Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13255 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- nata a [...], il Parte_1 07.10.1990 – C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Pablo De Luca, C.F._1 giusta procura in atti;
E
- nato a [...], il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pablo De Luca, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 24.10.2024; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. Il minore sarà affidato in via esclusiva alla madre Sig.ra Persona_1 [...]
e sarà collocato esclusivamente presso il Parte_1 luogo di residenza della stessa sito in Fiumicino, Via Edmondo Buccarelli n.31.
2. Il padre Sig. , potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti Controparte_1 modalità e tempistiche: a) Il lunedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00 del medesimo giorno con l'obbligo di riaccompagnarlo tempestivamente presso la casa materna. b) Durante le vacanze estive per quindici (15) giorni anche non consecutivi da concordare precedentemente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. c) Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi dal 24 dicembre al 01 gennaio. d) Ad anni alterni, per tre (3) giorni della festività scolastiche pasquali e sempre ad anni alterni per i giorni di Pasqua e Pasquetta. e) Ad anni alterni per il giorno del compleanno del minore. f) Il tutto salvo diverso accordo delle parti.
3. Il padre Sig. corrisponderà direttamente alla Sig.ra Controparte_1 [...]
, la somma di € 300,00 mensili a titolo di Parte_1 mantenimento per il figlio minore Il pagamento sarà effettuato entro il Persona_1 giorno cinque (5) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario. La somma sarà oggetto di rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
4. Le spese straordinarie necessarie per il minore, di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
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5. Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto del figlio minore”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, rimanendo escluso che, qualora siano previsti trasferimenti immobiliari, la decisione possa costituire titolo per detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o validità degli accordi.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 24.10.2024, le cui condizioni sono riportate in parte motiva e sono state confermate con le note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 15.01.2025;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 15.01.2025
Giudice rel. Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
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