Articolo 2 della Legge 18 giugno 1952, n. 673
Articolo 1
Versione
15 luglio 1952
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n. 1196 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 15 luglio 1952