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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di BU AR- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 892/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 04/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio degli avv.ti Simona Parte_1
Marras e Matteo Morlacchi, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
IN VIA PRELIMINARE: che l'Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la contumacia del resistente Sig. , Controparte_1
non costituitosi nei termini di legge.
NEL MERITO:
pagina 1 di 7 SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE previo espletamento degli accertamenti ritenuti opportuni, alla luce di quanto esposto negli atti di causa e di quanto emergerà nel corso di causa, affidare , nata a [...] Persona_1
AR (VA), il 16/04/2011, e , nato a [...], il [...], Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente
Per_ dal genitore con il quale e si troveranno al momento dell'assunzione della Per_3
decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica, in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, ovvero disporre come ritenuto opportuno nell'interesse dei minori.
CONTATTI E PERMANENZA DEI FIGLI AS E DI TI PRESSO
CIASCUN GENITORE
Collocare stabilmente , nata a [...], il [...], e Persona_1
, nato a [...], il [...], presso la madre Sig.ra Persona_2 Parte_1
[...]
Stabilire le seguenti modalità di visita del sig. : Controparte_1
Il Sig. terrà con sé i figli il martedì e il giovedì. CP_1
Il padre si occuperà della gestione dei figli dalle ore 17.00, recuperandoli presso l'abitazione dei nonni materni, in Legnano (MI), Via Sardegna n. 42, o presso la casa familiare sita in
BU FO (MI), Via Filippo Corridoni n. 37, di cui si chiede l'assegnazione.
Il Sig. cenerà con i figli e li accudirà fino alla mattina seguente, quando CP_1
accompagnerà presso la scuola materna, Istituto Infanzia Madre Teresa di Calcutta, Per_3
Per_ Piazzale Partigiani d'Italia, BU FO (MI) ed alla scuola media, presso l'Istituto
Rita Levi Montalcini, Via Parma n. 64, Legnano (MI).
Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati con la madre.
Il weekend inizierà venerdì alle ore 19.00, quando il Sig. preleverà entrambi i figli CP_1
presso la casa familiare sita in BU FO (MI), Via Filippo Corridoni n. 37 e terminerà il lunedì mattina quando accompagnerà presso la scuola materna, Istituto Infanzia Madre Per_3
Per_ Teresa di Calcutta, Piazzale Partigiani d'Italia, BU FO (MI) ed alla scuola media, presso l'Istituto Rita Levi Montalcini, Via Parma n. 64, Legnano (MI).
Il padre, quindi, dalle ore 19.00 del venerdì avrà la piena gestione dei figli.
pagina 2 di 7 Nel caso in cui il padre debba lavorare, anche, il venerdì o il sabato, dovrà provvedere, autonomamente, alla gestione degli stessi.
Nei fine settimana di competenza del padre, egli non li terrà con sé il giovedì precedente.
Per_ Si fa presente che inizierà il nuovo anno scolastico 2025/2026, presso il Liceo
d'Arconate e d'Europa, SP129, 3, 20020 Arconate (MI), con indirizzo delle Scienze Umane;
pertanto si renderà necessaria una modifica nella regolamentazione delle visite rispetto alla stessa.
Le festività Natalizie, Pasquali, i giorni di festa Nazionale ed i ponti ad esse collegati saranno gestite con alternanza tra i genitori.
Le vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni durante i mesi estivi. I 15 giorni potranno essere anche non consecutivi, ovvero i giorni di vacanza potranno essere inferiori a 15. In ogni caso, i genitori dovranno organizzare le vacanze almeno entro il mese di aprile di ogni anno, affinché possano essere rispettati gli impegni personali e lavorativi di entrambi e sia garantita la gestione ordinaria dei figli.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Assegnare la casa familiare, di proprietà comune nella misura del 50% dei Sig.ri Parte_1
e , alla sig.ra sita in Comune di BU
[...] Controparte_1 Parte_1
FO (MI), Via Filippo Corridoni n. 37, in Catasto Terreni al foglio 25, particella 340: appartamento ad uso abitazione, posto al piano primo, composto da quattro locali, disimpegni, servizio igienico e balconi, con annesso cortile di proprietà strettamente pertinenziale all'abitazione, nonché un box ad uso autorimessa privata posto al piano terra e un vano di cantina posto al piano interrato, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune con intestazione catastale conforme alle risultanze dei registri immobiliari come segue: Foglio
25 - Particella 340 - Subalterno 704 - Via Filippo Corridoni n.35, Piano T-1, Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 6,5 Vani, Superficie Catastale Totale mq.155, Superficie Catastale
Totale Escluse Aree Scoperte mq.135; Foglio 25 - Particella 340 - Subalterno 5 - Via Filippo
Corridoni n.35, Piano T-S1, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza mq.36, Superficie Catastale
Totale mq.36.
