Ordinanza collegiale 18 novembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2025, proposto da
EL CA, rappresentato e difeso dagli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 290/2024 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. RI SO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Dato atto che nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 10 giugno 2025, il signor EL CA agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 290/2024 del 12 giugno 2024 (R.G. n. 260/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, in relazione agli anni scolastici indicati nel ricorso, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36 della l. n. 724/1994.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore dei procuratori antistatari e non formano dunque oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
Il ricorrente chiede, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Preso atto che non era stato prodotto l’atto introduttivo della causa civile cui occorre fare riferimento per l’individuazione dei periodi di spettanza del bonus docente, è stato assegnato alla parte ricorrente, con l’ordinanza n. 3742 del 18 novembre 2025, il termine di giorni venti per depositare in giudizio detto documento. L’interessato ha tempestivamente ottemperato l’ordine istruttorio.
All’udienza in camera di consiglio del 5 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 1 luglio 2024, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, si evince dal menzionato ricorso introduttivo del giudizio civile che la carta del docente era stata chiesta con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021: stante l’integrale accoglimento della relativa pretesa, l’importo da accreditare ammonta, pertanto, alla somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione.
Tanto precisato, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Lodi, rilasciando al ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.000,00, maggiorata di interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36 della l. n. 724/1994.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Ritiene il Collegio che, fatta salva la restituzione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente, le spese di lite vadano compensate tra le parti in causa, atteso che l’ordine istruttorio, comportante una dilatazione dei tempi di definizione del presente giudizio, avrebbe potuto essere evitato con un comportamento processuale più diligente della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 290/2024 del 12 giugno 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Spese compensate, salva la restituzione del contributo unificato da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI SO |
IL SEGRETARIO