CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel. dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 139 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022 promosso da
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 elettivamente domiciliata in AG, presso lo studio degli avv.ti Francesco Marongiu e Monica Garruto, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura speciale allegata all'atto d'appello,
appellante
CONTRO
AG, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione di primo grado,
appellata
OGGETTO: usucapione
All'udienza del 28-02-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in via principale, accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa e, in riforma della sentenza n.
556/2022, emessa il 9.02.2022 nel procedimento R.G. n. 854/2012 dal Tribunale di AG, rigettare la domanda dell'attrice con condanna alle spese e competenze dei due gradi di giudizio;
2) in via subordinata, disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, e, all'esito di questa, riformare la sentenza di cui sopra rigettando la domanda attorea con condanna alle spese e competenze dei due gradi di giudizio;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere non meritevoli di accoglimento i motivi proposti ai capi I, II, III e IV, in accoglimento del motivo proposto sopra al n. V, riformare quantomeno parzialmente la sentenza impugnata ponendo a carico dell'appellata le spese e le competenze del doppio grado di giudizio oltre che della consulenza tecnica;
4) 96
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
a) rigettare l'avverso appello e comunque le avverse domande, perché inammissibili e infondate nel merito in fatto e diritto, con conferma della sentenza impugnata;
b) in ogni caso, in caso di revoca della sentenza impugnata accogliere le domande svolte con l'atto di citazione in primo grado, da intendersi ivi trascritte;
c) con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 556/2022 il Tribunale di AG dichiarava Controparte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile situato in AG, via Roma n. 75 (ex n. 41),
censito al N.C.E.U. al foglio 18, mappale 2765, subalterno 6, della consistenza di 8 vani;
condannava alla rifusione delle spese processuali secondo soccombenza.Parte_1
Parte attrice allegava che: (i) aveva esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni sull'immobile sito a AG, via Roma n. 75 (ex n. 41), censito in catasto al N.C.E.U.
partita 17201, Foglio 18, mappale numerico 2765, subalterno 6, in catasto individuato al primo piano,
rendita catastale 1.487,40 lire, 2.880.000,00 euro, zona Cens. 1, Categoria A/2, classe 3, consistenza
8 vani, adiacente ad altro appartamento contiguo di sua proprietà, censito al N.C.E.U. al foglio 18,
mappale 2765, subalterno 5 Categoria A/2, classe 2, in catasto individuato al primo piano, rendita catastale 1.220.000 lire, 630,08 euro, consistenza 4 vani;
(ii) aveva goduto e posseduto il predetto sub. 6 stipulando sia contratti di locazione con terzi ed incassando i relativi canoni sia contratti di agenzia con società immobiliari per la gestione dell'immobile e per reperire potenziali conduttori,
incaricando i periti di stimarne il valore e provvedendo alla ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, senza aver mai ricevuto nessuna contestazione del suo possesso o rivendica della proprietà dell'immobile.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva l'accertamento e dichiarazione della proprietà per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni nonché la trascrizione in suo favore della proprietà
dell'immobile presso i registri immobiliari, convenendo in giudizio l'intestataria catastale _1
[...] Si costituiva in giudizio Parte_1 assumendo che l'attrice era divenuta proprietaria nel 1988,
per successione ereditaria, delle unità abitative site in via Roma n. 75 così identificate:
unità immobiliare posta al primo piano, censita al N.C.E.U.: partita 17201, foglio 18, mappale
2765, sub. 5, categoria A/2, classe 2, vani 4, RCL 1952;
unità immobiliare posta al secondo piano a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, censita al N.C.E.U.: partita 17201, foglio 18, mappale 2765, sub. 6, categoria A/2, vani
8, RCL 3904 (ora 1487,40);
unità immobiliare confinante con via Roma, cortile interno e vano scala, censita al N.C.E.U.:
partita 17201, foglio 18, mappale 2765, sub. 9, categoria A/3, vani 2,5, RCL 1410;
unità immobiliare posta al secondo piano alto, ubicato al centro destra per chi giunge al pianerottolo salendo le scale, censita al N.C.E.U.: partita 17201, foglio 18, mappale 2765,
sub. 8, categoria A/3, classe 4, vani 8,5, RCL 4896.
Sosteneva, quindi, che in data 30/01/1991, con due distinti rogiti notarili del dott. Persona_1 '
aveva acquistato dalla sig.ra CP_1 gli immobili sub. 6 e sub. 9, mentre il subalterno 8 era stato con la conseguenza che l'attrice era rimasta acquistato dal proprio coniuge SO
proprietaria unicamente dell'unità immobiliare posta al primo piano, identificata con il subalterno 5.
Rilevava altresì che, sulla base dei dati catastali, il sub. 6 era collocato al secondo piano alto dell'edificio ed ivi ella aveva esercitato da anni l'attività albergatrice dell'albergo a due stelle con insegna "AR Bundes Jack" di cui è titolare.
Rappresentava inoltre che l'immobile individuato con il sub. 9 era di fatto comunicante con il sub. 5
ed entrambi erano stati locati da parte attrice all'Istituto Europeo di Ruggiu Efisio fin dal maggio
1989, come se si trattasse di un unico appartamento.
Evidenziava, infine, che in forza di accordi inter partes l'attrice era rimasta nella mera detenzione non qualificata dell'immobile sub. 9 (dietro pagamento delle spese condominiali e di quant'altro utile) e avrebbe dovuto successivamente alienare alla sig.ra _1 l'immobile contraddistinto al sub. 5
(vendita poi non perfezionata).