MODALITÀ DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI AS E DI
TI
Porre a carico del Sig. l'assegno mensile, quale contributo al mantenimento Controparte_1 per i figli di € 500,00=, di cui, specificatamente, € 250,00 per la figlia ed € Persona_4
pagina 3 di 7 250,00 per il figlio , per la gestione ordinaria degli stessi, a far data dal mese Persona_5
di luglio 2024 e quindi condannare il Sig. al versamento degli arretrati, nella CP_1
misura mensile sopra indicata. Assegno da aggiornarsi, automaticamente, di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione del presente Per_ ricorso, oltre alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, e , da porsi a carico del Per_3
Sig. nella misura del 60%, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” CP_1
approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017.
Attribuire alla Sig.ra l'assegno unico e universale per i figli a carico, dal mese di Pt_1
luglio 2024 e quindi condannare il Sig. al versamento degli arretrati. CP_1
Ordinare al datore di lavoro del resistente, Saati spa, con sede in Via Don Lorenzo Milani 52,
20025, Legnano (MI), di versare direttamente alla ricorrente la somma stabilita a titolo di mantenimento dei figli minori, mediante trattenuta mensile dalla retribuzione.
AUTORIZZAZIONE RILASCIO DOCUMENTI DEI FIGLI MINORI AS E DI
TI VALIDI PER L'ESPATRIO
Si chiede l'autorizzazione al rilascio dei documenti, Passaporto e Carta di Identità dei minori Per_ e validi per l'espatrio. Persona_5
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del sig. e prova per testi sui Controparte_1
seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il sig. , il sabato e la domenica svolge attività di Controparte_1
accoglienza/sicurezza presso le discoteche, alle dipendenze della società NDB di OL De
Bernardis?
2) Vero che il sig. , il sabato e la domenica svolge attività di Controparte_1
accoglienza/sicurezza presso i locali PONDEROSA RELAX di Castelseprio (VA) e Mine
Club di Legnano (MI)?
3) Dica il teste l'ammontare dei compensi che vengono pagati al sig. per Controparte_1
l'attività di accoglienza/sicurezza presso le discoteche.
Testi:
OL De Bernardis, Via Galvani 11 BU AR 21052 (Va).
Il legale rappresentante della Ponderosa Relax, con sede in Via dei Refregi 1, Castelseprio
(VA).
pagina 4 di 7 Il legale rappresentante della MINE CLUB, con sede in Via Pietro Micca, 26, 20025 Legnano
(MI).
Ove ritenuto opportuno e necessario, disporre, ai sensi dell'art. 473-bis.2 c.p.c., indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria al fine di accertare:
1. I redditi effettivi del Sig. , anche derivanti da attività non dichiarate o intestate a CP_1
terzi.
2. La consistenza patrimoniale complessiva, inclusi:
- Beni immobili e mobili registrati;
- Conti correnti, depositi e investimenti finanziari;
- Altri beni o diritti di rilevante valore economico;
- l'ammontare dell'eredità percepita o percependa del defunto genitore . Persona_6
3. Ogni altro elemento utile alla determinazione dell'effettiva capacità economica del resistente.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/03/2025 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il Parte_1
Per_ collocamento presso di sé dei minori e , nati, rispettivamente, nel 2011 e nel 2021 dalla Per_3 relazione con l'assegnazione a sé della casa familiare in comproprietà e la Controparte_1
determinazione a carico del convenuto di un contributo al mantenimento dei due figli di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
Il rimaneva contumace. CP_1
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve disporsi l'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori con il loro collocamento presso la madre, non essendo emerse circostanze all'uopo ostative.
Per le medesime ragioni, possono recepirsi le modalità di esercizio delle visite paterne suggerite dalla ricorrente, in quanto idonee a salvaguardare il diritto alla bigenitorialità ed in assenza di diverse istanze del convenuto.
Pertanto, il padre potrà tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 fino alla mattina seguente, con accompagnamento a scuola, nonché a fine settimana alternati dal venerdì ore 19 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nei fine settimana di competenza del padre, egli non li terrà con sé il giovedì precedente.
