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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 654/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 654/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Sabrina Moschen e Massimo Cocchia
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate il 18 dicembre 2024 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Trevignano Romano (RM) in data 1 settembre
2000, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trevignano Romano, Parte II, Serie C, N. 28, Anno 2000, e dalla loro unione sono
1 nati a Roma i figli in data 12 settembre 2001, in data 13 Per_1 Per_2
novembre 2003, e , in data 23 marzo 2005, maggiorenni e conviventi con Per_3
la madre.
Le parti hanno dato atto che la sig.ra è impiegata presso la società Ferrari Parte_1
F.lli Lunelli s.p.a. e il sig. è pensionato. Pt_2
Con ricorso ex art. 473bis.49 e art. 473bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di trattazione scritta depositate in data 18 dicembre 2024:
“
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Trevignano Romano;
2. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e nessun assegno divorzile sarà reciprocamente dovuto;
3. i coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere tutti i beni di cui erano comproprietari e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro in relazione ai pregressi rapporti;
4. assegno unico e/o familiare, ove di diritto, ad integrale favore della signora
; Parte_1
5. diritto di visita liberamente esercitabile stante la maggiore età dei figli;
6. i coniugi danno atto di aver già provveduto a suddividere amichevolmente tutti i beni mobili, denaro, ecc..;
7. i coniugi dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
9. Le spese del presente giudizio a carico .” Parte_1
Con sentenza di questo Tribunale n. 144/2024 di data 6 giugno 2024, pubblicata il
10 giugno 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa
è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
2 La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta di data 10 dicembre 2024.
La domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza dell'8 aprile 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata il 10 giugno 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica, non sussistendo questioni legate alla prole – data la maggiore età dei figli - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese di lite atteso che, su accordo delle parti, le spese del presente giudizio sono a carico (condizione n.9). Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f. C.F._1 Parte_2
) a Trevignano Romano (RM) in data 1 settembre 2000, C.F._2
con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trevignano Romano, Parte II, Serie C, N. 28, Anno 2000, alle condizioni accessorie precisate con note di trattazione scritta depositate il 18 dicembre 2024
e riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
3 Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 654/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Sabrina Moschen e Massimo Cocchia
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate il 18 dicembre 2024 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Trevignano Romano (RM) in data 1 settembre
2000, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trevignano Romano, Parte II, Serie C, N. 28, Anno 2000, e dalla loro unione sono
1 nati a Roma i figli in data 12 settembre 2001, in data 13 Per_1 Per_2
novembre 2003, e , in data 23 marzo 2005, maggiorenni e conviventi con Per_3
la madre.
Le parti hanno dato atto che la sig.ra è impiegata presso la società Ferrari Parte_1
F.lli Lunelli s.p.a. e il sig. è pensionato. Pt_2
Con ricorso ex art. 473bis.49 e art. 473bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di trattazione scritta depositate in data 18 dicembre 2024:
“
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Trevignano Romano;
2. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e nessun assegno divorzile sarà reciprocamente dovuto;
3. i coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere tutti i beni di cui erano comproprietari e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro in relazione ai pregressi rapporti;
4. assegno unico e/o familiare, ove di diritto, ad integrale favore della signora
; Parte_1
5. diritto di visita liberamente esercitabile stante la maggiore età dei figli;
6. i coniugi danno atto di aver già provveduto a suddividere amichevolmente tutti i beni mobili, denaro, ecc..;
7. i coniugi dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
9. Le spese del presente giudizio a carico .” Parte_1
Con sentenza di questo Tribunale n. 144/2024 di data 6 giugno 2024, pubblicata il
10 giugno 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa
è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
2 La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta di data 10 dicembre 2024.
La domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza dell'8 aprile 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata il 10 giugno 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica, non sussistendo questioni legate alla prole – data la maggiore età dei figli - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese di lite atteso che, su accordo delle parti, le spese del presente giudizio sono a carico (condizione n.9). Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f. C.F._1 Parte_2
) a Trevignano Romano (RM) in data 1 settembre 2000, C.F._2
con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trevignano Romano, Parte II, Serie C, N. 28, Anno 2000, alle condizioni accessorie precisate con note di trattazione scritta depositate il 18 dicembre 2024
e riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
3 Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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