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata sia con riguardo all'immobile sub. 6, sito al secondo piano e già nella propria disponibilità, sia relativamente all'immobile sub. 9,
in quanto oggetto di mera detenzione da parte dell'attrice; la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto; l'insussistenza del requisito temporale necessario per riconoscere l'intervenuta usucapione.
Nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1 del 19-12-2012, parte attrice ribadiva che gli appartamenti sub. 5 e sub. 6 costituivano un unicum ed erano collocati al primo piano, mentre aveva alienato alla convenuta gli appartamenti siti al secondo piano alto, censiti al sub. 8 e sub. 9 (adibiti dalla convenuta ad attività alberghiera). Per mero errore materiale nella stipula dei contratti di vendita,
il sub. 6 era stato collocato al piano secondo, risultando dunque intestato alla _1
Pertanto, a detta dell'attrice, l'oggetto della domanda di usucapione era correttamente determinato con riferimento all'immobile censito al N.C.E.U. al foglio 18, mappale 2765, sub. 6, posto al primo piano, al quale si accedeva dal portone a destra salendo le scale, annesso ad altro appartamento, già
di sua proprietà, identificato in catasto con il sub. 5.
Infine, precisava che il contratto di locazione menzionato nell'atto di vendita 30-01-1991 non si riferiva a quello stipulato con l'Istituto Europeo di Ruggiu Efisio per il primo piano, ma ad altro avente ad oggetto il secondo piano.
Nelle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. l'attrice dava atto di avere ottenuto in data 6/08/2012, in seguito all'intimazione di sfratto per morosità nei confronti del detentore Parte_2 titolo
per immettersi nella disponibilità dell'intero immobile contraddistinto sub. 5 e sub.
6. Riferiva che,
alla data del rilascio, si era presentata l'avv. CP_2 in rappresentanza della _1 , dichiarando l'esistenza di una causa di usucapione in relazione all'immobile al quale si accedeva dal portone situato davanti all'ascensore (avente consistenza di 2,5 vani), ossia il sub. 5.
Insisteva invece l'attrice che l'oggetto della domanda di usucapione era l'immobile con accesso dal portone situato a destra dell'ascensore (sub. 6), di cui lo stesso Pt_2 confermava il possesso in capo all'attrice, dichiarando di "non aver mai avuto le chiavi del portone nanti l'ascensore e che il contratto di locazione era relativo all'intero appartamento di circa 300 mq" (cfr. doc. 21 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2).
Con note autorizzate del 18/10/2014, la convenuta, a sua volta, ribadiva di essere proprietaria, in forza dei contratti di vendita stipulati in data 30/01/1991, sia dell'appartamento situato al primo piano,
avente accesso dal portone centrale del pianerottolo e identificato con il subalterno 9, erroneamente indicato in contratto come situato al secondo piano, sia dell'appartamento situato al secondo piano avente accesso a sinistra per chi sale dalle scale, identificato con il sub. 6 sulla base delle visure catastali del 4/07/2008 (cfr. doc. n. 14 allegato alla memoria n. 3 parte convenuta).
Istruita la causa con produzioni documentali, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale di AG accoglieva la domanda e dichiarava Controparte_1 proprietaria dell'immobile identificato con il sub. per intervenuta usucapione ventennale sul presupposto che l'attrice avesse correttamente e precisamente individuato il bene oggetto della domanda, ossia l'immobile situato in AG, via Roma n. 75, censito al N.C.E.U. al foglio 18, mappale 2765,
subalterno 6, sito al primo piano, con ingresso a destra per chi sale dalle scale, della consistenza di 8
vani e adiacente ad altro immobile di proprietà dell'attrice contraddistinto con il sub. 5.
Il primo giudice respingeva le eccezioni preliminari svolte dalla convenuta in ordine alla propria legittimazione passiva ed alla carenza di interesse ad agire.
Riconosceva la legittimazione della convenuta, intestataria formale del bene nei pubblici registri immobiliari, avendo la stessa contestato che l'attrice avesse esercitato il possesso sul subalterno 6, negando che l'identificativo catastale 6 si riferisse all'unità posta al primo piano con accesso dal portone a destra per chi sale ed impedendo così la formazione di un titolo suscettibile di trascrizione.
Riteneva altresì che l'attrice avesse interesse ad ottenere la declaratoria di usucapione, attesa l'incertezza derivata dalle contestazioni della convenuta circa la corrispondenza tra l'identificativo 6
e l'unità sita al primo piano;
quanto poi all'esistenza di un titolo derivativo di acquisto della proprietà
del medesimo bene, osservava il giudicante che, trattandosi di diritto autodeterminato, il riconoscimento della proprietà poteva essere fondato su un titolo diverso da quello dedotto senza perciò violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In ogni caso, l'allegazione di un acquisto mortis causa non era sufficiente a dimostrare la proprietà in mancanza di prova circa il titolo d'acquisto in capo al testatore.
Nel merito, il tribunale affermava ricorressero i presupposti dell'usucapione in capo all'attrice dell'appartamento posto al piano primo (senza considerare il piano ammezzato), avente accesso dal portone situato a destra per chi sale le scale, rispetto al quale, così fisicamente individuato, la convenuta non contestava l'esercizio del possesso da parte della CP_1
La Pt 1
,infatti, affermava di aver esercitato attività alberghiera nell'immobile posto al secondo piano ed avanzava pretese sull'unità immobiliare avente accesso dal portone posto al centro per chi sale le scale (contraddistinta dal sub. 5, erroneamente indicata dalla convenuta con il sub. 9).