Le festività Natalizie, Pasquali, i giorni di festa Nazionale ed i ponti ad esse collegati saranno gestite pagina 5 di 7 con alternanza tra i genitori, mentre in occasione delle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
Stante la sua qualità di genitore collocatario, può assegnarsi alla ricorrente la casa familiare sita in
BU FO- Via Filippo Corridoni n. 37, di proprietà comune in pari quote e gravata da una rata di mutuo mensile di € 300 per ciascuno.
Se, da un lato, la ricorrente aveva lasciato con i minori la casa familiare a causa di tensioni con il nell'ottobre 2024, deve rilevarsi che la Cassazione (ordinanza n. 27907/2021) impone di CP_1
stabilire se la durata dell'allontanamento abbia pregiudicato lo stabile legame fra i medesimi e l'immobile già adibito a casa familiare, con la precisazione che comunque è il genitore che contesta l'assegnazione che deve fornire la prova che di questa sono venuti meno i presupposti.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve porsi a carico del convenuto un contributo al mantenimento dei due minori di € 500 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo, da un lato, al godimento della casa familiare (di proprietà comune) in capo alla ricorrente ed al raffronto tra le rispettive condizioni reddituali.
Infatti, dalla CU 2025 si desume come nel 2024 il convenuto abbia percepito un reddito lordo di €
26.244 a fronte del reddito da lavoro dipendente di € 18.967 lordi di spettanza della ricorrente nel 2024.
A tale importo si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano e il 100% dell'assegno unico in favore della ricorrente, stante la sua qualità di genitore collocatario.
In considerazione, da un lato, della mancata opposizione del convenuto e, dall'altro lato, dell'esito del giudizio, deve condannarsi il a rifondere la metà delle spese di lite sostenute dalla CP_1
ricorrente, dovendosi dichiarare l'irripetibilità del restante 50%.
P . Q . M .
Il Tribunale di BU AR, così deliberando in via definitiva:
1) Affida i minori ad entrambi i genitori con il loro collocamento presso la madre;
2) Regola le visite paterne come da motivazione;
3) Assegna alla ricorrente la casa familiare sita in BU FO- Via Filippo Corridoni n. 37;
4) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento dei due minori dell'importo mensile complessivo di € 500 con decorrenza dal ricorso, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico con decorrenza dal ricorso;
6) Condanna il resistente a rifondete la metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si pagina 6 di 7 liquidano complessivamente in € 5000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in BU AR nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di BU AR- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 892/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 04/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio degli avv.ti Simona Parte_1
Marras e Matteo Morlacchi, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
IN VIA PRELIMINARE: che l'Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la contumacia del resistente Sig. , Controparte_1
non costituitosi nei termini di legge.
NEL MERITO:
pagina 1 di 7 SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE previo espletamento degli accertamenti ritenuti opportuni, alla luce di quanto esposto negli atti di causa e di quanto emergerà nel corso di causa, affidare , nata a [...] Persona_1
AR (VA), il 16/04/2011, e , nato a [...], il [...], Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente
Per_ dal genitore con il quale e si troveranno al momento dell'assunzione della Per_3
decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica, in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, ovvero disporre come ritenuto opportuno nell'interesse dei minori.
CONTATTI E PERMANENZA DEI FIGLI AS E DI TI PRESSO
CIASCUN GENITORE
Collocare stabilmente , nata a [...], il [...], e Persona_1
, nato a [...], il [...], presso la madre Sig.ra Persona_2 Parte_1
[...]
Stabilire le seguenti modalità di visita del sig. : Controparte_1
Il Sig. terrà con sé i figli il martedì e il giovedì. CP_1
Il padre si occuperà della gestione dei figli dalle ore 17.00, recuperandoli presso l'abitazione dei nonni materni, in Legnano (MI), Via Sardegna n. 42, o presso la casa familiare sita in
BU FO (MI), Via Filippo Corridoni n. 37, di cui si chiede l'assegnazione.
Il Sig. cenerà con i figli e li accudirà fino alla mattina seguente, quando CP_1
accompagnerà presso la scuola materna, Istituto Infanzia Madre Teresa di Calcutta, Per_3
Per_ Piazzale Partigiani d'Italia, BU FO (MI) ed alla scuola media, presso l'Istituto
Rita Levi Montalcini, Via Parma n. 64, Legnano (MI).
Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati con la madre.
Il weekend inizierà venerdì alle ore 19.00, quando il Sig. preleverà entrambi i figli CP_1
presso la casa familiare sita in BU FO (MI), Via Filippo Corridoni n. 37 e terminerà il lunedì mattina quando accompagnerà presso la scuola materna, Istituto Infanzia Madre Per_3
Per_ Teresa di Calcutta, Piazzale Partigiani d'Italia, BU FO (MI) ed alla scuola media, presso l'Istituto Rita Levi Montalcini, Via Parma n. 64, Legnano (MI).
