confronti. CP_2
La convenuta appellata non si costituiva nel giudizio di appello. CP_2
All'esito della prima udienza del 03/10/2024, con Ordinanza in pari data, questo Giudice respingeva l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione alla successiva udienza del 16/01/2025, con assegnazione di termine all'appellante di 60 giorni, ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale.
2.
Fatte queste premesse, preliminarmente, verificata la regolarità della notifica della citazione in appello,
e preso atto della mancata costituzione in giudizio della convenuta appellata quest'ultima CP_2
deve essere dichiarata contumace.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Il punto focale attorno al quale ruota l'intera controversia, è rappresentato dalla applicabilità o meno della disciplina consumeristica di cui al D.Lgs. 206/2005 al contratto oggetto di causa, e quindi risiede nello stabilire se il abbia concluso detto contratto come “consumatore” (come sostenuto CP_1 dall'appellante), ovvero come “professionista”.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non applicabile la disciplina consumeristica, osservando che il
[...]
avesse inteso acquistare i beni oggetto della fattura azionata in sede monitoria per il proprio CP_1
negozio di barberia-parrucchiere, e non già per la propria abitazione.
Si evince dalla parte motiva della sentenza di primo grado, che il Giudice di pace abbia posto a fondamento della propria decisione le seguenti circostanze di fatto:
- il contratto di cui all'ordine di acquisto del 17/09/2018 aveva ad oggetto la consegna e l'installazione di un addolcitore dell'acqua e materiale vario per la purificazione dell'acqua;
- il luogo in cui è avvenuta la consegna e l'installazione dell'impianto addolcitore dell'acqua è la sede del negozio di barberia del sita in Scandiano, Via Gramsci n. 21/B, e non CP_1
l'abitazione del (sita al civico 21); si legge infatti nella motivazione della sentenza: CP_1
“è nodale il luogo di consegna cioè il civico n. 21/B”;
- l'ordine di acquisto del 17/09/2018 “prevedeva la consegna del materiale al civico n. 21/B sede della barberia e non della abitazione del (che abita al civico n. 21)”. CP_1
Quanto all'oggetto del contratto, parte appellante ha sostenuto che l'oggetto della compravendita constasse di un purificatore/depuratore domestico per rendere potabile l'acqua corrente, composto da n.
pagina 3 di 6 11 filtri, con l'aggiunta “in omaggio” di un addolcitore, cosicché il giudice di prime cure avrebbe erroneamente “invertito l'oggetto del contratto (ossia il depuratore domestico e le relative CP_4 ricariche, ossia gli unici beni aventi un costo) con l'omaggio reso al consumatore da parte di CP_2
, ossia l'addolcitore” (pag. 19 dell'atto di appello). Inoltre ( e questo, come evidenziato dal giudice
[...]
di primo grado, è il punto nodale della vertenza ), parte appellante ha sostenuto che il luogo di consegna e di installazione dei prodotti compravenduti fosse stato non il civico n. 21/B (come indicato nella sentenza impugnata), bensì presso il civico n. 21, ossia la propria abitazione privata.
Ciò posto, è dirimente osservare che parte appellante non abbia prodotto in sede di appello, come era suo onere fare, i documenti che aveva prodotto in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Reggio
Emilia ed ancor prima innanzi al Giudice di Pace di Verona: in particolare, mancano il contratto con la prova del suo oggetto, e la documentazione che, secondo la tesi dell'appellante, dovrebbe comprovare, smentendo quanto statuito dal giudice di prime cure, il luogo di consegna e di installazione dei prodotti compravenduti.
E' stato infatti ritualmente acquisito agli atti, dalla cancelleria del Tribunale, il fascicolo d'ufficio di primo grado (RG 1565/2024), nel quale tuttavia mancano i documenti ed i fascicoli delle parti;
quindi, visto che nessuno ha mai lamentato la sottrazione o lo smarrimento di tali fascicoli di parte, deve presumersi il ritiro volontario da parte di attore e convenuta dei documenti, che non sono stati poi più restituiti né ridepositati nel fascicolo di secondo grado.