La consulenza tecnica d'ufficio consentiva, secondo il primo giudice, di accertare che:
- al primo piano era presente un appartamento locato a terzi, con accesso dal portone posizionato al centro fronte ascensore per chi sale le scale contraddistinto in catasto con il foglio 18, particella 2765
subalterno 5;
- sempre al piano piano era presente un altro appartamento non abitabile e in corso di restauro, con accesso dal portone posizionato a destra per chi sale le scale contraddistinto in catasto con il foglio
18, particella 2765, subalterno 6; al secondo piano era presente un appartamento, nel quale la convenuta svolgeva l'attività
alberghiera, con accesso dal portone posizionato a sinistra per chi sale le scale, contraddistinto in catasto con il foglio 18, particella 2765, subalterno 7;
- sempre al secondo piano era presente un altro appartamento, anch'esso adibito dalla convenuta ad attività alberghiera comunicante con quella di cui al subalterno 7, con accesso dal portone posizionato al centro fronte ascensore per chi sale le scale, contraddistinto in catasto con il foglio 18, particella
2765, subalterno 9;
- detti subalterni non avevano mai subito variazioni, mentre la diversa collocazione del subalterno 6
al primo o al secondo piano, presente nelle visure catastali, era da ricondurre alla presenza nello stabile di un piano ammezzato posto tra il piano terra ed il primo piano;
-· nell'atto pubblico di vendita stipulato in data 30/01/1991 l'immobile descritto come posto al secondo piano alto, ubicato a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale censito al foglio
18, particella 2765, subalterno 6 corrispondeva in realtà al subalterno 7.
Concludeva dunque il primo giudice che gli atti compiuti dalla CP_1 nell'arco di un ventennio sull'appartamento sito al primo piano, con accesso dal portone di destra per chi sale, e, segnatamente,
la concessione a terzi in locazione anche mediante il ricorso ad agenti immobiliari, il percepimento dei canoni e l'utilizzo pacifico e pubblico del bene, costituissero esercizio di un potere corrispondente al diritto di proprietà.
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1 deducendo: (i) l'erronea applicazione dell'art. 100 c.p.c. laddove il tribunale riteneva sussistente l'interesse ad agire, da verificare invece sulla base della prospettazione della domanda e non della fondatezza nel merito della stessa;
(ii)
l'erroneo riconoscimento della legittimazione passiva in capo alla convenuta, la quale non contestava la proprietà dell'attrice sulla porzione di immobile sito al primo piano con ingresso a destra per chi sale bensì che detta porzione fosse identificata con il sub. 6, incertezza che avrebbe potuto essere superata con la richiesta di rettifica notarile dell'atto di vendita del 1991 o con la correzione di errore materiale;
la domanda attrice costitutiva invece abuso dello strumento processuale laddove tendeva a raggiungere il risultato di superare il titolo di acquisto ottenuto dalla _1 sull'unità posta al primo piano avente ingresso dal portone al centro del pianerottolo, già contraddistinta dal sub. 9 e oggi n. 5;
(iii) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale riteneva determinato l'oggetto della domanda invece non identificabile quanto a confini ed effettiva consistenza, posto che la CP_1
vantava il possesso sull'intero primo piano e non soltanto sulla porzione posta a destra, essendo quella sita al centro, contraddistinta dal sub. 5, nel possesso di essa acquirente che ne aveva le chiavi;
(iv)
l'erronea interpretazione delle risultanze della c.t.u. laddove il tribunale affermava che i subalterni non avevano mai subito variazioni, mentre il consulente tecnico d'ufficio dichiarava che in epoca imprecisata il sub. 6 avrebbe subìto per errore una variazione di piano (dal primo al secondo), poi rettificata negli atti catastali di visura attuale per iniziativa della stessa CP_1 (v) l'omessa motivazione sulle osservazioni svolte dal c.t.p. di parte convenuta in ordine all'esistenza, sin dal sopralluogo dei tecnici comunali nel 1948, di due appartamenti al primo piano ove era invece situato un unico appartamento con due portoni d'accesso, come confermato dai testimoni e come si arguiva dalle planimetrie versate in causa, alterate a mano in epoca successiva all'8-10-1990, verosimilmente nel 2009 allorquando la CP_1 aveva richiesto in catasto la modifica del piano del sub. 6; (vi) il mal governo delle spese processuali, poste integralmente a carico della convenuta senza tener conto del comportamento processuale dell'attrice, la quale, abbandonato il precedente giudizio ex art. 702 bis c.p.c., ometteva di dichiarare di aver chiesto ed ottenuto variazioni catastali poco prima di proporre domanda di usucapione, creando incertezza sulla consistenza degli immobili venduti rispetto a quelli ancora in suo possesso, in spregio del dovere di lealtà importo dall'art. 88 c.p.c.