Il padre, quindi, dalle ore 19.00 del venerdì avrà la piena gestione dei figli.
pagina 2 di 7 Nel caso in cui il padre debba lavorare, anche, il venerdì o il sabato, dovrà provvedere, autonomamente, alla gestione degli stessi.
Nei fine settimana di competenza del padre, egli non li terrà con sé il giovedì precedente.
Per_ Si fa presente che inizierà il nuovo anno scolastico 2025/2026, presso il Liceo
d'Arconate e d'Europa, SP129, 3, 20020 Arconate (MI), con indirizzo delle Scienze Umane;
pertanto si renderà necessaria una modifica nella regolamentazione delle visite rispetto alla stessa.
Le festività Natalizie, Pasquali, i giorni di festa Nazionale ed i ponti ad esse collegati saranno gestite con alternanza tra i genitori.
Le vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni durante i mesi estivi. I 15 giorni potranno essere anche non consecutivi, ovvero i giorni di vacanza potranno essere inferiori a 15. In ogni caso, i genitori dovranno organizzare le vacanze almeno entro il mese di aprile di ogni anno, affinché possano essere rispettati gli impegni personali e lavorativi di entrambi e sia garantita la gestione ordinaria dei figli.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Assegnare la casa familiare, di proprietà comune nella misura del 50% dei Sig.ri Parte_1
e , alla sig.ra sita in Comune di BU
[...] Controparte_1 Parte_1
FO (MI), Via Filippo Corridoni n. 37, in Catasto Terreni al foglio 25, particella 340: appartamento ad uso abitazione, posto al piano primo, composto da quattro locali, disimpegni, servizio igienico e balconi, con annesso cortile di proprietà strettamente pertinenziale all'abitazione, nonché un box ad uso autorimessa privata posto al piano terra e un vano di cantina posto al piano interrato, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune con intestazione catastale conforme alle risultanze dei registri immobiliari come segue: Foglio
25 - Particella 340 - Subalterno 704 - Via Filippo Corridoni n.35, Piano T-1, Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 6,5 Vani, Superficie Catastale Totale mq.155, Superficie Catastale
Totale Escluse Aree Scoperte mq.135; Foglio 25 - Particella 340 - Subalterno 5 - Via Filippo
Corridoni n.35, Piano T-S1, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza mq.36, Superficie Catastale
Totale mq.36.
MODALITÀ DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI AS E DI
TI
Porre a carico del Sig. l'assegno mensile, quale contributo al mantenimento Controparte_1 per i figli di € 500,00=, di cui, specificatamente, € 250,00 per la figlia ed € Persona_4
pagina 3 di 7 250,00 per il figlio , per la gestione ordinaria degli stessi, a far data dal mese Persona_5
di luglio 2024 e quindi condannare il Sig. al versamento degli arretrati, nella CP_1
misura mensile sopra indicata. Assegno da aggiornarsi, automaticamente, di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione del presente Per_ ricorso, oltre alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, e , da porsi a carico del Per_3
Sig. nella misura del 60%, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” CP_1
approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017.
Attribuire alla Sig.ra l'assegno unico e universale per i figli a carico, dal mese di Pt_1
luglio 2024 e quindi condannare il Sig. al versamento degli arretrati. CP_1
Ordinare al datore di lavoro del resistente, Saati spa, con sede in Via Don Lorenzo Milani 52,
20025, Legnano (MI), di versare direttamente alla ricorrente la somma stabilita a titolo di mantenimento dei figli minori, mediante trattenuta mensile dalla retribuzione.
AUTORIZZAZIONE RILASCIO DOCUMENTI DEI FIGLI MINORI AS E DI
TI VALIDI PER L'ESPATRIO
Si chiede l'autorizzazione al rilascio dei documenti, Passaporto e Carta di Identità dei minori Per_ e validi per l'espatrio. Persona_5
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del sig. e prova per testi sui Controparte_1
seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il sig. , il sabato e la domenica svolge attività di Controparte_1
accoglienza/sicurezza presso le discoteche, alle dipendenze della società NDB di OL De
Bernardis?
2) Vero che il sig. , il sabato e la domenica svolge attività di Controparte_1
accoglienza/sicurezza presso i locali PONDEROSA RELAX di Castelseprio (VA) e Mine
Club di Legnano (MI)?
