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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1698/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Domenico Lo Polito
Email_1
CONTRO
) CP_1 Controparte_2
CP_3 Controparte_4
Controparte_5 fficio Scolastico Regionale del) Lazio CP_3
CP_6
- convenuti contumaci –
Motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado per classe di concorso A017
(discipline economico-aziendali) con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2015; di aver presentato domanda di partecipazione alla fase C delle operazioni di mobilità territoriale in ambito nazionale previste per l'a.s. 2016-2017 per la classe di concorso richiamata e per posto di sostegno,; di vantare un punteggio di 31, oltre a 27 punti aggiuntivi su sostengo e 6 punti nel comune di ricongiungimento familiare;
di aver ottenuto la titolarità nel Lazio, presso l'TI ER (FR) e l'assegnazione provvisoria presso un istituto di Cassano allo Ionio (CS); lamentando l'illegittimità delle operazioni di mobilità per aver altri docenti ottenuto l'assegnazione agli ambiti indicati nella propria domanda di trasferimento, nonostante avessero punteggi inferiori al suo o appartenessero a fase successiva;
tutto ciò dedotto, ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda per la mobilità 2016/2017.
All'udienza del 10 novembre 2021 è stata dichiarata la contumacia degli enti convenuti.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti e decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Giova preliminarmente richiamare la normativa, anche contrattuale, relativa alle censurate operazioni di mobilità nazionale.
L'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.
La procedura di mobilità in esame è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi;
la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.
Con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, le parti sociali hanno specificato l'ordine con il quale le operazioni di mobilità sarebbero state eseguite.
In particolare, l'art. 6 CCNI citato ha previsto un'articolazione della procedura di mobilità in quattro fasi e con riferimento alla FASE C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell'a.s. 2015/16 da
GAE, ha stabilito che: “(…) FASE C.
1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno alla mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”; il comma 2 dell'art. 6 stabiliva che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.
L'allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016, in relazione all'effettuazione della fase C (Ambiti Nazionali), così dispone:
“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:
a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto
III) -1) - 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art.
13 del presente contratto: genitori di disabile;
b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art.
13 del presente contratto: assistenza familiari;
c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art.
13 del presente contratto;
d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art.
13 del presente contratto;
e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”. Alla luce della richiamata normativa (così come integrata dalla contrattazione collettiva), posto che nessun dubbio sussiste sulla legittima partecipazione della parte ricorrente alla fase C della mobilità, trattandosi di docente proveniente dalle graduatorie ad esaurimento immessa in ruolo con il piano straordinario di assunzioni ai sensi della L. n. 107/2015, secondo quanto chiaramente stabilito dall'art. 2, comma 3 del CCNI dell'08.04.2016 (“
3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. (…) I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali.”), si ritiene che alcuna doglianza possa sollevare la ricorrente nel caso di specie.
In primo luogo, nel ricorso non vi è alcuna indicazione nominativa di colleghi che le siano stati ingiustamente preferiti;
inoltre, dalla documentazione allegata si evince come per tutti gli ambiti territoriali della nessun candidato avesse, a parità di fase (C) punteggio inferiore alla CP_4 medesima, al di là dei titoli di precedenza o che appartenesse alla successiva fase D con conseguente violazione del principio di priorità tra le diverse fasi rinvenibile nella disciplina pattizia.
Ed invero, la prospettazione di asserita illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella procedura di mobilità, alla quale ha partecipato la ricorrente, è assolutamente generica, perché la docente ha omesso di individuare uno o più ambiti territoriali per i quali vanta il diritto al trasferimento in base alla collocazione in graduatoria ovvero ha omesso di indicare gli ambiti territoriali per i quali sarebbero stati disponibili - all'esito delle operazioni di mobilità delle fasi precedenti - posti di sostegno (perché è questa la tipologia di posto per la quale concorre, come da domanda di trasferimento in atti), sui quali avrebbe potuto utilmente concorrere con esito favorevole in considerazione della collocazione nelle singole graduatorie di ciascun ambito indicato nella domanda di trasferimento.
Quanto all'intervenuta assegnazione dei posti a docenti che hanno partecipato alla fase D della mobilità va, peraltro, ricordato che tale fase è diversa e distinta da quella cui ha partecipato l'odierna ricorrente (fase C), proveniente da GAE, perché alla fase D partecipano docenti provenienti dalle
Graduatorie di concorso;
inoltre, i docenti della fase D concorrono non solo sui posti resisi disponibili dalla fase precedente, ma anche su quelli che si sono resi liberi nella medesima fase magari a seguito del trasferimento di altri docenti.
Eppure, anche sotto questo profilo, la doglianza si rivela vaga e tendenzialmente esplorativa, non avendo parte ricorrente allegato quanti fossero i docenti a lei preferiti per gli ambiti territoriali della
, se fossero titolari di posti comuni o di sostegno e quale fosse la differenza di punteggio che CP_4 avrebbe dovuto dirigere l'assegnazione a suo favore. In conclusione, le lacune allegatorie sopra evidenziate impediscono qualsiasi concreta valutazione;
né può essere chiesto all'organo giudicante di enucleare, d'ufficio, dagli atti gli elementi di concreta comparazione tra la posizione della ricorrente e quella dei supposti concorrenti, ostandovi l'onere della parte della puntuale indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda (su analoga questione, in questi termini si è espressa con argomentazione condivisibile la Corte di Appello di
Catanzaro, sentenza n. 311/2021)
Per i motivi suesposti, la domanda deve essere rigettata.
Assorbite le ulteriori doglianze.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia degli enti convenuti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
EL ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Castrovillari, 22.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. EL ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Domenico Lo Polito
Email_1
CONTRO
) CP_1 Controparte_2
CP_3 Controparte_4
Controparte_5 fficio Scolastico Regionale del) Lazio CP_3
CP_6
- convenuti contumaci –
Motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado per classe di concorso A017
(discipline economico-aziendali) con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2015; di aver presentato domanda di partecipazione alla fase C delle operazioni di mobilità territoriale in ambito nazionale previste per l'a.s. 2016-2017 per la classe di concorso richiamata e per posto di sostegno,; di vantare un punteggio di 31, oltre a 27 punti aggiuntivi su sostengo e 6 punti nel comune di ricongiungimento familiare;
di aver ottenuto la titolarità nel Lazio, presso l'TI ER (FR) e l'assegnazione provvisoria presso un istituto di Cassano allo Ionio (CS); lamentando l'illegittimità delle operazioni di mobilità per aver altri docenti ottenuto l'assegnazione agli ambiti indicati nella propria domanda di trasferimento, nonostante avessero punteggi inferiori al suo o appartenessero a fase successiva;
tutto ciò dedotto, ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda per la mobilità 2016/2017.
All'udienza del 10 novembre 2021 è stata dichiarata la contumacia degli enti convenuti.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti e decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Giova preliminarmente richiamare la normativa, anche contrattuale, relativa alle censurate operazioni di mobilità nazionale.
L'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.
La procedura di mobilità in esame è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi;
la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.
Con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, le parti sociali hanno specificato l'ordine con il quale le operazioni di mobilità sarebbero state eseguite.
In particolare, l'art. 6 CCNI citato ha previsto un'articolazione della procedura di mobilità in quattro fasi e con riferimento alla FASE C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell'a.s. 2015/16 da
GAE, ha stabilito che: “(…) FASE C.
1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno alla mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”; il comma 2 dell'art. 6 stabiliva che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.
L'allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016, in relazione all'effettuazione della fase C (Ambiti Nazionali), così dispone:
“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:
a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto
III) -1) - 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art.
13 del presente contratto: genitori di disabile;
b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art.
13 del presente contratto: assistenza familiari;
c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art.
13 del presente contratto;
d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art.
13 del presente contratto;
e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”. Alla luce della richiamata normativa (così come integrata dalla contrattazione collettiva), posto che nessun dubbio sussiste sulla legittima partecipazione della parte ricorrente alla fase C della mobilità, trattandosi di docente proveniente dalle graduatorie ad esaurimento immessa in ruolo con il piano straordinario di assunzioni ai sensi della L. n. 107/2015, secondo quanto chiaramente stabilito dall'art. 2, comma 3 del CCNI dell'08.04.2016 (“
3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. (…) I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali.”), si ritiene che alcuna doglianza possa sollevare la ricorrente nel caso di specie.
In primo luogo, nel ricorso non vi è alcuna indicazione nominativa di colleghi che le siano stati ingiustamente preferiti;
inoltre, dalla documentazione allegata si evince come per tutti gli ambiti territoriali della nessun candidato avesse, a parità di fase (C) punteggio inferiore alla CP_4 medesima, al di là dei titoli di precedenza o che appartenesse alla successiva fase D con conseguente violazione del principio di priorità tra le diverse fasi rinvenibile nella disciplina pattizia.
Ed invero, la prospettazione di asserita illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella procedura di mobilità, alla quale ha partecipato la ricorrente, è assolutamente generica, perché la docente ha omesso di individuare uno o più ambiti territoriali per i quali vanta il diritto al trasferimento in base alla collocazione in graduatoria ovvero ha omesso di indicare gli ambiti territoriali per i quali sarebbero stati disponibili - all'esito delle operazioni di mobilità delle fasi precedenti - posti di sostegno (perché è questa la tipologia di posto per la quale concorre, come da domanda di trasferimento in atti), sui quali avrebbe potuto utilmente concorrere con esito favorevole in considerazione della collocazione nelle singole graduatorie di ciascun ambito indicato nella domanda di trasferimento.
Quanto all'intervenuta assegnazione dei posti a docenti che hanno partecipato alla fase D della mobilità va, peraltro, ricordato che tale fase è diversa e distinta da quella cui ha partecipato l'odierna ricorrente (fase C), proveniente da GAE, perché alla fase D partecipano docenti provenienti dalle
Graduatorie di concorso;
inoltre, i docenti della fase D concorrono non solo sui posti resisi disponibili dalla fase precedente, ma anche su quelli che si sono resi liberi nella medesima fase magari a seguito del trasferimento di altri docenti.
Eppure, anche sotto questo profilo, la doglianza si rivela vaga e tendenzialmente esplorativa, non avendo parte ricorrente allegato quanti fossero i docenti a lei preferiti per gli ambiti territoriali della
, se fossero titolari di posti comuni o di sostegno e quale fosse la differenza di punteggio che CP_4 avrebbe dovuto dirigere l'assegnazione a suo favore. In conclusione, le lacune allegatorie sopra evidenziate impediscono qualsiasi concreta valutazione;
né può essere chiesto all'organo giudicante di enucleare, d'ufficio, dagli atti gli elementi di concreta comparazione tra la posizione della ricorrente e quella dei supposti concorrenti, ostandovi l'onere della parte della puntuale indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda (su analoga questione, in questi termini si è espressa con argomentazione condivisibile la Corte di Appello di
Catanzaro, sentenza n. 311/2021)
Per i motivi suesposti, la domanda deve essere rigettata.
Assorbite le ulteriori doglianze.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia degli enti convenuti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
EL ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Castrovillari, 22.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. EL ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021