Si è costituita Controparte_1 , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. In data 7/06/2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per consentire all'appellante la produzione della sentenza di questa Corte n. 214/2024, emessa tra la stessa _1 e Controparte_3 avente per oggetto la rivendica dell'immobile sito alla via Roma n. 75, secondo piano.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è opportuno analizzare le questioni decise con la sentenza n. 214/2024, pronunciata da questa Corte tra Controparte_3 e passata in giudicato. Parte_1 e
Ha sostenuto l'appellante che detta sentenza conterrebbe il definitivo accertamento che l'immobile da ella acquistato con atto pubblico del 30-01-1991 sarebbe l'appartamento posto al secondo piano dell'edificio di via Roma n. 75, a sinistra per chi sale le scale, contraddistinto in catasto con il subalterno n. 6, che il piano di riferimento catastale era stato modificato in epoca successiva al 2010
da piano secondo a piano primo e che il subalterno 7 avrebbe sempre contraddistinto un immobile sito al pianterreno.
In realtà, la Corte - investita dell'appello proposto dalla _1 sulla pronuncia di accoglimento della domanda di rivendica proposta dalla CP 3 sull'immobile sito in via Roma n. 75/a al secondo piano a sinistra per chi sale le scale - stabiliva, sulla base dei titoli di provenienza allegati dall'attrice, che l'appartamento pertoccato alla rivendicante e identificato con il sub. 7 era collocato al piano terra,
mentre l'immobile occupato dalla _1 - a lei pervenuto per acquisto da Controparte_1 nel
1991 - era posto al secondo piano ed ivi la medesima esercitava attività alberghiera.
In riforma della sentenza impugnata, la Corte respingeva dunque la domanda di rivendica sulla base della identificazione fisica dei rispettivi appartamenti, individuati mediante il piano di collocazione,
mentre la domanda si fondava esclusivamente sui dati catastali che tuttavia per giurisprudenza pacifica non hanno portata dirimente (v. pag. 15 e 16 sentenza citata: "Detto principio è ancor più
valido nel caso in esame in quanto le discordanze ravvisabili nell'identificazione catastale dei singoli cespiti del CP_4 impongono di rendere inattendibile una individuazione del bene effettuata sulla base del dato catastale Non può d'altronde tacersi che il palazzo dove si trova il cespite in
...
contestazione è stato costruito nella prima metà del novecento e che le vicende catastali sono state complesse anche per il passaggio al sistema meccanografico").
In questi termini, il riferimento al subalterno 6 non possiede alcun valore accertativo dell'identificazione dell'immobile acquistato dalla _1 nel 1991, avendo la Corte semplicemente dato atto che tale subalterno compariva nella trascrizione di un verbale di pignoramento e nella trascrizione di un'ipoteca, rilevando al contempo che "il piano del subalterno 6 è stato modificato in corso di causa due volte per l'intervento delle parti, fatto indicativo della confusione e dell'incertezza esistente sulla identificazione catastale dei cespiti interessati dalla presente causa” e concludendo che l'appartamento di proprietà della rivendicante si trovava al piano terra, mentre quello acquistato dalla Pt 1 nel 1991 era posto al secondo piano a sinistra per chi sale le scale.
Ciò posto, i primi due motivi d'appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono a questioni logicamente e giuridicamente collegate.
L'appellante si è doluta del rigetto della propria eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla
CP_1 da valutarsi alla stregua della prospettazione dei fatti offerta dall'attrice e non sulla fondatezza nel merito della domanda, evidenziando che l'attrice allegava di aver ricevuto in eredità
lo stesso bene che pretendeva di aver usucapito. La Pt 1 ha altresì censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale riconosceva la legittimazione passiva in capo ad essa convenuta nonostante non fosse sorta contestazione sulla proprietà (in capo alla CP_1 dell'appartamento posto al primo piano avente ingresso a destra per chi sale le scale bensì in ordine all'identificazione catastale di tale unità, che l'attrice indicava come sub. 6, e dell'appartamento attiguo, indicato come sub 5, già venduto ad essa convenuta (che ne aveva le chiavi) come sub.
9. La doglianza, complessivamente esaminata, è infondata.
Controparte_1 proponeva domanda di usucapione dell'immobile sito in via Roma n. 75, f.
18, mapp. 2765, sub. 6, posto al primo piano, accorpato ad altro appartamento contiguo, sempre al primo piano, contraddistinto dal sub. 5, già di proprietà dell'attrice.
Costituendosi in giudizio, Parte_1 intestataria catastale del subalterno 6, assumeva di essere proprietaria dell'appartamento identificato con detto subalterno per effetto dell'acquisto dalla stessa
CP_1 mediante atto pubblico del 30-01-1991, posto non già al primo piano bensì al secondo piano alto;
contestava altresì la proprietà dell'attrice sull'appartamento sito al primo piano, con accesso dal portone centrale, adiacente e di fatto comunicante con il sub. 5 di proprietà dell'attrice, a sua volta contraddistinto con il sub. 9, consistenza 2,5 vani, acquistato con atto pubblico del 30-01-1991 ma rimasto - per accordo tra le parti - nella detenzione della venditrice CP_1 che lo aveva concesso in locazione all'Istituto Europeo di Ruggiu Efisio sin dal maggio 1989. La convenuta riferiva, inoltre, che aveva concordato con la CP_1 il futuro acquisto anche del sub. 5, attiguo al sub. 9, ma che quest'ultima si era poi rifiutata di addivenire alla vendita.