3) Dica il teste l'ammontare dei compensi che vengono pagati al sig. per Controparte_1
l'attività di accoglienza/sicurezza presso le discoteche.
Testi:
OL De Bernardis, Via Galvani 11 BU AR 21052 (Va).
Il legale rappresentante della Ponderosa Relax, con sede in Via dei Refregi 1, Castelseprio
(VA).
pagina 4 di 7 Il legale rappresentante della MINE CLUB, con sede in Via Pietro Micca, 26, 20025 Legnano
(MI).
Ove ritenuto opportuno e necessario, disporre, ai sensi dell'art. 473-bis.2 c.p.c., indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria al fine di accertare:
1. I redditi effettivi del Sig. , anche derivanti da attività non dichiarate o intestate a CP_1
terzi.
2. La consistenza patrimoniale complessiva, inclusi:
- Beni immobili e mobili registrati;
- Conti correnti, depositi e investimenti finanziari;
- Altri beni o diritti di rilevante valore economico;
- l'ammontare dell'eredità percepita o percependa del defunto genitore . Persona_6
3. Ogni altro elemento utile alla determinazione dell'effettiva capacità economica del resistente.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/03/2025 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il Parte_1
Per_ collocamento presso di sé dei minori e , nati, rispettivamente, nel 2011 e nel 2021 dalla Per_3 relazione con l'assegnazione a sé della casa familiare in comproprietà e la Controparte_1
determinazione a carico del convenuto di un contributo al mantenimento dei due figli di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
Il rimaneva contumace. CP_1
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve disporsi l'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori con il loro collocamento presso la madre, non essendo emerse circostanze all'uopo ostative.
Per le medesime ragioni, possono recepirsi le modalità di esercizio delle visite paterne suggerite dalla ricorrente, in quanto idonee a salvaguardare il diritto alla bigenitorialità ed in assenza di diverse istanze del convenuto.
Pertanto, il padre potrà tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 fino alla mattina seguente, con accompagnamento a scuola, nonché a fine settimana alternati dal venerdì ore 19 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nei fine settimana di competenza del padre, egli non li terrà con sé il giovedì precedente.
Le festività Natalizie, Pasquali, i giorni di festa Nazionale ed i ponti ad esse collegati saranno gestite pagina 5 di 7 con alternanza tra i genitori, mentre in occasione delle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
Stante la sua qualità di genitore collocatario, può assegnarsi alla ricorrente la casa familiare sita in
BU FO- Via Filippo Corridoni n. 37, di proprietà comune in pari quote e gravata da una rata di mutuo mensile di € 300 per ciascuno.
Se, da un lato, la ricorrente aveva lasciato con i minori la casa familiare a causa di tensioni con il nell'ottobre 2024, deve rilevarsi che la Cassazione (ordinanza n. 27907/2021) impone di CP_1
stabilire se la durata dell'allontanamento abbia pregiudicato lo stabile legame fra i medesimi e l'immobile già adibito a casa familiare, con la precisazione che comunque è il genitore che contesta l'assegnazione che deve fornire la prova che di questa sono venuti meno i presupposti.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve porsi a carico del convenuto un contributo al mantenimento dei due minori di € 500 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo, da un lato, al godimento della casa familiare (di proprietà comune) in capo alla ricorrente ed al raffronto tra le rispettive condizioni reddituali.
Infatti, dalla CU 2025 si desume come nel 2024 il convenuto abbia percepito un reddito lordo di €
26.244 a fronte del reddito da lavoro dipendente di € 18.967 lordi di spettanza della ricorrente nel 2024.
A tale importo si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano e il 100% dell'assegno unico in favore della ricorrente, stante la sua qualità di genitore collocatario.
In considerazione, da un lato, della mancata opposizione del convenuto e, dall'altro lato, dell'esito del giudizio, deve condannarsi il a rifondere la metà delle spese di lite sostenute dalla CP_1
ricorrente, dovendosi dichiarare l'irripetibilità del restante 50%.
P . Q . M .
Il Tribunale di BU AR, così deliberando in via definitiva:
1) Affida i minori ad entrambi i genitori con il loro collocamento presso la madre;
2) Regola le visite paterne come da motivazione;
3) Assegna alla ricorrente la casa familiare sita in BU FO- Via Filippo Corridoni n. 37;
4) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento dei due minori dell'importo mensile complessivo di € 500 con decorrenza dal ricorso, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico con decorrenza dal ricorso;
6) Condanna il resistente a rifondete la metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si pagina 6 di 7 liquidano complessivamente in € 5000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in BU AR nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 7 di 7