La convenuta appellata è rimasta contumace in questo grado di giudizio, e come noto è CP_2 univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non operi nei confronti della parte contumace (cfr,, tra le tante,
Cass. n. 16800/2018 e la recente Cass. ord.n. 25/2025 del 02/01/2025).
L'appellante, dunque, al fine di contrastare efficacemente la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato che l'oggetto del contratto fosse “un addolcitore e materiale vario per la purificazione dell'acqua” e che lo stesso contratto “prevedeva la consegna del materiale al civico n. 21/B sede della barberia e non della abitazione del ”, aveva l'onere (rimasto invece non assolto) di CP_1
dimostrare in modo specifico, innanzi al Giudice di appello sulla base della documentazione versata in atti nel corso del primo grado di giudizio, quale fosse l'oggetto del contratto, e, soprattutto, che i prodotti acquistati furono consegnati ed installati presso la propria abitazione privata al civico n. 21.
Non sono di certo sufficienti ad integrare la prova richiesta le sole dichiarazioni rese dalla teste
[...] all'udienza del 20/06/2022, della cui attendibilità è ragionevole dubitare, essendo la Tes_1 Tes_1
la compagna convivente del . CP_1
pagina 4 di 6 Né potrebbe spostare l'esito del giudizio il fatto che il teste , come da quest'ultimo Testimone_2 dichiarato all'udienza del 20/06/2022, avesse eseguito “un altro intervento” per il CP_1
riguardante il depuratore della sua abitazione.
Ne discende che, in merito all'oggetto del contratto e, soprattutto, al luogo di consegna e di installazione dei beni compravenduti, parte appellante non è stata in grado di contrastare e superare le seguenti statuizioni di fatto del giudice di prime cure, che dunque devono ritenersi immodificabili:
- l'oggetto del contratto indicato in sentenza;
- il fatto che i prodotti compravenduti siano stati consegnati ed installati al civico n. 21/B
(Scandiano, Via Gramsci n. 21/B);
- il fatto che il civico n. 21/B corrispondesse alla sede del negozio di parrucchiere/barberia del
[...]
. CP_1
Se dunque il contratto aveva ad oggetto la consegna e l'installazione di un “impianto addolcitore dell'acqua”, ed il luogo di consegna e di installazione era la sede del negozio di barberia del , CP_1 appare corretta e logica la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado, che ha ritenuto “evidente che il sig. abbia inteso acquistare i beni di cui alla fattura ingiunta per la propria attività e CP_1 non per la abitazione privata” , con conseguente inapplicabilità del Codice del Consumo di cui al
D.Lgs. 206/2005.
Il fatto poi che la sia stata iscritta alla CCIAA in data 04/10/2018, ossia Controparte_5
circa 15 giorni dopo la conclusione del contratto e la consegna dei beni, non rileva ai fini dell'assunzione della veste di "consumatore" in capo all'odierno appellante, poiché ciò che rileva è
l'estraneità o meno dello scopo avuto di mira rispetto all'attività professionale dell'agente nel momento in cui questi ha concluso il contratto, con la conseguenza che deve escludersi la qualità di
"consumatore" in capo alla persona che, in vista di intraprendere un'attività imprenditoriale, cioè per uno scopo professionale, acquisti beni strumentali all'esercizio della futura attività commerciale che sia in procinto di intraprendere (in tal senso Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15475 del 10/08/2004).
Traendo dunque le conclusioni dalle superiori considerazioni, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la disciplina consumeristica, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Nulla sulle spese di questo secondo grado di giudizio, che devono essere pertanto dichiarate irripetibili, stante la contumacia della convenuta appellata.
Si dà atto, infine, dell'integrale reiezione dell'appello ai fini dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e disattesa:
1) dichiara la contumacia della convenuta appellata CP_2
2) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n.
1243/2023 del 19/10/2023, pubblicata in data 23/10/2023;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di questo secondo grado di giudizio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Reggio Emilia, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6