Dalla esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda di usucapione dell'appartamento posto al primo piano, asseritamente accorpato ad altro appartamento, sempre al primo piano, nonché dalle difese della convenuta emerge che l'immobile che la CP_1 sosteneva di aver usucapito e di cui la
_1 risultava intestataria catastale (sub. 6) era oggetto di contestazione tra le parti, in quanto la
_1 invocava l'identificazione catastale risultante dall'atto notarile di vendita del 30-01-1991, che la vedeva acquirente del subalterno 6 posto al secondo piano alto, ubicato a sinistra per chi sale le scale, e contestava che la CP_1 fosse rimasta proprietaria del subalterno 9, posto al primo piano,
consistenza 2,5 vani, asseritamente rimasto nella detenzione della CP_1 per accordo tra le parti come riportati nell'atto di vendita del 30-01-1991.
,in quanto intestataria catastale del subalterno Sussiste dunque la legittimazione passiva della _1
6, identificativo catastale che la CP_1 riferiva al primo piano e quindi all'appartamento oggetto di usucapione e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della collocazione pretesa dall'attrice a fronte della contestazione di parte convenuta circa la proprietà in capo alla CP_1 della proprietà di tale subalterno.
Tale situazione di incertezza fonda altresì l'interesse ad agire dell'attrice ad ottenere una pronuncia che riconosca la sua proprietà sul bene, come dalla stessa identificato, e ciò a prescindere dall'esistenza di un titolo derivativo d'acquisto sul medesimo bene, trattandosi, come osservato dal primo giudice, di diritto autodeterminato, la cui causa petendi si identifica con il diritto stesso e non il titolo. Va aggiunto che la confusione catastale in cui versavano le unità immobiliari in oggetto -
quella oggetto di usucapione e quelle vendute alla _1 , la quale pretendeva di aver acquistato un immobile al primo piano proprio sulla base del subalterno indicato nell'atto notarile ove però il bene era collocato al secondo piano non sarebbe stata superabile con gli strumenti suggeriti dall'appellante, e cioè la rettifica notarile o l'azione di accertamento di errore materiale dell'atto di compravendita e/o della dichiarazione di successione, posto che tra le parti era controversa l'attribuzione dell'identificativo catastale e la fisica collocazione dei beni.
In questi termini non è secondaria, per l'identificazione del bene oggetto della domanda di usucapione, la descrizione dell'unità immobiliare contenuta nell'atto di citazione laddove la CP_1
indicava l'appartamento preteso in usucapione con il subalterno 6, consistenza 8 vani, come
"accorpato ad altro appartamento contiguo e confinante subalterno 5 consistenza 4 vani di
...
proprietà della stessa attrice".
Invero, stando alla dichiarazione di successione, questa unità (4 vani, sub. 5) era l'unica pervenuta in legato a Controparte_1 che si trovasse al primo piano, mentre le altre unità (3) si trovavano al secondo piano e con la medesima identificazione catastale erano state oggetto delle compravendite stipulate tra la CP_1 la _1 e il Per_2 (coniuge della _1 ) nel 1991 (v. la descrizione riportata nei contratti prodotti dalla _1 , ove tutti e tre gli appartamenti per civile abitazione sono collocati al secondo piano alto). Parimenti infondato è il terzo motivo.
L'appellante ha riproposto la contestazione di indeterminatezza della domanda formulata dalla
CP_1 lamentando che il tribunale non avrebbe considerato che l'immobile dalla medesima preteso in usucapione non era identificabile quanto a confini ed effettiva consistenza, trattandosi di un'unica unità immobiliare - pur se contraddistinta da due subalterni, una porzione della quale (sub. 9) era stata oggetto di compravendita nel 1991 - su cui l'attrice pretendeva di aver esercitato il possesso.
Detta censura, oltre a confermare l'interesse dell'attrice a fare chiarezza sulle unità immobiliari rispetto a quella vantata in usucapione, non si confronta coneffettivamente cedute ai CP_5
l'argomentazione esposta in sentenza.
Il tribunale riteneva perfettamente identificato l'immobile oggetto della domanda di usucapione,
situato al piano primo ed avente accesso dal portone di destra per chi sale le scale, attiguo a quello,
sempre al primo piano, avente accesso dal portone posto al centro per chi sale le scale, che la convenuta assumeva di aver acquistato nel 1991 con il subalterno 9 e che fosse rimasto nella disponibilità della venditrice perché, al momento della vendita ancora locato all'Istituto Europeo di
Ruggiu Efisio, circostanza smentita dalla CP_1 che riferiva tale locazione ad un appartamento del primo piano, mentre la locazione del secondo piano ceduto alla _1 era in favore di terzi (né
miglior indicazione si trae dal contratto di compravendita ove si dava atto soltanto dell'esistenza di una locazione, ma il possesso del bene veniva contestualmente trasferito all'acquirente).
Al riguardo l'appellante non ha dedotto argomenti idonei a superare l'identificazione fisica delle unità
immobiliari site al primo piano operata dal tribunale sulla scorta delle allegazioni attoree, limitandosi ad insistere sull'identificazione catastale risultante dall'atto di compravendita del 30-01-1991 (sub
9), in base alla quale la porzione sita al primo piano, avente accesso dal portone posto al centro per chi sale le scale, sarebbe stata oggetto di compravendita, ma rimasta nella disponibilità della venditrice per accordo tra le parti, tant'è che ella aveva il possesso delle chiavi della porta d'ingresso, deduzioni queste che non attengono alla rappresentazione fisica del bene offerta dall'attrice bensì alla contestazione proposta dalla convenuta.
