Ordinanza presidenziale 20 luglio 2020
Ordinanza cautelare 19 settembre 2020
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00316/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO OC, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande e Alessandro Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, via V. Veneto, n. 11;
contro
A.T.C. Ambito Territoriale Caccia - Sulmona, non costituito in giudizio;
nei confronti
SA MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Dioguardi e Matteo Flamminj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- del verbale di deliberazione del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia Sulmona del 26 maggio 2020 convocata dal componente anziano SA MA ai fini della nomina del Presidente del medesimo Comitato e all'esito della quale è stato eletto Presidente lo stesso SA MA;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso comprese le note di convocazione del Comitato di Gestione sottoscritte dal consigliere anziano e i successivi verbali di deliberazione adottati;
- ove occorra, della nota regionale del Dipartimento Agricoltura prot. RA0055869/20 del 26.2.2020 nella parte in cui segnala che, dopo le intervenute sostituzioni dei componenti, il Co.Ges “deve essere convocato e presieduto dal rappresentante più anziano, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del menzionato Statuto”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\7\2020:
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:
- del verbale di deliberazione del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia Sulmona del 26 maggio 2020 convocata dal componente anziano SA MA ai fini della nomina del Presidente del medesimo Comitato e all'esito della quale è stato eletto Presidente lo stesso SA MA;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso comprese le note di convocazione del Comitato di Gestione sottoscritte dal consigliere anziano e i successivi verbali di deliberazione adottati;
- ove occorra, della nota regionale del Dipartimento Agricoltura prot. RA0055869/20 del 26.2.2020 nella parte in cui segnala che, dopo le intervenute sostituzioni dei componenti, il Co.Ges “deve essere convocato e presieduto dal rappresentante più anziano, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del menzionato Statuto”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SA MA e della Regione Abruzzo;
Vista memoria depositata il 2.12.2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con memoria depositata il 2.12.2024 il ricorrente ha dichiarato di nono avere più interesse alla decisione del ricorso;
rilevato che il ricorso è allo stato improcedibile;
ritenuto di compensare le spese di giudizio in ragione dell’esito in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO