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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 3969/2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel/est-
Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 21/10/2024 dai coniugi , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Casoria alla via Filippo Turati, 11 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Iazzetta e , nata ad Controparte_1
Acerra il 19/12/2001, (C.F. ), residente a [...]C.F._2
alla Via A. Volta, n. 12, elettivamente domiciliata in Afragola al Corso
Enrico De Nicola, 33 presso lo studio dell'avv. Antonio Fuscellaro, come da procura in atti, volto ad ottenere ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni indicate in ricorso, una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio in Cardito il 3 novembre 2022, in regime di separazione dei beni, e che dall'unione non nascevano figli;
dito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che in data 27.02.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che di seguito si riportano:
1) nulla per la casa coniugale, che sostanzialmente non è mai esistita
2) il , riconoscendo la sua completa autosufficienza Parte_1
economica, rinuncia a qualsivoglia tipo di mantenimento dalla
CP_1
3) La riconoscendo la sua completa autosufficienza CP_1
economica, rinuncia a qualsivoglia tipo di mantenimento dal
; Parte_1
4) Il e la si danno reciprocamente atto che Parte_1 CP_1
pag. 2/4 non esistono tra loro rapporti patrimoniali (passati, presenti o futuri) da regolare;
5) Tutte le spese del presente procedimento cadranno a carico del
. Parte_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
rilevato come il giudizio debba proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza;
osservato che pertanto la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a Parte_1
Napoli il 16.7.2001) e (nata ad [...] il Controparte_1
19/12/2001) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito
(atto n.25, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
pag. 3/4 d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 07.04.2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 3969/2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel/est-
Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 21/10/2024 dai coniugi , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Casoria alla via Filippo Turati, 11 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Iazzetta e , nata ad Controparte_1
Acerra il 19/12/2001, (C.F. ), residente a [...]C.F._2
alla Via A. Volta, n. 12, elettivamente domiciliata in Afragola al Corso
Enrico De Nicola, 33 presso lo studio dell'avv. Antonio Fuscellaro, come da procura in atti, volto ad ottenere ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni indicate in ricorso, una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio in Cardito il 3 novembre 2022, in regime di separazione dei beni, e che dall'unione non nascevano figli;
dito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che in data 27.02.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che di seguito si riportano:
1) nulla per la casa coniugale, che sostanzialmente non è mai esistita
2) il , riconoscendo la sua completa autosufficienza Parte_1
economica, rinuncia a qualsivoglia tipo di mantenimento dalla
CP_1
3) La riconoscendo la sua completa autosufficienza CP_1
economica, rinuncia a qualsivoglia tipo di mantenimento dal
; Parte_1
4) Il e la si danno reciprocamente atto che Parte_1 CP_1
pag. 2/4 non esistono tra loro rapporti patrimoniali (passati, presenti o futuri) da regolare;
5) Tutte le spese del presente procedimento cadranno a carico del
. Parte_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
rilevato come il giudizio debba proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza;
osservato che pertanto la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a Parte_1
Napoli il 16.7.2001) e (nata ad [...] il Controparte_1
19/12/2001) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito
(atto n.25, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
pag. 3/4 d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 07.04.2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4