In senso contrario non vale la considerazione che la CP 1 avrebbe alterato la consistenza dell'immobile dedotto in giudizio rispetto a quella parte venduta nel 1991, rendendo indeterminato il bene che intendeva usucapire, giacché l'attrice indicava il bene come un appartamento accorpato ad altro posto sempre al primo piano (con diverso numero di subalterno), identificati in causa rispettivamente come avente accesso dal portone di destra e avente accesso dal portone al centro per chi sale le scale.
-CP_1 infatti, allegava che l'appartamento - da ella identificato come sub 6 – era contiguo ad La
altro, identificato con il sub. 5, deducendo prova orale diretta a provare di aver esercitato il possesso su entrambi mediante concessione in locazione.
I testi escussi confermavano di aver condotto in locazione dalla CP_1 entrambi gli appartamenti,
che erano comunicanti tra loro e che per comodità veniva usata per l'ingresso la porta posta a destra per chi sale, lasciando chiusa la porta al centro, di cui però avevano le chiavi (v. testi Tes_1
, Tes_3 e Tes_4Tes_2
In ordine a tali univoche risultanze istruttorie l'appellante non ha formulato specifiche censure,
limitandosi a ribadire la propria contestazione sull'esercizio del possesso, da parte della CP_1
dell'appartamento con ingresso dalla porta al centro per chi sale, della quale ella aveva le chiavi,
come confermato dai testi Tes_5 e Tes_6
La circostanza che le chiavi di detto appartamento fossero detenute (anche) da Persona 2 (coniuge della Pt 1 ), all'atto dello sfratto eseguito dalla CP_1 nei confronti del proprio conduttore [...]
'Parte_2 è del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla domanda di usucapione dell'appartamento posto a destra, fisicamente distinto da quello avente ingresso dal portone centrale,
in quanto entrambi goduti in locazione dal sig. Pt_2 (come dal medesimo dichiarato nel verbale di sfratto) in virtù del contratto stipulato con la CP_1 e prima ancora da altri conduttori, i quali avevano le chiavi anche della porta al centro.
Il quarto motivo non ha pregio.
L'appellante si è doluta del travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio laddove il tribunale affermava che l'erronea collocazione del sub. 6 al secondo piano era da ricondurre alla presenza nello stabile di un piano ammezzato (tra il piano terra e il primo piano), conclusione invece non riportata dal c.t.u. (v. pag. 9, ultimo capoverso).
Leggendo la relazione depositata dall'ausiliario del tribunale, risulta che negli atti presso l'archivio storico/cartaceo del catasto fabbricati il subalterno 5 e il subalterno 6 erano in origine ubicati al primo piano ed erano considerati un'unica Unità Immobiliare Urbana;
successivamente, in data 2-08-1948,
a seguito di un sopralluogo dei tecnici comunali, “l'intera unità immobiliare era stata classata e divisa d'ufficio in due unità immobiliari residenziali (divisione limitata solo ai dati censuari,
lasciando quindi inalterata la planimetria originaria) Sono state inoltre ricercate le schede
tecniche meccanizzate delle partite n. 4494 e successiva n. 17201 nelle quali si evince che i sub. 5
...
e 6 nella partita n. 4494 risultano entrambi inseriti al piano 1, mentre in fase di scarico alla successiva partita 17201 il sub 5 venne giustamente riportato al piano 1, mentre il sub. 6 venne erroneamente riportato al piano 2, imprecisione poi rettificata negli atti catastali di visura attuale,
infatti oggi risulta il dato corretto ovvero piano 1" (pag. 9).
E' evidente che il c.t.u. riconduceva ad errore nello scarico della partita 17201 la collocazione del sub. 6 al secondo piano, ritenendo corretta l'originaria collocazione al primo piano, sicché non ha rilievo dirimente la censura sulla considerazione espressa dal primo giudice circa la possibile confusione del piano ammezzato con il primo piano (che diventerebbe secondo piano), comunque collimante con la valutazione del c.t.u. circa la collocazione del sub. 6 al primo piano. Ad inficiare tale conclusione non rileva che il dato catastale attuale sia frutto dell'iniziativa della
CP_1 avendo il consulente ritenuto che il sub. 6 fosse correttamente ubicato al primo piano sulla base della originaria scheda planimetrica n. 13124323.
Con il quinto motivo l'appellante ha dedotto il vizio di omessa motivazione da parte del giudicante in ordine all'adesione alle conclusioni del c.t.u., senza tener conto dei rilievi del c.t.p.
In particolare, la _1 ha ribadito che il c.t.u., errando, supponeva l'esistenza fin dal 1948 di due distinti appartamenti al primo piano, distinti con il sub. 5 e il sub. 6, mentre dalla planimetria originaria era raffigurato un unico appartamento a forma di “L” e le linee tracciate sopra successivamente costituivano alterazioni arbitrarie successivamente apposte.
La questione sarebbe rilevante, a dire dell'appellante, in quanto l'immobile al primo piano originariamente era contraddistinto dal sub. 5, mentre il sub. 6 identificava l'immobile posto al secondo piano e da essa occupato, come del resto descritto nell'atto pubblico di vendita.
Va premesso che l'obbligo di motivazione in merito alla adesione alle conclusioni del c.t.u. è assolto dal giudice con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza necessità di soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte, a meno che si tratti di censure puntuali e circostanziate,
sulle quali il giudice è tenuto a esprimersi (così Cass. Civ. n. 15804/2024; conf. n. 32069/2023).
Nella specie, il c.t.u. dava atto dei risultati della consultazione dell'archivio storico/cartaceo del catasto fabbricati e riferiva che in origine il sub. 5 e il sub. 6 erano uniti in un'unica U.I.U. posta al primo piano ed erano stati dichiarati presso l' CP_6 on la scheda n. 13124323 e allegata planimetria nella quale era raffigurata l'intera unità immobiliare con accesso posto a destra per chi sale le scale.
A seguito di sopralluogo dei tecnici catastali, i quali avevano riscontrato la sussistenza di due unità
immobiliari, in data 2-08-1948 l'intera unità immobiliare era stata suddivisa in due unità residenziali,
(“divisione limitata ai soli dati censuari, lasciando quindi inalterata la planimetria originaria, che doveva evidentemente essere aggiornata dal proprietario All'interno del fascicolo in esame non è stata rinvenuta nessuna planimetria o elaborato planimetrico aggiornati a seguito delle suddette costituzioni d'ufficio", v. pag. 9 relazione c.t.u.).
L'ausiliario del tribunale riferiva inoltre di aver verificato le schede meccanizzate delle partite n. 4494
e n. 17201, "nelle quali si evince che i sub. 5 e 6 nella partita n. 4494 risultano entrambi inseriti al piano I, mentre in fase di scarico alla successiva partita 17201, il sub. 5 venne giustamente riportato al piano 1, mentre il sub. 6 venne erroneamente riportato al piano 2".
Sul punto il c.t.p. di parte convenuta si limitava ad invitare il c.t.u. a fornire ulteriori elementi giustificativi che meglio chiarissero sulla base di quali evidenze era pervenuto ad attribuire agli immobili di causa l'ubicazione di piano, la collocazione planimetrica e l'identificativo catastale;
il medesimo evidenziava inoltre che la scheda n. 13124323 si riferiva ad un'unica U.I.U., il sub. 5
appunto, in cui non comparivano gli appunti scritti a mano circa la non corrispondenza dello stato di fatto a quello catastale. La risposta fornita dal c.t.u. richiamava il risultato della sua ricerca, sopra sinteticamente riportata, con la precisazione che gli appunti manoscritti apparivano anche nella stessa scheda prodotta nel fascicolo di parte convenuta (doc. 19): “A riprova del fatto che la scheda planimetrica in esame (n. 13124323 raffigurante il primo piano) identifichi due unità immobiliari residenziali (sub. 5 e sub. 6), oltre agli appunti sulla stessa scheda, si possono inoltre consultare le rispettive schede di accertamento e classamento (allegate alla CTU), redatte il 2-08-1948 che distinguono le due unità oggetto di accertamento al piano primo con il riferimento alla stessa scheda ed al numero progressivo riportato nel modello 1 EU (14193)".
Il c.t.p. insisteva ancora sulla identificazione del primo piano con il solo subalterno 5, facendo perno sulla tavola planimetrica a firma del professionista incaricato della sistemazione interna di quel piano.
A sua volta, il c.t.u. faceva presente che “ai fini dell'identificazione catastale delle particelle e dei subalterni, si considerano validi solo i documenti estratti dagli uffici del territorio, già catasto e prima ancora Ufficio Tecnico Erariale e non quelli provenienti da altri uffici pubblici”. Sulla rappresentazione catastale riportata nei titoli di provenienza degli appartamenti di via Roma n.
75, ove secondo il c.t.p. era menzionato il solo sub. 5, il c.t.u. confermava la rappresentazione grafica dell'unità immobiliare in essi descritta, obiettando che la corrispondenza sostenuta dal c.t.p. tra il mapp. 2767 sub 5 e il mapp. 2765 sub. 5 fosse "inappropriata ed assolutamente priva di fondamento storico/catastale, infatti come ampiamente dimostrato le schede 13124323 e 13124324, sin dal 2-08-
1948 corrispondono rispettivamente al mappale 2765 sub 5 e 6 piano primo e mappale 2765 sub. 8
e 9 piano secondo e gli stessi non hanno mai avuto nessun altro identificativo numerico precedente”.
Le ulteriori osservazioni del c.t.p. consistevano nella riproposizione di dubbi sulla valenza degli atti catastali storici ricercati, avuto riguardo agli appunti inseriti a mano sulla scheda planimetrica
13124323. Il c.t.u. ribadiva le conclusioni già svolte al riguardo.
Le risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni rivoltegli dal c.t.p. di parte convenuta risultano puntuali ed esaurienti, tali da supportare adeguatamente le conclusioni esposte, poi condivise dal giudicante.
La questione dell'accertamento della corretta identificazione catastale, ed in particolare della collocazione di piano del subalterno 6, non è tuttavia dirimente ai fini di causa.
Controparte_1 domandava fosse accertata l'usucapione in suo favore dell'appartamento sito al primo piano, avente ingresso a destra per chi sale le scale (sub. 6), allegando che fosse attiguo ad altra unità (sub 5) già di sua proprietà. La convenuta eccepiva che il sub. 6 corrispondeva ad un appartamento posto al secondo piano, da ella acquistato il 30-01-1991, e che il sub. 5 (appartamento a destra per chi sale le scale) doveva essere tenuto distinto dal sub. 9 (appartamento situato al primo piano, avente ingresso al centro, fronte ascensore), da essa acquistato.
,In realtà, nell'atto d'acquisto del 30-01-1991 l'immobile acquistato dalla _1 e indicato come
subalterno 9, è descritto come appartamento posto al secondo piano alto, composto da 2,5 vani catastali. Parimenti al secondo piano è l'appartamento acquistato da SO (coniuge della Pt 1 ) nella stessa data e identificato nell'atto pubblico con il subalterno n.
8. Il c.t.u. spiegava che dagli atti dell'archivio storico cartaceo del catasto fabbricato risulta che i subalterni 8 e 9 (uniti in un'unica U.I.U., partita 4494 passata alla 17201) erano indicati al secondo piano e rappresentati nella scheda planimetrica 13124324. A seguito del sopralluogo dei tecnici catastali, in data 2-08-1948 l'intera unità immobiliare era stata suddivisa in due unità immobiliari residenziali (divisione limitata solo ai dati censuari, lasciando inalterata la planimetria originaria).
Riferiva altresì che "che tra i documenti cartacei riscontrati negli archivi catastali, è stata rinvenuta una variazione catastale (allegato 3-a) al N.C.E.U presentata il 30/11/1995 prot. 2395/C1 (mod. D
CEU - cartaceo) a nome della convenuta, nella quale si proponeva una fusione, sopprimendo i mappali 2765 sub. 6 e 9 del F.18 di AG (collocandoli al piano secondo della via Roma n. 75, ed attribuendoli delle partite catastali inesistenti), costituendo in luogo dei suddetti: il sub. 13. Il
risultato grafico di questa fusione è stato rappresentato nella planimetria (mod. BN CEU cartacea),
allegata alla stessa pratica, unitamente al mod. 2N parte II cartaceo, nella quale venne dichiarata la destinazione di albergo. Il suddetto aggiornamento, non ebbe nessuna approvazione tra gli atti catastali meccanizzati ed informatici, infatti non fu mai approvato, indubbiamente perché la suddetta variazione non possedeva i requisiti basilari per la validazione e registrazione (infatti la stessa fu presentata con procedura ad esame rinviato), ovvero trattandosi di una fusione di U.I.U., le stesse dovevano necessariamente avere contiguità e soprattutto appartenere alla stessa ditta, condizioni certamente assente su tale documentazione, infatti il sub. 6 che realmente si trova al piano 1, non poteva essere unito con il sub. 9, che realmente si trova al piano 2, quest'ultimo infatti nella planimetria allegata alla suddetta variazione è stato unito al sub. 7, che non risulta intestato alla convenuta.[....]”.
Il c.t.u. descriveva, inoltre, i luoghi di causa (v. pagg. 6 e 7 relazione), esponendo che: al piano secondo sono ubicati un appartamento posto a sinistra per chi sale le scale, comunicante con l'appartamento contiguo (con ingresso dal portone centrale fronte ascensore), occupati da _1
[...] che ivi svolge attività alberghiera. La descrizione di queste due unità (il primo posto a sinistra per chi sale le scale, otto vani e il secondo confinante con via Roma, 2,5 vani) corrisponde a quella contenuta nei due atti di vendita Persona_3 del 30-01-1991.
Sempre al secondo piano è sito l'appartamento, posizionato a destra per chi sale, acquistato da
[...]
SO (marito della _1 ) con separato atto del 30-01-1991.
La vicenda decisa da questa Corte con la sentenza n. 214/2024, invocata dall'appellante, ha riguardato l'appartamento posto al secondo piano a sinistra per chi sale le scale, catastalmente identificato con il subalterno 7 intestato a terzi.
La domanda di rivendica proposta da Controparte_3 relativamente a tale immobile è stata rigettata sul presupposto che la mera identificazione catastale non era idonea a dimostrare il titolo derivativo azionato dalla rivendicante (cfr. Cass. Civ. n. 3996/2017), tanto più che "le discordanze ravvisabili nell'identificazione catastale dei singoli cespiti del CP_4 impongono di ritenere inattendibile una individuazione del bene effettuata soltanto sulla base del dato catastale".
In questo contestato la Corte, lungi dall'affermare che il subalterno 6 corrispondeva all'appartamento posto a sinistra per chi sale al secondo piano, dava atto delle modifiche intervenute su detto subalterno e della confusione e incertezza che regnava nell'identificazione catastale dei cespiti interessati dalla causa, concludendo che il bene in questione doveva essere identificato con riferimento alla sua descrizione fisica (secondo piano a sinistra salendo, 8 vani), rispetto alla quale la domanda di rivendica era rimasta sfornita di prova.
Deve essere respinto anche il sesto motivo.
L'abbandono del precedente giudizio ex art. 702 bis c.p.c. da parte della CP_1 del quale la _1
ha sostenuto non essere mai venuta a conoscenza, rientra nella strategia difensiva dell'attrice e non può essere ricondotta ad una arbitraria duplicazione di iniziative giudiziarie rispetto a quella oggetto del presente appello, avendo un oggetto diverso. Neppure può essere addebitata alla CP_1 la confusione ed incertezza sugli identificativi catastali,
certamente imputabili agli errori di scrittura nel formato cartaceo del catasto, che andrebbero rimediati per l'intero edificio.
Correttamente, dunque, il tribunale regolava le spese processuali in base all'art. 91 c.p.c.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione individuato dal primo giudice ai sensi dell'art. 15 c.p.c. tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, valore sul quale non è stata mossa specifica censura.
Deve, invece, essere respinta la domanda di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta (cfr. Cass.
Civ. n. 15232/2024).
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza 55/2022 del Tribunale di
AG;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in AG il 29-05-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu